Sentenza 30 novembre 1966
Massime • 3
La rinuncia da parte dell'attore agli Atti del giudizio, purche accettata dalle altre parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo,e pienamente efficace anche senza l'accettazione dell'interveniente adesivo dipendente.*
Ricorre la figura dell'intervento principale (ad infringendum iura utriasque competitoris) allorquando si faccia valere, in contrasto con tutte le parti originarie, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, chiedendone il riconoscimento o la attuazione. Ricorre, invece, la figura dell'intervento adesivo autonomo, o litisconsortile, allorquando si faccia valere nella causa un diritto avente la suindicata relazione nei confronti una o di alcune delle parti, non di tutte. Ricorre, infine, la figura dell'intervento adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 105, secondo comma cod.proc.civ., allorquando si faccia valere nel processo un interesse, non un diritto, e cioe quando, sulla base di un interesse legittimo, si sostengono le ragioni di una o piu parti nei confronti delle altre, senza proporre nuove domande e, quindi, senza ampliare il tema del contendere. ( Cfr. 2199-64' 1572-64' 22-64' 1506-63).*
Qualora nel giudizio proposto dal venditore nei confronti del compratore per ottenere che, in base a scrittura privata, venga disposta la voltura ed intestazione del fondo venduto al nome del compratore, intervenga il creditore di quest'ultimo il quale abbia iscritto ipoteca giudiziale su detto fondo a garanzia del proprio credito, chiedendo lo accoglimento della domanda del venditore,il creditore ipotecario assume la veste di interventore adesivo dipendente.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/11/1966, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 30 novembre 1966 |
Testo completo
Ricorre la figura dell'intervento principale (ad infringendum iura utriasque competitoris) allorquando si faccia valere, in contrasto con tutte le parti originarie, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, chiedendone il riconoscimento o la attuazione. Ricorre, invece, la figura dell'intervento adesivo autonomo, o litisconsortile, allorquando si faccia valere nella causa un diritto avente la suindicata relazione nei confronti una o di alcune delle parti, non di tutte. Ricorre, infine, la figura dell'intervento adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 105, secondo comma cod.proc.civ., allorquando si faccia valere nel processo un interesse, non un diritto, e cioe quando, sulla base di un interesse legittimo, si sostengono le ragioni di una o piu parti nei confronti delle altre, senza proporre nuove domande e, quindi, senza ampliare il tema del contendere. ( Cfr. 2199-64' 1572-64' 22-64' 1506-63).*