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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12032 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6734/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA D'TI con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Torrione San Martino 43;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso dall'Avv. Giovan Battista Luca Capuano dell'Avvocatura Municipale, con cui elettivamente domicilia nella casa comunale in Napoli, alla P.zza Municipio – Palazzo San Giacomo;
[...]
(c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rapp.te p.t.;
- APPELLATA contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16361/2024 del Giudice di Pace di Napoli depositata in data 28 ottobre 2024
Conclusioni: all'udienza cartolare del 3 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame avverso la Parte_2 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'opposizione dalla medesima spiegata avverso la cartella esattoriale n. 7120230073929966000 notificatale ad istanza di relativa a Controparte_3 contravvenzioni al codice della strada elevate dalla Polizia Municipale di Napoli, anno di riferimento 2020. La pronuncia ha ritenuto tempestiva l'opposizione spiegata in funzione recuperatoria per dolersi dell'omessa notifica dei verbali presupposti, ma l'ha dichiarata inammissibile stante la prova, fornita dal costituitosi, della CP_1 loro regolare notifica a mezzo posta con consegna a mani del destinatario. Ha tuttavia disposto la compensazione delle spese di lite tenuto conto dell'avvenuta costituzione dell'ente a mezzo di funzionario.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, la sentenza sarebbe nulla perché basata su elementi istruttori inesistenti, ovvero irritualmente depositati, stante la mancata costituzione di entrambi gli enti resistenti. L'istante deduce, in particolare, che il ricorso era stato iscritto a ruolo in data 28.07.2023, allorquando era già entrato in vigore il processo telematico innanzi al giudice di pace e che, pertanto, la costituzione di parte resistente sarebbe dovuta avvenire esclusivamente in via telematica. Tuttavia, né nel fascicolo telematico del primo grado, né in quello del
, sarebbe risultata l'avvenuta costituzione dell'ente creditore, con conseguente Pt_3 inutilizzabilità della documentazione eventualmente prodotta mediante deposito cartaceo. Inoltre, e in ogni caso, il giudice sarebbe incorso nel travisamento della documentazione depositata dal atteso che dalla disamina delle relate CP_1 prodotte emergerebbe la prova del mancato perfezionamento del procedimento di notifica. Su tali premesse invoca la riforma della pronuncia impugnata con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il resistendo al gravame di cui ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza, stante l'avvenuta regolare costituzione telematica dell'ente nel primo grado e la prova dell'avvenuta notifica dei verbali sottesi alla cartella, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. Sostiene, in particolare, che gli avvisi di ricevimento prodotti godono di fede privilegiata e le relative risultanze non possono formare oggetto di contestazione in assenza di querela di falso. Soggiunge l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo per il rigetto del gravame con conferma della decisione impugnata, vinte spese e competenze di lite.
L' , benché ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_3
- 2 - All'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione del 3 dicembre 2025, fissata con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia dell' Controparte_3
.
[...]
Sempre in via preliminare va rilevata l'ammissibilità del gravame, sebbene proposto con atto di citazione anziché con ricorso.
In base alle disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 22390/2015).
La qualificazione espressa della domanda in termini recuperatori da parte del giudice di prime cure avrebbe dovuto quindi indurre a proporre l'impugnazione con ricorso in virtù del principio dell'apparenza.
Senonché, l'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
“In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello” (cfr. Cass. 17/01/2017, n.1020).
Come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “la conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in
- 3 - caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto” (cfr. Cass. civ., S. U., ord. n.2907/2014).
Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 24.03.2025 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 28.10.2024.
Venendo all'esame dei motivi di appello, va premesso che l'odierno giudizio origina dall'impugnazione della cartella esattoriale n. 7120230073929966000, notificata tramite pec, emessa per contravvenzioni al codice della strada elevate dal CP_1 nell'anno 2020. Con il libello introduttivo l'opponente si doleva
[...] dell'illegittimità di detta cartella per l'omessa previa notifica dei titoli presupposti e per intervenuta prescrizione del credito, concludendo per l'accertamento della nullità della cartella e delle relative pretese impositive.
In relazione a tale profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
Per altro verso, ha però precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni, ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., ord. n. 21905/2022, Cass. civ., ord. n. 16333/2020) che possono essere “in concreto formulate con un unico atto di opposizione” (Cass. civ., ord. n. 22094/2019).
Va quindi condivisa la qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice di primo grado come azione recuperatoria principiata, nello specifico, con ricorso anche in virtù dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia che ha introdotto la forma del procedimento semplificato di cognizione per le domande da proporsi innanzi al giudice di pace. La questione è peraltro coperta dal giudicato posto che le doglianze delle parti non attengono alla qualificazione giuridica della domanda.
Anzi sul presupposto che tale qualificazione sia correttamente avvenuta, l'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione di inammissibilità, in primo luogo, perché resa sulla scorta di documentazione inutilizzabile in quanto non presente nel fascicolo
- 4 - telematico e prodotta da una parte, l'ente impositore, che non risulta costituito in giudizio.
L'eccezione è priva di pregio.
Va rilevato che il procedimento di primo grado è nato come procedimento telematico. Permane l'onere del cancelliere di richiedere la trasmissione del fascicolo telematico (art. 347 c.p.c.) e invero gli stessi fascicoli di parte in esso versati non sono suscettibile di “ritiro” ai sensi dell'art. 169 c.p.c., cosicché a fronte della trasmissione del fascicolo il giudice dell'appello ha disponibilità anche dei documenti informatici in esso contenuti (cfr. cass. civ. ord. n. 14534/2022).
Nella specie risulta acquisita stampa dello storico del fascicolo telematico d'ufficio del primo grado dal quale è evincibile l'avvenuta regolare costituzione telematica del in data 13 agosto 2024. Controparte_1
D'altra parte, l'appellato ente impositore, nell'eccepire l'infondatezza del motivo, ha prodotto la stampa dello storico del fascicolo di primo grado estratta dal , CP_4 ovvero dalla piattaforma istituita dal Ministero della Giustizia con l'obiettivo di permettere a tutti i soggetti convolti nei procedimenti civili (professionisti iscritti ad un ordine, magistrati ed altri soggetti autorizzati) di accedere facilmente ai fascicoli e agli atti giudiziari da remoto.
Il documento conferma le risultanze dello storico del fascicolo d'ufficio acquisite e, tra queste, quella dell'avvenuta costituzione dell'ente nella data anzidetta.
Dal canto suo parte appellante, che avrebbe potuto depositare lo storico degli eventi del giudizio di primo grado onde comprovare l'assenza di costituzione degli enti resistenti, in alcun modo ha suffragato il motivo di impugnazione.
Al contrario ha depositato la sentenza gravata da cui emerge l'ulteriore smentita della tesi sostenuta.
Nell'epigrafe della sentenza, laddove vengono indicate le parti processuali, va rilevato che il viene indicato con accanto il nome del funzionario Controparte_1 costituito, dott.ssa Viene poi premesso che “il Persona_1 Controparte_1 depositava copia dei verbali di contravvenzione” e soggiunto, nella motivazione, che
“costituendosi in giudizio, il come innanzi detto, da prova della notifica Controparte_1 dei verbali di contravvenzione”, concludendo per la compensazione delle spese motivata “in considerazione che l'ente impositore non si è costituito tramite difensore esterno”.
- 5 - Disatteso il primo motivo di appello, va esaminata la seconda censura con cui l'istante lamenta l'invalidità del procedimento di notifica perché le relate prodotte sarebbero prive della sottoscrizione della destinataria.
Sul punto giova evidenziare che è lo stesso appellante a provare che le relate da questi depositate e nuovamente versate in atti dal appellato con la CP_1 produzione di primo grado, siano quelle già prodotte nel procedimento innanzi al giudice di pace. D'altra parte, pur in assenza di attestazione di conformità della produzione di primo grado, l'esistenza di un fascicolo telematico fa sì che i documenti contenuti nel fascicolo informatico di parte siano inclusi inevitabilmente in esso in ossequio al principio di non dispersione della prova (cfr. Cass. civ., ord. n. 14534/2022 cit. e Cass. civ., S.U. ord. n. 4835/2023).
Tanto precisato, l'appellante ha fondato la su esposta censura sulla violazione della previsione di cui all'art. 108, co. 1 bis del D.L. n. 18/2020, che stabiliva che “Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna (…)”. Segnatamente ha sostenuto che nelle due relate prodotte, attestanti l'avvenuta notifica a mezzo posta a mani del destinatario dei verbali sottesi alla cartella impugnata, figurerebbe la sola firma dell'agente postale mentre difetterebbe quella del ricevente.
Invero la disamina degli avvisi di ricevimento prodotti, da un lato, smentisce l'assunto dell'istante circa l'assenza di firma del destinatario ma, dall'altro lato, comprova l'avvenuta regolare notifica solo per uno dei due verbali per cui sono stati formati i ruoli di cui all'atto impugnato.
La notifica di entrambi i verbali presupposti, n. AP20190013457 e n. AP20190013255, risulta eseguita per il tramite del messo notificatore a mezzo posta nelle forme di cui alla legge n. 890/1982 (cfr. art 14, co. 1 D.P.R. 600/1973 e art. 26, co. 1 d.P.R. 602/1973), come richiesto dalla norma richiamata dall'appellante.
Per il verbale n. AP20190013457, la notificazione deve dirsi perfezionata e ritualmente compiuta secondo quanto prescritto dall'art. 7, co. 2 L. n. 890/1982 - per l'appunto richiamato dall'art. 108, co. 1 bis D.L. n. 18/2020 - che nella versione vigente ratione temporis disponeva al primo comma “L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.” e, al terzo comma,
“l'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
- 6 - dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente”
Il quadro normativo così delineato depone, dunque, in maniera univoca per l'avvenuto regolare compimento della notificazione mediante consegna al destinatario, non essendo richiesto altro adempimento da parte dell'agente postale che quello di far sottoscrivere l'avviso di ricevimento dal destinatario medesimo. Difatti l'avviso di ricevimento della raccomandata giudiziale n. 78753142634-4 con cui è stato notificato il verbale n. AP20190013457 reca lo sbarramento della notifica alla persona fisica destinataria, la sottoscrizione della stessa nell'apposito spazio a ciò riservato ed, infine, la firma del messo notificatore/agente postale.
Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato, in parte qua, l'inammissibilità della domanda a fronte della prova fornita dalla P.A. di aver ottemperato alla valida notifica del verbale (Cass. civ., n. 4690/2022).
Diversamente è a dirsi con riferimento all'altro verbale di contravvenzione sotteso alla cartella, n. AP20190013255 del 9.03.2020, notificato con raccomandata n. 78753142632-3, la cui notifica risulta inesistente.
Difatti, nella copia dell'avviso di ricevimento prodotta, mentre si rinviene la sottoscrizione del destinatario, in tutto analoga a quella apposta sull'altro avviso, non figura la firma dell'agente postale.
Ebbene, ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146)” (vd. Cass. civ., sent. n. 7586/2024 e Cass. civ., sent. n. 17373/2020).
Infine, parte appellante non ha riproposto l'eccezione di prescrizione, che peraltro, rispetto al solo verbale validamente notificato, non risulta in ogni caso maturata.
In definitiva, l'appello risulta fondato solo in minima parte con la conseguenza che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione recuperatoria con riferimento al verbale n.
- 7 - AP20190013255 reg. cron. n. 20200186342, con conseguente annullamento della cartella limitatamente ad esso.
L'esito complessivo del giudizio con la sola parziale fondatezza dell'appello e della originaria domanda di opposizione in primo grado costituisce idonea ragione a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e del Pt_2 Controparte_3 Controparte_1 iscritta al n. 6734/2025 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie parzialmente l'appello;
per l'effetto,
3. in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della cartella esattoriale n. 7120230073929966000 limitatamente al verbale n. AP20190013255 reg. cron. n. 20200186342 elevato dalla Polizia Municipale di Napoli;
4. conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda recuperatoria spiegata avverso la medesima cartella in relazione al verbale AP20190013457;
5. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite;
6. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6734/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LA D'TI con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Torrione San Martino 43;
-APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e difeso dall'Avv. Giovan Battista Luca Capuano dell'Avvocatura Municipale, con cui elettivamente domicilia nella casa comunale in Napoli, alla P.zza Municipio – Palazzo San Giacomo;
[...]
(c.f. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rapp.te p.t.;
- APPELLATA contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 16361/2024 del Giudice di Pace di Napoli depositata in data 28 ottobre 2024
Conclusioni: all'udienza cartolare del 3 dicembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto gravame avverso la Parte_2 sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Napoli, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'opposizione dalla medesima spiegata avverso la cartella esattoriale n. 7120230073929966000 notificatale ad istanza di relativa a Controparte_3 contravvenzioni al codice della strada elevate dalla Polizia Municipale di Napoli, anno di riferimento 2020. La pronuncia ha ritenuto tempestiva l'opposizione spiegata in funzione recuperatoria per dolersi dell'omessa notifica dei verbali presupposti, ma l'ha dichiarata inammissibile stante la prova, fornita dal costituitosi, della CP_1 loro regolare notifica a mezzo posta con consegna a mani del destinatario. Ha tuttavia disposto la compensazione delle spese di lite tenuto conto dell'avvenuta costituzione dell'ente a mezzo di funzionario.
Secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, la sentenza sarebbe nulla perché basata su elementi istruttori inesistenti, ovvero irritualmente depositati, stante la mancata costituzione di entrambi gli enti resistenti. L'istante deduce, in particolare, che il ricorso era stato iscritto a ruolo in data 28.07.2023, allorquando era già entrato in vigore il processo telematico innanzi al giudice di pace e che, pertanto, la costituzione di parte resistente sarebbe dovuta avvenire esclusivamente in via telematica. Tuttavia, né nel fascicolo telematico del primo grado, né in quello del
, sarebbe risultata l'avvenuta costituzione dell'ente creditore, con conseguente Pt_3 inutilizzabilità della documentazione eventualmente prodotta mediante deposito cartaceo. Inoltre, e in ogni caso, il giudice sarebbe incorso nel travisamento della documentazione depositata dal atteso che dalla disamina delle relate CP_1 prodotte emergerebbe la prova del mancato perfezionamento del procedimento di notifica. Su tali premesse invoca la riforma della pronuncia impugnata con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado e condanna degli appellati al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il resistendo al gravame di cui ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza, stante l'avvenuta regolare costituzione telematica dell'ente nel primo grado e la prova dell'avvenuta notifica dei verbali sottesi alla cartella, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. Sostiene, in particolare, che gli avvisi di ricevimento prodotti godono di fede privilegiata e le relative risultanze non possono formare oggetto di contestazione in assenza di querela di falso. Soggiunge l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo per il rigetto del gravame con conferma della decisione impugnata, vinte spese e competenze di lite.
L' , benché ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_3
- 2 - All'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione del 3 dicembre 2025, fissata con concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia dell' Controparte_3
.
[...]
Sempre in via preliminare va rilevata l'ammissibilità del gravame, sebbene proposto con atto di citazione anziché con ricorso.
In base alle disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 7 del D.lgs. n. 150/2011, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada si applica il rito del lavoro, con la conseguenza che l'appello va proposto con ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sent. n. 22390/2015).
La qualificazione espressa della domanda in termini recuperatori da parte del giudice di prime cure avrebbe dovuto quindi indurre a proporre l'impugnazione con ricorso in virtù del principio dell'apparenza.
Senonché, l'errore circa la scelta della tipologia di atto con cui introdurre il gravame non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello, in quanto la nullità può essere sanata in base al principio del raggiungimento dello scopo.
“In caso di appello proposto erroneamente con citazione anziché con ricorso, il giudizio è validamente instaurato nel momento in cui l'atto di citazione viene depositato in cancelleria, perché nel rito del lavoro è il deposito del ricorso a determinare la pendenza della lite. È dunque necessario che il deposito della citazione in cancelleria si verifichi prima del decorso del termine perentorio per proporre appello” (cfr. Cass. 17/01/2017, n.1020).
Come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “la conversione, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, infatti, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto. Ne consegue che - in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte (costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale); viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in
- 3 - caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che, nei procedimenti da iniziarsi con ricorso, è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto” (cfr. Cass. civ., S. U., ord. n.2907/2014).
Nel caso di specie, la causa è stata iscritta a ruolo in data 24.03.2025 e quindi la citazione è stata depositata in cancelleria nel rispetto del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 28.10.2024.
Venendo all'esame dei motivi di appello, va premesso che l'odierno giudizio origina dall'impugnazione della cartella esattoriale n. 7120230073929966000, notificata tramite pec, emessa per contravvenzioni al codice della strada elevate dal CP_1 nell'anno 2020. Con il libello introduttivo l'opponente si doleva
[...] dell'illegittimità di detta cartella per l'omessa previa notifica dei titoli presupposti e per intervenuta prescrizione del credito, concludendo per l'accertamento della nullità della cartella e delle relative pretese impositive.
In relazione a tale profilo, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato, segnatamente a seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite n. 22080 del 2017, che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella che quest'ultima costituisca il primo atto con il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 150 del 2011, pertanto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella.
Per altro verso, ha però precisato che la medesima opposizione può assolvere a plurime funzioni, ovvero anche a quella di eccepire fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (cfr. Cass. civ., ord. n. 21905/2022, Cass. civ., ord. n. 16333/2020) che possono essere “in concreto formulate con un unico atto di opposizione” (Cass. civ., ord. n. 22094/2019).
Va quindi condivisa la qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice di primo grado come azione recuperatoria principiata, nello specifico, con ricorso anche in virtù dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia che ha introdotto la forma del procedimento semplificato di cognizione per le domande da proporsi innanzi al giudice di pace. La questione è peraltro coperta dal giudicato posto che le doglianze delle parti non attengono alla qualificazione giuridica della domanda.
Anzi sul presupposto che tale qualificazione sia correttamente avvenuta, l'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione di inammissibilità, in primo luogo, perché resa sulla scorta di documentazione inutilizzabile in quanto non presente nel fascicolo
- 4 - telematico e prodotta da una parte, l'ente impositore, che non risulta costituito in giudizio.
L'eccezione è priva di pregio.
Va rilevato che il procedimento di primo grado è nato come procedimento telematico. Permane l'onere del cancelliere di richiedere la trasmissione del fascicolo telematico (art. 347 c.p.c.) e invero gli stessi fascicoli di parte in esso versati non sono suscettibile di “ritiro” ai sensi dell'art. 169 c.p.c., cosicché a fronte della trasmissione del fascicolo il giudice dell'appello ha disponibilità anche dei documenti informatici in esso contenuti (cfr. cass. civ. ord. n. 14534/2022).
Nella specie risulta acquisita stampa dello storico del fascicolo telematico d'ufficio del primo grado dal quale è evincibile l'avvenuta regolare costituzione telematica del in data 13 agosto 2024. Controparte_1
D'altra parte, l'appellato ente impositore, nell'eccepire l'infondatezza del motivo, ha prodotto la stampa dello storico del fascicolo di primo grado estratta dal , CP_4 ovvero dalla piattaforma istituita dal Ministero della Giustizia con l'obiettivo di permettere a tutti i soggetti convolti nei procedimenti civili (professionisti iscritti ad un ordine, magistrati ed altri soggetti autorizzati) di accedere facilmente ai fascicoli e agli atti giudiziari da remoto.
Il documento conferma le risultanze dello storico del fascicolo d'ufficio acquisite e, tra queste, quella dell'avvenuta costituzione dell'ente nella data anzidetta.
Dal canto suo parte appellante, che avrebbe potuto depositare lo storico degli eventi del giudizio di primo grado onde comprovare l'assenza di costituzione degli enti resistenti, in alcun modo ha suffragato il motivo di impugnazione.
Al contrario ha depositato la sentenza gravata da cui emerge l'ulteriore smentita della tesi sostenuta.
Nell'epigrafe della sentenza, laddove vengono indicate le parti processuali, va rilevato che il viene indicato con accanto il nome del funzionario Controparte_1 costituito, dott.ssa Viene poi premesso che “il Persona_1 Controparte_1 depositava copia dei verbali di contravvenzione” e soggiunto, nella motivazione, che
“costituendosi in giudizio, il come innanzi detto, da prova della notifica Controparte_1 dei verbali di contravvenzione”, concludendo per la compensazione delle spese motivata “in considerazione che l'ente impositore non si è costituito tramite difensore esterno”.
- 5 - Disatteso il primo motivo di appello, va esaminata la seconda censura con cui l'istante lamenta l'invalidità del procedimento di notifica perché le relate prodotte sarebbero prive della sottoscrizione della destinataria.
Sul punto giova evidenziare che è lo stesso appellante a provare che le relate da questi depositate e nuovamente versate in atti dal appellato con la CP_1 produzione di primo grado, siano quelle già prodotte nel procedimento innanzi al giudice di pace. D'altra parte, pur in assenza di attestazione di conformità della produzione di primo grado, l'esistenza di un fascicolo telematico fa sì che i documenti contenuti nel fascicolo informatico di parte siano inclusi inevitabilmente in esso in ossequio al principio di non dispersione della prova (cfr. Cass. civ., ord. n. 14534/2022 cit. e Cass. civ., S.U. ord. n. 4835/2023).
Tanto precisato, l'appellante ha fondato la su esposta censura sulla violazione della previsione di cui all'art. 108, co. 1 bis del D.L. n. 18/2020, che stabiliva che “Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma di cui all'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell'avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna (…)”. Segnatamente ha sostenuto che nelle due relate prodotte, attestanti l'avvenuta notifica a mezzo posta a mani del destinatario dei verbali sottesi alla cartella impugnata, figurerebbe la sola firma dell'agente postale mentre difetterebbe quella del ricevente.
Invero la disamina degli avvisi di ricevimento prodotti, da un lato, smentisce l'assunto dell'istante circa l'assenza di firma del destinatario ma, dall'altro lato, comprova l'avvenuta regolare notifica solo per uno dei due verbali per cui sono stati formati i ruoli di cui all'atto impugnato.
La notifica di entrambi i verbali presupposti, n. AP20190013457 e n. AP20190013255, risulta eseguita per il tramite del messo notificatore a mezzo posta nelle forme di cui alla legge n. 890/1982 (cfr. art 14, co. 1 D.P.R. 600/1973 e art. 26, co. 1 d.P.R. 602/1973), come richiesto dalla norma richiamata dall'appellante.
Per il verbale n. AP20190013457, la notificazione deve dirsi perfezionata e ritualmente compiuta secondo quanto prescritto dall'art. 7, co. 2 L. n. 890/1982 - per l'appunto richiamato dall'art. 108, co. 1 bis D.L. n. 18/2020 - che nella versione vigente ratione temporis disponeva al primo comma “L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.” e, al terzo comma,
“l'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
- 6 - dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente”
Il quadro normativo così delineato depone, dunque, in maniera univoca per l'avvenuto regolare compimento della notificazione mediante consegna al destinatario, non essendo richiesto altro adempimento da parte dell'agente postale che quello di far sottoscrivere l'avviso di ricevimento dal destinatario medesimo. Difatti l'avviso di ricevimento della raccomandata giudiziale n. 78753142634-4 con cui è stato notificato il verbale n. AP20190013457 reca lo sbarramento della notifica alla persona fisica destinataria, la sottoscrizione della stessa nell'apposito spazio a ciò riservato ed, infine, la firma del messo notificatore/agente postale.
Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente dichiarato, in parte qua, l'inammissibilità della domanda a fronte della prova fornita dalla P.A. di aver ottemperato alla valida notifica del verbale (Cass. civ., n. 4690/2022).
Diversamente è a dirsi con riferimento all'altro verbale di contravvenzione sotteso alla cartella, n. AP20190013255 del 9.03.2020, notificato con raccomandata n. 78753142632-3, la cui notifica risulta inesistente.
Difatti, nella copia dell'avviso di ricevimento prodotta, mentre si rinviene la sottoscrizione del destinatario, in tutto analoga a quella apposta sull'altro avviso, non figura la firma dell'agente postale.
Ebbene, ancora di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, questa Corte ha già affermato che l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146)” (vd. Cass. civ., sent. n. 7586/2024 e Cass. civ., sent. n. 17373/2020).
Infine, parte appellante non ha riproposto l'eccezione di prescrizione, che peraltro, rispetto al solo verbale validamente notificato, non risulta in ogni caso maturata.
In definitiva, l'appello risulta fondato solo in minima parte con la conseguenza che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione recuperatoria con riferimento al verbale n.
- 7 - AP20190013255 reg. cron. n. 20200186342, con conseguente annullamento della cartella limitatamente ad esso.
L'esito complessivo del giudizio con la sola parziale fondatezza dell'appello e della originaria domanda di opposizione in primo grado costituisce idonea ragione a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e del Pt_2 Controparte_3 Controparte_1 iscritta al n. 6734/2025 del R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2. accoglie parzialmente l'appello;
per l'effetto,
3. in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della cartella esattoriale n. 7120230073929966000 limitatamente al verbale n. AP20190013255 reg. cron. n. 20200186342 elevato dalla Polizia Municipale di Napoli;
4. conferma la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda recuperatoria spiegata avverso la medesima cartella in relazione al verbale AP20190013457;
5. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite;
6. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Così deciso in Napoli il 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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