Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1481/2023 R.G.A.C.C., promossa da: in persona del suo procuratore Avv. Reginaldo Lecce) con Parte_1
sede in Roma (c.f. ), rappresentata e difesa per procura in atti PartitaIVA_1
dall'Avv. Carlo S. Occhipinti (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Carmelo Spadaro (del Foro di
Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 17.2.2025 – già fissata ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
Nella sua citazione del 26.10.2015 con cui conveniva innanzi al Tribunale di Ragusa
- esponeva: Parte_1 Parte_2
- di avere stipulato con la convenuta due diversi contratti di fornitura di energia elettrica, l'uno rivolto ad alimentare l'utenza domestica attestata preso la sua abitazione in Modica, via Vanella 50 n. 2, e l'altro rivolto ad alimentare l'utenza al servizio della sua azienda agricola i cui fondi insistevano nei pressi dell'abitazione anzidetta,
- che il misuratore al servizio di detta ultima utenza aveva accusato un guasto, ciò per cui aveva proceduto a ricostruzione presuntiva dei Parte_1
consumi non registrati a partire dal 1°/11/2012, verosimile data del guasto medesimo, alla data del 4/8/2014 in cui si era proceduto alla posa di nuovo contatore, ed aveva infine emesso due fatture dei rispettivi importi di €
5.751,57 e di € 6.408,83, per un totale di € 12.160,40,
- che tali fatture erano state prontamente contestate, facendosi in particolare presente alla società convenuta che a partire dal settembre del 2012 i fondi agricoli anzidetti - serviti dalla pompa sommersa esclusivamente collegata all'utenza per usi diversi - non era stato più coltivato,
- che aveva dimostrato di non darsi di tanto per intesa, ed aveva Parte_1
infine proceduto al distacco non solo dell'utenza ridetta per usi diversi ma anche di quella domestica,
- che, privato di energia elettrica anche nella propria abitazione, esso attore si vedeva costretto a saldare obtorto collo le citate due fatture;
e nelle more del ripristino delle forniture si assicurava l'energia elettrica necessaria alle proprie esigenze mediante gruppo elettrogeno, per il noleggio del quale aveva dovuto sborsare complessivi € 4.250,00.
Ciò premesso – e dedotto che priva di fondamento fosse stata la pretesa di pagamento di consumi di energia che, in mancanza di utilizzo della pompa sommersa anzidetta, non si erano mai avuti – chiedeva pertanto esso che Parte_2 Parte_1 fosse condannata sia alla restituzione di detto importo di € 12.160,40 sia al pagamento, a titolo risarcitorio, del tantumdem dell'ulteriore somma anzidetta di €
4.250,00: per un totale di € 16.410,40, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Costituitasi in contraddittorio eccepiva, anzitutto, la propria Parte_1
carenza di legittimazione passiva.
Deduceva, al riguardo, che “il Legislatore ha voluto che la gestione delle reti ed il loro controllo, le letture dei misuratori e la misura e correttezza degli stessi (id est: il servizio di connessione) fossero demandati ad un soggetto istituzionale, appunto il
Distributore, che, disinteressato alla vendita che non può esercire per legge, attenda a tali servizi nell'interesse dello Stato (che percepisce cospicue imposte dal consumo di elettricità della collettività e degli utenti finali in primis). Enel Distribuzione S.p.A.
è proprio il concessionario che, giusti appositi decreti ministeriali, esercisce in esclusiva per il Comune ove si trovano le prese attoree la Distribuzione di energia elettrica. Tali servizi pubblici – cioè, per ciò che qui interessa, la connessione della presa e la consegna e misura dell'energia - vengono regolamentati da rapporti diretti tra l'utilizzatore finale ed il Distributore, disciplinati da appositi contratti stipulati solitamente dai venditori su mandato dei loro clienti e per conto degli stessi
(Vedasi in particolare i contratti stipulati dall'attore con la deducente, che si producono, ove sul punto si legge letteralmente:"Il cliente conferisce ad
[...]
: Mandato irrevocabile senza rappresentanza per la stipula dei contratti di Pt_1
distribuzione (con il distributore competente) e dispacciamento (con Terna S.p.A.) dell'energia elettrica;
dichiara altresì di conoscere già il contenuto di detti contratti e dei relativi allegati, in particolare delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di distribuzione anche in quanto disponibili su www.enelenergia.it; Mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle suddette Condizioni
Tecniche, consapevole che l'accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione ed il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione;
Mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione e dei punti di prelievo, relativamente alla fornitura di energia elettrica (es. aumenti di potenza, spostamenti di gruppi di misura, etc), richiedendo fin d'ora l'eventuale espletamento di quanto necessario all'attivazione dei punti di prelievo, fermo restando che il
Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore competente inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato è a titolo oneroso ed obbliga altresì il Cliente a corrispondere ai Fornitore gli importi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratto in proprio nome")”. E concludeva, sul punto, che
“ come ogni altro venditore, non è quindi giuridicamente o Parte_1
tecnicamente in grado di intervenire o di contraddire, a meno di errori evidenti, sulle comunicazioni che riceve dai Distributori circa i consumi dei propri clienti, e non può rispondere per tali operatività potendo solo limitarsi a correggere le fatturazioni eseguite ove il Distributore interessato dovesse comunicare nuovi dati di consumi.
Ciò comporta naturalmente che non è onere dei Venditori, segnatamente di
[...]
dar prova del quantitativo di energia effettivamente prelevato e Parte_1
consumato dagli “Utilizzatori finali"; i Venditori devono dar prova solo delle comunicazioni ricevute dai Distributori e della conformità ad esse delle loro fatturazioni. Mentre sarà il Distributore, quale parte del contratto di connessione e misura a dover rispondere dei consumi attribuiti ai singoli POD. Il funzionamento dei misuratori, la lettura dei consumi e la loro ricostruzione appaiono invero essere operatività che non fanno parte del contratto di somministrazione ma del contratto di connessione e misura che l'attore intrattiene direttamente col Distributore. In relazione alla somministrazione la deducente potrebbe in ipotesi avere responsabilità solo ove avesse mal fatturato i consumi comunicati dal Distributore o mal conteggiato i rapporti di dare ed avere intercorrenti col somministrato, circostanze queste che non sono neanche state dedotte da controparte. L'Autorità per l'Energia, per semplificare la posizione degli utenti, ha poi stabilito che costoro possono rivolgere eventuali richieste o rimostranze relative al servizio di distribuzione e/o alla misura anche ai loro Venditori, i quali hanno l'obbligo di riferirle ai Distributori e di riportarne i riscontri agli utenti entro tempi prestabiliti, senza che ciò implichi una qualche assunzione di responsabilità per obbligazioni ad essi estranee. Nei contratti è ben chiarito che tali servizi sono svolti dalla deducente a titolo di mandataria ed onerosamente e quali siano le conseguenze di eventuali inadempimenti al mandato”.
Quanto al fatto che fosse stato infine richiesto al Distributore il distacco non solo dell'utenza che si accusava morosa ma anche di detta utenza domestica al servizio dell'abitazione del , obiettava essa convenuta che “invero tale facoltà è Parte_2
espressamente prevista nei contratti stipulati ed allegati (“12.3 - In tutti casi di morosità del Cliente previsti ai punti precedenti, è in facoltà del Fornitore procedere in via preventiva alla sospensione, anche limitatamente, in caso di pluralità di Siti, a uno solo o a una parte degli stessi, come pure alla sospensione di entrambe le forniture di energia elettrica e di gas. A tal fine, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà inviare al Cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che decorsi 5 giorni dal suo ricevimento procederà a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dal fornitore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il
Fornitore richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura”)”.
Indi – ribadito che “Eventuali contestazioni e doglianze circa i criteri di ricostruzione dei consumi non possono pertanto essere inoltrate a EE ma al Distributore che é
l'unico giuridicamente tenuto a risponderne direttamente con il somministrato.
[...]
si rende immediatamente disponibile a modificare la fatturazione ove Parte_1
dovessero pervenire dal Distributore nuovi dati di consumo diversi da quelli oggi a disposizione” – aggiungeva detta convenuta che, in realtà, “allo stato l'attore risulta debitore per l'importo di €. 1.113,34 per il cui pagamento qui si agisce in riconvenzionale”: e ciò dopo aver significato che “Per la ricostruzione dell'energia consumata, a rettifica di quella precedentemente computata a causa dell'anomalia riscontrata al misuratore, è stato applicato il metodo dei "Consumi Storici" previsto nella delibera n. 200/99 dall'Autorità competente in materia. In tal caso, la ricostruzione dei prelievi di energia elettrica è stata effettuata prendendo a riferimento i consumi storici attorei pari a circa 81,8 kWh/g e tenendo conto della stagionalità dei consumi. In totale la ricostruzione va dal 1/11/2012 (data di inizio ricostruzione) al 4/8/2014 (giorno prima della data di sostituzione del misuratore), ed ha dunque riguardato un numero di giorni pari a 642”.
E per quanto così riassunto la convenuta concludeva chiedendo Parte_1
al Tribunale adito dal di “dichiarare preliminarmente il difetto di titolarità Parte_2
passiva della deducente in relazione agli aspetti relativi alla connessione delle prese attoree alla rete pubblica ed alla misurazione e ricostruzione dei relativi consumi;
ritenere e dichiarare che le fatturazioni eseguite dalla convenuta all'attore in relazione ai POD dedotti in atti, particolarmente la fattura 2550063081 di € 5.751,57
e la fattura 2550063143 di € 6.408,83 sono corrette e legittime in quanto conformi alle comunicazioni relative ai consumi ricevute dal competente Distributore, e che quindi le somme che ha pagato l'attore per il loro pagamento sono dovute, dando atto dell'immediata disponibilità della convenuta ad emettere nuove fatture per i periodi in contestazione per il caso il Distributore dovesse comunicare nuovi e diversi dati;
ritenuto altresì che le prese attoree non sono mai state distaccate e che i danni lamentati sono contestati ed inesistenti, respingere le avverse domande. In subordine, per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria, decontare dal risarcimento quanto avrebbe speso l'attore nello stesso periodo per energia elettrica, da calcolarsi sulla base dei consumi medi ricavabili dalla documentazione inviata dal Distributore. In via riconvenzionale, considerato che dallo stato dei conti e dal partitario risultano non pagate le fatture di chiusura conti n. 2655891882 di € 962,49 e n. 2656315174 di €. 150,85 entrambe del 21/12/2055, voglia altresì condannare l'attore al pagamento in favore di dell'importo di €. 1.113,34, Parte_1
ovvero in subordine, per il caso di accoglimento della domanda principale, compensare dette somme con quelle eventualmente risultande come dovute”
§§§
Venuti in udienza, successivamente all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa era istruita con l'escussione dei testi addotti dal . Parte_2
Indi, raccolte le conclusioni delle parti, il primo giudice - posta la causa in decisione
– riteneva anzitutto che infondata fosse l'eccezione della convenuta società di sua carenza di legittimazione passiva.
Infatti – affermava – “ai contratti di somministrazione di energia elettrica quale quello in rilievo “si applica il d.lgs. n. 79/1999, di recepimento della Direttiva
96/92/CE, con cui è stata disposta la separazione, societaria e/o proprietaria, di ciascuna delle diverse componenti del mercato elettrico (generazione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita). In applicazione della citata normativa, i soggetti coinvolti sono: il distributore, nel caso di specie Enel Distribuzione S.p.a., che provvede al computo del consumo di energia dell'utente finale e ne comunica il risultato al venditore;
il venditore, nel caso di specie che Parte_1
provvede all'emissione della fattura, pur rimanendo vincolato al computo effettuato dal distributore. Si comprende, dunque, come il contratto di somministrazione venga stipulato tra il cliente finale e il soggetto erogatore, nel caso di specie Parte_1
Il soggetto distributore, invece, è soggetto estraneo rispetto al contratto e,
[...]
pertanto, nei suoi confronti il negozio non produce alcun effetto (art. 1372, c. 2, c.c.).
Orbene, nel caso de quo l'attore ha domandato di ripetere la somma pagata a titolo di fattura emessa dalla società convenuta unica società con cui Parte_1
l'attore ha intrattenuto rapporti negoziali, non rilevando nella specie che la convenuta abbia quantificato la pretesa creditoria sulla scorta di dati comunicati da terzi, nemmeno chiamati in giudizio. Ciò determina l'infondatezza dell'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata da , in quanto nessun rapporto è Parte_1
intercorso tra l'attore e la società di distribuzione”.
Nel merito, riteneva il Tribunale che ai fini dello scrutinio di fondatezza della domanda del dovesse in ispecie accertarsi “se la modalità di sostituzione Parte_2
del vecchio contatore con il nuovo, adottata dal distributore, possa considerarsi legittima e, di conseguenza, se l'importo della ricostruzione richiesta da
[...]
sia stato determinato legittimamente. Sul punto, deve rammentarsi che Pt_1
costituisce onere del creditore fornire la prova che le modalità di sostituzione del vecchio misuratore con il nuovo possano considerarsi legittime e che, dunque,
l'importo richiesto sia anch'esso legittimo. Ciononostante, all'esito dell'istruttoria,
non ha fornito la prova dell'avvenuta sostituzione del misuratore in Parte_1
contraddittorio tra le parti: dunque, né la lettura del vecchio contatore, né
l'installazione del nuovo, sono avvenute alla presenza dell'attore. In casi simili, si è ritenuto che, allorché sorgano alcune contestazioni sui consumi di energia elettrica in occasione della sostituzione dei misuratori di energia, non può considerarsi prova certa la semplice lettura dei dati del vecchio contatore da parte del dipendente della società di gestione, né può presumersi che il nuovo contatore installato misuri effettivamente zero al momento dell'instaurazione. Il dipendente della società di distribuzione, dunque, ha l'onere di conservare e/o fotografare il vecchio contatore e, per lo meno, fotografare il nuovo contatore nel momento della sostituzione per consentire alla parte attrice un controllo effettivo sui consumi azzerati. Nel caso di specie, dunque, attesa la mancata attivazione della procedura in contraddittorio, è venuta meno la presunzione di veridicità dei consumi registrati sin dal momento in cui si è proceduto alla sostituzione del misuratore;
sicché l'onere di provare che il contatore fosse non solo funzionante ma, soprattutto, che risultasse l'azzeramento dei dati gravava in capo al creditore somministrante, anche se convenuto in un giudizio di accertamento negativo del credito per ripetizione dell'indebito. Nella specie, risulta pacifico che la sostituzione del misuratore è stata effettuata il 4.08.2014 e che l'anomalia si sarebbe registrata in data 1.11.2012. A decorrere dalla data di anomalia del misuratore, venendo meno la presunzione di veridicità dei consumi rilevati, spettava al creditore l'onere di fornire la prova sia della legittimità della sostituzione del misuratore, sia della legittimità della determinazione dell'importo del ricalcolo richiesto. Ora, dalla produzione documentale è emerso che con le fatture n. 2550063081 e n. 2550063143 del 13.11.2014 (emesse per ricostruzione consumi da novembre 2012 a luglio 2013 e da dicembre 2013 a ottobre 2014),
[...]
ha avanzato la pretesa di un credito per consumi non immediatamente Pt_1
rilevati dal misuratore, bensì ricalcolati a seguito dell'anomalia registrata dallo stesso. In mancanza della prova del credito, si ritiene fondata la domanda di ripetizione di quanto indebitamente pagato dall'attore rispetto alle fatture n.
2550063081 e n. 2550063143 del 13.11.2014 pari all'importo di € 5.751,57 ed €
6.408,83, giusta ricevuta di bonifico allegata in atti (cfr. allegato 27 fascicolo parte attrice)”.
Ciò posto, rilevava altresì il primo giudice che si giustificasse anche il rimborso della somma suddetta di € 4.250,00, “a titolo di spese sostenute per il noleggio e montaggio del gruppo elettrogeno sostitutivo, a seguito della sospensione della fornitura. Ebbene, all'esito della prova testimoniale espletata è emerso che, in seguito alla sospensione della fornitura di energia elettrica nella casa di abitazione,
l'attore ebbe a noleggiare un gruppo elettrogeno sostitutivo. Tale noleggio si è protratto dal 23.6.2015 al 10.7.2015 e ha avuto un costo pari ad € 4.000,00, oltre il costo per il montaggio e smontaggio pari ad € 250,00 (giusta fattura in atti, allegati
28 e 29 fascicolo parte attrice)”.
Per tutto quanto così riassunto (e senza prendere pure posizione sulla formulata domanda riconvenzionale) il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 632/2023 del
18.4.2023, così statuiva infine, definitivamente pronunziando:”
P Q M
… 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto: 2) dichiara non dovuta da Parte_2
nei confronti di la somma di € 12.160,40, relativa alle fatture Parte_1
emesse da 3) condanna alla restituzione Parte_1 Parte_1
in favore di della somma indebitamente percepita pari ad € Parte_2 12.160,40, oltre interessi come in parte motiva;
4) condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma di € 4.250,00, a titolo di Parte_2
risarcimento del danno contrattuale, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
5) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da 6) Parte_1
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in € 3.800,00 per compensi, oltre € 300,00 per spese, Parte_2
oltre spese generali pari al 15%, iva e cpa”.
§§§
Avverso quanto così statuito in prime cure di giudizio Parte_1
interponeva appello con citazione tempestivamente notificata il 18.11.2023.
Per lamentare, soprattutto, che il primo giudice avesse rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva da essa appellante anzitutto sollevata solo a causa – deduceva – di una lettura evidentemente superficiale ed affrettata della normativa di riferimento: in grado invece di rendere palese, se letta correttamente, che essa
[...]
“sicuramente non è affatto l'unica società con cui il intrattiene Pt_1 Parte_2
rapporti negoziali”. Infatti, “non è vero che non rileva “nella specie che la convenuta abbia quantificato la pretesa creditoria sulla scorta di dati comunicati da terzi, nemmeno chiamati in giudizio”. Se il giudice a quo avesse letto e correttamente ritenuto il disposto contrattuale - nella parte in cui si determina che “La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti resi disponibili dal distributore competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente” - avrebbe dovuto affermare che l'odierna appellante, agendo come ha fatto, ha perfettamente adempiuto il disposto contrattuale e correttamente fatturato secondo quanto ivi disposto, e quindi avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di difetto di titolarità, respingere le domande attoree ed accogliere la riconvenzionale. Il giudice a quo non ha minimamente colto che tutte le attività propedeutiche e tecnicamente imprescindibili per rendere possibile la fornitura (il trasporto, la connessione e la misura dell'energia) sono svolti per legge da soggetti istituzionali imposti per legge e secondo contratti, a contenuto sostanzialmente vincolato, che gli Utenti Pt_3
intrattengono direttamente con tali concessionari pubblici”.
Allo stesso riguardo aggiungeva che “sempre errando clamorosamente, il giudice nella seconda parte della sentenza attribuisce responsabilità all'appellante
Venditrice per il fatto che il misuratore sarebbe stato sostituito senza contraddittorio, operatività di cui la medesima non sa nulla e su cui non ha alcuna potestà.
Conseguenza di quanto sopra è che, contrariamente a quanto lascia intendere il giudice a quo col suo inciso “non rilevando nella specie che la convenuta abbia quantificato la pretesa creditoria sulla scorta di dati comunicati da terzi, nemmeno chiamati in giudizio”, alla luce del disposto contrattuale non è assolutamente obbligo né interesse dei Venditori chiamare in giudizio i Distributori in siffatti casi in quanto, come spiegato, l'unico loro obbligo è fatturare secondo i dati ricevuti, poiché con essi non intercorre alcun rapporto di garanzia né contrattuale in relazione al servizio di misura. Obbligo di legge per i Venditori è solo quello di far propri i dati forniti dal Concessionario Pubblico che conseguentemente li sconterà dalla sua provvista di energia circolante in rete”.
Con altro motivo di impugnazione riteneva, inoltre, essa appellante di poter denunciare che il primo giudice fosse incorso in una “violazione ed errata applicazione del disposto contrattuale e della delibera 200/99 dell' ”. CP_1
Infatti – allegava – “Dando prova di non aver minimamente compreso i termini della questione oggetto di causa il giudice afferma difatti che “la questione di merito da affrontare in questa sede consiste nell'accertare se la modalità di sostituzione del vecchio contatore con il nuovo, adottata dal distributore, possa considerarsi legittima e, di conseguenza, se l'importo della ricostruzione richiesta da
[...]
sia stato determinato legittimamente”. L'affermazione è sconcertante, in Pt_1
quanto è evidente che le modalità di sostituzione del misuratore - questione difatti mai sollevata neanche da controparte - non hanno alcuna rilevanza sulla ricostruzione dei consumi che riguarda invece il periodo precedente in cui è pacifico che il misuratore, colpito da un fulmine, era con lo schermo spento, non funzionava, non rilevava consumi né li trasmetteva da remoto. Parimenti è ovvio che la certezza che il misuratore nuovo installato fosse azzerato, che il giudice a quo rimarca, potrebbe spiegare, in ipotesi, rilevanza sui consumi successivi, che non sono neanche oggetto di contestazione e sono stati regolarmente teletrasmessi, ma mai sui precedenti. In realtà la questione che c'impegna è solo quella della ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del misuratore per eventi non fraudolenti. Tale fattispecie è specificatamente regolamentata dalle vigenti delibere e, CP_1
conseguentemente, correttamente il Distributore, in ossequio a quanto stabilito dalla delibera 200/99 dell il cui valore di norma di legge di rango secondario è CP_1
pacifico, ha utilizzato il criterio dei consumi storici per effettuare la ricostruzione di quelli non registrati. Il giudice a quo non ha considerato che era conseguentemente onere del provare in giudizio “eventuali variazioni del profilo dei suoi Parte_2
consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente”, e che tale onere non è mai stato assolto”.
Quanto, infine, al risarcimento del danno cui era stata pure condannata, l'appellante in particolare lamentava che, nel riconoscere al l'intera suddetta somma di Parte_2
€ 4.250,00, il primo giudice neppure avesse tenuto in conto che “usando il gruppo elettrogeno il non ha pagato l'energia elettrica che normalmente Parte_2
conteggia il misuratore (con fatture anche di migliaia di euro per come abbiamo visto) per cui eventuale risarcimento dovrebbe essere corrispondente al più nella differenza tra quanto normalmente fatturato dalla deducente e quanto in effetti sborsato: dato che l'attore di prime cure aveva onere di provare e non ha fatto. E' evidente che anche questo errore è determinante in quanto la corretta applicazione dei principi che regolamentano l'onere della prova avrebbe comportato il rigetto dell'avversa domanda”.
E per quanto così riassunto (e senza nulla aggiungere, nonostante la conclusione anche a tal riguardo articolata infine, quanto alla sua pretesa di pagamento già formulata in via riconvenzionale) concludeva chiedendo alla Parte_1
Corte adita di “dichiarare preliminarmente il difetto di titolarità passiva della deducente in relazione agli aspetti relativi alla connessione delle prese attoree alla rete pubblica ed alla misurazione e ricostruzione dei relativi consumi;
ritenere e dichiarare che l'appellante è perfettamente adempiente al disposto del contratto dedotto in causa e per l'effetto che le fatturazioni eseguite dalla convenuta di primo grado al in relazione ai POD dedotti in atti, particolarmente la fattura Parte_2
2550063081 di € 5.751,57 e la fattura 2550063143 di € 6.408,83 sono corrette e legittime in quanto conformi alle comunicazioni relative ai consumi ricevute dal competente Distributore, che quindi le somme che ha pagato l'appellato per il loro pagamento erano dovute, e per l'effetto respingere le domande di controparte dando atto dell'immediata disponibilità dell'appellante ad emettere nuove fatture per i periodi in contestazione per il caso il Distributore dovesse comunicare nuovi e diversi dati. Ritenuto altresì che le prese avverse non sono mai state distaccate e che i danni lamentati sono contestati ed inesistenti, respingere le avverse domande. In subordine, per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria, dare atto che l'appellato non ha dato prova dei danni ed in via degradata decontare dal risarcimento quanto avrebbe speso l'attore nello stesso periodo per energia elettrica, da calcolarsi sulla base dei consumi medi ricavabili dalla documentazione inviata dal Distributore. In via riconvenzionale, considerato che dallo stato dei conti e dal partitario risultano non pagate le fatture di chiusura conti n. 2655891882 di € 962,49
e n. 2656315174 di €. 150,85 entrambe del 21/12/2015, voglia altresì condannare l'attore al pagamento in favore di dell'importo di €. 1.113,34, Parte_1
ovvero in subordine, per il caso di accoglimento della domanda principale, compensare dette somme con quelle eventualmente risultande come dovute. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado”.
§§§
Costituendosi in seconda istanza eccepiva, preliminarmente, Parte_2
l'inammissibilità dell'appello di controparte perché non strutturato nei termini richiesti dall'art. 342 c.p.c. Nel merito, contestava la conducenza di tutto quanto dedotto dalla società appellante che – in particolare annotava – continuava a negare la sua legittimazione passiva con
“motivo di appello che si snoda in maniera tortuosa ed appare radicalmente errato.
Lo sforzo argomentativo della appellante contrasta nettamente con la scelta e la qualificazione contrattuale che le parti stesse hanno sancito nel modulo di adesione e documenti correlati”. In ordine alla domanda di pagamento già formulata in prime cure da controparte in via riconvenzionale precisava infine - nonostante, come s'è visto, parte appellante si fosse limitata a riproporla senza nulla dedurre al riguardo - che “già con la prima memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. il significava Parte_2
di avere pagato la somma in oggetto e produceva in udienza le ricevute. L'appellante a pag. 3 della terza memoria prendeva atto dell'avvenuto pagamento ma, stranamente, nelle note di precisazione delle conclusioni definitive insisteva ancora nella riconvenzionale, piuttosto che rinunciarvi essendo venuta meno la materia del contendere al riguardo. Pertanto la pretesa creditoria di euro 1.113,34 non si giustifica anzitutto in fatto, né si giustifica in diritto poiché l'appellante non ha dimostrato la corretta quantificazione delle poste domandate”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
L'appello veicolato in atti da bensì scevro dall'inammissibilità Parte_1
eccepita dal ex art. 342 c.p.c. (a fortiori dopo che ciò che - in ordine alla Parte_2
reale portata applicativa del testo dell'art. 342 c.p.c. introdotto dal D.L. 83/2012, conv. in L. 134/2012 - già era stato chiarito con Cass.SS.UU. 16.11.2017 n. 27199 è divenuto pure diritto positivo, in virtù della nuova modifica della disposizione codicistica ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 149/2022), si rivela tuttavia infondato anzitutto e soprattutto nella parte in cui, in via principale, si è eccepito ancora una volta che nei casi di specie al pari di qualsiasi altro Trader, difetti di Parte_1
legittimazione passiva.
Ed invero, tutto quanto – nei termini riassunti nella superiore narrativa - al riguardo dedotto deve fare i conti con il dato circostanziale, fondamentale ed ineludibile, che chi voglia attivare utenza di energia elettrica stipula bensì un contratto con il Trader che abbia scelto, ma nessun ulteriore contratto stipula poi con il Distributore proprietario della rete di trasporto (e deputato alla sua gestione) insistente nel territorio comunale in cui l'utenza sia destinata ad attestarsi. Ciò che è stato evidenziato dalla società appellante essa per prima, allorchè (come s'è visto) richiamava la normativa di settore che prevede che, all'atto della stipula di contratto di somministrazione, "Il cliente conferisce ad : Mandato irrevocabile Parte_1
senza rappresentanza per la stipula dei contratti di distribuzione (con il distributore competente) e dispacciamento (con Terna S.p.A.) dell'energia elettrica”: essendo appena il caso di rammentare, a tal segno, che nei casi di mandato senza rappresentanza i terzi, ex art. 1705 c.c., “… non hanno alcun rapporto col mandante”.
Peraltro, all'atto della stipula di contratto di somministrazione, al Trader prescelto il cliente conferisce altresì “Mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il distributore competente delle attività di gestione della connessione e dei punti di prelievo, relativamente alla fornitura di energia elettrica”: mandato anch'esso, pertanto, senza rappresentanza parimenti inidoneo a dar luogo all'insorgere di alcun rapporto tra mandante e Distributore.
Destituita di giuridico fondamento si rivela, quindi, l'asserzione della società appellante rivolta ad accreditare che (come premesso) “Il funzionamento dei misuratori, la lettura dei consumi e la loro ricostruzione appaiono invero essere operatività che non fanno parte del contratto di somministrazione ma del contratto di connessione e misura che l'attore intrattiene direttamente [?] col Distributore”.
L'uno e l'altro mandato anzidetti, d'altro canto, ascrivono a sé evidente natura di mandato in rem propriam (cfr. Cass. I 6382/2019, “Si ha mandato in rem propriam, ossia mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, quando l'interesse di quest'ultimo sia assicurato da un rapporto sinallagmatico fra mandante e mandatario con contenuto bilaterale. Tale è la ragione per cui il mandato resta irrevocabile, id est sottratto alla unilaterale disposizione del mandante stesso”): ciò che – si noti - pure consente al Trader, ove sorgano (come nel caso a mani) contestazioni tra le parti del contratto di somministrazione, di richiedere ed ottenere dal Distributore il distacco o la riduzione di potenza dell'utenza in “tutti casi di morosità del Cliente previsti ai punti precedenti”. Non si arguisce, invero, come mai potrebbe il Fornitore procedere “a richiedere la sospensione della fornitura in caso di mancata ricezione di un'attestazione del pagamento delle somme dovute da inoltrarsi a mezzo fax al numero che sarà indicato nella comunicazione inviata dal fornitore” – ovvero, per i siti connessi in bassa tensione, richiedere “al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile” – se fosse vero che ciò negozialmente lega e Distributore sia CP_2
esclusivamente, a dire della società appellante, l'obbligo di “fatturare secondo i dati ricevuti, poiché con essi [con i Distributori, n.d.r.] non intercorre alcun rapporto di garanzia né contrattuale in relazione al servizio di misura”.
Occorre bensì riconoscere – deve rilevarsi conclusivamente sulla questione – che il
Distributore “per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell'alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell'ente mero venditore di energia elettrica” (conf. ex pluribus Cass. III 1581/2018): ciò nondimeno, si tratta di soggetto delle cui prestazioni il Venditore comunque si avvale nell'adempimento delle obbligazioni dedotte a suo carico in contratto senza che per converso – come va ribadito – alcun diretto rapporto contrattuale avvinca lo stesso
Distributore all'utente finale. Prestazioni – le predette – che vanno fuor di dubbio a comporre il complessivo sinallagma del contratto di utenza e che, pertanto, ascrivono alla parte in contratto (e non ad altri) la legittimazione a contraddire se sorga controversia sulla diligente esecuzione di quanto dedotto in obbligazione con il contratto medesimo. §§§
Non merita di essere atteso neanche il secondo motivo di appello, al cui vaglio si transita. Dacchè vero è bensì che privo di reale conducenza appare quanto dal primo giudice discettato in ordine alle modalità di rimozione del misuratore già guastatosi e di posa in opera (al servizio dell'utenza per usi diversi de qua) di nuovo contatore, e che “la questione che c'impegna è solo quella della ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del misuratore per eventi non fraudolenti”, ciò per cui viene sul piano normativo a rilevare “quanto stabilito dalla delibera 200/99 dell'ARERA”: dal che parte appellante ha fatto discendere il corollario, in sé corretto, che spettasse al
“provare in giudizio “eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi Parte_2
rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente””. Epperò, non corrisponde al vero che “tale onere non è mai stato assolto”: vero piuttosto essendo che l'appellato versava in atti – oltre che dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(priva in questa sede giurisdizionale, in sé soltanto, di reale valenza probatoria) tesa ad attestare che sui fondi agricoli summenzionati “dal settembre del 2012 non è stata praticata alcuna coltura irrigua come si evince dai piani colturali allegati alla presente, relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, presentati all'AGEA per la riscossione dei contributi annuali (titoli PAC) relativamente alle superfici utilizzate. Si fa presente che le superfici sopraindicate dichiarate per la riscossione dei suddetti contributi sono oggetto dei relativi controlli colturali (in campo e/o aerofotogrammetrici) da parte dell'AGEA e degli altri Organismi preposti” – anche detti piani colturali, debitamente validati dal CAA – Confagricoltura di Ragusa addì
17.3.2014; senza che neppure revocasse poi in dubbio la veridicità di Parte_1
tale documentazione (neanche richiedendo – potendo accertamento del genere rivelarsi invece affatto significativo - che ex art. 213 c.p.c. fosse a detta AGEA inoltrata richiesta di informazioni onde conoscere l'esito di eventuali controlli in campo e/o aerofotogrammetrici).
§§§ Infine, infondato deve dirsi anche il terzo ed ultimo motivo di impugnazione. Nella troncante considerazione che il lucro idoneo ad assumere rilievo nei casi in cui si ponga problema di compensatio lucro cum damno è, e può soltanto essere, quello vero e proprio che consista in un incremento patrimoniale del soggetto che, per effetto del medesimo atto o fatto giuridico, abbia patito un danno ingiusto. Vale a dire, l'incremento patrimoniale di chi certat de lucro captando, e non anche il mancato depauperamento del proprio patrimonio di chi certat de damno vitando
(conf. ex pluribus Cass. II 13334/99, “La c.d. "compensatio lucri cum damno" opera solo allorché a favore della parte danneggiata si verifichi, oltre al pregiudizio, anche un incremento patrimoniale che costituisca conseguenza immediata e diretta del comportamento che ha causato il pregiudizio stesso”).
§§§
Conclusivamente, l'appello interposto in atti da deve essere Parte_1
dunque rigettato in ogni sua parte. Le spese del grado vanno fatte seguire alla soccombenza di parte appellante, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 deve, in ragione del valore della causa, farsi applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando €
1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di Parte_1
dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 632/2023 del 18.4.2023 proposto, con citazione del
18.11.2023, da nei confronti di - così Parte_1 Parte_2
provvede:
- rigetta l'appello, - condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 29.IV.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)