Articolo 12 quinquies della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 12 quaterArticolo 12 sexies
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30 dicembre 2022
Art. 12-quinquies. (( (Prestazione di lavoro di pubblica utilita' in alternativa al pagamento in sede amministrativa). )) ((Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, puo' richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilita' presso lo Stato, le Regioni, le Citta' metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
L'impossibilita' di provvedere al pagamento e' comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La richiesta di cui al primo comma e' comunicata all'organo accertatore. Con essa e' depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilita' dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilita'.
La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilita' sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonche' all'autorita' di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilita'. Un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' avere durata superiore a sei mesi. L'attivita' viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilita' e' effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilita', l'autorita' indicata nel quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attivita' lavorativa.
Il contravventore puo' in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilita' pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro gia' prestato.
In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorita' incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', che ne da' immediata comunicazione al pubblico ministero.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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