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3 dicembre 1969
3 dicembre 1969
Art. 2.
I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.
I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.
I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.
I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.
I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo , terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.
I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 13/09/1985 n. 312080 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 13 settembre 1985 · 4.188445
[…] degli atti e documenti composti mediante mezzi di elaborazione elettronica, da presentare alle Conservatorie dei RR.II. e della loro riproduzione sui fogli sciolti di cui all\'art. 2 della legge 23 ottobre 1969, n. 789. Al riguardo si dichiara che un atto composto mediante elaboratore elettronico e prodotto alle Conservatorie dei RR.II., per il quale la tariffa allegata al
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