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Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 8463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8463 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VO AL alias LI AL (CUI OID19HR), nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 13 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria austriaca del cittadino albanese AL VO, alias AL LI, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 19 tpe Penale Sent. Sez. 6 Num. 8463 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 23/02/2023 dicembre 2022 dalla Procura di Korneuburg per il reato di furto aggravato commesso in Austria in data 22 febbraio e 2 settembre 2018. La Corte di appello ha, tuttavia, disposto che la consegna del VO venga rinviata sino alla definizione del procedimento pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Milano rubricato al n. 41888/2022 R.Tn.r. e all'esecuzione della residua pena inflitta con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste. 2. L'avvocato Giuseppe Capobianco, nell'interesse del VO, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli art. 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dagli artt. 5 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ad avviso del difensore, si sarebbe, infatti, in presenza di un mandato di arresto europeo emesso per esigenze investigative, peraltro imprecisate nel tempo e nel contenuto, senza alcun riferimento al successivo esercizio dell'azione penale. Tali esigenze investigative avrebbero potuto essere legittimamente perseguite a mezzo di uno strumento meno invasivo, quale un ordine europeo di indagine avente ad oggetto la richiesta di audizione in videoconferenza. 2.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in merito alla sussistenza del requisito della doppia incriminabilità nel caso di specie. Rileva, infatti, il difensore che nella generica elencazione contenuta nel mandato di arresto europeo non sarebbero indicati i beni oggetto di furto e solo genericamente le modalità della condotta, senza precisazione relativa al tempo e al luogo delle condotte contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione del principio di proporzionalità 2 sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli art. 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dagli artt. 5 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 3. Il motivo è inammissibile. Meramente assertiva è la censura svolta dal difensore in ordine alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il mandato di arresto europeo sarebbe stato adottato dall'autorità giudiziaria austriaca per esigenze puramente istruttorie. Tale la censura, dunque, oltre che non supportata dal testo del mandato di arresto europeo, è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non è stata dedotta dal difensore nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello di Milano, come risulta dal verbale dell'udienza del 13 gennaio 2013. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis: Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577). 4. Con il secondo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in merito alla sussistenza del requisito della doppia incriminabilità nel caso di specie. 5. Il motivo è manifestamente infondato. L'art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, intitolato «casi di doppia punibilità», sancisce che «L'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è richiesto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovsky, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass. sul punto;
Sez. 6, n. 4538 del 3 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard, Rv. 269918; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405). La Corte di appello di Milano ha fatto buon governo di tale consolidato principio, rilevando che le condotte illecite descritte nel mandato di arresto europeo corrispondono alle figure di reato previste dal codice penale italiano di furto e di tentato furto in abitazione, in quanto sia in occasione dell'episodio del 22 febbraio 2018 a Wolkersdorf che in quello del 20 settembre 2018 a Pfaffstatten la persona richiesta in consegna si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione delle vittime, forzandone i serramenti per appropriarsi di beni ivi presenti. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 23/02/2022.
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria austriaca del cittadino albanese AL VO, alias AL LI, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 19 tpe Penale Sent. Sez. 6 Num. 8463 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 23/02/2023 dicembre 2022 dalla Procura di Korneuburg per il reato di furto aggravato commesso in Austria in data 22 febbraio e 2 settembre 2018. La Corte di appello ha, tuttavia, disposto che la consegna del VO venga rinviata sino alla definizione del procedimento pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Milano rubricato al n. 41888/2022 R.Tn.r. e all'esecuzione della residua pena inflitta con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste. 2. L'avvocato Giuseppe Capobianco, nell'interesse del VO, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli art. 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dagli artt. 5 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ad avviso del difensore, si sarebbe, infatti, in presenza di un mandato di arresto europeo emesso per esigenze investigative, peraltro imprecisate nel tempo e nel contenuto, senza alcun riferimento al successivo esercizio dell'azione penale. Tali esigenze investigative avrebbero potuto essere legittimamente perseguite a mezzo di uno strumento meno invasivo, quale un ordine europeo di indagine avente ad oggetto la richiesta di audizione in videoconferenza. 2.2. Con il secondo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in merito alla sussistenza del requisito della doppia incriminabilità nel caso di specie. Rileva, infatti, il difensore che nella generica elencazione contenuta nel mandato di arresto europeo non sarebbero indicati i beni oggetto di furto e solo genericamente le modalità della condotta, senza precisazione relativa al tempo e al luogo delle condotte contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione del principio di proporzionalità 2 sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli art. 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dagli artt. 5 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 3. Il motivo è inammissibile. Meramente assertiva è la censura svolta dal difensore in ordine alla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il mandato di arresto europeo sarebbe stato adottato dall'autorità giudiziaria austriaca per esigenze puramente istruttorie. Tale la censura, dunque, oltre che non supportata dal testo del mandato di arresto europeo, è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non è stata dedotta dal difensore nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte di appello di Milano, come risulta dal verbale dell'udienza del 13 gennaio 2013. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis: Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577). 4. Con il secondo motivo il difensore censura l'inosservanza dell'art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, in merito alla sussistenza del requisito della doppia incriminabilità nel caso di specie. 5. Il motivo è manifestamente infondato. L'art. 7, comma 1, della legge n. 69 del 2005, intitolato «casi di doppia punibilità», sancisce che «L'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è richiesto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l'eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovsky, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass. sul punto;
Sez. 6, n. 4538 del 3 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard, Rv. 269918; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405). La Corte di appello di Milano ha fatto buon governo di tale consolidato principio, rilevando che le condotte illecite descritte nel mandato di arresto europeo corrispondono alle figure di reato previste dal codice penale italiano di furto e di tentato furto in abitazione, in quanto sia in occasione dell'episodio del 22 febbraio 2018 a Wolkersdorf che in quello del 20 settembre 2018 a Pfaffstatten la persona richiesta in consegna si sarebbe introdotto all'interno dell'abitazione delle vittime, forzandone i serramenti per appropriarsi di beni ivi presenti. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così deciso il 23/02/2022.