Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12032
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inammissibilità per omessa notifica verbali presupposti

    Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché i verbali erano stati regolarmente notificati.

  • Rigettato
    Nullità della sentenza per deposito irrituale di prove

    La Corte ha ritenuto che la costituzione telematica dell'ente sia avvenuta regolarmente e che la documentazione prodotta sia utilizzabile.

  • Accolto
    Invalidità del procedimento di notifica

    La Corte ha ritenuto che la notifica di un verbale sia stata correttamente perfezionata, mentre per un altro verbale la notifica è stata ritenuta inesistente per mancanza della firma dell'agente postale.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    L'appellante non ha riproposto l'eccezione di prescrizione in appello, e comunque, rispetto al solo verbale validamente notificato, non risulta maturata.

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Il Tribunale di Napoli, Sezione V Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dall'appellante avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione a cartella esattoriale relativa a contravvenzioni al Codice della Strada. L'appellante lamentava la nullità della sentenza di primo grado per l'utilizzo di elementi istruttori irrituali, deducendo la mancata costituzione telematica degli enti resistenti e, conseguentemente, l'inutilizzabilità della documentazione cartacea prodotta. Contestava altresì il travisamento delle relate di notifica dei verbali presupposti, asserendo che da esse emergerebbe la prova del mancato perfezionamento della notifica. Si era costituito il Comune di Napoli, eccependo l'infondatezza dell'appello, sostenendo la regolare costituzione telematica dell'ente e la prova dell'avvenuta notifica dei verbali ai sensi dell'art. 138 c.p.c., con avvisi di ricevimento che godono di fede privilegiata. L'ente impositore, Controparte_3, era rimasto contumace.

Il Tribunale ha dichiarato l'appello parzialmente fondato. In via preliminare, ha dichiarato la contumacia di Controparte_3 e l'ammissibilità del gravame, sebbene proposto con citazione anziché ricorso, sanando la nullità in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo e del deposito tempestivo dell'atto. Riguardo ai motivi di appello, ha rigettato la censura relativa all'inutilizzabilità della documentazione, evidenziando la regolare costituzione telematica del Comune di Napoli, comprovata dagli estratti del fascicolo telematico. Ha altresì disatteso la doglianza sul travisamento delle relate di notifica, distinguendo tra il verbale n. AP20190013457, la cui notifica è stata ritenuta ritualmente perfezionata secondo l'art. 7, co. 2 L. n. 890/1982, e il verbale n. AP20190013255, la cui notifica è stata dichiarata inesistente per la mancanza della firma dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, in conformità all'orientamento della Cassazione. In parziale riforma della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale limitatamente al verbale n. AP20190013255, confermando l'inammissibilità della domanda recuperatoria relativa al verbale n. AP20190013457. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti costituite, nulla disponendo nei confronti della parte contumace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12032
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12032
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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