Art. 2.
I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.
I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.
I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.
I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.
I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.
I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.