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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa AN Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10079/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 11 sono presenti l'avv. GIAIMO GIOVANNA per parte ricorrente nonché
l'avv. Cicala in sostituzione dell'avv. MONTALBANO PATRIZIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa AN Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10079 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GIAIMO GIOVANNA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, con l'avv. MONTALBANO PATRIZIA
[...]
- resistente -
O g g e t t o: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 627/2024 (Rg. 7089/2024) e dichiara il difetto di legittimazione passiva di rigettando la domanda di ingiunzione Parte_1
proposta da . Controparte_1
Condanna alla Controparte_1
rifusione delle spese in favore del ricorrente quantificate in € 4.200,00 oltre spese generali,
IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Giovanna Giaimo dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Premesso che con ricorso depositato in data 01.07.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 627/2024 (R.G. 7089/2024), emesso in data
20.05.2024 dal Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro, Dott.ssa C. Soffientini - notificato in data 24.05.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale, ritirato il 30.05.2024, deducendo la mancanza di legittimazione passiva avendo presentato rinuncia all'eredità innanzi al Tribunale di Palermo, Dott.ssa Delia Romano, registrato in
Palermo l'08.09.2021 al n. 012265 - SERIE 4 .
Si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, CP_2
evidenziando che con atto di opposizione il ricorrente ha proposto eccezioni di merito che possono essere sollevate esclusivamente da chi rivesta la qualità di erede.
All'udienza odierna, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Priva di pregio l'eccezione in merito all'accettazione tacita dell'eredità del ricorrente espletata attraverso facta concludentia.
Non è possibile ravvisare nel comportamento dell'opponente alcuna volontà ad accettare l'eredità che consiste nella intenzione di acquisire al personale patrimonio il lascito del de cuius.
Non vi è dubbio, infatti, che il ricorrente, con dichiarazione resa innanzi al Cancelliere di questo Tribunale registrato in Palermo l'08.09.2021 al n. 012265 - SERIE 4, abbia rinunciato all'eredità di . Controparte_3
Pertanto, non avendo mai assunto la qualità di erede, difetta di legittimazione passiva in ordine alla domanda formulata da . CP_2
Infatti, la rinunzia all'eredità (quale negozio unilaterale, non recettizio e formale, opponibile ai terzi ove la relativa dichiarazione sia inserita nel registro delle successioni – cfr. Cass. sent.
n. 3346/2014) impedisce l'ingresso dei beni ereditari nel patrimonio del rinunziante. Sul versante processuale, la relativa "legitimatio ad causam" sussiste (salvo i casi di cui agli artt.
460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. Peraltro, premesso che la qualità di erede presuppone una valida accettazione della eredità, l'assenza di siffatta qualità esclude la "legitimatio ad causam", la cui mancanza
è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Invero, la delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, con la conseguenza che la legittimazione a stare in giudizio spetta non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (cfr. ex plurimis, Cass., sentenza n.8391 del 2006). Il chiamato all'eredità, al quale venga notificato l'atto di ricorso, ha comunque l'onere di contestare l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto di legittimazione ad causam (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 7517 del 2011)
Alla luce di tali considerazioni, non avendo l'opponente assunto la qualità di erede, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo, 06/11/2025
Il Giudice Onorario
AN Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa AN Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10079/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 11 sono presenti l'avv. GIAIMO GIOVANNA per parte ricorrente nonché
l'avv. Cicala in sostituzione dell'avv. MONTALBANO PATRIZIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.ssa AN Di
Maio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10079 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GIAIMO GIOVANNA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, con l'avv. MONTALBANO PATRIZIA
[...]
- resistente -
O g g e t t o: Opposizione a decreto ingiuntivo
Con il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 627/2024 (Rg. 7089/2024) e dichiara il difetto di legittimazione passiva di rigettando la domanda di ingiunzione Parte_1
proposta da . Controparte_1
Condanna alla Controparte_1
rifusione delle spese in favore del ricorrente quantificate in € 4.200,00 oltre spese generali,
IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Giovanna Giaimo dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Premesso che con ricorso depositato in data 01.07.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 627/2024 (R.G. 7089/2024), emesso in data
20.05.2024 dal Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro, Dott.ssa C. Soffientini - notificato in data 24.05.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale, ritirato il 30.05.2024, deducendo la mancanza di legittimazione passiva avendo presentato rinuncia all'eredità innanzi al Tribunale di Palermo, Dott.ssa Delia Romano, registrato in
Palermo l'08.09.2021 al n. 012265 - SERIE 4 .
Si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto, CP_2
evidenziando che con atto di opposizione il ricorrente ha proposto eccezioni di merito che possono essere sollevate esclusivamente da chi rivesta la qualità di erede.
All'udienza odierna, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Priva di pregio l'eccezione in merito all'accettazione tacita dell'eredità del ricorrente espletata attraverso facta concludentia.
Non è possibile ravvisare nel comportamento dell'opponente alcuna volontà ad accettare l'eredità che consiste nella intenzione di acquisire al personale patrimonio il lascito del de cuius.
Non vi è dubbio, infatti, che il ricorrente, con dichiarazione resa innanzi al Cancelliere di questo Tribunale registrato in Palermo l'08.09.2021 al n. 012265 - SERIE 4, abbia rinunciato all'eredità di . Controparte_3
Pertanto, non avendo mai assunto la qualità di erede, difetta di legittimazione passiva in ordine alla domanda formulata da . CP_2
Infatti, la rinunzia all'eredità (quale negozio unilaterale, non recettizio e formale, opponibile ai terzi ove la relativa dichiarazione sia inserita nel registro delle successioni – cfr. Cass. sent.
n. 3346/2014) impedisce l'ingresso dei beni ereditari nel patrimonio del rinunziante. Sul versante processuale, la relativa "legitimatio ad causam" sussiste (salvo i casi di cui agli artt.
460 e 486 cod. civ.) in capo non al semplice chiamato all'eredità bensì (in via esclusiva) all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. Peraltro, premesso che la qualità di erede presuppone una valida accettazione della eredità, l'assenza di siffatta qualità esclude la "legitimatio ad causam", la cui mancanza
è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Invero, la delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo che il chiamato proceda all'accettazione, con la conseguenza che la legittimazione a stare in giudizio spetta non già al chiamato all'eredità, bensì in via esclusiva all'erede (cfr. ex plurimis, Cass., sentenza n.8391 del 2006). Il chiamato all'eredità, al quale venga notificato l'atto di ricorso, ha comunque l'onere di contestare l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto di legittimazione ad causam (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 7517 del 2011)
Alla luce di tali considerazioni, non avendo l'opponente assunto la qualità di erede, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo, 06/11/2025
Il Giudice Onorario
AN Di Maio