Articolo 1 della Legge 9 aprile 1955, n. 290
Versione
13 maggio 1955
Art. 1. Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 178 , 31 marzo 1954, n. 184 e 19 maggio 1954, n. 223 , concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 575.000.000, lire 300.000.000 e lire 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1953-54.

Entrata in vigore il 13 maggio 1955