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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 19/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile composta dai signori magistrati:
Dott. MA De GR Presidente
Dott.ssa MA Lucia Insinga Consigliere
Dott. GA MA SO Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 76/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/03/2025 e promossa in questo grado
DA
, CF , elett.te dom.to Parte_1 CodiceFiscale_1
in Caltanissetta, Viale Sicilia, 176, presso lo studio dell'avv. Dario Frazzetta, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, CF , in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Rochester 2/c, presso lo studio dell'avv. Francesca Gulisano che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 04.05.2022
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Per parte appellante:”… in accoglimento dell'atto di appello proposto ed in riforma della sentenza n.352/2021 emessa il 9 luglio 2021 dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Flavia
Strazzanti, resa a definizione del procedimento iscritto al n.498/2017 R.G., sentenza depositata il successivo 21 luglio 2021, ritenere e dichiarare, a differenza di quanto argomentato dal Giudice di primo grado, in accoglimento del primo motivo di appello proposto, 1) il diritto dell'ingegnere ad avere liquidate le competenze Controparte_2
maturate per l'incarico di collaudo amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona
P.I.P. di Contrada Burgio – terzo intervento – conferitogli dal CP_1
con la determina sindacale n. 84 del 06 novembre 2006; 2) anche
[...]
in forza del parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Caltanissetta nel-la seduta del 12.12.2014 e dell'attività professionale puntualmente svolta, il diritto dell'Ing. Pt_1
ad avere corrisposta del la somma di Euro 26.006,81 Controparte_1
oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora la somma di Euro 390,10
pag. 2/19 pagata quale tassa parere e, per l'effetto, 3) condannare il CP_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore a
[...]
pagare, per le ragioni di cui sopra all'ingegnere la Parte_1
somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora
Euro 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di
Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
in accoglimento del secondo motivo di appello proposto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di indebito arricchimento spiegata e, di conseguenza, ritenere e dichiarare che per l'attività professionale regolarmente svolta dall'Ing. , il Pt_1 CP_1
ha tratto un indebito arricchimento e, alla luce del parere di
[...]
congruità reso dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e richiamato in atti, ritenere e dichiarare che l'odierno appellante ha diritto ad un indennizzo da commisurare alla somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora Euro 390,10 quale tassa parere, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a pagare all'Ing. a Parte_1
titolo di indennizzo la somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora Euro 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal
12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato l'Ing. al pagamento delle Parte_1
pag. 3/19 spese di lite. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio. “…
Per parte appellata: precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate in data 15.12.2022 e chiede quanto segue: PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA -Disporre
l'espunzione dal fascicolo telematico della documentazione nuova prodotta dall'appellante con l' atto introduttivo del presente giudizio per le ragioni esposte al punto 1 della comparsa di costituzione e risposta;
-
Accogliere le conclusioni così come sopra precisate e concedere i termini ex art 190 c.p.c. .. ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con procedimento monitorio del 14 luglio 2015, l'ing. Parte_1
, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Caltanissetta, il decreto
[...]
ingiuntivo n. 392/2015 del 23/24 settembre 2015 nei confronti del per il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
26.396,91, oltre interessi ed accessori di legge;
somme allo stesso asseritamente dovute per la prestazione professionale svolta dallo stesso per il collaudo amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della zona PIP di c.da Burgio (terzo intervento), nel Comune di . CP_1
Il , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
sopra citato, eccependo in via preliminare la competenza territoriale del pag. 4/19 Tribunale di Caltanissetta in favore di quello di e nel merito la Pt_2
debenza delle somme ingiunte anche avuto riguardo alla loro esatta quantificazione considerandola eccessiva.
Parte opposta , pur contestando nel merito le difese del Pt_1 [...]
aderiva alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal CP_1
in favore del Tribunale di Gela. CP_1
Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza 616/2016, del 28.12.2016 resa a definizione del giudizio RG 2847/2015 RG dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Gela.
Riassunto dall'ing. il giudizio con atto di citazione del Pt_1
16/03/2017, lo stesso veniva iscritto al n. 498/2017 RG e lo stesso professionista chiedeva: “…nel merito dire e dichiarare il diritto dell'ingegnere ad avere liquidate le competenze Controparte_2
maturate per l'incarico di collaudo amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizza-zione primaria nella zona
P.I.P. di Contrada Burgio – terzo intervento – conferitogli dal CP_1
con la determina sindacale n. 84 del 06 novembre 2011 [rectius
[...]
2006]; dire e dichiarare che alla luce del parere di congruità reso dal
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta nella seduta del 12.12.2014 e della attività professionale puntualmente svolta,
l'ingegnere ha diritto alla somma di €. 26.006,81 oltre oneri Pt_1
accessori e fiscali ed oltre ancora la somma di €. 390,10 pagata quale tassa parere;
condannare, conseguentemente, il , in Controparte_1
persona del suo Sindaco e legale rap-presentante pro-tempore a pagare,
pag. 5/19 per le ragioni di cui sopra all'ingegner la somma Parte_1
di €. 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora €. 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
ancora nel merito ed in subordine, dire e dichiarare che per la attività professionale regolar-mente svolta dall'ing. , il Pt_1 Controparte_1
ha tratto indebito arricchimento ed alla luce del parere di congruità reso dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e richiamato in atti, il professionista nominato ha diritto alla somma di €. 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora €. 390,10 quale tassa parere, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
condannare, conseguente-mente il in persona del suo Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni di cui sopra a pagare all'ing. la somma di €. 26.006,81 oltre Parte_1
oneri accessori e fiscali ed oltre ancora €. 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
etc.».
Si costituiva in giudizio il chiedendo «….
1. Nel merito, Controparte_1
rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le causali indicate in premessa, e rigettare, comunque e con qualunque statuizione, le eccezioni spiegate da controparte, ritenendo le Domande avversarie inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, sic-come già riconosciute agli atti;
- In subordine (senza recesso dalle superiori richieste), ricondurre la richiesta dell'attore al dovuto, considerando
pag. 6/19 l'eccessività della pretesa creditoria in relazione all'avvenuta revoca dell'incarico di collaudatore amministrativo in corso d'opera conferitogli in forza della Determinazione Sindacale n.84 del 06.11.2006, con Delibera della Giunta Municipale n°86 del 29.08.2014;…...”.
Con sentenza n. 352/2021 del 09/07/2021, pubblicata in data 21/07/2021, il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n.
498/2017 RG, rigettava la domanda proposta dall'ing. , Pt_1
condannandolo alle spese di lite del grado che liquidava in € 2.418,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto Controparte_2
appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…PIACCIA ALL'ECC.MA
CORTE DI APPELLO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.352/2021 emessa il 9 luglio 2021 dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Flavia Strazzanti, resa a definizione del procedimento iscritto al n.498/2017 R.G., sentenza depositata il successivo 21 luglio 2021, ritenere e dichiarare, a differenza di quanto argomentato dal Giudice di primo grado, in accoglimento del primo motivo di appello proposto, 1) il diritto dell'ingegnere Controparte_2
ad avere liquidate le competenze maturate per l'incarico di
[...]
collaudo amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona P.I.P. di Contrada Burgio – terzo intervento – conferitogli dal Comune di con la determina CP_1
pag. 7/19 sindacale n. 84 del 06 novembre 2006; 2) anche in forza del parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caltanissetta nel-la seduta del 12.12.2014 e dell'attività professionale puntualmente svolta, il diritto dell'Ing. ad avere corrisposta del Pt_1
la somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e Controparte_1
fiscali ed oltre ancora la somma di Euro 390,10 pagata quale tassa parere e, per l'effetto, 3) con-dannare il in persona del suo Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore a pagare, per le ragioni di cui sopra all'ingegnere la somma di Euro 26.006,81 Parte_1
oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora Euro 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
in accoglimento del secondo motivo di appello proposto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di indebito arricchimento spiegata e, di conseguenza, ritenere e dichiarare che per l'attività professionale regolarmente svolta dall'Ing. , il ha tratto un Pt_1 Controparte_1
indebito arricchimento e, alla luce del parere di congruità reso dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e richiamato in atti, ritenere e dichiarare che l'odierno appellante ha diritto ad un indennizzo da commisurare alla somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora
Euro 390,10 quale tassa parere, oltre interessi legali a far data dal
12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a pagare all'Ing. a titolo di indennizzo la Parte_1
pag. 8/19 somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora
Euro 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di
Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato l'Ing. al pagamento delle spese di Parte_1
lite. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio. ….”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il
[...]
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto : “..- In via preliminare CP_1
disporre l'espunzione dal fascicolo telematico della documentazione nuova prodotta dall'Ing con l' atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio per le ragioni esposte al punto 1 del presente atto;
-
Rigettare l'appello proposto dall'Ing perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per l'effetto confermare la sentenza n.
352/2021 pubbl. il 21/07/2021 e resa nel procedimento avente n. RG n.
498/2017 Tribunale di Gela;
- Condannare l'Ing. ai sensi e per gli Pt_1
effetti dell'art 96 c.p.c; -Condannare l'appellante alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio....”.
Nel corso del giudizio di appello non vi è stata nuova attività istruttoria.
All'udienza “cartolare” del 27.3.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 9/19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento degli artt 187 e 210
DPR 554/1999 e s.m.i. - Violazione e/o falsa applicazione e/o errata applicazione e/o travisamento delle norme e/o dei principi che regolano il pagamento del compenso del collaudatore di un opera pubblica - Omessa
e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione nel valutare l'incarico di collaudatore amministrativo svolto dall'Ing. su Parte_1
incarico del – Omessa e/o insufficiente e/o Controparte_1
contraddittoria valutazione dei documenti posti a fondamento del diritto al pagamento del compenso dell'Ing. in merito Parte_1
all'incarico di collaudatore amministrativo svolto su incarico del
[...]
. CP_1
Deduce l'appellante che il Giudice di primo grado ha errato nell'affermare che il procedimento amministrativo del collaudo di opere pubbliche non abbia avuto svolgimento e non sia mai pervenuto alla sua definizione e che, ad esclusione delle tre visite di collaudo espletate il 14/09/2007,
l'08/09/2008 e 20/10/2008, non risulta da parte dell'ing. , Pt_1
l'espletamento di ulteriori attività prima che i lavori venissero sospesi dal sequestro. Inoltre, a dire dell'appellante, avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere che il documento inviato al il 07/07/2010, non CP_1
costituisce certificato di collaudo, considerato che il collaudo era sospeso e il procedimento di collaudo delle opere arrestato, giungendo il Giudice di prime cure alla conclusione che data la sospensione dell'appalto e del pag. 10/19 procedimento di collaudo non si sarebbero verificati i fatti costitutivi del diritto al compenso, considerato che le attività espletate successivamente alla sospensione, esulerebbero dall'incarico conferito e quelle precedenti, non essendo funzionali alla definizione del procedimento amministrativo, incompiuto non possono dare luogo alla pretesa azionata. Sostiene
l'appellante che, per stessa ammissione dell'amministrazione comunale, le figure professionali precedentemente inibite a espletare i propri compiti, in forza della sospensione cautelativa dell'appalto, venivano reimmesse nelle loro funzioni con DGM del Comune di Butera 103/2010, al fine di riprendere le attività tecnico amministrative loro demandate. Deduce altresì parte appellante, che il collaudo non perseguiva come scopo solo quello di controllare la esecuzione dell'opera ma comprendeva anche la liquidazione finale del corrispettivo dovuto all'appaltatore. Il Pt_1
nell'espletamento dell'incarico riteneva che i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria zona PIP per come ultimati, non fossero collaudabili per gravi vizi dell'opera e per le “mancanze” attribuibili alle altre figure coinvolte nell'appalto, in particolare della impresa ( ) riguardante la posa in opera del Controparte_3
pavimento stradale, delle opere e materiali dei rilevati stradali, oltre alla responsabilità del Direttore dei Lavori per avere accettato e pagato le cattive lavorazioni eseguite dall'impresa e financo del RUP per avere avallato l'iter anomalo dell'appalto, responsabilità tutte (a dire dell'appellante) confermate anche dal Consulente della Procura presso il
Tribunale di Gela. Alla data di emissione del certificato di collaudo
07/07/2010 non vi erano, a dire dell'ing. , le somme necessarie Pt_1
pag. 11/19 per effettuare i segnalati interventi propedeutici alla definizione del collaudo tecnico amministrativo, ed il anziché Controparte_1
provvedere a quanto segnalato dal collaudatore, in merito agli interventi necessari a rendere collaudabile l'opera oggetto dell'appalto provvedeva a revocare l'incarico allo stesso in corso d'opera. Per cui a dire dell'appellante l'attività professionale sarebbe stata regolarmente svolta, sebbene il procedimento di collaudo non fosse giunto a conclusione per cause non imputabili al professionista ing. e pertanto lo stesso Pt_1
avrebbe avuto comunque diritto alla liquidazione delle competenze in proporzione alle prestazioni eseguite, come peraltro riconosciuto dal parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Caltanissetta in data 12 dicembre 2014.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che dalla documentazione in atti risulta che il procedimento di collaudo, relativo ai lavori di urbanizzazione primaria nella zona P.I.P. di contrada Burgio, non ha avuto regolare svolgimento né
è mai pervenuto alla sua approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Gela, con nota del 13 agosto 2010, il Responsabile Unico del Procedimento comunicava al collaudatore l'avvenuto sequestro del cantiere e degli atti amministrativi da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, invitandolo a non intraprendere alcuna attività ulteriore.
Successivamente, con delibera della Giunta municipale n. 64 del 9 luglio
2010, il Comune di disponeva la sospensione cautelare CP_1
pag. 12/19 dell'appalto e dei tecnici incaricati, ivi compresa la sospensione del collaudatore ing. . Pt_1
Le attività che sono state svolte dall'appellante sono consistite in tre visite di collaudo eseguite negli anni 2007 e 2008 e nella “relazione anticipativa al collaudo amministrativo” del 7 luglio 2010.
Tuttavia dette attività non possono integrare l'espletamento dell'incarico conferito e conseguentemente fondare il diritto al compenso richiesto.
Come stabilito dall'art. 117 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 26 gennaio
2011, n. 1832, Cass sentenza n.12884 del 2010), il collaudo integra un procedimento amministrativo richiedente, da un lato, l'emissione del certificato di collaudo che racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore e, dall'altro, la approvazione del collaudo da parte della amministrazione che esprime l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione.
Il diritto al compenso del collaudatore di opere pubbliche sorge, pertanto, solo all'atto dell'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione appaltante, che costituisce il momento conclusivo del procedimento amministrativo e l'unico idoneo a generare obbligazioni nei confronti del committente pubblico.
In altri termini «…l'amministrazione appaltante ha la facoltà di non condividere gli accertamenti del collaudatore ed ordinare la rinnovazione pag. 13/19 della procedura, sicché è soltanto l'approvazione del collaudo, da parte dell'organo competente, che costituisce un atto con valenza esterna, idoneo a creare obbligazioni verso l'appaltatore e verso il collaudatore
(cfr. art. 117 R.D. 25 maggio 1895, n. 350)».
Quest'ultima espressione, ripresa anche dal Tribunale di Gela nella sentenza gravata, riflette il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale il diritto del collaudatore al compenso sorge solo con l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione, poiché solo tale atto ha efficacia esterna e produce obbligazioni verso la
Pubblica Amministrazione appaltante.
Nel caso di specie, trattandosi di un contratto d'appalto pubblico, trova applicazione il principio sopra menzionato secondo cui il diritto dell'appaltatore al compenso sorge a seguito dell'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, sia pure al fine di determinare il diritto del collaudatore al compenso, richiamando quanto già espresso nella sentenza Cass. SS.UU. n. 2686 del 1976.
L'amministrazione appaltante ha, infatti, la facoltà di non condividere gli accertamenti del collaudatore ed ordinare la rinnovazione della procedura, ai sensi dell'art. 117, R.D. citato, sicché è soltanto l'approvazione del collaudo, da parte dell'organo competente, che costituisce un atto con valenza esterna, idoneo a creare obbligazioni verso l'appaltatore”. E d'altronde, ai sensi del R.D. n. 350 del 1865, art. 117, le risultanze del collaudo potrebbero non essere accettate dall'amministrazione, che, finché non intervenga l'approvazione degli atti pag. 14/19 del collaudo, può procedere a nuovo collaudo, senza che gli atti precedenti possano essere invocati dall'appaltatore a fondamento delle sue pretese.
Ne consegue che, nel caso in esame, non essendo mai intervenuta l'approvazione del collaudo, dal momento che il relativo procedimento è rimasto dapprima interrotto e successivamente è stato travolto dalla revoca dell'incarico disposta con delibera della Giunta municipale n. 86 del 29 agosto 2014, difettano i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del compenso professionale oggetto della domanda giudiziale.
Resta salva, in via subordinata, la valutazione dell'eventuale diritto dell'appellante a un eventuale indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., oggetto del secondo motivo di gravame.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia su una domanda oggetto di causa – Violazione dell'art 112 cpc.
Deduce l'appellante che, nel rigettare la domanda principale relativa alla liquidazione delle competenze maturate per l'incarico di collaudo amministrativo in corso d'opera, svolto dall'ing. in favore del Pt_1
il Giudice di primo grado avrebbe omesso di Controparte_1
considerare la domanda di indebito arricchimento, pure svolta dall'attore in via subordinata e gradata alla principale.
Sostiene l'ing. che, pur a voler escludere il diritto al compenso Pt_1
professionale contrattuale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pag. 15/19 riconoscere che l'attività dallo stesso svolta, consistita in sopralluoghi, verifiche tecniche e nella redazione di una relazione di collaudo preliminare, avrebbe comunque prodotto un vantaggio patrimoniale per il , il quale si sarebbe così ingiustamente arricchito a Controparte_1
danno del privato.
Afferma l'appellante di avere puntualmente svolto l'incarico conferitogli dal , dandone prova con la documentazione in atti e, a Controparte_1
riprova di ciò, lo stesso RUP del , con nota del Controparte_1
28/01/2013, avrebbe fatto propri i rilievi dell'ing. circa la Pt_1
“non collaudabilità” dell'opera.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che, nel caso in esame, non vi è prova che le attività svolte dall'ing. , in quanto non funzionali alla definizione del Pt_1
procedimento amministrativo, rimasto incompiuto, abbiano arricchito la amministrazione e cioè le abbiano arrecato una qualche utilità concreta.
Peraltro è dirimente, sul punto, l'osservazione che l'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e residuale e può essere esperita solo in assenza di altro rimedio giuridico a tutela del diritto leso. Di contro, nel caso di specie, la pretesa dell'appellante trae origine da un incarico che è stato formalmente conferito all'ing. Pt_1
con determinazione sindacale n. 84 del 6 novembre 2006, sicché il rapporto tra le parti risulta regolato da un titolo contrattuale valido.
pag. 16/19 Quindi, la presenza di tale titolo contrattuale esclude in sé la possibilità di ricorrere al rimedio residuale dell'arricchimento senza causa, se la prestazione non è stata integralmente eseguita o retribuita. Per di più, anche a ritenere esperibile l'azione di indebito arricchimento, manca la prova dell'arricchimento del , elemento costitutivo Controparte_1
imprescindibile dell'istituto. Infatti le attività svolte dall'ing. , Pt_1
attinenti alle tre visite di collaudo eseguite nel 2007 e 2008 e la successiva relazione datata 7 luglio 2010, non risultano avere determinato alcuna utilità patrimoniale o tecnico-amministrativa per l'ente; ente che non solo non ha approvato l'opera, ma non ha nemmeno utilizzato la suddetta documentazione ai fini della definizione dei lavori, considerato che, revocato l'incarico al , è stato nominato dalla P.A. appaltante Pt_1
un diverso collaudatore tecnico-amministrativo per la redazione del certificato definitivo.
In considerazione di quanto sopra esposto, non è ravvisabile alcun vantaggio concreto, diretto e valutabile economicamente per l'amministrazione comunale, né un corrispondente impoverimento del professionista che non trovi altra causa nel rapporto di incarico originario.
Ne consegue che, nel caso che qui occupa, non ricorrono i presupposti per l'applicazione alla fattispecie dell'istituto dell'arricchimento senza causa.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
pag. 17/19 Il motivo non è fondato.
Osserva la Corte che la regola generale fissata dall'art 91 c.p.c. ha la funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa. Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio, considerando parte soccombente quella il cui comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass 5842/2015).
Nel caso di specie, il Tribunale di Gela ha rigettato integralmente in primo grado la domanda dell'ing. , accertando la totale infondatezza Pt_1
delle pretese azionate, e ha conseguentemente e correttamente condannato lo stesso , in ragione della sua soccombenza, al Pt_1
pagamento delle spese processuali in favore del . Controparte_1
La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
Le spese di lite del grado di appello vengono liquidate, in base agli atti, come da dispositivo, applicando il criterio di soccombenza ex art. 91
c.p.c. e i parametri del D.M. 55/2014 nel testo vigente “ratione temporis”, considerati il valore dichiarato della controversia e le attività effettivamente svolte, ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
pag. 18/19
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
352/2021, pubblicata in data 21/07/2021, emessa dal Tribunale di Gela, ed appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1
di appello in favore del , in persona del Sindaco “pro Controparte_1
tempore”, che liquida nella misura di € 3.473,00 per compenso (€
1.029,00 per fase studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 1.735,00 per fase decisionale), oltre 15 % per rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
GA MA SO MA De GR
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile composta dai signori magistrati:
Dott. MA De GR Presidente
Dott.ssa MA Lucia Insinga Consigliere
Dott. GA MA SO Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 76/2022 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 27/03/2025 e promossa in questo grado
DA
, CF , elett.te dom.to Parte_1 CodiceFiscale_1
in Caltanissetta, Viale Sicilia, 176, presso lo studio dell'avv. Dario Frazzetta, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
CONTRO
, CF , in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Rochester 2/c, presso lo studio dell'avv. Francesca Gulisano che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 04.05.2022
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Per parte appellante:”… in accoglimento dell'atto di appello proposto ed in riforma della sentenza n.352/2021 emessa il 9 luglio 2021 dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Flavia
Strazzanti, resa a definizione del procedimento iscritto al n.498/2017 R.G., sentenza depositata il successivo 21 luglio 2021, ritenere e dichiarare, a differenza di quanto argomentato dal Giudice di primo grado, in accoglimento del primo motivo di appello proposto, 1) il diritto dell'ingegnere ad avere liquidate le competenze Controparte_2
maturate per l'incarico di collaudo amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona
P.I.P. di Contrada Burgio – terzo intervento – conferitogli dal CP_1
con la determina sindacale n. 84 del 06 novembre 2006; 2) anche
[...]
in forza del parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Caltanissetta nel-la seduta del 12.12.2014 e dell'attività professionale puntualmente svolta, il diritto dell'Ing. Pt_1
ad avere corrisposta del la somma di Euro 26.006,81 Controparte_1
oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora la somma di Euro 390,10
pag. 2/19 pagata quale tassa parere e, per l'effetto, 3) condannare il CP_1
in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore a
[...]
pagare, per le ragioni di cui sopra all'ingegnere la Parte_1
somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora
Euro 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di
Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
in accoglimento del secondo motivo di appello proposto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di indebito arricchimento spiegata e, di conseguenza, ritenere e dichiarare che per l'attività professionale regolarmente svolta dall'Ing. , il Pt_1 CP_1
ha tratto un indebito arricchimento e, alla luce del parere di
[...]
congruità reso dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e richiamato in atti, ritenere e dichiarare che l'odierno appellante ha diritto ad un indennizzo da commisurare alla somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora Euro 390,10 quale tassa parere, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a pagare all'Ing. a Parte_1
titolo di indennizzo la somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora Euro 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal
12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato l'Ing. al pagamento delle Parte_1
pag. 3/19 spese di lite. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio. “…
Per parte appellata: precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate in data 15.12.2022 e chiede quanto segue: PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA -Disporre
l'espunzione dal fascicolo telematico della documentazione nuova prodotta dall'appellante con l' atto introduttivo del presente giudizio per le ragioni esposte al punto 1 della comparsa di costituzione e risposta;
-
Accogliere le conclusioni così come sopra precisate e concedere i termini ex art 190 c.p.c. .. ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con procedimento monitorio del 14 luglio 2015, l'ing. Parte_1
, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Caltanissetta, il decreto
[...]
ingiuntivo n. 392/2015 del 23/24 settembre 2015 nei confronti del per il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1
26.396,91, oltre interessi ed accessori di legge;
somme allo stesso asseritamente dovute per la prestazione professionale svolta dallo stesso per il collaudo amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della zona PIP di c.da Burgio (terzo intervento), nel Comune di . CP_1
Il , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
sopra citato, eccependo in via preliminare la competenza territoriale del pag. 4/19 Tribunale di Caltanissetta in favore di quello di e nel merito la Pt_2
debenza delle somme ingiunte anche avuto riguardo alla loro esatta quantificazione considerandola eccessiva.
Parte opposta , pur contestando nel merito le difese del Pt_1 [...]
aderiva alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal CP_1
in favore del Tribunale di Gela. CP_1
Il Tribunale di Caltanissetta con sentenza 616/2016, del 28.12.2016 resa a definizione del giudizio RG 2847/2015 RG dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Gela.
Riassunto dall'ing. il giudizio con atto di citazione del Pt_1
16/03/2017, lo stesso veniva iscritto al n. 498/2017 RG e lo stesso professionista chiedeva: “…nel merito dire e dichiarare il diritto dell'ingegnere ad avere liquidate le competenze Controparte_2
maturate per l'incarico di collaudo amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizza-zione primaria nella zona
P.I.P. di Contrada Burgio – terzo intervento – conferitogli dal CP_1
con la determina sindacale n. 84 del 06 novembre 2011 [rectius
[...]
2006]; dire e dichiarare che alla luce del parere di congruità reso dal
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta nella seduta del 12.12.2014 e della attività professionale puntualmente svolta,
l'ingegnere ha diritto alla somma di €. 26.006,81 oltre oneri Pt_1
accessori e fiscali ed oltre ancora la somma di €. 390,10 pagata quale tassa parere;
condannare, conseguentemente, il , in Controparte_1
persona del suo Sindaco e legale rap-presentante pro-tempore a pagare,
pag. 5/19 per le ragioni di cui sopra all'ingegner la somma Parte_1
di €. 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora €. 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
ancora nel merito ed in subordine, dire e dichiarare che per la attività professionale regolar-mente svolta dall'ing. , il Pt_1 Controparte_1
ha tratto indebito arricchimento ed alla luce del parere di congruità reso dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e richiamato in atti, il professionista nominato ha diritto alla somma di €. 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora €. 390,10 quale tassa parere, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
condannare, conseguente-mente il in persona del suo Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni di cui sopra a pagare all'ing. la somma di €. 26.006,81 oltre Parte_1
oneri accessori e fiscali ed oltre ancora €. 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
etc.».
Si costituiva in giudizio il chiedendo «….
1. Nel merito, Controparte_1
rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le causali indicate in premessa, e rigettare, comunque e con qualunque statuizione, le eccezioni spiegate da controparte, ritenendo le Domande avversarie inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, sic-come già riconosciute agli atti;
- In subordine (senza recesso dalle superiori richieste), ricondurre la richiesta dell'attore al dovuto, considerando
pag. 6/19 l'eccessività della pretesa creditoria in relazione all'avvenuta revoca dell'incarico di collaudatore amministrativo in corso d'opera conferitogli in forza della Determinazione Sindacale n.84 del 06.11.2006, con Delibera della Giunta Municipale n°86 del 29.08.2014;…...”.
Con sentenza n. 352/2021 del 09/07/2021, pubblicata in data 21/07/2021, il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n.
498/2017 RG, rigettava la domanda proposta dall'ing. , Pt_1
condannandolo alle spese di lite del grado che liquidava in € 2.418,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza ha proposto Controparte_2
appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “…PIACCIA ALL'ECC.MA
CORTE DI APPELLO disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.352/2021 emessa il 9 luglio 2021 dal Tribunale di Gela, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Flavia Strazzanti, resa a definizione del procedimento iscritto al n.498/2017 R.G., sentenza depositata il successivo 21 luglio 2021, ritenere e dichiarare, a differenza di quanto argomentato dal Giudice di primo grado, in accoglimento del primo motivo di appello proposto, 1) il diritto dell'ingegnere Controparte_2
ad avere liquidate le competenze maturate per l'incarico di
[...]
collaudo amministrativo in corso d'opera per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona P.I.P. di Contrada Burgio – terzo intervento – conferitogli dal Comune di con la determina CP_1
pag. 7/19 sindacale n. 84 del 06 novembre 2006; 2) anche in forza del parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Caltanissetta nel-la seduta del 12.12.2014 e dell'attività professionale puntualmente svolta, il diritto dell'Ing. ad avere corrisposta del Pt_1
la somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e Controparte_1
fiscali ed oltre ancora la somma di Euro 390,10 pagata quale tassa parere e, per l'effetto, 3) con-dannare il in persona del suo Controparte_1
Sindaco e legale rappresentante pro tempore a pagare, per le ragioni di cui sopra all'ingegnere la somma di Euro 26.006,81 Parte_1
oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora Euro 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo;
in accoglimento del secondo motivo di appello proposto, riformare la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di indebito arricchimento spiegata e, di conseguenza, ritenere e dichiarare che per l'attività professionale regolarmente svolta dall'Ing. , il ha tratto un Pt_1 Controparte_1
indebito arricchimento e, alla luce del parere di congruità reso dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta e richiamato in atti, ritenere e dichiarare che l'odierno appellante ha diritto ad un indennizzo da commisurare alla somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora
Euro 390,10 quale tassa parere, oltre interessi legali a far data dal
12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a pagare all'Ing. a titolo di indennizzo la Parte_1
pag. 8/19 somma di Euro 26.006,81 oltre oneri accessori e fiscali ed oltre ancora
Euro 390,10 quale tassa parere pagata all'Ordine degli Ingegneri di
Caltanissetta, oltre interessi legali a far data dal 12.12.2014 e sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha condannato l'Ing. al pagamento delle spese di Parte_1
lite. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi del giudizio. ….”.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il
[...]
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto : “..- In via preliminare CP_1
disporre l'espunzione dal fascicolo telematico della documentazione nuova prodotta dall'Ing con l' atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio per le ragioni esposte al punto 1 del presente atto;
-
Rigettare l'appello proposto dall'Ing perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto per l'effetto confermare la sentenza n.
352/2021 pubbl. il 21/07/2021 e resa nel procedimento avente n. RG n.
498/2017 Tribunale di Gela;
- Condannare l'Ing. ai sensi e per gli Pt_1
effetti dell'art 96 c.p.c; -Condannare l'appellante alle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio....”.
Nel corso del giudizio di appello non vi è stata nuova attività istruttoria.
All'udienza “cartolare” del 27.3.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 9/19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento degli artt 187 e 210
DPR 554/1999 e s.m.i. - Violazione e/o falsa applicazione e/o errata applicazione e/o travisamento delle norme e/o dei principi che regolano il pagamento del compenso del collaudatore di un opera pubblica - Omessa
e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione nel valutare l'incarico di collaudatore amministrativo svolto dall'Ing. su Parte_1
incarico del – Omessa e/o insufficiente e/o Controparte_1
contraddittoria valutazione dei documenti posti a fondamento del diritto al pagamento del compenso dell'Ing. in merito Parte_1
all'incarico di collaudatore amministrativo svolto su incarico del
[...]
. CP_1
Deduce l'appellante che il Giudice di primo grado ha errato nell'affermare che il procedimento amministrativo del collaudo di opere pubbliche non abbia avuto svolgimento e non sia mai pervenuto alla sua definizione e che, ad esclusione delle tre visite di collaudo espletate il 14/09/2007,
l'08/09/2008 e 20/10/2008, non risulta da parte dell'ing. , Pt_1
l'espletamento di ulteriori attività prima che i lavori venissero sospesi dal sequestro. Inoltre, a dire dell'appellante, avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere che il documento inviato al il 07/07/2010, non CP_1
costituisce certificato di collaudo, considerato che il collaudo era sospeso e il procedimento di collaudo delle opere arrestato, giungendo il Giudice di prime cure alla conclusione che data la sospensione dell'appalto e del pag. 10/19 procedimento di collaudo non si sarebbero verificati i fatti costitutivi del diritto al compenso, considerato che le attività espletate successivamente alla sospensione, esulerebbero dall'incarico conferito e quelle precedenti, non essendo funzionali alla definizione del procedimento amministrativo, incompiuto non possono dare luogo alla pretesa azionata. Sostiene
l'appellante che, per stessa ammissione dell'amministrazione comunale, le figure professionali precedentemente inibite a espletare i propri compiti, in forza della sospensione cautelativa dell'appalto, venivano reimmesse nelle loro funzioni con DGM del Comune di Butera 103/2010, al fine di riprendere le attività tecnico amministrative loro demandate. Deduce altresì parte appellante, che il collaudo non perseguiva come scopo solo quello di controllare la esecuzione dell'opera ma comprendeva anche la liquidazione finale del corrispettivo dovuto all'appaltatore. Il Pt_1
nell'espletamento dell'incarico riteneva che i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria zona PIP per come ultimati, non fossero collaudabili per gravi vizi dell'opera e per le “mancanze” attribuibili alle altre figure coinvolte nell'appalto, in particolare della impresa ( ) riguardante la posa in opera del Controparte_3
pavimento stradale, delle opere e materiali dei rilevati stradali, oltre alla responsabilità del Direttore dei Lavori per avere accettato e pagato le cattive lavorazioni eseguite dall'impresa e financo del RUP per avere avallato l'iter anomalo dell'appalto, responsabilità tutte (a dire dell'appellante) confermate anche dal Consulente della Procura presso il
Tribunale di Gela. Alla data di emissione del certificato di collaudo
07/07/2010 non vi erano, a dire dell'ing. , le somme necessarie Pt_1
pag. 11/19 per effettuare i segnalati interventi propedeutici alla definizione del collaudo tecnico amministrativo, ed il anziché Controparte_1
provvedere a quanto segnalato dal collaudatore, in merito agli interventi necessari a rendere collaudabile l'opera oggetto dell'appalto provvedeva a revocare l'incarico allo stesso in corso d'opera. Per cui a dire dell'appellante l'attività professionale sarebbe stata regolarmente svolta, sebbene il procedimento di collaudo non fosse giunto a conclusione per cause non imputabili al professionista ing. e pertanto lo stesso Pt_1
avrebbe avuto comunque diritto alla liquidazione delle competenze in proporzione alle prestazioni eseguite, come peraltro riconosciuto dal parere di congruità reso dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Caltanissetta in data 12 dicembre 2014.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che dalla documentazione in atti risulta che il procedimento di collaudo, relativo ai lavori di urbanizzazione primaria nella zona P.I.P. di contrada Burgio, non ha avuto regolare svolgimento né
è mai pervenuto alla sua approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Infatti, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Gela, con nota del 13 agosto 2010, il Responsabile Unico del Procedimento comunicava al collaudatore l'avvenuto sequestro del cantiere e degli atti amministrativi da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, invitandolo a non intraprendere alcuna attività ulteriore.
Successivamente, con delibera della Giunta municipale n. 64 del 9 luglio
2010, il Comune di disponeva la sospensione cautelare CP_1
pag. 12/19 dell'appalto e dei tecnici incaricati, ivi compresa la sospensione del collaudatore ing. . Pt_1
Le attività che sono state svolte dall'appellante sono consistite in tre visite di collaudo eseguite negli anni 2007 e 2008 e nella “relazione anticipativa al collaudo amministrativo” del 7 luglio 2010.
Tuttavia dette attività non possono integrare l'espletamento dell'incarico conferito e conseguentemente fondare il diritto al compenso richiesto.
Come stabilito dall'art. 117 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 26 gennaio
2011, n. 1832, Cass sentenza n.12884 del 2010), il collaudo integra un procedimento amministrativo richiedente, da un lato, l'emissione del certificato di collaudo che racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore e, dall'altro, la approvazione del collaudo da parte della amministrazione che esprime l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione.
Il diritto al compenso del collaudatore di opere pubbliche sorge, pertanto, solo all'atto dell'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione appaltante, che costituisce il momento conclusivo del procedimento amministrativo e l'unico idoneo a generare obbligazioni nei confronti del committente pubblico.
In altri termini «…l'amministrazione appaltante ha la facoltà di non condividere gli accertamenti del collaudatore ed ordinare la rinnovazione pag. 13/19 della procedura, sicché è soltanto l'approvazione del collaudo, da parte dell'organo competente, che costituisce un atto con valenza esterna, idoneo a creare obbligazioni verso l'appaltatore e verso il collaudatore
(cfr. art. 117 R.D. 25 maggio 1895, n. 350)».
Quest'ultima espressione, ripresa anche dal Tribunale di Gela nella sentenza gravata, riflette il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità in base al quale il diritto del collaudatore al compenso sorge solo con l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione, poiché solo tale atto ha efficacia esterna e produce obbligazioni verso la
Pubblica Amministrazione appaltante.
Nel caso di specie, trattandosi di un contratto d'appalto pubblico, trova applicazione il principio sopra menzionato secondo cui il diritto dell'appaltatore al compenso sorge a seguito dell'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, sia pure al fine di determinare il diritto del collaudatore al compenso, richiamando quanto già espresso nella sentenza Cass. SS.UU. n. 2686 del 1976.
L'amministrazione appaltante ha, infatti, la facoltà di non condividere gli accertamenti del collaudatore ed ordinare la rinnovazione della procedura, ai sensi dell'art. 117, R.D. citato, sicché è soltanto l'approvazione del collaudo, da parte dell'organo competente, che costituisce un atto con valenza esterna, idoneo a creare obbligazioni verso l'appaltatore”. E d'altronde, ai sensi del R.D. n. 350 del 1865, art. 117, le risultanze del collaudo potrebbero non essere accettate dall'amministrazione, che, finché non intervenga l'approvazione degli atti pag. 14/19 del collaudo, può procedere a nuovo collaudo, senza che gli atti precedenti possano essere invocati dall'appaltatore a fondamento delle sue pretese.
Ne consegue che, nel caso in esame, non essendo mai intervenuta l'approvazione del collaudo, dal momento che il relativo procedimento è rimasto dapprima interrotto e successivamente è stato travolto dalla revoca dell'incarico disposta con delibera della Giunta municipale n. 86 del 29 agosto 2014, difettano i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento del compenso professionale oggetto della domanda giudiziale.
Resta salva, in via subordinata, la valutazione dell'eventuale diritto dell'appellante a un eventuale indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., oggetto del secondo motivo di gravame.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia su una domanda oggetto di causa – Violazione dell'art 112 cpc.
Deduce l'appellante che, nel rigettare la domanda principale relativa alla liquidazione delle competenze maturate per l'incarico di collaudo amministrativo in corso d'opera, svolto dall'ing. in favore del Pt_1
il Giudice di primo grado avrebbe omesso di Controparte_1
considerare la domanda di indebito arricchimento, pure svolta dall'attore in via subordinata e gradata alla principale.
Sostiene l'ing. che, pur a voler escludere il diritto al compenso Pt_1
professionale contrattuale, il giudice di prime cure avrebbe dovuto pag. 15/19 riconoscere che l'attività dallo stesso svolta, consistita in sopralluoghi, verifiche tecniche e nella redazione di una relazione di collaudo preliminare, avrebbe comunque prodotto un vantaggio patrimoniale per il , il quale si sarebbe così ingiustamente arricchito a Controparte_1
danno del privato.
Afferma l'appellante di avere puntualmente svolto l'incarico conferitogli dal , dandone prova con la documentazione in atti e, a Controparte_1
riprova di ciò, lo stesso RUP del , con nota del Controparte_1
28/01/2013, avrebbe fatto propri i rilievi dell'ing. circa la Pt_1
“non collaudabilità” dell'opera.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che, nel caso in esame, non vi è prova che le attività svolte dall'ing. , in quanto non funzionali alla definizione del Pt_1
procedimento amministrativo, rimasto incompiuto, abbiano arricchito la amministrazione e cioè le abbiano arrecato una qualche utilità concreta.
Peraltro è dirimente, sul punto, l'osservazione che l'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario e residuale e può essere esperita solo in assenza di altro rimedio giuridico a tutela del diritto leso. Di contro, nel caso di specie, la pretesa dell'appellante trae origine da un incarico che è stato formalmente conferito all'ing. Pt_1
con determinazione sindacale n. 84 del 6 novembre 2006, sicché il rapporto tra le parti risulta regolato da un titolo contrattuale valido.
pag. 16/19 Quindi, la presenza di tale titolo contrattuale esclude in sé la possibilità di ricorrere al rimedio residuale dell'arricchimento senza causa, se la prestazione non è stata integralmente eseguita o retribuita. Per di più, anche a ritenere esperibile l'azione di indebito arricchimento, manca la prova dell'arricchimento del , elemento costitutivo Controparte_1
imprescindibile dell'istituto. Infatti le attività svolte dall'ing. , Pt_1
attinenti alle tre visite di collaudo eseguite nel 2007 e 2008 e la successiva relazione datata 7 luglio 2010, non risultano avere determinato alcuna utilità patrimoniale o tecnico-amministrativa per l'ente; ente che non solo non ha approvato l'opera, ma non ha nemmeno utilizzato la suddetta documentazione ai fini della definizione dei lavori, considerato che, revocato l'incarico al , è stato nominato dalla P.A. appaltante Pt_1
un diverso collaudatore tecnico-amministrativo per la redazione del certificato definitivo.
In considerazione di quanto sopra esposto, non è ravvisabile alcun vantaggio concreto, diretto e valutabile economicamente per l'amministrazione comunale, né un corrispondente impoverimento del professionista che non trovi altra causa nel rapporto di incarico originario.
Ne consegue che, nel caso che qui occupa, non ricorrono i presupposti per l'applicazione alla fattispecie dell'istituto dell'arricchimento senza causa.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
pag. 17/19 Il motivo non è fondato.
Osserva la Corte che la regola generale fissata dall'art 91 c.p.c. ha la funzione di garantire l'effettività del diritto di difesa. Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio, considerando parte soccombente quella il cui comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass 5842/2015).
Nel caso di specie, il Tribunale di Gela ha rigettato integralmente in primo grado la domanda dell'ing. , accertando la totale infondatezza Pt_1
delle pretese azionate, e ha conseguentemente e correttamente condannato lo stesso , in ragione della sua soccombenza, al Pt_1
pagamento delle spese processuali in favore del . Controparte_1
La sentenza di primo grado va pertanto confermata.
Le spese di lite del grado di appello vengono liquidate, in base agli atti, come da dispositivo, applicando il criterio di soccombenza ex art. 91
c.p.c. e i parametri del D.M. 55/2014 nel testo vigente “ratione temporis”, considerati il valore dichiarato della controversia e le attività effettivamente svolte, ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.
352/2021, pubblicata in data 21/07/2021, emessa dal Tribunale di Gela, ed appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1
di appello in favore del , in persona del Sindaco “pro Controparte_1
tempore”, che liquida nella misura di € 3.473,00 per compenso (€
1.029,00 per fase studio, € 709,00 per fase introduttiva, € 1.735,00 per fase decisionale), oltre 15 % per rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per l'appello.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
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