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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 669/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 669/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
2 CP_1
RESISTENTI
* Oggi 19/11/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per la ricorrente l'Avv. Andrea Tedeschi;
- per la resistente 'Avv. Giulia Galloni in sostituzione dell'Avv. Grappi. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente. Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 669/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TE DR RICORRENTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. GRAPPI CESARE CP_1 P.IVA_1
UZ LU (C.F.: ), contumace C.F._2
(C.F.: ), contumace CP_2 C.F._3
RESISTENTI
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna, la ricorrente e hanno concluso come da verbale;
CP_1
UZ LU e sono rimasti contumaci CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. nei confronti di Parte_1
e UZ LU, esponendo: CP_1 CP_2
- che la sera del 30.11.2022, verso le ore 20:30, nel parcheggio del Centro Commerciale di Via Borri, a Reggio Emilia, mentre si stava recando presso lo sportello bancomat della filiale di
, è stata investita dall'autovettura Ford Focus targata DY429YP, in proprietà di CP_3
e condotta da UZ LU, la quale, uscendo in retromarcia dall'area di CP_2 sosta, non si è accorta della sua presenza;
- di essere stata soccorsa immediatamente dalla conducente e da , che si Persona_1 trovava a bordo del veicolo, e dal proprio compagno , sopraggiunto qualche Persona_2 minuto dopo il sinistro, il quale l'ha trasportata al Pronto Soccorso di Reggio Emilia, ove le è stata refertata una “Frattura trimalleolare caviglia destra”;
- che il giorno successivo è stata sottoposta presso l'Ospedale di Carpi a un intervento chirurgico di “riduzione e osteosintesi con placca e viti al perone + 2 fili di K al malleolo tibiale mediale”, cui sono seguiti visite per controlli clinici e trattamenti riabilitativi;
- che, come risulta dalla perizia medico-legale di parte allegata al ricorso, le lesioni patite hanno determinato un danno biologico permanente al 15% con pari incidenza negativa
2 sull'attività lavorativa specifica, nonché una inabilità temporanea totale di giorni 5 e parziale di giorni 30 al 75%, giorni 40 al 50%, giorni 80 al 25%;
- che Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. del veicolo, non ha CP_1 corrisposto alcunché in sede stragiudiziale, né ha aderito alla negoziazione assistita. Sulla base di quanto sopra, la ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei pregiudizi subiti, pari a complessivi € 68.721,90, determinati sulla base della quantificazione del danno biologico effettuata dal proprio medico-legale parte, alla quale sono stati aggiunti € 10.600,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, € 15.045,00 a titolo di personalizzazione massima, nonché le spese mediche sostenute. I resistenti e UZ LU, pur regolarmente notificati, non si sono CP_2 costituiti e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia. Si è invece costituita in giudizio la quale ha contestato integralmente il CP_1 contenuto del ricorso, allegando alcune circostanze che metterebbero in dubbio la prospettazione dei fatti fornita dalla ricorrente, e nello specifico:
- vi è discrepanza tra la versione esposta nell'atto introduttivo, ove quest'ultima ha riferito di essere stata investita dalla vettura assicurata, e quanto dichiarato dalla stessa al Pt_1
Pronto Soccorso, ove avrebbe riferito invece di essere scivolata per evitare un'autovettura;
- nessuna autorità né soccorso medico è intervenuto sul luogo del sinistro;
- di avere svolto alcuni accertamenti investigativi sui vari soggetti coinvolti, dai quali è emerso che costoro, pur avendo dichiarato di non conoscersi, in realtà risultano riconducibili a famiglie che svolgono la medesima attività di giostrai o comunque attività affini (ad es. nel 2015, l'assicurato ha lavorato presso il Luna Park di Perugia, ove hanno prestato CP_2 attività anche la e il compagno;
Pt_1 Per_2
- ancora, la ricorrente risulta coinvolta in quattro precedenti sinistri;
- infine, sul veicolo della ricorrente – di cui è allegata la fotografia – non sono stati rilevati danni riconducibili al sinistro oggetto di causa;
Quanto al modello CAI a firma congiunta prodotto in atti, la Compagnia ha rilevato che esso non è opponibile all'Assicuratore, costituendo esclusivamente una presunzione iuris tantum, superabile mediante prova contraria. ha poi contestato la domanda risarcitoria anche sotto il profilo del CP_1 quantum e ha insistito per il suo rigetto. Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale, nonché assunzione della testimonianza di e dell'interrogatorio formale di UZ LU. Persona_1
La causa è stata quindi rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Va dato atto che dopo la chiusura dell'istruttoria orale, ma prima dell'espletamento della CTU, il Tribunale ha formulato la seguente proposta ex art.185 bis c.p.c.: “Corresponsione dalla convenuta all'attrice della somma omnicomprensiva di € 10.000,00 a definizione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa relativa all'oggetto di questo giudizio, oltre ad € 2.000,00 (+ accessori di legge) a titolo di contributo alle spese di lite”. La proposta è stata accettata da a non dalla ricorrente. CP_1
2.
3 In punto di fatto, è provato che , la sera del 30.11.2022, mentre Parte_1 transitava a piedi nel parcheggio del centro commerciale sito a Bagnolo in Piano – Via Borri, è caduta a terra riportando una “frattura trimalleolare della caviglia destra”, refertata dal Pronto Soccorso di Reggio Emilia - ove subito dopo è stata accompagnata - e trattata chirurgicamente il giorno successivo: tali circostanze non sono state contestate dalla convenuta costituita sono state ammesse dalla convenuta contumace UZ LU in sede di CP_1 interrogatorio formale e sono comunque comprovate dalla documentazione medica allegata al ricorso. Costituisce, invece, oggetto di controversia la dinamica della caduta e, più nello specifico, se la ricorrente sia scivolata autonomamente, ovvero sia stata investita dall'autovettura guidata dalla UZ che, nell'uscire in retromarcia dallo stallo su cui si trovava in sosta, non si è avveduta della sua presenza. Nel corso dell'istruttoria è stata assunto l'interrogatorio formale di quest'ultima, nonché la testimonianza di , suo compagno convivente, che al momento del fatto si trovava a Persona_1 bordo dell'automobile, al posto del passeggero. UZ LU ha dichiarato: che, mentre effettuava la manovra, ha sentito un colpo sul retro del veicolo riconducibile ad un urto o ad una manata;
che lei e il compagno sono scesi dall'auto, hanno soccorso la ragazza, che piangeva per il dolore, e si sono offerti di portarla al Pronto Soccorso, ma quest'ultima ha preferito farsi accompagnare dal proprio compagno, sopraggiunto poco dopo. Il testimone ha confermato integralmente questa ricostruzione, dichiarando quanto CP_2 segue: “La sera del 30.11.2022 mi trovavo seduto al posto del passeggero dell'auto; la mia compagna era alla guida;
io ero al telefono;
mentre la mia compagna faceva retromarcia per uscire dal parcheggio, abbiamo sentito un colpo sul portellone posteriore, sembrava una manata;
la mia compagna ha immediatamente fermato l'auto, io ho buttato giù la telefonata e siamo scesi per vedere cosa fosse successo e c'era una ragazza per terra che piangeva forte. La ragazza si trovava vicinissima alla macchina, non sotto. L'abbiamo fatta cadere noi, dico questo perché abbiamo sentito la botta sulla parte posteriore della vettura. Ci siamo offerti di portarla al pronto soccorso, ma in un minuto o due è arrivato il suo compagno, il quale ha detto che ci avrebbe pensato lui” (cfr. verbale udienza 16.10.2024). Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del testimone, il quale ha reso una deposizione chiara e priva di contraddizioni;
egli, peraltro, è stato sentito in questo giudizio per due volte (la prima all'udienza dell'11.09.2024 e la seconda all'udienza del 16.10.2024) e in entrambe le occasioni ha fornito una versione univoca e coerente del fatto. Manca, per contro, la prova di eventuali circostanze idonee a minare tale attendibilità, che dimostrino (o comunque facciano presumere) l'esistenza di una sorta di “collusione” tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda, come prospettato dalla Compagnia Assicurativa nelle proprie argomentazioni difensive. La circostanza che essi svolgano la medesima attività lavorativa e in ragione di essa si siano in precedenza incrociati nei relativi contesti (fiere, luna park, ecc.) di per sé non prova nulla;
così come il coinvolgimento dell'odierna ricorrente in altri precedenti sinistri (come risulta dal Casellario Centrale Infortuni prodotto da in assenza di elementi CP_1 oggettivi di frode o contraddizioni logiche, non dimostra automaticamente e univocamente l'intenzione di lucrare l'indennizzo ai danni dell'Assicurazione.
4 Infine, l'assenza di danni all'autovettura è del tutto irrilevante, poiché, considerata la velocità alla quale si stava muovendo nella retromarcia (verosimilmente ridottissima), un eventuale contatto con un pedone difficilmente avrebbe lasciato segni visibili. Sulla base di quanto sopra, quindi, deve ritenersi provato, dal punto di vista strettamente cinematico, che , in quel frangente, sia caduta a terra a causa della Parte_1 manovra in retromarcia eseguita dalla UZ che, nell'uscire dallo stallo, non si è avveduta della sua presenza. Non è dato sapere se effettivamente vi sia stato o meno un contatto fisico tra la vettura e la o se quest'ultima si sia “spaventata” nel vedere improvvisamente la macchina Pt_1 muoversi verso di lei (il rumore che la UZ e il hanno udito potrebbe essere CP_2 riferibile a una “manata” della sulla carrozzeria per segnalare la sua presenza), ma Pt_1 la questione non è rilevante poiché ciò che conta è che, sul piano causale, la caduta sia comunque riconducibile al movimento della vettura. Il ché, peraltro, sarebbe compatibile con le dichiarazioni rese dalla quella Pt_1 sera stessa al Pronto Soccorso (“MOTIVO DELL'ARRIVO: scivolata per evitare un'auto, trauma caviglia dx”) e che a, al contrario, ritenuto indice di contraddittorietà. CP_1
Così ricostruita la dinamica del sinistro, in punto di diritto, la vicenda va inquadrata nell'art. 2054, c. 1 c.c., il quale prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La disposizione pone una presunzione di totale responsabilità a carico del guidatore, dalla quale egli può liberarsi dimostrando non solo di avere tenuto una condotta ineccepibile - avuto riguardo alle circostanze di luogo e di tempo del fatto - ma anche l'intervento di un fattore esterno alla sua sfera di comportamento, inevitabile ed imprevedibile, che abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso. Con specifico riferimento al caso di investimento di un pedone, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la prova liberatoria che viene richiesta all'automobilista è ancora più stringente: egli infatti va esente da responsabilità solamente se dimostra che non vi era da parte sua alcuna possibilità di prevenire l'evento, poiché il pedone ha tenuto una condotta talmente imprevedibile, repentina ed anomala da impedire oggettivamente a costui di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, malgrado il rispetto da parte sua delle norme della circolazione stradale e delle regole di comune prudenza e diligenza. Laddove tale prova non venga fornita, il conducente risponderà dei danni provocati, ferma restando, in caso di concorso di colpa del danneggiato, l'operatività dell'art. 1227, comma 1, c.c., che prevede, in tal caso, una riduzione del risarcimento “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, in attuazione del fondamentale principio di autoresponsabilità. Non sussiste, infatti, alcuna incompatibilità tra la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c. e l'applicazione del principio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. Al contrario, le due disposizioni operano in modo complementare: la prima pone una regola di imputazione della responsabilità al conducente, che integra l'an del diritto al risarcimento, mentre la seconda consente di valutare, in concreto, l'apporto causale del
5 comportamento del pedone o del danneggiato, ai fini del quantum (Cfr. ex multis C. 842/20: “la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non contrasta con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondato sul nesso di causalità fra condotta ed evento dannoso, e non preclude, anche qualora il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza o pericolosità della condotta del pedone investito, ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c.; C. 24204/14; C. 6168/09; C 2433/25: “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. – che pone l'onere della prevenzione prevalentemente a carico del conducente – e dell'art. 1227 c.c. impone al giudice di merito di procedere a uno specifico accertamento delle rispettive colpe, alla luce delle peculiarità del caso concreto”). E ciò vale anche nel caso in cui la persona danneggiata sia un pedone: “in tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione integrale di colpa a carico del conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la percentuale di colpa di quest'ultimo, riducendo progressivamente quella presunta del conducente” (cfr. ex multis C. 21761/25; C. 20137/25; C. 2241/19). Applicando tali principi al caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. sopra citato senz'altro non può dirsi superata, non essendo stato provato che la UZ abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare il danno e dovendo, anzi, ritenersi che ella, pur trovandosi in un parcheggio pubblico, ove non è certamente imprevedibile la presenza di pedoni in movimento, non abbia adoperato la necessaria diligenza e prudenza, violando così all'art. 154 C.d.S. (in base al quale i veicoli in retromarcia devono “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”). D'altra parte, non è provato neppure che la abbia compiuto dei movimenti Pt_1 repentini, inconsulti, o di pericolosità tale da non poter essere oggettivamente evitati. Cionondimeno, la condotta della ricorrente danneggiata non può dirsi esente da rilievi di colpa:
- il comportamento del pedone che all'interno di un'area di parcheggio transita, come nella specie, nelle immediate adiacenze delle vetture in sosta è, di per sé, senza dubbio altamente imprudente, essendo non solo prevedibile, ma certamente scontata, l'uscita in retromarcia dei veicoli;
- l'imprudenza della ricorrente risulta confermata anche dalla circostanza che il sinistro si è verificato in orario serale, in un'area artificialmente illuminata: le luci di posizione della Ford Focus guidata dalla UZ erano quindi verosimilmente accese, sicché la presenza dell'autovettura in manovra era di certo percepibile, quantomeno visivamente (e ad abundantiam si aggiunge che è oggettivamente difficile che la ricorrente non abbia nemmeno udito il rumore del motore acceso, considerata l'assenza di persone e traffico veicolare al momento del fatto);
- oltre a ciò, come già si è detto sopra, va ribadito che la velocità del mezzo era senz'altro compatibile con la tipologia dei luoghi (non essendo stato dedotto né provato il contrario) e quindi ridottissima, sicché il fatto che la ricorrente non sia stata in grado di allontanarsi in tempo per evitare l'impatto, o comunque la caduta, dimostra che ella non ha agito con la dovuta cautela, posizionandosi a distanza eccessivamente ravvicinata al veicolo e non prestando la necessaria attenzione nella circolazione.
6 La complessiva valutazione di tutti questi elementi conduce a ritenere che la condotta colposa della , sebbene non caratterizzata da quella imprevedibilità e pericolosità Pt_1 tali da liberare il conducente dalla responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., abbia comunque contribuito alla causazione dell'evento in misura determinabile nel 50%, della quale, dunque, dovrà necessariamente tenersi conto sotto il profilo del quantum. Ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., in solido con il conducente risponde anche il proprietario del mezzo, nonché, conseguentemente, la Compagnia Assicuratrice. 3. Venendo, quindi, alla determinazione del risarcimento dovuto alla ricorrente, la decisione prende le mosse dalle risultanze della CTU medico legale svolta in corso di causa, dalle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto esito di una analisi approfondita degli atti e dei documenti allegati, nonché della visita della ricorrente, condotta nel contraddittorio delle parti e immune da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante); i Consulenti di Parte, peraltro, non hanno formulato osservazioni critiche, mostrando di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Dalla relazione definitiva risulta che:
- a seguito del sinistro del 30.11.2022 ha riportato una “frattura Parte_1 trimalleolare alla caviglia destra”, così come diagnosticata dal Pronto Soccorso di Reggio Emilia
- a seguito della lesione, ha subito in data 1.12.2022 un intervento di “riduzione e osteosintesi con placca e viti al perone + 2 fili di K al malleolo tibiale mediale”;
- successivamente ha osservato un periodo di convalescenza con controlli e terapie specialistiche di fisioterapia;
- sussiste il nesso di causalità tra la condotta e l'evento: “la torsione della caviglia (con piede supino o pronato) produttiva della frattura riportata dalla signora può essersi verificata sia in caso di Pt_1 investimento (in cui la rotazione della caviglia è determinata dall'urto a bassa energia dell'auto contro la gamba)”. L'Ausiliario ha così determinato i postumi temporanei e permanenti derivanti dall'infortunio:
- ITT: 2 giorni;
- ITP al 75%: 25 giorni;
- ITP al 50%: 30 giorni;
- ITP al 25%: 40 giorni;
- danno biologico permanente: 12%; La liquidazione dei danni va effettuata all'attualità, utilizzando quale parametro di riferimento le Tabelle di Milano oggi vigenti. E pertanto:
- ITT: € 230,00
- ITP al 75% € 2.156,25;
- ITP al 50% € 1.725,00;
- ITP al 25% € 1.150,00; per un totale di € 5.261,25. Tale somma va devalutata al momento del sinistro (€ 5.098,11) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data odierna, e così per €
7 5.732,72. Il danno biologico permanente, sempre applicando le Tabelle di Milano e tenendo conto che l'attrice al momento del fatto aveva 36 anni, va quantificato nella somma di € 28.234,00. La somma va devalutata alla data in cui è terminata la invalidità temporanea, ossia il giorno 7.3.2023 (secondo il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. C. 5680/96) e sull'importo così ottenuto (€ 27.385,06) vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria alla data odierna, per € 30.495,55. Il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attrice è dunque pari a € 36.228,27. Nulla può essere riconosciuto a titolo di sofferenza soggettiva e di personalizzazione, posto che la ricorrente ha formulato la relativa domanda in modo del tutto generico, senza allegare (e, conseguentemente, provare) gli elementi costitutivi (i quali, pacificamente, non possono essere presunti). 4. Va poi accertato che l'attrice ha subìto danni patrimoniali consistenti nelle spese mediche sostenute in conseguenza delle lesioni subite, documentate in atti. L'Ausiliario ne ha riconosciuto in parte la piena congruità, sia sotto il profilo diagnostico- terapeutico, sia sotto quello economico, quantificandole in complessivi € 1.080,40. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi (da calcolarsi prendendo convenzionalmente quale dies a quo quello in cui è stata sostenuta la spesa più recente, ossia il 17.6.2023) il quantum è oggi pari a € 1.181,95. Il danno patrimoniale complessivamente patito dalla ricorrente è dunque pari a € 1.181,95. 5. In definitiva, quindi, la ricorrente ha subìto, a causa del sinistro oggetto di questo giudizio, danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente pari a € 37.410,22. Tenuto conto del contributo causale ad essa imputabile, determinato nella misura del 50%, i resistenti vanno condannati al pagamento in suo favore della somma di € 18.705,11 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla presente sentenza al soddisfo. 6. La soccombenza è reciproca, ma è prevalente quella dei resistenti, che vanno condannati, in solido, a pagare alla ricorrente le spese di lite – liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M.147/22) tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta – nella misura di 1/2 e con compensazione della rimanente eguale quota. In base al medesimo principio, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura di 1/2 quanto alla ricorrente e di 1/2 quanto ai resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza,
8 eccezione disattesa, NN i resistenti, in solido, a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni meglio specificati in motivazione, la somma di € 18.705,11 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla presente sentenza al soddisfo;
NN i resistenti, in solido, a pagare alla ricorrente le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida (già in tale quota) in € 146,09 per anticipazioni, € 2.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/2; PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura di 1/2 quanto alla ricorrente e di 1/2 quanto ai resistenti nei rapporti interni. Così deciso a Reggio Emilia il 19/11/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 669/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
2 CP_1
RESISTENTI
* Oggi 19/11/2025, innanzi al Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- per la ricorrente l'Avv. Andrea Tedeschi;
- per la resistente 'Avv. Giulia Galloni in sostituzione dell'Avv. Grappi. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente. Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 669/2024 promossa da:
(C.F.: ) con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TE DR RICORRENTE
contro
C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. GRAPPI CESARE CP_1 P.IVA_1
UZ LU (C.F.: ), contumace C.F._2
(C.F.: ), contumace CP_2 C.F._3
RESISTENTI
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna, la ricorrente e hanno concluso come da verbale;
CP_1
UZ LU e sono rimasti contumaci CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. nei confronti di Parte_1
e UZ LU, esponendo: CP_1 CP_2
- che la sera del 30.11.2022, verso le ore 20:30, nel parcheggio del Centro Commerciale di Via Borri, a Reggio Emilia, mentre si stava recando presso lo sportello bancomat della filiale di
, è stata investita dall'autovettura Ford Focus targata DY429YP, in proprietà di CP_3
e condotta da UZ LU, la quale, uscendo in retromarcia dall'area di CP_2 sosta, non si è accorta della sua presenza;
- di essere stata soccorsa immediatamente dalla conducente e da , che si Persona_1 trovava a bordo del veicolo, e dal proprio compagno , sopraggiunto qualche Persona_2 minuto dopo il sinistro, il quale l'ha trasportata al Pronto Soccorso di Reggio Emilia, ove le è stata refertata una “Frattura trimalleolare caviglia destra”;
- che il giorno successivo è stata sottoposta presso l'Ospedale di Carpi a un intervento chirurgico di “riduzione e osteosintesi con placca e viti al perone + 2 fili di K al malleolo tibiale mediale”, cui sono seguiti visite per controlli clinici e trattamenti riabilitativi;
- che, come risulta dalla perizia medico-legale di parte allegata al ricorso, le lesioni patite hanno determinato un danno biologico permanente al 15% con pari incidenza negativa
2 sull'attività lavorativa specifica, nonché una inabilità temporanea totale di giorni 5 e parziale di giorni 30 al 75%, giorni 40 al 50%, giorni 80 al 25%;
- che Compagnia Assicuratrice per la r.c.a. del veicolo, non ha CP_1 corrisposto alcunché in sede stragiudiziale, né ha aderito alla negoziazione assistita. Sulla base di quanto sopra, la ricorrente ha chiesto la condanna dei resistenti, in solido tra loro, al risarcimento dei pregiudizi subiti, pari a complessivi € 68.721,90, determinati sulla base della quantificazione del danno biologico effettuata dal proprio medico-legale parte, alla quale sono stati aggiunti € 10.600,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, € 15.045,00 a titolo di personalizzazione massima, nonché le spese mediche sostenute. I resistenti e UZ LU, pur regolarmente notificati, non si sono CP_2 costituiti e, pertanto, ne deve essere dichiarata la contumacia. Si è invece costituita in giudizio la quale ha contestato integralmente il CP_1 contenuto del ricorso, allegando alcune circostanze che metterebbero in dubbio la prospettazione dei fatti fornita dalla ricorrente, e nello specifico:
- vi è discrepanza tra la versione esposta nell'atto introduttivo, ove quest'ultima ha riferito di essere stata investita dalla vettura assicurata, e quanto dichiarato dalla stessa al Pt_1
Pronto Soccorso, ove avrebbe riferito invece di essere scivolata per evitare un'autovettura;
- nessuna autorità né soccorso medico è intervenuto sul luogo del sinistro;
- di avere svolto alcuni accertamenti investigativi sui vari soggetti coinvolti, dai quali è emerso che costoro, pur avendo dichiarato di non conoscersi, in realtà risultano riconducibili a famiglie che svolgono la medesima attività di giostrai o comunque attività affini (ad es. nel 2015, l'assicurato ha lavorato presso il Luna Park di Perugia, ove hanno prestato CP_2 attività anche la e il compagno;
Pt_1 Per_2
- ancora, la ricorrente risulta coinvolta in quattro precedenti sinistri;
- infine, sul veicolo della ricorrente – di cui è allegata la fotografia – non sono stati rilevati danni riconducibili al sinistro oggetto di causa;
Quanto al modello CAI a firma congiunta prodotto in atti, la Compagnia ha rilevato che esso non è opponibile all'Assicuratore, costituendo esclusivamente una presunzione iuris tantum, superabile mediante prova contraria. ha poi contestato la domanda risarcitoria anche sotto il profilo del CP_1 quantum e ha insistito per il suo rigetto. Assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale, nonché assunzione della testimonianza di e dell'interrogatorio formale di UZ LU. Persona_1
La causa è stata quindi rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. Va dato atto che dopo la chiusura dell'istruttoria orale, ma prima dell'espletamento della CTU, il Tribunale ha formulato la seguente proposta ex art.185 bis c.p.c.: “Corresponsione dalla convenuta all'attrice della somma omnicomprensiva di € 10.000,00 a definizione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa relativa all'oggetto di questo giudizio, oltre ad € 2.000,00 (+ accessori di legge) a titolo di contributo alle spese di lite”. La proposta è stata accettata da a non dalla ricorrente. CP_1
2.
3 In punto di fatto, è provato che , la sera del 30.11.2022, mentre Parte_1 transitava a piedi nel parcheggio del centro commerciale sito a Bagnolo in Piano – Via Borri, è caduta a terra riportando una “frattura trimalleolare della caviglia destra”, refertata dal Pronto Soccorso di Reggio Emilia - ove subito dopo è stata accompagnata - e trattata chirurgicamente il giorno successivo: tali circostanze non sono state contestate dalla convenuta costituita sono state ammesse dalla convenuta contumace UZ LU in sede di CP_1 interrogatorio formale e sono comunque comprovate dalla documentazione medica allegata al ricorso. Costituisce, invece, oggetto di controversia la dinamica della caduta e, più nello specifico, se la ricorrente sia scivolata autonomamente, ovvero sia stata investita dall'autovettura guidata dalla UZ che, nell'uscire in retromarcia dallo stallo su cui si trovava in sosta, non si è avveduta della sua presenza. Nel corso dell'istruttoria è stata assunto l'interrogatorio formale di quest'ultima, nonché la testimonianza di , suo compagno convivente, che al momento del fatto si trovava a Persona_1 bordo dell'automobile, al posto del passeggero. UZ LU ha dichiarato: che, mentre effettuava la manovra, ha sentito un colpo sul retro del veicolo riconducibile ad un urto o ad una manata;
che lei e il compagno sono scesi dall'auto, hanno soccorso la ragazza, che piangeva per il dolore, e si sono offerti di portarla al Pronto Soccorso, ma quest'ultima ha preferito farsi accompagnare dal proprio compagno, sopraggiunto poco dopo. Il testimone ha confermato integralmente questa ricostruzione, dichiarando quanto CP_2 segue: “La sera del 30.11.2022 mi trovavo seduto al posto del passeggero dell'auto; la mia compagna era alla guida;
io ero al telefono;
mentre la mia compagna faceva retromarcia per uscire dal parcheggio, abbiamo sentito un colpo sul portellone posteriore, sembrava una manata;
la mia compagna ha immediatamente fermato l'auto, io ho buttato giù la telefonata e siamo scesi per vedere cosa fosse successo e c'era una ragazza per terra che piangeva forte. La ragazza si trovava vicinissima alla macchina, non sotto. L'abbiamo fatta cadere noi, dico questo perché abbiamo sentito la botta sulla parte posteriore della vettura. Ci siamo offerti di portarla al pronto soccorso, ma in un minuto o due è arrivato il suo compagno, il quale ha detto che ci avrebbe pensato lui” (cfr. verbale udienza 16.10.2024). Non vi sono ragioni per dubitare dell'attendibilità del testimone, il quale ha reso una deposizione chiara e priva di contraddizioni;
egli, peraltro, è stato sentito in questo giudizio per due volte (la prima all'udienza dell'11.09.2024 e la seconda all'udienza del 16.10.2024) e in entrambe le occasioni ha fornito una versione univoca e coerente del fatto. Manca, per contro, la prova di eventuali circostanze idonee a minare tale attendibilità, che dimostrino (o comunque facciano presumere) l'esistenza di una sorta di “collusione” tra i vari soggetti coinvolti nella vicenda, come prospettato dalla Compagnia Assicurativa nelle proprie argomentazioni difensive. La circostanza che essi svolgano la medesima attività lavorativa e in ragione di essa si siano in precedenza incrociati nei relativi contesti (fiere, luna park, ecc.) di per sé non prova nulla;
così come il coinvolgimento dell'odierna ricorrente in altri precedenti sinistri (come risulta dal Casellario Centrale Infortuni prodotto da in assenza di elementi CP_1 oggettivi di frode o contraddizioni logiche, non dimostra automaticamente e univocamente l'intenzione di lucrare l'indennizzo ai danni dell'Assicurazione.
4 Infine, l'assenza di danni all'autovettura è del tutto irrilevante, poiché, considerata la velocità alla quale si stava muovendo nella retromarcia (verosimilmente ridottissima), un eventuale contatto con un pedone difficilmente avrebbe lasciato segni visibili. Sulla base di quanto sopra, quindi, deve ritenersi provato, dal punto di vista strettamente cinematico, che , in quel frangente, sia caduta a terra a causa della Parte_1 manovra in retromarcia eseguita dalla UZ che, nell'uscire dallo stallo, non si è avveduta della sua presenza. Non è dato sapere se effettivamente vi sia stato o meno un contatto fisico tra la vettura e la o se quest'ultima si sia “spaventata” nel vedere improvvisamente la macchina Pt_1 muoversi verso di lei (il rumore che la UZ e il hanno udito potrebbe essere CP_2 riferibile a una “manata” della sulla carrozzeria per segnalare la sua presenza), ma Pt_1 la questione non è rilevante poiché ciò che conta è che, sul piano causale, la caduta sia comunque riconducibile al movimento della vettura. Il ché, peraltro, sarebbe compatibile con le dichiarazioni rese dalla quella Pt_1 sera stessa al Pronto Soccorso (“MOTIVO DELL'ARRIVO: scivolata per evitare un'auto, trauma caviglia dx”) e che a, al contrario, ritenuto indice di contraddittorietà. CP_1
Così ricostruita la dinamica del sinistro, in punto di diritto, la vicenda va inquadrata nell'art. 2054, c. 1 c.c., il quale prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. La disposizione pone una presunzione di totale responsabilità a carico del guidatore, dalla quale egli può liberarsi dimostrando non solo di avere tenuto una condotta ineccepibile - avuto riguardo alle circostanze di luogo e di tempo del fatto - ma anche l'intervento di un fattore esterno alla sua sfera di comportamento, inevitabile ed imprevedibile, che abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso. Con specifico riferimento al caso di investimento di un pedone, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la prova liberatoria che viene richiesta all'automobilista è ancora più stringente: egli infatti va esente da responsabilità solamente se dimostra che non vi era da parte sua alcuna possibilità di prevenire l'evento, poiché il pedone ha tenuto una condotta talmente imprevedibile, repentina ed anomala da impedire oggettivamente a costui di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, malgrado il rispetto da parte sua delle norme della circolazione stradale e delle regole di comune prudenza e diligenza. Laddove tale prova non venga fornita, il conducente risponderà dei danni provocati, ferma restando, in caso di concorso di colpa del danneggiato, l'operatività dell'art. 1227, comma 1, c.c., che prevede, in tal caso, una riduzione del risarcimento “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, in attuazione del fondamentale principio di autoresponsabilità. Non sussiste, infatti, alcuna incompatibilità tra la presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c. e l'applicazione del principio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. Al contrario, le due disposizioni operano in modo complementare: la prima pone una regola di imputazione della responsabilità al conducente, che integra l'an del diritto al risarcimento, mentre la seconda consente di valutare, in concreto, l'apporto causale del
5 comportamento del pedone o del danneggiato, ai fini del quantum (Cfr. ex multis C. 842/20: “la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non contrasta con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondato sul nesso di causalità fra condotta ed evento dannoso, e non preclude, anche qualora il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza o pericolosità della condotta del pedone investito, ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c.; C. 24204/14; C. 6168/09; C 2433/25: “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 c.c. – che pone l'onere della prevenzione prevalentemente a carico del conducente – e dell'art. 1227 c.c. impone al giudice di merito di procedere a uno specifico accertamento delle rispettive colpe, alla luce delle peculiarità del caso concreto”). E ciò vale anche nel caso in cui la persona danneggiata sia un pedone: “in tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione integrale di colpa a carico del conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la percentuale di colpa di quest'ultimo, riducendo progressivamente quella presunta del conducente” (cfr. ex multis C. 21761/25; C. 20137/25; C. 2241/19). Applicando tali principi al caso di specie, la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. sopra citato senz'altro non può dirsi superata, non essendo stato provato che la UZ abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare il danno e dovendo, anzi, ritenersi che ella, pur trovandosi in un parcheggio pubblico, ove non è certamente imprevedibile la presenza di pedoni in movimento, non abbia adoperato la necessaria diligenza e prudenza, violando così all'art. 154 C.d.S. (in base al quale i veicoli in retromarcia devono “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”). D'altra parte, non è provato neppure che la abbia compiuto dei movimenti Pt_1 repentini, inconsulti, o di pericolosità tale da non poter essere oggettivamente evitati. Cionondimeno, la condotta della ricorrente danneggiata non può dirsi esente da rilievi di colpa:
- il comportamento del pedone che all'interno di un'area di parcheggio transita, come nella specie, nelle immediate adiacenze delle vetture in sosta è, di per sé, senza dubbio altamente imprudente, essendo non solo prevedibile, ma certamente scontata, l'uscita in retromarcia dei veicoli;
- l'imprudenza della ricorrente risulta confermata anche dalla circostanza che il sinistro si è verificato in orario serale, in un'area artificialmente illuminata: le luci di posizione della Ford Focus guidata dalla UZ erano quindi verosimilmente accese, sicché la presenza dell'autovettura in manovra era di certo percepibile, quantomeno visivamente (e ad abundantiam si aggiunge che è oggettivamente difficile che la ricorrente non abbia nemmeno udito il rumore del motore acceso, considerata l'assenza di persone e traffico veicolare al momento del fatto);
- oltre a ciò, come già si è detto sopra, va ribadito che la velocità del mezzo era senz'altro compatibile con la tipologia dei luoghi (non essendo stato dedotto né provato il contrario) e quindi ridottissima, sicché il fatto che la ricorrente non sia stata in grado di allontanarsi in tempo per evitare l'impatto, o comunque la caduta, dimostra che ella non ha agito con la dovuta cautela, posizionandosi a distanza eccessivamente ravvicinata al veicolo e non prestando la necessaria attenzione nella circolazione.
6 La complessiva valutazione di tutti questi elementi conduce a ritenere che la condotta colposa della , sebbene non caratterizzata da quella imprevedibilità e pericolosità Pt_1 tali da liberare il conducente dalla responsabilità di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., abbia comunque contribuito alla causazione dell'evento in misura determinabile nel 50%, della quale, dunque, dovrà necessariamente tenersi conto sotto il profilo del quantum. Ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c., in solido con il conducente risponde anche il proprietario del mezzo, nonché, conseguentemente, la Compagnia Assicuratrice. 3. Venendo, quindi, alla determinazione del risarcimento dovuto alla ricorrente, la decisione prende le mosse dalle risultanze della CTU medico legale svolta in corso di causa, dalle quali non vi è motivo di discostarsi in quanto esito di una analisi approfondita degli atti e dei documenti allegati, nonché della visita della ricorrente, condotta nel contraddittorio delle parti e immune da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante); i Consulenti di Parte, peraltro, non hanno formulato osservazioni critiche, mostrando di condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU. Dalla relazione definitiva risulta che:
- a seguito del sinistro del 30.11.2022 ha riportato una “frattura Parte_1 trimalleolare alla caviglia destra”, così come diagnosticata dal Pronto Soccorso di Reggio Emilia
- a seguito della lesione, ha subito in data 1.12.2022 un intervento di “riduzione e osteosintesi con placca e viti al perone + 2 fili di K al malleolo tibiale mediale”;
- successivamente ha osservato un periodo di convalescenza con controlli e terapie specialistiche di fisioterapia;
- sussiste il nesso di causalità tra la condotta e l'evento: “la torsione della caviglia (con piede supino o pronato) produttiva della frattura riportata dalla signora può essersi verificata sia in caso di Pt_1 investimento (in cui la rotazione della caviglia è determinata dall'urto a bassa energia dell'auto contro la gamba)”. L'Ausiliario ha così determinato i postumi temporanei e permanenti derivanti dall'infortunio:
- ITT: 2 giorni;
- ITP al 75%: 25 giorni;
- ITP al 50%: 30 giorni;
- ITP al 25%: 40 giorni;
- danno biologico permanente: 12%; La liquidazione dei danni va effettuata all'attualità, utilizzando quale parametro di riferimento le Tabelle di Milano oggi vigenti. E pertanto:
- ITT: € 230,00
- ITP al 75% € 2.156,25;
- ITP al 50% € 1.725,00;
- ITP al 25% € 1.150,00; per un totale di € 5.261,25. Tale somma va devalutata al momento del sinistro (€ 5.098,11) e su di essa vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria alla data odierna, e così per €
7 5.732,72. Il danno biologico permanente, sempre applicando le Tabelle di Milano e tenendo conto che l'attrice al momento del fatto aveva 36 anni, va quantificato nella somma di € 28.234,00. La somma va devalutata alla data in cui è terminata la invalidità temporanea, ossia il giorno 7.3.2023 (secondo il principio giurisprudenziale ormai consolidato per cui la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso: cfr. C. 5680/96) e sull'importo così ottenuto (€ 27.385,06) vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria alla data odierna, per € 30.495,55. Il danno non patrimoniale complessivamente patito dall'attrice è dunque pari a € 36.228,27. Nulla può essere riconosciuto a titolo di sofferenza soggettiva e di personalizzazione, posto che la ricorrente ha formulato la relativa domanda in modo del tutto generico, senza allegare (e, conseguentemente, provare) gli elementi costitutivi (i quali, pacificamente, non possono essere presunti). 4. Va poi accertato che l'attrice ha subìto danni patrimoniali consistenti nelle spese mediche sostenute in conseguenza delle lesioni subite, documentate in atti. L'Ausiliario ne ha riconosciuto in parte la piena congruità, sia sotto il profilo diagnostico- terapeutico, sia sotto quello economico, quantificandole in complessivi € 1.080,40. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi (da calcolarsi prendendo convenzionalmente quale dies a quo quello in cui è stata sostenuta la spesa più recente, ossia il 17.6.2023) il quantum è oggi pari a € 1.181,95. Il danno patrimoniale complessivamente patito dalla ricorrente è dunque pari a € 1.181,95. 5. In definitiva, quindi, la ricorrente ha subìto, a causa del sinistro oggetto di questo giudizio, danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente pari a € 37.410,22. Tenuto conto del contributo causale ad essa imputabile, determinato nella misura del 50%, i resistenti vanno condannati al pagamento in suo favore della somma di € 18.705,11 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla presente sentenza al soddisfo. 6. La soccombenza è reciproca, ma è prevalente quella dei resistenti, che vanno condannati, in solido, a pagare alla ricorrente le spese di lite – liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M.147/22) tenendo conto del valore del decisum e dell'attività svolta – nella misura di 1/2 e con compensazione della rimanente eguale quota. In base al medesimo principio, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura di 1/2 quanto alla ricorrente e di 1/2 quanto ai resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza,
8 eccezione disattesa, NN i resistenti, in solido, a pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni meglio specificati in motivazione, la somma di € 18.705,11 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1 c.c., dalla presente sentenza al soddisfo;
NN i resistenti, in solido, a pagare alla ricorrente le spese di lite nella misura di 1/2, che liquida (già in tale quota) in € 146,09 per anticipazioni, € 2.300,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensato il rimanente 1/2; PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico solidale delle parti, nella misura di 1/2 quanto alla ricorrente e di 1/2 quanto ai resistenti nei rapporti interni. Così deciso a Reggio Emilia il 19/11/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice Francesca Malgoni
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