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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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- 1. Quali sono gli obblighi del prestanome per la tenuta della contabilità societaria?Accesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2024, n. 11968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11968 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI HA nato il [...] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CE A. che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 11968 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 giugno 2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto HA AL colpevole, quale amministratore unico dal 22 luglio 2013 al fallimento (dichiarato il 3 novembre 2016) della srl A. C. Commerciale, dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale (per avere sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili, non consegnate al curatore, in pregiudizio dei creditori ed al fine di profitto) e di bancarotta impropria (per avere cagionato il fallimento della srl, omettendo di versare le imposte dovute per un totale di euro 2.666.832,43, a fronte di un debito complessivo pari ad euro 2.909.335,04), irrogando la pena di anni 3 di reclusione (ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della pluralità di fatti di bancarotta). 1.1. La Corte d'appello milanese, in risposta ai motivi di appello, osservava quanto segue. L'imputato, divenuto amministratore nel 2013, era stato il prestanome degli amministratori di fatto della fallita e, immediatamente dopo il fallimento, si era reso irreperibile, recandosi in Marocco, e, neppure quando era stato rintracciato, aveva consegnato al curatore alcuna delle scritture contabili. Il commercialista della società, Vincenzo Grimaldi, aveva riferito di avere ricevuto, proprio dall'imputato, la smart card necessaria per operare per conto della stessa e che questi gli era stato presentato da certi FI e FI, ai quali poi lui stesso aveva restituito le scritture contabili. Era stato quest'ultimo, il FI, il suo riferimento per la tenuta della contabilità. Aggiungeva che AL, prima di recarsi all'estero, aveva sottoscritto gli ultimi bilanci e che credeva che la contabilità fosse ancora dal medesimo custodita. Tutto ciò premesso in fatto, la Corte osservava come il prevenuto, pur mero prestanome degli amministratori di fatto, avrebbe dovuto impedire, per la posizione di garanzia ricoperta, la condotta illecita degli amministratori in ordine alla tenuta della contabilità. Come avrebbe dovuto informarsi circa i rilievi mossi dall'Agenzia delle entrate in ordine ai mancati pagamenti dell'IVA ed a vigilare sul regime fiscale adottato dalla società. Quanto al dolo della bancarotta documentale si citava la pronuncia Rv 282280 della Cassazione. Quanto al calcolo dell'IVA non versata, come quantificata dall'Agenzia delle entrate (e contestata dalla difesa), la Corte osservava come non potessero essere i defalcate le somme già corrisposte ai fornitori (a tale titolo) mancando ogni documentazione al riguardo. Anche in ordine alla bancarotta impropria, poi, l'amministratore di diritto, affermava la Corte, ne risponde per la posizione di garanzia assunta, e, quindi, per il mancato controllo esercitato, derivando la sua consapevolezza, dell'agire illecito degli amministratori di fatto proprio, dalla circostanza gli era stato offerto un compenso per assumere quella carica che avrebbe loro consentito di consumare i descritti illeciti senza esserne chiamati a risponderne. La misura del passivo fallimentare, l'occultamento dell'intero compendio contabile non consentiva di modificare, come invocato dall'appellante, il giudizio di bilanciamento, in termini di sola equivalenza, delle circostanze eterogenee. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Francesco RI Capurso, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione al ritenuto elemento soggettivo di entrambi i reati. Si era, infatti, accertato che il prevenuto aveva assunto solo formalmente la carica di amministratore della fallita e, quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale aveva dedotto la sua responsabilità dalla mera posizione di garanzia ricoperta e dalla constatazione, riferita dal curatore, che lo stato delle scritture contabili non aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così però richiamando gli elementi costitutivi della diversa ipotesi di bancarotta documentale, la bancarotta "generica". Tanto che la Corte concludeva per la sussistenza del dolo generico, neppure affrontando il tema della configurabilità del dolo specifico (la ritenuta assenza del quale aveva determinato la pubblica accusa in appello a chiedere l'assoluzione del prevenuto). La Corte, poi, aveva ricollegato la consapevolezza del prevenuto circa l'inadempimento degli obblighi contabili al solo possesso di quella smart card che aveva consegnato al commercialista. Anche la bancarotta impropria gli era stata attribuita a cagione del mancato controllo delle pendenze della società presso gli uffici finanziari. Per la condanna della testa di legno era, invece, necessario provare la sua consapevolezza circa lo stato e la conservazione delle scritture contabili e circa i debiti erariali accumulati. Consapevolezza che trovava, nel caso di specie, documentale smentita nei dati di bilancio in cui si era indicato un credito e non un debito verso il fisco. 2 Né il prevenuto sapeva della convocazione presso gli uffici finanziari essendo la stessa pervenuta al solo commercialista della società. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine a quanto dedotto in relazione alla non debenza delle pretese dell'erario in materia di Iva. Si era sostenuto come, nel primo anno di attività, la società non avrebbe potuto comunicare il limite del plafond, essendo sufficiente la presentazione delle lettere di intento, così che l'affermazione dei giudici del merito circa la non applicabilità alla fallita del regime dell'inversione contabile, quale esportatore abituale, risultava priva di adeguata motivazione. Non si era poi tenuto conto del fatto che gli avvisi non erano stati notificati al prevenuto e che il recupero dell'Iva era stato quantificato in base ai ricavi come indicati in bilancio senza però detrarre i costi e le altre spese, parimenti inseriti in bilancio e, in parte, nei registri IVA. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti in considerazione del ruolo marginale rivestito dal prevenuto nella complessiva vicenda. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Aldo Cennicola, ha chiesto l'annullamento della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso argomentato in particolare sul secondo, osservando come il giudice debba valutare la correttezza della quantificazione degli addebiti fiscali attribuiti al prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura. 1. Si deve, infatti, ricordare come, da tempo, la giurisprudenza di questa Corte si sia orientata nel ritenere che, nel caso dell'amministratore solo formale di società fallite, non sia sufficiente, per dichiararne la colpevolezza, neppure nel caso 3 della bancarotta documentale, richiamare la mera posizione di garanzia derivante dall'assunzione della carica. Si è così precisato: - in tema di bancarotta patrimoniale (non diversamente da quella impropria prevista dall'art. 223, comma 2, legge fall.), l'elemento soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale, postula almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (da ultimo Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831); - in tema di bancarotta documentale, l'amministratore di diritto risponde di tale reato, per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori delle scritture contabili (l'ipotesi contestata all'odierno imputato), anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi. Rv. 271754); in una più recente pronuncia (Sez. 5, Sentenza n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280), si precisa, pur in tema di bancarotta documentale "generica" (sul punto non si ravvisa però divergenza fra le due ipotesi contemplate nell'art. 216, comma 1 n. 2 legge fall.) che, per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono. 2. Su tale ulteriore aspetto dell'elemento soggettivo di entrambi i reati, invece, la motivazione della decisione impugnata appare insufficiente, posto che ascrive le diverse condotte, di bancarotta impropria e di bancarotta documentale, alla sola posizione di garanzia assunta dall'odierno imputato, di mero amministratore formale della società. L'ulteriore circostanza dalla quale la Corte deduce la consapevolezza del prevenuto circa l'illecita condotta degli amministratori di fatto - la percezione di un compenso per assumere una carica solo formale, senza che ne derivi impegno lavorativo alcuno - costituisce un'argomentazione "circolare", perché afferisce a qualunque amministratore "testa di legno", anche quelli che avvengono nominati a fini eventualmente diversi (per evitare profili di incompatibilità, di conflitto di 4 interesse, anche privi di rilievo penale) da quelli di coprire le responsabilità per le condotte di vera e propria bancarotta, patrimoniale, documentale o impropria, che gli amministratori di fatto intendono consumare dietro lo schermo di un prestanome. 3. Peraltro, quanto alla bancarotta documentale, deve aggiungersi come la Corte motivi la sussistenza del dolo in capo al prevenuto, oltre che limitandosi a esaltarne la sola funzione di garanzia, anche equivocando sulla ipotesi al medesimo contestata, facendo riferimento al dolo generico piuttosto che al dolo specifico, come avrebbe dovuto essendo stata contestata la prima ipotesi fra quelle previste dall'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall. Si è infatti precisato che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). In fatto, poi, era emerso come le scritture contabili - così aveva riferito il commercialista della società - erano state da questi affidate agli amministratori di fatto (con uno dei quali egli era in contatto, per la loro tenuta), così che la mera disponibilità da parte del prevenuto della apposita smart card non dimostra compiutamente che costui ne conoscesse lo stato. 4. Anche in riferimento alla bancarotta impropria (per cagionamento del fallimento mediate operazioni dolose), la difesa aveva opposto che le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate erano pervenute al commercialista (che riferiva ai soli amministratori di fatto) e che il prevenuto aveva avuto accesso ai soli bilanci della società che riportavano però, dei crediti con il fisco e non affatto i debiti che poi erano, invece, maturati. Circostanze che la Corte non aveva adeguatamente valutato, fermandosi alla mera posizione di garanzia assunta dall'imputato accettando la carica di amministratore della società poi fallita. 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata in riferimento ad entrambe le condotte contestate, assorbiti, come si è detto, gli ulteriori motivi. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CE A. che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 5 Num. 11968 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 26/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 giugno 2023, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto HA AL colpevole, quale amministratore unico dal 22 luglio 2013 al fallimento (dichiarato il 3 novembre 2016) della srl A. C. Commerciale, dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale (per avere sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili, non consegnate al curatore, in pregiudizio dei creditori ed al fine di profitto) e di bancarotta impropria (per avere cagionato il fallimento della srl, omettendo di versare le imposte dovute per un totale di euro 2.666.832,43, a fronte di un debito complessivo pari ad euro 2.909.335,04), irrogando la pena di anni 3 di reclusione (ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della pluralità di fatti di bancarotta). 1.1. La Corte d'appello milanese, in risposta ai motivi di appello, osservava quanto segue. L'imputato, divenuto amministratore nel 2013, era stato il prestanome degli amministratori di fatto della fallita e, immediatamente dopo il fallimento, si era reso irreperibile, recandosi in Marocco, e, neppure quando era stato rintracciato, aveva consegnato al curatore alcuna delle scritture contabili. Il commercialista della società, Vincenzo Grimaldi, aveva riferito di avere ricevuto, proprio dall'imputato, la smart card necessaria per operare per conto della stessa e che questi gli era stato presentato da certi FI e FI, ai quali poi lui stesso aveva restituito le scritture contabili. Era stato quest'ultimo, il FI, il suo riferimento per la tenuta della contabilità. Aggiungeva che AL, prima di recarsi all'estero, aveva sottoscritto gli ultimi bilanci e che credeva che la contabilità fosse ancora dal medesimo custodita. Tutto ciò premesso in fatto, la Corte osservava come il prevenuto, pur mero prestanome degli amministratori di fatto, avrebbe dovuto impedire, per la posizione di garanzia ricoperta, la condotta illecita degli amministratori in ordine alla tenuta della contabilità. Come avrebbe dovuto informarsi circa i rilievi mossi dall'Agenzia delle entrate in ordine ai mancati pagamenti dell'IVA ed a vigilare sul regime fiscale adottato dalla società. Quanto al dolo della bancarotta documentale si citava la pronuncia Rv 282280 della Cassazione. Quanto al calcolo dell'IVA non versata, come quantificata dall'Agenzia delle entrate (e contestata dalla difesa), la Corte osservava come non potessero essere i defalcate le somme già corrisposte ai fornitori (a tale titolo) mancando ogni documentazione al riguardo. Anche in ordine alla bancarotta impropria, poi, l'amministratore di diritto, affermava la Corte, ne risponde per la posizione di garanzia assunta, e, quindi, per il mancato controllo esercitato, derivando la sua consapevolezza, dell'agire illecito degli amministratori di fatto proprio, dalla circostanza gli era stato offerto un compenso per assumere quella carica che avrebbe loro consentito di consumare i descritti illeciti senza esserne chiamati a risponderne. La misura del passivo fallimentare, l'occultamento dell'intero compendio contabile non consentiva di modificare, come invocato dall'appellante, il giudizio di bilanciamento, in termini di sola equivalenza, delle circostanze eterogenee. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Francesco RI Capurso, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione al ritenuto elemento soggettivo di entrambi i reati. Si era, infatti, accertato che il prevenuto aveva assunto solo formalmente la carica di amministratore della fallita e, quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale aveva dedotto la sua responsabilità dalla mera posizione di garanzia ricoperta e dalla constatazione, riferita dal curatore, che lo stato delle scritture contabili non aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, così però richiamando gli elementi costitutivi della diversa ipotesi di bancarotta documentale, la bancarotta "generica". Tanto che la Corte concludeva per la sussistenza del dolo generico, neppure affrontando il tema della configurabilità del dolo specifico (la ritenuta assenza del quale aveva determinato la pubblica accusa in appello a chiedere l'assoluzione del prevenuto). La Corte, poi, aveva ricollegato la consapevolezza del prevenuto circa l'inadempimento degli obblighi contabili al solo possesso di quella smart card che aveva consegnato al commercialista. Anche la bancarotta impropria gli era stata attribuita a cagione del mancato controllo delle pendenze della società presso gli uffici finanziari. Per la condanna della testa di legno era, invece, necessario provare la sua consapevolezza circa lo stato e la conservazione delle scritture contabili e circa i debiti erariali accumulati. Consapevolezza che trovava, nel caso di specie, documentale smentita nei dati di bilancio in cui si era indicato un credito e non un debito verso il fisco. 2 Né il prevenuto sapeva della convocazione presso gli uffici finanziari essendo la stessa pervenuta al solo commercialista della società. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine a quanto dedotto in relazione alla non debenza delle pretese dell'erario in materia di Iva. Si era sostenuto come, nel primo anno di attività, la società non avrebbe potuto comunicare il limite del plafond, essendo sufficiente la presentazione delle lettere di intento, così che l'affermazione dei giudici del merito circa la non applicabilità alla fallita del regime dell'inversione contabile, quale esportatore abituale, risultava priva di adeguata motivazione. Non si era poi tenuto conto del fatto che gli avvisi non erano stati notificati al prevenuto e che il recupero dell'Iva era stato quantificato in base ai ricavi come indicati in bilancio senza però detrarre i costi e le altre spese, parimenti inseriti in bilancio e, in parte, nei registri IVA. 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti in considerazione del ruolo marginale rivestito dal prevenuto nella complessiva vicenda. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Aldo Cennicola, ha chiesto l'annullamento della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso. 4. il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso argomentato in particolare sul secondo, osservando come il giudice debba valutare la correttezza della quantificazione degli addebiti fiscali attribuiti al prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura. 1. Si deve, infatti, ricordare come, da tempo, la giurisprudenza di questa Corte si sia orientata nel ritenere che, nel caso dell'amministratore solo formale di società fallite, non sia sufficiente, per dichiararne la colpevolezza, neppure nel caso 3 della bancarotta documentale, richiamare la mera posizione di garanzia derivante dall'assunzione della carica. Si è così precisato: - in tema di bancarotta patrimoniale (non diversamente da quella impropria prevista dall'art. 223, comma 2, legge fall.), l'elemento soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale, postula almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (da ultimo Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831); - in tema di bancarotta documentale, l'amministratore di diritto risponde di tale reato, per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori delle scritture contabili (l'ipotesi contestata all'odierno imputato), anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi. Rv. 271754); in una più recente pronuncia (Sez. 5, Sentenza n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280), si precisa, pur in tema di bancarotta documentale "generica" (sul punto non si ravvisa però divergenza fra le due ipotesi contemplate nell'art. 216, comma 1 n. 2 legge fall.) che, per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono. 2. Su tale ulteriore aspetto dell'elemento soggettivo di entrambi i reati, invece, la motivazione della decisione impugnata appare insufficiente, posto che ascrive le diverse condotte, di bancarotta impropria e di bancarotta documentale, alla sola posizione di garanzia assunta dall'odierno imputato, di mero amministratore formale della società. L'ulteriore circostanza dalla quale la Corte deduce la consapevolezza del prevenuto circa l'illecita condotta degli amministratori di fatto - la percezione di un compenso per assumere una carica solo formale, senza che ne derivi impegno lavorativo alcuno - costituisce un'argomentazione "circolare", perché afferisce a qualunque amministratore "testa di legno", anche quelli che avvengono nominati a fini eventualmente diversi (per evitare profili di incompatibilità, di conflitto di 4 interesse, anche privi di rilievo penale) da quelli di coprire le responsabilità per le condotte di vera e propria bancarotta, patrimoniale, documentale o impropria, che gli amministratori di fatto intendono consumare dietro lo schermo di un prestanome. 3. Peraltro, quanto alla bancarotta documentale, deve aggiungersi come la Corte motivi la sussistenza del dolo in capo al prevenuto, oltre che limitandosi a esaltarne la sola funzione di garanzia, anche equivocando sulla ipotesi al medesimo contestata, facendo riferimento al dolo generico piuttosto che al dolo specifico, come avrebbe dovuto essendo stata contestata la prima ipotesi fra quelle previste dall'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall. Si è infatti precisato che in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). In fatto, poi, era emerso come le scritture contabili - così aveva riferito il commercialista della società - erano state da questi affidate agli amministratori di fatto (con uno dei quali egli era in contatto, per la loro tenuta), così che la mera disponibilità da parte del prevenuto della apposita smart card non dimostra compiutamente che costui ne conoscesse lo stato. 4. Anche in riferimento alla bancarotta impropria (per cagionamento del fallimento mediate operazioni dolose), la difesa aveva opposto che le comunicazioni dell'Agenzia delle entrate erano pervenute al commercialista (che riferiva ai soli amministratori di fatto) e che il prevenuto aveva avuto accesso ai soli bilanci della società che riportavano però, dei crediti con il fisco e non affatto i debiti che poi erano, invece, maturati. Circostanze che la Corte non aveva adeguatamente valutato, fermandosi alla mera posizione di garanzia assunta dall'imputato accettando la carica di amministratore della società poi fallita. 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata in riferimento ad entrambe le condotte contestate, assorbiti, come si è detto, gli ulteriori motivi. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso, in Roma il 26 gennaio 2024.