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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 27/11/2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 27561 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. PIETRO ROCCO DI Parte_1
TORREPADULA e Avv. ENRICO ROMANO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, Via Santa Lucia n. 123, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari.
- convenuto –
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 16/07/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo la condanna dell' al CP_1 CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma di euro € 2.133,87, dovuta a titolo di differenza sul T.F.R. ancora a corrispondersi e/o, comunque, nella diversa somma maggiore o minore a ritenersi dall'adito Tribunale.
Il ricorrente deduceva di aver lavorato per conto ed alle dipendenze della società
in persona del legale rapp.te p.t., c.f.: , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Napoli, alla Via Cesario Console n.3, dal 01/05/2017 al 30/04/2020.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 37/2022 del 15.04.2022, dichiarava il fallimento della società e conseguentemente, il ricorrente provvedeva a Controparte_2 depositare istanza di ammissione al passivo rubricata al n. 20, con la quale chiedeva il riconoscimento del credito costituito dal Trattamento di fine rapporto, maturato e non riscosso, come risultante dalla C.U. 2021 (cfr. doc. 3 copia istanza di ammissione al passivo e doc. 4 c.u. 2021 depositati da parte ricorrente con il ricorso introduttivo); veniva ammesso al passivo del fallimento, approvato e dichiarato esecutivo in data
13.07.2023, per complessivi euro 4.637,78, tutti imputati a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione (cfr. copia stato passivo).
In data 17.10.2023, il ricorrente presentava domanda all' sede di Roma San CP_1
Giovanni, per l'intervento del Fondo di Garanzia, al fine di ottenere il credito ammesso al passivo, al netto della somma di € 1.609,42 (€ 2.505,87 lordi) corrisposta dallo stesso Fondo di Tesoreria, a titolo di TFR, (cfr. doc. 7 copia bonifico del 03/08/20 depositata da parte ricorrente).
L' previdenziale, con nota del 19.12.2023, ricevuta in data 25/01/2024, rigettava CP_1 la domanda di prestazione con la seguente motivazione: “TFR VERSATO SU FONDO DI TESORERIA E GIA' LIQUIDATO” (cfr. nota del 19/12/2023 depositata da CP_1 parte ricorrente).
Conseguentemente, il ricorrente promuoveva ricorso innanzi al Comitato provinciale dell'Ente previdenziale ex art. 46 L.88/89 al fine di ottenere la completa soddisfazione della prestazione richiesta per la somma di € 2.133,87, ossia il residuo tra il dovuto (€
4.637,78) e quanto già corrisposto dal Fondo con bonifico del 03/08/2020 (€ 2.503,91)
(cfr. doc. 10 - copia ricorso comitato provinciale depositato da parte ricorrente).
Il Comitato provinciale dell'Ente previdenziale, con delibera del 14/05/2024, rigettava il ricorso, motivando che “dalla verifica delle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro Uniemens risulta, però, per l'intero periodo lavorato, la presenza di Fondo di Tesoreria completa dei versamenti mensili per un totale accantonato di euro 4228.71 e dall'estratto l'azienda risulta aver pagato euro 1724.80;
- in data 24/07/2020, inoltre, il ricorrente ha presentato domanda di accesso al Fondo di Tesoreria a seguito della quale l'Istituto ha erogato con pagamento diretto la somma rimanente di euro 2503,91 (netti 1609.42);
- non sussistono evidenze di somme dovute e ancora non riscosse”.
L' convenuto, regolarmente citato, si costituiva in giudizio eccependo la CP_1 infondatezza della domanda sul presupposto che dall'istruttoria procedimentale effettuata dagli Uffici, mediante verifica delle comunicazioni obbligatorie Uniemens, sarebbe emerso che per il periodo di lavoro reclamato (da maggio 2017 ad aprile 2020) erano stati accantonati dal datore di lavoro presso il Fondo di Tesoreria i versamenti mensili, per un totale di euro 4.228,71 (cfr. all.3 parte resistente) e non anche la maggior somma di € 4.637,78 richiesta dal ricorrente.
Inoltre, dalle verifiche effettuate, risulterebbe corrisposto l'intero importo accantonato, pari a €. 4.228,71 (1.724,80 + 2.503,91). Deduceva l'Istituto, specificamente, che coltre alla somma di € 2.503,91 (netti 1.1609,42) corrisposti il 03/08/2020 dal Fondo di Garanzia come rilevato dal ricorrente, emerge che “dal flusso Uniemens presentato dal datore di lavoro e relativo al maggio 2020, l'azienda aveva provveduto al pagamento dell'importo lordo di euro 1.724,80”.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, contestava tutto quanto dedotto dall' specificando, tra l'altro, che non è “opponibile al ricorrente CP_1
l'accertamento compiuto dell'Ente previdenziale sui flussi Uniemens, ossia comunicazioni effettuate unilateralmente dal datore di lavoro. Strumentalmente, infatti, l' “dimentica” che il ricorrente è titolare di un credito certo e CP_1 cristallizzato da un provvedimento definitivo ottenuto in sede fallimentare, la cui legittimità è stata già vagliata dagli organi fallimentari”.
All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che parte ricorrente ha dato atto che la stessa ha percepito dal Fondo di Garanzia, in data 03/08/2020, la somma di € 1.609,42 (€
2.505,87 lordi), precisando che l'importo ancora spettante al lavoratore a titolo di TFR ammonta al minore importo di euro € 2.133,87, ossia il residuo tra il dovuto (€ 4.637,78) e quanto già percepito (€ 2.505,87).
Ciò premesso, giova richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 297/82, qualora il datore di lavoro non soggetto alle disposizioni di cui al r.d. n. 267/1942 non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla propria obbligazione, o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dimostrando l'insolvenza del datore di lavoro attraverso l'esecuzione infruttuosa sul patrimonio dello stesso, essendo risultate le garanzie patrimoniali in tutto o in parte insufficienti.
Nella fattispecie in esame risulta documentalmente provato che la società datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli e che, successivamente, nel corso della procedura concorsuale, il ricorrente è stato ammesso al passivo “per la somma di € 4.637,78 a titolo di TFR” (cfr. pag. 6 doc. 5 stato passivo depositato da parte ricorrente); detto stato passivo veniva successivamente, in data 13/07/2023, dichiarato esecutivo. Appare opportuno a tale proposito citare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “una volta ottenuta l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di intervento incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, sulla cui autonomia si
è fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata.” (cfr. Corte di cassazione, sent. n. 1978/18).
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie, si ritiene il ricorrente ha fornito adeguata sufficiente dimostrazione del credito azionato a titolo di TFR.
È infatti incontestato che il lavoratore ha lavorato per la fallita dal Controparte_2
1.5.2017 al 30.4.2020, come ammesso anche dall' (pag. 3 memoria di CP_1 costituzione); la somma, pari ad euro 4.637,78, pretesa dal lavoratore a titolo di TFR emerge chiaramente dalla Certificazione Unica 2021, specificamente indicato in casella 810 (doc. 4 ricorso introduttivo), nonché dallo stato passivo esecutivo proc.
Trib. Napoli n. 36/2022.
La circostanza dedotta da parte resistente, che dai flussi Uniemens per gli anni dal 2017 al 2020 siano rilevabili accantonamenti per TFR in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente, non appare dirimente ai fini della decisione.
Come noto, Uniemens è una comunicazione obbligatoria dei dati retributivi e delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dei contributi all' a cui CP_1 provvede il datore di lavoro. La circostanza che i dati comunicati tramite flussi
Uniemens dalla ad in relazione alla posizione del Controparte_2 CP_1 ricorrente non corrispondano a quelli indicati nella certificazione unica 2021, potrebbe significare unicamente una erronea comunicazione di tali dati da parte del datore di lavoro.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti con le note del 26/11/2024 (lista dei movimenti contabili relativa al periodo dal 01/04/2020 al 31/07/2020) di parte ricorrente, emerge che non sia stato effettuato, nel mese di Maggio 2020, alcun pagamento di importo pari ad € 1.724,80.
In conclusione, si ritiene che il lavoratore abbia sufficientemente dimostrato la debenza della somma richiesta a titolo di TFR come CU 2021
e che detta somma non sia mai stata pagata dal datore di lavoro fallito con l'effetto che il Fondo di Garanzia dovrà essere condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 2.133,87, tenuto conto di quanto a tale titolo è già stato corrisposto al ricorrente dall'Ente. Il tenore della pronuncia impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa,
dichiara il diritto del ricorrente al pagamento del saldo del TFR da parte del Fondo di garanzia come da domanda protocollo .7000.17/10/2023.0318749 CP_1 CP_1 presentata in data 17/10/2023; per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1 euro 2.133,87, oltre accessori come per legge;
compensa le spese.
Roma, 15/01/2025
Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 27/11/2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.: 27561 /2024
VERTENTE TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. PIETRO ROCCO DI Parte_1
TORREPADULA e Avv. ENRICO ROMANO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, Via Santa Lucia n. 123, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari.
- convenuto –
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 16/07/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo la condanna dell' al CP_1 CP_1 pagamento in favore dell'istante della somma di euro € 2.133,87, dovuta a titolo di differenza sul T.F.R. ancora a corrispondersi e/o, comunque, nella diversa somma maggiore o minore a ritenersi dall'adito Tribunale.
Il ricorrente deduceva di aver lavorato per conto ed alle dipendenze della società
in persona del legale rapp.te p.t., c.f.: , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Napoli, alla Via Cesario Console n.3, dal 01/05/2017 al 30/04/2020.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 37/2022 del 15.04.2022, dichiarava il fallimento della società e conseguentemente, il ricorrente provvedeva a Controparte_2 depositare istanza di ammissione al passivo rubricata al n. 20, con la quale chiedeva il riconoscimento del credito costituito dal Trattamento di fine rapporto, maturato e non riscosso, come risultante dalla C.U. 2021 (cfr. doc. 3 copia istanza di ammissione al passivo e doc. 4 c.u. 2021 depositati da parte ricorrente con il ricorso introduttivo); veniva ammesso al passivo del fallimento, approvato e dichiarato esecutivo in data
13.07.2023, per complessivi euro 4.637,78, tutti imputati a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione (cfr. copia stato passivo).
In data 17.10.2023, il ricorrente presentava domanda all' sede di Roma San CP_1
Giovanni, per l'intervento del Fondo di Garanzia, al fine di ottenere il credito ammesso al passivo, al netto della somma di € 1.609,42 (€ 2.505,87 lordi) corrisposta dallo stesso Fondo di Tesoreria, a titolo di TFR, (cfr. doc. 7 copia bonifico del 03/08/20 depositata da parte ricorrente).
L' previdenziale, con nota del 19.12.2023, ricevuta in data 25/01/2024, rigettava CP_1 la domanda di prestazione con la seguente motivazione: “TFR VERSATO SU FONDO DI TESORERIA E GIA' LIQUIDATO” (cfr. nota del 19/12/2023 depositata da CP_1 parte ricorrente).
Conseguentemente, il ricorrente promuoveva ricorso innanzi al Comitato provinciale dell'Ente previdenziale ex art. 46 L.88/89 al fine di ottenere la completa soddisfazione della prestazione richiesta per la somma di € 2.133,87, ossia il residuo tra il dovuto (€
4.637,78) e quanto già corrisposto dal Fondo con bonifico del 03/08/2020 (€ 2.503,91)
(cfr. doc. 10 - copia ricorso comitato provinciale depositato da parte ricorrente).
Il Comitato provinciale dell'Ente previdenziale, con delibera del 14/05/2024, rigettava il ricorso, motivando che “dalla verifica delle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro Uniemens risulta, però, per l'intero periodo lavorato, la presenza di Fondo di Tesoreria completa dei versamenti mensili per un totale accantonato di euro 4228.71 e dall'estratto l'azienda risulta aver pagato euro 1724.80;
- in data 24/07/2020, inoltre, il ricorrente ha presentato domanda di accesso al Fondo di Tesoreria a seguito della quale l'Istituto ha erogato con pagamento diretto la somma rimanente di euro 2503,91 (netti 1609.42);
- non sussistono evidenze di somme dovute e ancora non riscosse”.
L' convenuto, regolarmente citato, si costituiva in giudizio eccependo la CP_1 infondatezza della domanda sul presupposto che dall'istruttoria procedimentale effettuata dagli Uffici, mediante verifica delle comunicazioni obbligatorie Uniemens, sarebbe emerso che per il periodo di lavoro reclamato (da maggio 2017 ad aprile 2020) erano stati accantonati dal datore di lavoro presso il Fondo di Tesoreria i versamenti mensili, per un totale di euro 4.228,71 (cfr. all.3 parte resistente) e non anche la maggior somma di € 4.637,78 richiesta dal ricorrente.
Inoltre, dalle verifiche effettuate, risulterebbe corrisposto l'intero importo accantonato, pari a €. 4.228,71 (1.724,80 + 2.503,91). Deduceva l'Istituto, specificamente, che coltre alla somma di € 2.503,91 (netti 1.1609,42) corrisposti il 03/08/2020 dal Fondo di Garanzia come rilevato dal ricorrente, emerge che “dal flusso Uniemens presentato dal datore di lavoro e relativo al maggio 2020, l'azienda aveva provveduto al pagamento dell'importo lordo di euro 1.724,80”.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, contestava tutto quanto dedotto dall' specificando, tra l'altro, che non è “opponibile al ricorrente CP_1
l'accertamento compiuto dell'Ente previdenziale sui flussi Uniemens, ossia comunicazioni effettuate unilateralmente dal datore di lavoro. Strumentalmente, infatti, l' “dimentica” che il ricorrente è titolare di un credito certo e CP_1 cristallizzato da un provvedimento definitivo ottenuto in sede fallimentare, la cui legittimità è stata già vagliata dagli organi fallimentari”.
All'esito della lettura delle note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi che parte ricorrente ha dato atto che la stessa ha percepito dal Fondo di Garanzia, in data 03/08/2020, la somma di € 1.609,42 (€
2.505,87 lordi), precisando che l'importo ancora spettante al lavoratore a titolo di TFR ammonta al minore importo di euro € 2.133,87, ossia il residuo tra il dovuto (€ 4.637,78) e quanto già percepito (€ 2.505,87).
Ciò premesso, giova richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L. 297/82, qualora il datore di lavoro non soggetto alle disposizioni di cui al r.d. n. 267/1942 non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla propria obbligazione, o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia dimostrando l'insolvenza del datore di lavoro attraverso l'esecuzione infruttuosa sul patrimonio dello stesso, essendo risultate le garanzie patrimoniali in tutto o in parte insufficienti.
Nella fattispecie in esame risulta documentalmente provato che la società datrice di lavoro è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli e che, successivamente, nel corso della procedura concorsuale, il ricorrente è stato ammesso al passivo “per la somma di € 4.637,78 a titolo di TFR” (cfr. pag. 6 doc. 5 stato passivo depositato da parte ricorrente); detto stato passivo veniva successivamente, in data 13/07/2023, dichiarato esecutivo. Appare opportuno a tale proposito citare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “una volta ottenuta l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l quale gestore CP_1 del Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di intervento incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, sulla cui autonomia si
è fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata.” (cfr. Corte di cassazione, sent. n. 1978/18).
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie, si ritiene il ricorrente ha fornito adeguata sufficiente dimostrazione del credito azionato a titolo di TFR.
È infatti incontestato che il lavoratore ha lavorato per la fallita dal Controparte_2
1.5.2017 al 30.4.2020, come ammesso anche dall' (pag. 3 memoria di CP_1 costituzione); la somma, pari ad euro 4.637,78, pretesa dal lavoratore a titolo di TFR emerge chiaramente dalla Certificazione Unica 2021, specificamente indicato in casella 810 (doc. 4 ricorso introduttivo), nonché dallo stato passivo esecutivo proc.
Trib. Napoli n. 36/2022.
La circostanza dedotta da parte resistente, che dai flussi Uniemens per gli anni dal 2017 al 2020 siano rilevabili accantonamenti per TFR in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente, non appare dirimente ai fini della decisione.
Come noto, Uniemens è una comunicazione obbligatoria dei dati retributivi e delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dei contributi all' a cui CP_1 provvede il datore di lavoro. La circostanza che i dati comunicati tramite flussi
Uniemens dalla ad in relazione alla posizione del Controparte_2 CP_1 ricorrente non corrispondano a quelli indicati nella certificazione unica 2021, potrebbe significare unicamente una erronea comunicazione di tali dati da parte del datore di lavoro.
Inoltre, dalla documentazione versata in atti con le note del 26/11/2024 (lista dei movimenti contabili relativa al periodo dal 01/04/2020 al 31/07/2020) di parte ricorrente, emerge che non sia stato effettuato, nel mese di Maggio 2020, alcun pagamento di importo pari ad € 1.724,80.
In conclusione, si ritiene che il lavoratore abbia sufficientemente dimostrato la debenza della somma richiesta a titolo di TFR come CU 2021
e che detta somma non sia mai stata pagata dal datore di lavoro fallito con l'effetto che il Fondo di Garanzia dovrà essere condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 2.133,87, tenuto conto di quanto a tale titolo è già stato corrisposto al ricorrente dall'Ente. Il tenore della pronuncia impone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa,
dichiara il diritto del ricorrente al pagamento del saldo del TFR da parte del Fondo di garanzia come da domanda protocollo .7000.17/10/2023.0318749 CP_1 CP_1 presentata in data 17/10/2023; per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1 euro 2.133,87, oltre accessori come per legge;
compensa le spese.
Roma, 15/01/2025
Il G.L.
P. Farina