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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2024, n. 8267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8267 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter per l'udienza del 28.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 6793/ 2022 R.G.
TRA
nato il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti PALMENTIERI ANGELO e SALVATO Parte_1
MARGARET
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall' avv. Controparte_1
CICCARELLI LUIGI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.04.2022 l'istante, operatore sociosanitario - tutor ABA, ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 per il periodo dedotto, ovvero dal 09.03.2020, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento al C1 livello CCNL e all'attribuzione del corrispondente trattamento economico e normativo;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo in base al contratto di lavoro sottoscritto con conseguente diritto a percepire la differenza tra gli importi di cui alle buste paga e l'orario previsto dal contratto di lavoro;
3) Di conseguenza dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive così come richieste come da conteggi;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto ordinare la reintegra del lavoratore o in subordine il risarcimento del danno parametrato nella misura massima data la condotta illecita della convenuta;
” con vittoria di spese.
Il ricorrente, premesso che la era una cooperativa avente come scopo l'integrazione e la CP_1 realizzazione sociale delle persone con disabilità e /o autismo, con sede legale in Marano e sede operativa in Monteruscello Via Coste GE 35 e che egli nel periodo dal 2016 all'ottobre 2017 aveva prestato attività libero professionale in favore di , il cui figlio è affetto da autismo, Persona_1 Per_2 esponeva in punto di fatto: - che nel 2020 , già conoscendo la sua professionalità, lo aveva contattato Persona_1 comunicandogli l'avvio della convenuta di cui era Presidente e proponendogli la Pt_2 instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- di avere pertanto lavorato dal 9.03.2020 e fino al mese di giugno 2020 alle dipendenze della cooperativa convenuta senza formale inquadramento, occupandosi dell'assistenza di Parte_3
dalle 9,30 alle 13,30 presso la struttura di Monteruscello in via Coste GE, sottoposto al
[...] vincolo gerarchico e disciplinare esercitato da , in qualità di Presidente della Persona_1 cooperativa, ricevendo un compenso settimanale in contanti;
- che soltanto a far data dal 16.06.2020 egli era stato formalmente inquadrato nel livello C1 del CCNL Cooperative Sociali con mansioni di operatore socio sanitario, con contratto a tempo indeterminato part time per di 36 settimanali;
- che dal giugno 2020 all'agosto 2020 aveva lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:30 in favore di , presso la struttura della sita in Monteruscello e dalle Parte_3 CP_1
15:00 alle 18:00 in favore di , unico altro caso di assistenza, presso la residenza Persona_3 dello stesso in Quarto.
Tanto premesso, l'istante lamentava che, nonostante il contratto prevedesse un monte di 36 ore settimanali, egli dal 07.08.2020 aveva subìto una prima drastica riduzione dell'orario di lavoro che era portato a venti ore settimanali, venendogli chiesto di lavorare solo dalle 15:00 alle 18:00 presso la residenza del minore;
che dal 14.01.2021 era disposta una seconda riduzione Persona_3 dell'orario di lavoro, che era portato a quindici ore, con conseguente riduzione della retribuzione;
che la convenuta al fine di procedere alla diminuzione della retribuzione mensile aveva annotato nelle sue buste paga assenze mai verificatesi e che egli si era visto privare delle ore lavorative in favore di altri operatori assunti successivamente, senza regolare inquadramento. Parte ricorrente, dedotto di essere stato collocato in cassa integrazione dal marzo 2021 al 31.12.2021, ha lamentato che la cooperativa convenuta in data 01.01.2022 lo aveva illegittimamente licenziato accampando un artificioso giustificato motivo oggettivo, ricercando immediatamente dopo il recesso nuovo personale da assumere;
indicava in particolare sul punto che sul profilo facebook del Persona_1
era comparso un annuncio per la ricerca di un Tutor ABA per 3 o 4 giorni a settimana,
[...] preferibilmente con partita IVA.
Infine la parte ricorrente indicava che, a seguito della proposizione da parte sua, in data 28.02.2022, dell' impugnativa stragiudiziale del licenziamento, il Presidente della Cooperativa convenuto, in riscontro della impugnativa stessa, aveva dedotto la esistenza di una giusta causa di licenziamento;
giusta causa giammai intervenuta, atteso che il licenziamento era stato irrogato per motivo oggettivo. Eccepiva che la convenuta in tal modo, per il tramite del suo Presidente, aveva confermato di averlo sostituito con altra unità, ed inoltre che, così come all'atto della sua assunzione e durante la intercorrenza del rapporto lavorativo tra le parti, gli assistiti della cooperativa erano ancora due
Si costituiva in giudizio la cooperativa convenuta, che contestando il fondamento della domanda, ne chiedeva il rigetto. In memoria di costituzione la cooperativa convenuta precisava che allorquando il ricorrente era stato licenziato gli unici due assistiti, affetti da autismo, sulla base di un percorso riabilitavo redatto da una psicologa, avevano già dà alcuni mesi lasciato la struttura, preferendo di restare a casa;
che il , nell'ottobre del 2021, partecipato delle sopravvenute esigenze produttive (assistenza domiciliare Pt_1
e non presso la struttura in Quarto), evidenziava di non voler espletare attività lavorativa presso l'abitazione di nessuno dei due ragazzi, volendo lavorare, esclusivamente, presso la sede di Quarto;
che la sede di Monteruscello non risultava più frequentata dai due ragazzi, unici assistiti, e che, pertanto, la prestazione lavorativa del non era più confacente alle sopravvenute “esigenze produttive” della Pt_1 cooperativa. E' stata ammessa ed espletata la prova per testi;
all'udienza del 6.07.2023 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla escussione del secondo di lista ammesso, a nome attese le Testimone_1 difficoltà incontrate nella intimazione.
All'odierna udienza, tenutasi con modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale parte ricorrente ha depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e va accolta nei termini di cui appresso.
In primis va respinta la richiesta di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 9.03.2020 fino al 16.06.2020 data di formale inquadramento, già in limine considerato che la unica teste di lista di parte ricorrente ascoltata, , nulla ha potuto riferire per epoca Testimone_2 antecedente al maggio 2020, avendo solo in quel mese cominciato a lavorare per la convenuta;
d'altronde la circostanza che la teste avesse all'atto della sua assunzione rinvenuto il ricorrente già quale Tes_2 addetto della cooperativa, in assenza di ulteriori specificazioni, appare un dato neutro a fronte della pacifica intercorrenza tra le parti, precedentemente alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato, di un rapporto di collaborazione in via autonoma. Va tuttavia rilevato che nulla va decurtato dai conteggi presentati atteso che in ricorso non è avanzata alcuna pretesa economica in relazione al periodo dal
9.03.2020 fino al 16.06.2020 ( cfr. conteggi inseriti in ricorso, riferiti a periodo da agosto 2020 a febbraio
2021).
Circa il licenziamento irrogato, deve esserne senz'altro affermata la illegittimità per mancata prova in giudizio della effettiva ricorrenza del giustificato motivo dedotto.
Nella lettera di licenziamento in atti il giustificato motivo oggettivo è stato indicato nei predetti termini: “a seguito del perdurare della mancanza di lavoro, la sua attività lavorativa non può essere più proficuamente utilizzata dalla . Rilevato che non è possibile, all'interno della Cooperativa, reperire un'altra CP_1 posizione lavorativa dove poterla collocare, siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo. “
La convenuta, gravata dell' onere della prova circa la effettiva ricorrenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento dedotto e quindi del perdurare della mancanza di lavoro come indicato in motivazione, ha indicato in lista una sola teste, , chiedendo che la stessa fosse sentita in relazione al Testimone_3 seguente capo di prova: “Vero è che, nell'ottobre del 2021, partecipato delle sopravvenute esigenze produttive della cooperativa (assistenza domiciliare di uno dei due ragazzi autistici), evidenziava di CP_1 non voler espletare attività lavorativa presso l'abitazione di nessuno dei due ragazzi e, dunque, precisava di voler lavorare, esclusivamente, presso la sede di Quarto”.
Orbene, va rilevato che dalla deposizione della teste la psicologa che, sulla base di una Tes_3 collaborazione occasionale con la cooperativa convenuta, aveva redatto il progetto per il conseguimento dell'autonomia dapprima del solo e poi anche dell' altro assistito , Parte_3 Persona_3 non emerge affatto la esistenza della perdurante carenza di lavoro nei termini indicati in lettera di licenziamento. Se è vero infatti che la predetta teste ha dichiarato che, quando ella aveva stabilito nel miglior interesse di che lo stesso ricevesse le terapie presso la sua abitazione, il Parte_3 ricorrente si era rifiutato di lavorare ivi, non può essere trascurato che la medesima teste, nel prosieguo della sua deposizione, ha affermato che: proseguiva le sue attività con riferimento all'altro Pt_1 ragazzo si tratta di attività che il svolgeva a domicilio presso la casa familiare di questo Per_4 Pt_1
”. Per_3
La deposizione della teste dunque non conferma quanto dedotto in lettera di licenziamento e cioè Tes_3 la assoluta persistenza di una carenza di lavoro con impossibilità di adibizione ad altro, né dunque quanto - in coerenza alla lettera di licenziamento - la convenuta ha dedotto in memoria di costituzione, e cioè che il nell'ottobre del 2021, messo a parte delle sopravvenute esigenze produttive della cooperativa per Pt_1 la assistenza domiciliare dei due assistiti, aveva dichiarato di non volere espletare la attività lavorativa presso la abitazione di alcuno dei due ragazzi.
Anche la teste di lista di parte ricorrente ascoltata, , che ha dichiarato di avere Testimone_2 lavorato alle dipendenze della cooperativa da maggio ad agosto del 2020, ha smentito la deduzione di parte convenuta in merito al rifiuto da parte del ricorrente di prestare servizio tanto presso l'abitazione del quanto presso l'abitazione del , introducendo altresì il tema della esistenza, al di là Pt_3 Per_3 del giustificato motivo oggettivo formalmente dedotto in lettera di licenziamento, di valutazioni sfavorevoli da parte della famiglia circa il lavoro svolto dal ricorrente in favore del figlio . La teste Pt_3 Per_2
ha infatti dichiarato: “ nella prima settimana di agosto ci sono state discussioni tra la moglie del Tes_2 titolare, la sig.ra di da un alto, e dall'altro me e , l'altra operatrice, la non era Pt_3 Tes_1 Pt_3 contenta di come noi lavoravamo, intendo dire del metodo;
a fronte di queste discussioni Persona_1 ci diceva che facevamo una sospensione del lavoro, andavamo in ferie e che se ne sarebbe parlato a settembre;
sono cose che parlava a me e;
io poi non ho più messo piede in questa sede Pt_3 Tes_1 della cooperativa.
Adr: ricordo che poi a settembre la faceva una riunione ma non in presenza, c'era una Tes_3 videochiamata cui parteciparono oltre alla ed a me anche e;
la chiedeva di Tes_3 Tes_1 Pt_1 Tes_3 continuare a lavorare con presso la sua abitazione;
io ho rifiutato, lo stesso ha fatto Parte_3
; se ben ricordo, invece, non ha rifiutato;
dopo di ciò io non ho più prestato lavoro in favore Tes_1 Pt_1 di questa cooperativa o dei soggetti di cui ho detto”.
Questo tema della esistenza di valutazioni sfavorevoli circa la qualità della prestazione lavorativa del ricorrente da parte della , che tuttavia formalmente irroga il licenziamento con la motivazione CP_1 di carenza di lavoro, trova d'altro canto un sorprendente riscontro documentale nella mail del 4.03.2022 inviata dal Presidente della Cooperativa convenuta all'avvocato Palmentieri, odierno Persona_1 difensore della parte ricorrente, in replica all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento ricevuta. Nella predetta mail infatti il Presidente della Cooperativa, candidamente confermando la artificiosità del giustificato motivo oggettivo dedotto in lettera di licenziamento, riferisce: “ Il sig era stato assunto Pt_1 per eseguire un progetto riabilitativo redatto dalla nostra psicoterapeuta …purtroppo dopo tanto tempo si è costatato che il terapista non era riuscito a raggiungere i minimi obiettivi , un minimo di relazione funzionale e così in concerto con la psicoterapeuta si è pensato di affiancare una figura più specifica per
, uno psicologo, ed i risultati ad oggi constatai dalla unità di valutazione Asl e sono comunque Per_3 eccellenti;
il licenziamento per giusta causa non lo abbiamo adottato così il sig. ha percepito per 10 Pt_1 mesi la disoccupazione “. La predetta mail - di cui è stata fatta specifica allegazione in ricorso, inserita nella produzione di parte ricorrente, e giammai oggetto di contestazione – ulteriormente corrobora i dati istruttori acquisiti, di tal chè deve ritenersi che il motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento sia del tutto posticcio.
Premesso che in ricorso la parte attrice ha chiesto dichiararsi la illegittimità del licenziamento per mancanza del giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento e che incombeva sulla parte datoriale di fornire la prova della esistenza della stessa, dimostrandola in giudizio, va conclusivamente ritenuto che la parte resistente non ha adempiuto a detto onere probatorio. Deve dichiararsi pertanto l'illegittimità del licenziamento disposto dalla convenuta in danno del ricorrente;
la domanda di reintegra avanzata va respinta in considerazione della dimensione della datrice di lavoro come risultante dagli atti. In virtù della stessa, dovrà applicarsi invece l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015; detta norma prevede per i datori di lavoro che non presentano i requisiti occupazionali di cui all'art. 18 comma ottavo e nono dello Statuto dei lavoratori esclusivamente una indennita' economica di importo dimezzato rispetto a quello stabilito dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, determinata nello stretto intervallo fra tre e sei mensilita' commisurata alla retribuzione globale di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. In particolare il giudice ritiene di determinare, vista la riprovevole condotta della convenuta e tuttavia tenendo conto della contenuta anzianità di servizio del ricorrente,
l'indennità nella misura di quattro mensilità pari ciascuna ad euro in €.1.405.21 (come da busta paga inserita nella produzione di parte ricorrente ).
Trattasi di somme sulle quali devono riconoscersi rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi nella misura legale sulle somme via via rivalutate ex art.429 c.p.c. trattandosi di crediti da lavoro (cfr. tra le altre Cass. Civ. 1986 n.7287).
Circa la domanda per differenze retributive la stessa va parimenti accolta,
Per completezza va rilevato che in atti non vi è alcuna lettera con cui la datrice di lavoro comunicava la necessità di procedere allo svolgimento della attività lavorativa presso la abitazione dei due soggetti assistiti dalla cooperativa, né per l'effetto, un rifiuto del ricorrente circa una tale richiesta .
Circa le differenze retributive di cui alla domanda avanzata, nel contrasto delle posizioni delle parti circa l'effettivo orario di lavoro, va considerato in primo luogo che la parte convenuta nel costituirsi in giudizio nulla ha contestato o dedotto in merito alla allegazione fatta in ricorso della effettuazione da parte sua di due riduzioni dell'orario lavorativo, con l'escamotage , al fine di pervenire ad una erogazione in buste paga di somme inferiori, della artificiosa indicazione di assenze giammai effettuate;
né – a fronte della recisa contestazione attorea – ha documentato la effettività delle assenze che ha annotato in busta paga, producendo in atti i giustificativi delle stesse.
L'assunto attoreo è stato , d'altro canto confermato in giudizio dalla teste di lista di parte ricorrente ascoltata, , che ha confermato che nel periodo in cui anche ella aveva lavorato alle Testimone_2 dipendenze della convenuta, dal maggio del 2020 e sino alla prima settimana di agosto 2020, il ricorrente aveva lavorato secondo il nastro orario indicato in ricorso. La teste ha infatti dichiarato: Tes_2
”Adr: quando ho cominciato questo lavoro, era già presente in questa sede della cooperativa con Pt_1 mansione di tecnico ABA.
Adr: dichiaro che era una figura di riferimento maschile importane per quando io
Pt_1 Parte_3 ho cominciato a lavorare;
dichiaro che io mi alternavo con altro tecnico aba, a nome ma Testimone_1 che c'era sempre;
io non sono mai rimasta sola con questo ragazzo;
quando arrivavo al
Pt_1 Per_2 mattino io che non sono proprio puntualissima trovavo già presente e dichiaro che quando finivo di
Pt_1 lavorare, non sempre andava via.
Pt_1
Adr: io ricordo che andava a casa di questo ragazzo nel pomeriggio, che aveva una Pt_1 Per_3 programmazione a parte per , però sinceramente oggi non posso dire se questo accadeva già a Per_3 maggio, quando conobbi il , o è un fatto successivo;
certamente a giugno e luglio andava di Pt_1 Pt_1 pomeriggio a casa di . Per_3
[... Adr: dico questo anche perché ricordo che a luglio aveva preso dei giorni di ferie, credo 15, e il sig. Pt_1
mi chiese di firmare dei fogli di presenza che attestavano la sostituzione da parte mia del per Pt_3 Pt_1 svolgimento di attività a casa del ragazzo;
io comunque non sono mai andata a casa di questo Per_3
.) Per_3 Le dichiarazioni della teste non hanno trovato smentita nelle dichiarazioni dell'unica teste di Tes_2 lista di parte convenuta, ascoltata, , che essendo stata presente solo del tutto Testimone_3 occasionalmente ( una volta al mese o una volta ogni mese e mezzo) nel luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, nulla ha potuto apportare in concreto sul punto.
Ciò posto, in assenza di formali comunicazioni, da parte della , di variazioni dell'orario CP_1 lavorativo, le circostanze allegate in ricorso devono essere ritenute dimostrate in giudizio e deve dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla percezione nel corso del rapporto lavorativo della retribuzione commisurata al monte orario di cui al contratto part time a 36 ore sottoscritto tra le parti.
Ricorre pertanto il diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive richieste in ricorso, ovvero quelle per le ore risultanti in busta paga e quelle contrattualmente previste, riferite al periodo da agosto
2020 a febbraio 2021, per la cui quantificazione può accedersi alla ipotesi contabile ivi formulata per l'importo di euro 4.906,22 , non contestata.
Trattasi anche qui di somme sulle quali devono riconoscersi rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi nella misura legale sulle somme via via rivalutate ex art.429 c.p.c. trattandosi di crediti da lavoro
(cfr. tra le altre Cass. Civ. 1986 n.7287).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
dichiara la estinzione del rapporto a far data dal 1.1.2022 e condanna parte convenuta ai sensi dell' art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 al pagamento della indennità di cui all'art. 9 della L. 604/66 nella misura di euro 5.620,84 oltre accessori come in motivazione;
condanna parte convenuta a pagare a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente la somma di euro 4.906,22 per le causali di cui sopra, oltre accessori come in motivazione;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.800,00 oltre iva e cpa, e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli avvocati GE Palmentieri e Margaret Salvato anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 28.11.2024
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter per l'udienza del 28.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 6793/ 2022 R.G.
TRA
nato il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti PALMENTIERI ANGELO e SALVATO Parte_1
MARGARET
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall' avv. Controparte_1
CICCARELLI LUIGI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.04.2022 l'istante, operatore sociosanitario - tutor ABA, ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 per il periodo dedotto, ovvero dal 09.03.2020, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento al C1 livello CCNL e all'attribuzione del corrispondente trattamento economico e normativo;
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento retributivo in base al contratto di lavoro sottoscritto con conseguente diritto a percepire la differenza tra gli importi di cui alle buste paga e l'orario previsto dal contratto di lavoro;
3) Di conseguenza dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive così come richieste come da conteggi;
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto ordinare la reintegra del lavoratore o in subordine il risarcimento del danno parametrato nella misura massima data la condotta illecita della convenuta;
” con vittoria di spese.
Il ricorrente, premesso che la era una cooperativa avente come scopo l'integrazione e la CP_1 realizzazione sociale delle persone con disabilità e /o autismo, con sede legale in Marano e sede operativa in Monteruscello Via Coste GE 35 e che egli nel periodo dal 2016 all'ottobre 2017 aveva prestato attività libero professionale in favore di , il cui figlio è affetto da autismo, Persona_1 Per_2 esponeva in punto di fatto: - che nel 2020 , già conoscendo la sua professionalità, lo aveva contattato Persona_1 comunicandogli l'avvio della convenuta di cui era Presidente e proponendogli la Pt_2 instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- di avere pertanto lavorato dal 9.03.2020 e fino al mese di giugno 2020 alle dipendenze della cooperativa convenuta senza formale inquadramento, occupandosi dell'assistenza di Parte_3
dalle 9,30 alle 13,30 presso la struttura di Monteruscello in via Coste GE, sottoposto al
[...] vincolo gerarchico e disciplinare esercitato da , in qualità di Presidente della Persona_1 cooperativa, ricevendo un compenso settimanale in contanti;
- che soltanto a far data dal 16.06.2020 egli era stato formalmente inquadrato nel livello C1 del CCNL Cooperative Sociali con mansioni di operatore socio sanitario, con contratto a tempo indeterminato part time per di 36 settimanali;
- che dal giugno 2020 all'agosto 2020 aveva lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:30 in favore di , presso la struttura della sita in Monteruscello e dalle Parte_3 CP_1
15:00 alle 18:00 in favore di , unico altro caso di assistenza, presso la residenza Persona_3 dello stesso in Quarto.
Tanto premesso, l'istante lamentava che, nonostante il contratto prevedesse un monte di 36 ore settimanali, egli dal 07.08.2020 aveva subìto una prima drastica riduzione dell'orario di lavoro che era portato a venti ore settimanali, venendogli chiesto di lavorare solo dalle 15:00 alle 18:00 presso la residenza del minore;
che dal 14.01.2021 era disposta una seconda riduzione Persona_3 dell'orario di lavoro, che era portato a quindici ore, con conseguente riduzione della retribuzione;
che la convenuta al fine di procedere alla diminuzione della retribuzione mensile aveva annotato nelle sue buste paga assenze mai verificatesi e che egli si era visto privare delle ore lavorative in favore di altri operatori assunti successivamente, senza regolare inquadramento. Parte ricorrente, dedotto di essere stato collocato in cassa integrazione dal marzo 2021 al 31.12.2021, ha lamentato che la cooperativa convenuta in data 01.01.2022 lo aveva illegittimamente licenziato accampando un artificioso giustificato motivo oggettivo, ricercando immediatamente dopo il recesso nuovo personale da assumere;
indicava in particolare sul punto che sul profilo facebook del Persona_1
era comparso un annuncio per la ricerca di un Tutor ABA per 3 o 4 giorni a settimana,
[...] preferibilmente con partita IVA.
Infine la parte ricorrente indicava che, a seguito della proposizione da parte sua, in data 28.02.2022, dell' impugnativa stragiudiziale del licenziamento, il Presidente della Cooperativa convenuto, in riscontro della impugnativa stessa, aveva dedotto la esistenza di una giusta causa di licenziamento;
giusta causa giammai intervenuta, atteso che il licenziamento era stato irrogato per motivo oggettivo. Eccepiva che la convenuta in tal modo, per il tramite del suo Presidente, aveva confermato di averlo sostituito con altra unità, ed inoltre che, così come all'atto della sua assunzione e durante la intercorrenza del rapporto lavorativo tra le parti, gli assistiti della cooperativa erano ancora due
Si costituiva in giudizio la cooperativa convenuta, che contestando il fondamento della domanda, ne chiedeva il rigetto. In memoria di costituzione la cooperativa convenuta precisava che allorquando il ricorrente era stato licenziato gli unici due assistiti, affetti da autismo, sulla base di un percorso riabilitavo redatto da una psicologa, avevano già dà alcuni mesi lasciato la struttura, preferendo di restare a casa;
che il , nell'ottobre del 2021, partecipato delle sopravvenute esigenze produttive (assistenza domiciliare Pt_1
e non presso la struttura in Quarto), evidenziava di non voler espletare attività lavorativa presso l'abitazione di nessuno dei due ragazzi, volendo lavorare, esclusivamente, presso la sede di Quarto;
che la sede di Monteruscello non risultava più frequentata dai due ragazzi, unici assistiti, e che, pertanto, la prestazione lavorativa del non era più confacente alle sopravvenute “esigenze produttive” della Pt_1 cooperativa. E' stata ammessa ed espletata la prova per testi;
all'udienza del 6.07.2023 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla escussione del secondo di lista ammesso, a nome attese le Testimone_1 difficoltà incontrate nella intimazione.
All'odierna udienza, tenutasi con modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale parte ricorrente ha depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
La domanda è fondata e va accolta nei termini di cui appresso.
In primis va respinta la richiesta di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 9.03.2020 fino al 16.06.2020 data di formale inquadramento, già in limine considerato che la unica teste di lista di parte ricorrente ascoltata, , nulla ha potuto riferire per epoca Testimone_2 antecedente al maggio 2020, avendo solo in quel mese cominciato a lavorare per la convenuta;
d'altronde la circostanza che la teste avesse all'atto della sua assunzione rinvenuto il ricorrente già quale Tes_2 addetto della cooperativa, in assenza di ulteriori specificazioni, appare un dato neutro a fronte della pacifica intercorrenza tra le parti, precedentemente alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato, di un rapporto di collaborazione in via autonoma. Va tuttavia rilevato che nulla va decurtato dai conteggi presentati atteso che in ricorso non è avanzata alcuna pretesa economica in relazione al periodo dal
9.03.2020 fino al 16.06.2020 ( cfr. conteggi inseriti in ricorso, riferiti a periodo da agosto 2020 a febbraio
2021).
Circa il licenziamento irrogato, deve esserne senz'altro affermata la illegittimità per mancata prova in giudizio della effettiva ricorrenza del giustificato motivo dedotto.
Nella lettera di licenziamento in atti il giustificato motivo oggettivo è stato indicato nei predetti termini: “a seguito del perdurare della mancanza di lavoro, la sua attività lavorativa non può essere più proficuamente utilizzata dalla . Rilevato che non è possibile, all'interno della Cooperativa, reperire un'altra CP_1 posizione lavorativa dove poterla collocare, siamo costretti a licenziarla per giustificato motivo oggettivo. “
La convenuta, gravata dell' onere della prova circa la effettiva ricorrenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento dedotto e quindi del perdurare della mancanza di lavoro come indicato in motivazione, ha indicato in lista una sola teste, , chiedendo che la stessa fosse sentita in relazione al Testimone_3 seguente capo di prova: “Vero è che, nell'ottobre del 2021, partecipato delle sopravvenute esigenze produttive della cooperativa (assistenza domiciliare di uno dei due ragazzi autistici), evidenziava di CP_1 non voler espletare attività lavorativa presso l'abitazione di nessuno dei due ragazzi e, dunque, precisava di voler lavorare, esclusivamente, presso la sede di Quarto”.
Orbene, va rilevato che dalla deposizione della teste la psicologa che, sulla base di una Tes_3 collaborazione occasionale con la cooperativa convenuta, aveva redatto il progetto per il conseguimento dell'autonomia dapprima del solo e poi anche dell' altro assistito , Parte_3 Persona_3 non emerge affatto la esistenza della perdurante carenza di lavoro nei termini indicati in lettera di licenziamento. Se è vero infatti che la predetta teste ha dichiarato che, quando ella aveva stabilito nel miglior interesse di che lo stesso ricevesse le terapie presso la sua abitazione, il Parte_3 ricorrente si era rifiutato di lavorare ivi, non può essere trascurato che la medesima teste, nel prosieguo della sua deposizione, ha affermato che: proseguiva le sue attività con riferimento all'altro Pt_1 ragazzo si tratta di attività che il svolgeva a domicilio presso la casa familiare di questo Per_4 Pt_1
”. Per_3
La deposizione della teste dunque non conferma quanto dedotto in lettera di licenziamento e cioè Tes_3 la assoluta persistenza di una carenza di lavoro con impossibilità di adibizione ad altro, né dunque quanto - in coerenza alla lettera di licenziamento - la convenuta ha dedotto in memoria di costituzione, e cioè che il nell'ottobre del 2021, messo a parte delle sopravvenute esigenze produttive della cooperativa per Pt_1 la assistenza domiciliare dei due assistiti, aveva dichiarato di non volere espletare la attività lavorativa presso la abitazione di alcuno dei due ragazzi.
Anche la teste di lista di parte ricorrente ascoltata, , che ha dichiarato di avere Testimone_2 lavorato alle dipendenze della cooperativa da maggio ad agosto del 2020, ha smentito la deduzione di parte convenuta in merito al rifiuto da parte del ricorrente di prestare servizio tanto presso l'abitazione del quanto presso l'abitazione del , introducendo altresì il tema della esistenza, al di là Pt_3 Per_3 del giustificato motivo oggettivo formalmente dedotto in lettera di licenziamento, di valutazioni sfavorevoli da parte della famiglia circa il lavoro svolto dal ricorrente in favore del figlio . La teste Pt_3 Per_2
ha infatti dichiarato: “ nella prima settimana di agosto ci sono state discussioni tra la moglie del Tes_2 titolare, la sig.ra di da un alto, e dall'altro me e , l'altra operatrice, la non era Pt_3 Tes_1 Pt_3 contenta di come noi lavoravamo, intendo dire del metodo;
a fronte di queste discussioni Persona_1 ci diceva che facevamo una sospensione del lavoro, andavamo in ferie e che se ne sarebbe parlato a settembre;
sono cose che parlava a me e;
io poi non ho più messo piede in questa sede Pt_3 Tes_1 della cooperativa.
Adr: ricordo che poi a settembre la faceva una riunione ma non in presenza, c'era una Tes_3 videochiamata cui parteciparono oltre alla ed a me anche e;
la chiedeva di Tes_3 Tes_1 Pt_1 Tes_3 continuare a lavorare con presso la sua abitazione;
io ho rifiutato, lo stesso ha fatto Parte_3
; se ben ricordo, invece, non ha rifiutato;
dopo di ciò io non ho più prestato lavoro in favore Tes_1 Pt_1 di questa cooperativa o dei soggetti di cui ho detto”.
Questo tema della esistenza di valutazioni sfavorevoli circa la qualità della prestazione lavorativa del ricorrente da parte della , che tuttavia formalmente irroga il licenziamento con la motivazione CP_1 di carenza di lavoro, trova d'altro canto un sorprendente riscontro documentale nella mail del 4.03.2022 inviata dal Presidente della Cooperativa convenuta all'avvocato Palmentieri, odierno Persona_1 difensore della parte ricorrente, in replica all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento ricevuta. Nella predetta mail infatti il Presidente della Cooperativa, candidamente confermando la artificiosità del giustificato motivo oggettivo dedotto in lettera di licenziamento, riferisce: “ Il sig era stato assunto Pt_1 per eseguire un progetto riabilitativo redatto dalla nostra psicoterapeuta …purtroppo dopo tanto tempo si è costatato che il terapista non era riuscito a raggiungere i minimi obiettivi , un minimo di relazione funzionale e così in concerto con la psicoterapeuta si è pensato di affiancare una figura più specifica per
, uno psicologo, ed i risultati ad oggi constatai dalla unità di valutazione Asl e sono comunque Per_3 eccellenti;
il licenziamento per giusta causa non lo abbiamo adottato così il sig. ha percepito per 10 Pt_1 mesi la disoccupazione “. La predetta mail - di cui è stata fatta specifica allegazione in ricorso, inserita nella produzione di parte ricorrente, e giammai oggetto di contestazione – ulteriormente corrobora i dati istruttori acquisiti, di tal chè deve ritenersi che il motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento sia del tutto posticcio.
Premesso che in ricorso la parte attrice ha chiesto dichiararsi la illegittimità del licenziamento per mancanza del giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento e che incombeva sulla parte datoriale di fornire la prova della esistenza della stessa, dimostrandola in giudizio, va conclusivamente ritenuto che la parte resistente non ha adempiuto a detto onere probatorio. Deve dichiararsi pertanto l'illegittimità del licenziamento disposto dalla convenuta in danno del ricorrente;
la domanda di reintegra avanzata va respinta in considerazione della dimensione della datrice di lavoro come risultante dagli atti. In virtù della stessa, dovrà applicarsi invece l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015; detta norma prevede per i datori di lavoro che non presentano i requisiti occupazionali di cui all'art. 18 comma ottavo e nono dello Statuto dei lavoratori esclusivamente una indennita' economica di importo dimezzato rispetto a quello stabilito dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, determinata nello stretto intervallo fra tre e sei mensilita' commisurata alla retribuzione globale di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. In particolare il giudice ritiene di determinare, vista la riprovevole condotta della convenuta e tuttavia tenendo conto della contenuta anzianità di servizio del ricorrente,
l'indennità nella misura di quattro mensilità pari ciascuna ad euro in €.1.405.21 (come da busta paga inserita nella produzione di parte ricorrente ).
Trattasi di somme sulle quali devono riconoscersi rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi nella misura legale sulle somme via via rivalutate ex art.429 c.p.c. trattandosi di crediti da lavoro (cfr. tra le altre Cass. Civ. 1986 n.7287).
Circa la domanda per differenze retributive la stessa va parimenti accolta,
Per completezza va rilevato che in atti non vi è alcuna lettera con cui la datrice di lavoro comunicava la necessità di procedere allo svolgimento della attività lavorativa presso la abitazione dei due soggetti assistiti dalla cooperativa, né per l'effetto, un rifiuto del ricorrente circa una tale richiesta .
Circa le differenze retributive di cui alla domanda avanzata, nel contrasto delle posizioni delle parti circa l'effettivo orario di lavoro, va considerato in primo luogo che la parte convenuta nel costituirsi in giudizio nulla ha contestato o dedotto in merito alla allegazione fatta in ricorso della effettuazione da parte sua di due riduzioni dell'orario lavorativo, con l'escamotage , al fine di pervenire ad una erogazione in buste paga di somme inferiori, della artificiosa indicazione di assenze giammai effettuate;
né – a fronte della recisa contestazione attorea – ha documentato la effettività delle assenze che ha annotato in busta paga, producendo in atti i giustificativi delle stesse.
L'assunto attoreo è stato , d'altro canto confermato in giudizio dalla teste di lista di parte ricorrente ascoltata, , che ha confermato che nel periodo in cui anche ella aveva lavorato alle Testimone_2 dipendenze della convenuta, dal maggio del 2020 e sino alla prima settimana di agosto 2020, il ricorrente aveva lavorato secondo il nastro orario indicato in ricorso. La teste ha infatti dichiarato: Tes_2
”Adr: quando ho cominciato questo lavoro, era già presente in questa sede della cooperativa con Pt_1 mansione di tecnico ABA.
Adr: dichiaro che era una figura di riferimento maschile importane per quando io
Pt_1 Parte_3 ho cominciato a lavorare;
dichiaro che io mi alternavo con altro tecnico aba, a nome ma Testimone_1 che c'era sempre;
io non sono mai rimasta sola con questo ragazzo;
quando arrivavo al
Pt_1 Per_2 mattino io che non sono proprio puntualissima trovavo già presente e dichiaro che quando finivo di
Pt_1 lavorare, non sempre andava via.
Pt_1
Adr: io ricordo che andava a casa di questo ragazzo nel pomeriggio, che aveva una Pt_1 Per_3 programmazione a parte per , però sinceramente oggi non posso dire se questo accadeva già a Per_3 maggio, quando conobbi il , o è un fatto successivo;
certamente a giugno e luglio andava di Pt_1 Pt_1 pomeriggio a casa di . Per_3
[... Adr: dico questo anche perché ricordo che a luglio aveva preso dei giorni di ferie, credo 15, e il sig. Pt_1
mi chiese di firmare dei fogli di presenza che attestavano la sostituzione da parte mia del per Pt_3 Pt_1 svolgimento di attività a casa del ragazzo;
io comunque non sono mai andata a casa di questo Per_3
.) Per_3 Le dichiarazioni della teste non hanno trovato smentita nelle dichiarazioni dell'unica teste di Tes_2 lista di parte convenuta, ascoltata, , che essendo stata presente solo del tutto Testimone_3 occasionalmente ( una volta al mese o una volta ogni mese e mezzo) nel luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, nulla ha potuto apportare in concreto sul punto.
Ciò posto, in assenza di formali comunicazioni, da parte della , di variazioni dell'orario CP_1 lavorativo, le circostanze allegate in ricorso devono essere ritenute dimostrate in giudizio e deve dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla percezione nel corso del rapporto lavorativo della retribuzione commisurata al monte orario di cui al contratto part time a 36 ore sottoscritto tra le parti.
Ricorre pertanto il diritto del ricorrente ad ottenere le differenze retributive richieste in ricorso, ovvero quelle per le ore risultanti in busta paga e quelle contrattualmente previste, riferite al periodo da agosto
2020 a febbraio 2021, per la cui quantificazione può accedersi alla ipotesi contabile ivi formulata per l'importo di euro 4.906,22 , non contestata.
Trattasi anche qui di somme sulle quali devono riconoscersi rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi nella misura legale sulle somme via via rivalutate ex art.429 c.p.c. trattandosi di crediti da lavoro
(cfr. tra le altre Cass. Civ. 1986 n.7287).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
dichiara la estinzione del rapporto a far data dal 1.1.2022 e condanna parte convenuta ai sensi dell' art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 al pagamento della indennità di cui all'art. 9 della L. 604/66 nella misura di euro 5.620,84 oltre accessori come in motivazione;
condanna parte convenuta a pagare a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente la somma di euro 4.906,22 per le causali di cui sopra, oltre accessori come in motivazione;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 3.800,00 oltre iva e cpa, e rimborso per spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione agli avvocati GE Palmentieri e Margaret Salvato anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 28.11.2024
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara