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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12407/2024 R.G., promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
AN AG, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
27/01/1964 (C.F.: ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Adrano (CT) il 18.12.1992 con , trascritto nel Registro di Stato Civile Controparte_1
del Comune di Adrano, Anno 1992, Atto n. 203, Parte II, Serie A;
ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli (22.04.1994) Per_1
e (20.09.1997), oramai maggiorenni ed economicamente Per_2
indipendenti.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dalla moglie giusta sentenza n. 4665/2023 del 03.11.2023 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
La resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
In via preliminare va, pertanto, dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
va accolta in quanto ricorrono le condizioni previste CP_1
dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi,
per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(sentenza n. 4665/2023 del 03/11/2023 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12407/2024 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Adrano (CT) il 18/12/1992 tra eParte_1 CP_1
3 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
comune di Adrano (CT) Atto n. 203, Parte II, Serie A, anno 1992;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12407/2024 R.G., promossa
DA
, nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
AN AG, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
27/01/1964 (C.F.: ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Adrano (CT) il 18.12.1992 con , trascritto nel Registro di Stato Civile Controparte_1
del Comune di Adrano, Anno 1992, Atto n. 203, Parte II, Serie A;
ha dedotto che dal matrimonio sono nati i figli (22.04.1994) Per_1
e (20.09.1997), oramai maggiorenni ed economicamente Per_2
indipendenti.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separato dalla moglie giusta sentenza n. 4665/2023 del 03.11.2023 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
La resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
In via preliminare va, pertanto, dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Nel merito, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
va accolta in quanto ricorrono le condizioni previste CP_1
dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio può essere domandata “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi,
per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(sentenza n. 4665/2023 del 03/11/2023 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12407/2024 R.G.;
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad Adrano (CT) il 18/12/1992 tra eParte_1 CP_1
3 , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
comune di Adrano (CT) Atto n. 203, Parte II, Serie A, anno 1992;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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