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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott. Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 349/2023, promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in via Modonella Parte_1
21 41121 Modena, presso lo studio dell'Avv. PAGLIANI GIORGIO,
ATTORE
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
MACANNO 38/A 47900 RIMINI, presso lo studio dell'Avv. DE GREGORIO UMBERTO,
CONVENUTA
Nei confronti di nata a [...] il [...] con l'avv. Laganella Controparte_2
CONVENUTA ***
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo,
ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
e , figli del defunto , chiedevano la Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali il de cuius istituiva propria erede universale moglie in seconde nozze, pretermettendoli totalmente, nonché degli atti di liberalità CP_1
compiuti in vita dal de cuius sempre in confronto della tra i quali la donazione della quota CP_1
pari a un terzo di un immobile, dissimulata, a loro dire, dalla stipula di una compravendita, nonché -
parrebbe – le donazioni di somme di denaro.
Ritualmente costituitasi, la negava ogni addebito e in via riconvenzionale eccepiva (senza CP_1
però formulare domanda) la collazione delle donazioni ricevute dagli attori, ai quali il de cuius avrebbe donato un immobile.
Il Giudice istruttore non ammetteva ordini di esibizione, né svolgeva approfondimenti istruttori,
rilevando il manifesto difetto di specificità delle doglianze attoree e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
Innanzitutto, deve essere decisa la domanda di accertamento della simulazione vendita dell'immobile,
atteso che – in caso di accoglimento della stessa e, dunque, di accertamento della donazione - la stessa sarebbe nulla per difetto di forma e integrerebbe il relictum del patrimonio ereditario.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
A fondamento della domanda di simulazione della compravendita di un terzo di un appartamento dal alla parte attrice si limita a dedurre che il prezzo di vendita del terzo dell'immobile Pt_1 CP_1 non sarebbe congruo, ma non produce (non solo una consulenza sul reale valore della quota, ma neppure) il benché minimo elemento utile alla stima, sicché non vi è alcuna ragione per ritenere che il prezzo di euro 40.000,00 per una quota di immobile in comproprietà con terzi sia talmente sproporzionato, da costituire indizio della simulazione della vendita.
Quale unico ulteriore elemento indiziante del carattere simulato della compravendita parte attrice assume le modalità di versamento del prezzo, che – come riportato nell'atto – su indicazione del venditore, è stato in parte corrisposto mediante versamenti a terzi, sotto forma di delegazione di pagamento.
Orbene, con tutta evidenza il fatto che il venditore abbia disposto che l'acquirente versasse una parte del prezzo corrispondendolo a terzi nulla dice in ordine alla simulazione della compravendita, ben potendosi ritenere al contrario che una tale modalità di pagamento rendesse in realtà più difficile realizzare l'accordo simulatorio (è evidente, infatti, che per le parti sarebbe stato ben più semplice prevedere il pagamento del prezzo al venditore, per poi ometterne la corresponsione, senza prevedere versamenti di denaro a terzi, presuntivamente estranei all'accordo simulatorio).
Orbene, non essendo (non solo dimostrati, ma invero neppure) allegati ulteriori elementi in forza dei quali anche solo sospettare il carattere simulato dell'alienazione, la domanda deve essere rigettata,
non essendovi la benché minima prova, neppure indiziaria, della simulazione.
Deve parimenti essere rigettata la domanda di riduzione delle ulteriori liberalità, atteso che le deduzioni attoree sono talmente generiche da rendere addirittura impossibile comprendere quali operazioni nello specifico celerebbero liberalità lesive, né quale sarebbe il loro valore, rispetto all'entità del relictum, che pure non viene minimamente ricostruita.
In proposito, si rammenta come nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, pur senza l'uso di formule sacramentali, ha l'onere di denunciare la lesione di legittima, allegando un confronto fra quanto consegue e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che egli deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità
(cfr Cass. n. 276/1964 e più di recente Cass 17926/2020).
Il legittimario deve poi proporre espressa istanza di volere conseguire la legittima attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione, che implica l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal
"de cuius" (così Cass 1357/2017).
Nella specie, i fratelli deducono, la sussistenza di numerosi conti correnti del de cuius di cui Pt_1
la sarebbe stata cointestataria o delegata a operare e l'esecuzione di numerose operazioni CP_1
per suo conto o nel suo interesse, oltre che di numerose garanzie prestate in suo favore dal de cuius,
ma la deduzione di lesioni derivanti da tali atti di liberalità è talmente generica, da non essere neppure chiaro quali sarebbero gli atti impugnati (quale delle numerose operazioni?), atteso che gli attori neppure si danno la pena di elencare gli atti che assumono lesivi, la loro entità rispetto al complessivo valore del relictum, che parimenti non viene neppure lumeggiato.
Va escluso, quindi, che possa disporsi la riduzione di atti di liberalità ulteriori che non sono stati neppure compiutamente indicati e che all'evidenza non possono essere ricostruiti da una ctu, che non può essere utilizzata per colmare le lacune della prospettazione.
Merita, invece, accoglimento la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali il de cuius ha totalmente pretermesso entrambi i figli, ai quali invece spetta la quota di riserva pari a un quarto ¼ ciascuno del patrimonio relitto da . Controparte_3 La causa va rimessa in istruttoria, atteso che i fratelli impugnano il testamento che li avrebbe Pt_1
totalmente pretermessi e chiedono la divisione della comunione ereditaria che si verrebbe a creare in caso di accoglimento della domanda di riduzione, comunione che, tuttavia, parrebbe costituita in via esclusiva da denaro, oltre che da una quota di una società, in merito alla quale, però, nulla viene detto
(neppure viene allegato in atti quale sarebbe la sorte della quota, in caso di morte del socio).
P.Q.M.
Accoglie la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento di
[...]
; CP_3
E per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di e l'istituzione Parte_1 Controparte_2
di erede universale contenuta nel testamento di;
Controparte_3
Dichiara e eredi di nella misura di ¼ Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
ciascuno;
Spese al definitivo;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 26.6.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elisa Dai Checchi Presidente Relatore
dott. Chiara Zito Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 349/2023, promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in via Modonella Parte_1
21 41121 Modena, presso lo studio dell'Avv. PAGLIANI GIORGIO,
ATTORE
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
MACANNO 38/A 47900 RIMINI, presso lo studio dell'Avv. DE GREGORIO UMBERTO,
CONVENUTA
Nei confronti di nata a [...] il [...] con l'avv. Laganella Controparte_2
CONVENUTA ***
IL TRIBUNALE
udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai Checchi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo,
ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
e , figli del defunto , chiedevano la Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali il de cuius istituiva propria erede universale moglie in seconde nozze, pretermettendoli totalmente, nonché degli atti di liberalità CP_1
compiuti in vita dal de cuius sempre in confronto della tra i quali la donazione della quota CP_1
pari a un terzo di un immobile, dissimulata, a loro dire, dalla stipula di una compravendita, nonché -
parrebbe – le donazioni di somme di denaro.
Ritualmente costituitasi, la negava ogni addebito e in via riconvenzionale eccepiva (senza CP_1
però formulare domanda) la collazione delle donazioni ricevute dagli attori, ai quali il de cuius avrebbe donato un immobile.
Il Giudice istruttore non ammetteva ordini di esibizione, né svolgeva approfondimenti istruttori,
rilevando il manifesto difetto di specificità delle doglianze attoree e la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
Innanzitutto, deve essere decisa la domanda di accertamento della simulazione vendita dell'immobile,
atteso che – in caso di accoglimento della stessa e, dunque, di accertamento della donazione - la stessa sarebbe nulla per difetto di forma e integrerebbe il relictum del patrimonio ereditario.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
A fondamento della domanda di simulazione della compravendita di un terzo di un appartamento dal alla parte attrice si limita a dedurre che il prezzo di vendita del terzo dell'immobile Pt_1 CP_1 non sarebbe congruo, ma non produce (non solo una consulenza sul reale valore della quota, ma neppure) il benché minimo elemento utile alla stima, sicché non vi è alcuna ragione per ritenere che il prezzo di euro 40.000,00 per una quota di immobile in comproprietà con terzi sia talmente sproporzionato, da costituire indizio della simulazione della vendita.
Quale unico ulteriore elemento indiziante del carattere simulato della compravendita parte attrice assume le modalità di versamento del prezzo, che – come riportato nell'atto – su indicazione del venditore, è stato in parte corrisposto mediante versamenti a terzi, sotto forma di delegazione di pagamento.
Orbene, con tutta evidenza il fatto che il venditore abbia disposto che l'acquirente versasse una parte del prezzo corrispondendolo a terzi nulla dice in ordine alla simulazione della compravendita, ben potendosi ritenere al contrario che una tale modalità di pagamento rendesse in realtà più difficile realizzare l'accordo simulatorio (è evidente, infatti, che per le parti sarebbe stato ben più semplice prevedere il pagamento del prezzo al venditore, per poi ometterne la corresponsione, senza prevedere versamenti di denaro a terzi, presuntivamente estranei all'accordo simulatorio).
Orbene, non essendo (non solo dimostrati, ma invero neppure) allegati ulteriori elementi in forza dei quali anche solo sospettare il carattere simulato dell'alienazione, la domanda deve essere rigettata,
non essendovi la benché minima prova, neppure indiziaria, della simulazione.
Deve parimenti essere rigettata la domanda di riduzione delle ulteriori liberalità, atteso che le deduzioni attoree sono talmente generiche da rendere addirittura impossibile comprendere quali operazioni nello specifico celerebbero liberalità lesive, né quale sarebbe il loro valore, rispetto all'entità del relictum, che pure non viene minimamente ricostruita.
In proposito, si rammenta come nel proporre la domanda di riduzione, il legittimario, pur senza l'uso di formule sacramentali, ha l'onere di denunciare la lesione di legittima, allegando un confronto fra quanto consegue e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario in base a una certa rappresentazione patrimoniale, che egli deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità
(cfr Cass. n. 276/1964 e più di recente Cass 17926/2020).
Il legittimario deve poi proporre espressa istanza di volere conseguire la legittima attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell'azione di riduzione, che implica l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal
"de cuius" (così Cass 1357/2017).
Nella specie, i fratelli deducono, la sussistenza di numerosi conti correnti del de cuius di cui Pt_1
la sarebbe stata cointestataria o delegata a operare e l'esecuzione di numerose operazioni CP_1
per suo conto o nel suo interesse, oltre che di numerose garanzie prestate in suo favore dal de cuius,
ma la deduzione di lesioni derivanti da tali atti di liberalità è talmente generica, da non essere neppure chiaro quali sarebbero gli atti impugnati (quale delle numerose operazioni?), atteso che gli attori neppure si danno la pena di elencare gli atti che assumono lesivi, la loro entità rispetto al complessivo valore del relictum, che parimenti non viene neppure lumeggiato.
Va escluso, quindi, che possa disporsi la riduzione di atti di liberalità ulteriori che non sono stati neppure compiutamente indicati e che all'evidenza non possono essere ricostruiti da una ctu, che non può essere utilizzata per colmare le lacune della prospettazione.
Merita, invece, accoglimento la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie con le quali il de cuius ha totalmente pretermesso entrambi i figli, ai quali invece spetta la quota di riserva pari a un quarto ¼ ciascuno del patrimonio relitto da . Controparte_3 La causa va rimessa in istruttoria, atteso che i fratelli impugnano il testamento che li avrebbe Pt_1
totalmente pretermessi e chiedono la divisione della comunione ereditaria che si verrebbe a creare in caso di accoglimento della domanda di riduzione, comunione che, tuttavia, parrebbe costituita in via esclusiva da denaro, oltre che da una quota di una società, in merito alla quale, però, nulla viene detto
(neppure viene allegato in atti quale sarebbe la sorte della quota, in caso di morte del socio).
P.Q.M.
Accoglie la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento di
[...]
; CP_3
E per l'effetto dichiara inefficace nei confronti di e l'istituzione Parte_1 Controparte_2
di erede universale contenuta nel testamento di;
Controparte_3
Dichiara e eredi di nella misura di ¼ Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
ciascuno;
Spese al definitivo;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 26.6.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi