Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Sent. n. 250 / 2025
N. 1269/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa IA RI AV Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 658/2024, estensore giudice DOTT.SSA EMILIA ANTENORE, discussa all'udienza del 19.3.2025 e promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GINO MADONIA ) e dell'avv. C.F._1
CLARA TOMMASELLI ) iciliato in C.F._2
MILANO VIA SAVARE' 1, presso i Difensori
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. MARCO CP_1 C.F._3
LEONARDO COLOMBO , elettivamente domiciliato in VIA C.F._4
PRIV. C.MANGILI, 2, 20 l Difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“in riforma della sentenza appellata, dichiarare la prescrizione del diritto azionato ex adverso e per l'effetto rigettare la domanda avversaria. Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“PRELIMINARMENTE ED IN RITO: accertare, ritenere e dichiarare improcedibile
/ inammissibile il proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza
– Se-zione Lavoro n. 658/2024 perché depositato oltre il termine previsto dal
1
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 21.11.2024, l' proponeva impugnazione avverso la Pt_1 sentenza in epigrafe indicata, medi la quale il TRIBUNALE di MONZA lo aveva dichiarato tenuto al versamento del TRS / TFR in favore di CP_1 per il periodo intercorso dal 9.12.1974 al 31.3.2002 e lo aveva, per
[...]
l'effetto, condannato al pagamento – in favore dello stesso – della somma di € 22.801,96, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo.
Sotto l'aspetto fattuale, nella sentenza era stato rilevato come – CP_1 passato alle dipendenze di diversi Enti pubblici dal 9.12.1974 al pensionamento del 22.8.2016 in virtù di plurime determine di mobilità ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 – si fosse visto liquidare, con prospetto ricevuto il 19.10.2018, il TFS/TFR relativo ai soli periodi lavorati dal 1.04.2004 al 22.08.2016, con esclusione dell'arco temporale compreso tra il 9.12.1974 e il 31.03.2004.
Era stato, poi, precisato come il TFR relativo al periodo intercorso dal 1°.
4.2002 al 31.3.2004 fosse stato versato dalla datrice di lavoro dell'epoca, l' di . CP_2 CP_3
Il ricorso presentato avverso il provvedimento di liquidazione era stato respinto dall' – proseguiva la motivazione – con deliberazione n. 20 del Pt_1
18.03.2021, per intervenuta prescrizione.
Il TRIBUNALE aveva ricondotto i passaggi avvenuti per mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D. lgs. cit.., alla fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 e ss c.c., con conseguente continuità del rapporto, modificato solo dal lato oggettivo.
In occasione di tali passaggi non si era, pertanto, verificata – secondo la sentenza – la “cessazione del servizio”, alla quale l'art. 2, l. 8 marzo 1968, n. 152, aveva collegato il sorgere del diritto all'indennità premio di servizio.
Il primo Giudice aveva considerato irrilevante, in senso contrario, l'art. 3, DPR 29.12.1973 n. 1032, relativo a diversa fattispecie: tale norma, in ogni caso, aveva confermato come l'indennità in questione dovesse essere liquidata all'atto della cessazione definitiva del servizio.
2 Non era, poi, stata ritenuta conferente, rispetto al caso di specie, la pronuncia n. 24280/2014, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riguardo alla diversa ipotesi di dipendenti assunte dall'Amministrazione statale a seguito del superamento di apposito concorso e delle dimissioni rassegnate dall'Ente locale, precedente datore di lavoro, con conseguente discontinuità del rapporto.
In ordine al quantum, erano stati recepiti dal TRIBUNALE i conteggi di parte ricorrente, non contestati dall' convenuto. CP_4
In ragione della soccombenza, quest'ultimo era stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.870,00, oltre oneri e accessori di Legge.
Con un unico, articolato motivo di gravame, si denunciava la violazione degli artt. 2, 4 e 12 l. 158/1962 in combinato disposto con l'art. 2935 c.c., commessa dal TRIBUNALE – ad avviso dell' – per avere respinto Pt_1
l'eccezione di prescrizione, formulata dall' , senza considerare come le CP_4 nuove assunzioni alle dipendenze degli Enti locali, successive al 31.12.2000, fossero state assoggettate al regime previdenziale del TFR, in luogo dei precedenti trattamenti di fine servizio comunque denominati, ai sensi degli artt. 2, co. 5, l. n. 335/95 e 2, co. 2, D.P.C.M. 20 dicembre 1999, art. 2, comma 2, come integrato e modificato dall'1, co. 1, lett. b, D.P.C.M. 2.3.2001.
Nell'ottica del gravame, non era individuabile in capo a un unico CP_1 rapporto continuativo, con conseguente esigibilità del cr er IPS in corrispondenza della cessazione dell'impiego nel relativo regime, come sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24280/2014, secondo l' Pt_1 erroneamente ritenuta non pertinente dal TRIBUNALE, il quale non aveva colto il collegamento – in essa enunciato – “tra cessazione dal servizio e conseguimento del diritto alla indennità premio di servizio”.
Veniva, in proposito, evidenziato nell'atto di appello come il passaggio di dal di LIMBIATE all'Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cesano CP_1 CP_5
o, il 1°.4.2002, avesse interrotto il precedente regime previdenziale di fine servizio, non essendo quest'ultima datrice di lavoro iscritta alla cassa “ex Inadel”.
Secondo l'appellante, la successiva ripresa di servizio presso quest'ultimo Comune, in data 01/04/2004, si era perfezionata tramite un nuovo contratto, in regime previdenziale di “TFR lavoratori pubblici”, già interamente liquidato.
L' sosteneva che tali vicende negoziali avessero reso il caso di specie Pt_1 sovrapponibile a quello deciso dal richiamato precedente di legittimità, assumendo “esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la
3 Ad avviso dell' , era “pacifico che il rapporto di lavoro in regime di IPS, è CP_4 cessato ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro in regime di TFR privato e successivamente è cessato anche questo ed è stato costituito un nuovo rapporto di lavoro in regime di TFR pubblico, alle dipendenze di altra Amministrazione”.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, rigettasse la domanda avversaria per intervenuta prescrizione del diritto azionato, con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 13.1.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello avversario, perché depositato oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 325, 326 e 434 c.p.c., con conseguente declaratoria di passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza, nonché per violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito, chiedeva, in ogni caso, il rigetto del gravame per infondatezza, con CP_1 vittoria di spese del grado, oltre oneri e accessori di Legge.
All'udienza del 12.3.2025, la discussione veniva rinviata onde consentire la produzione, ad opera dell'appellato, della documentazione attestante la data della notificazione della pronuncia di primo grado, a fini di accertamento dell'applicabilità del termine breve di impugnazione.
Espletato l'incombente così disposto, all'udienza del 19.3.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto. _______________
L'appello è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Risulta, infatti, documentalmente come la sentenza sia stata notificata a mezzo PEC al Difensore domiciliatario dell'odierno appellante, all'indirizzo riportato nella memoria difensiva di primo grado, in data 23.9.2024.
Tale modalità di notificazione appare del tutto rituale ed idonea a determinare il decorso del termine breve di impugnazione, nonostante l'indicazione – in quest'ultimo atto – del domicilio fisico eletto dalla parte in tale sede convenuta.
In tal senso si è, infatti, pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21579 del 31.7.2024, secondo cui “in tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto”.
4 A tale principio il Collegio intende uniformarsi, ritenendolo pienamente condivisibile.
Pertanto, al momento del deposito dell'atto di appello – avvenuto il 21.11.2024
- era già decorso il termine di trenta giorni, stabilito dal combinato disposto degli artt. 325, 326 e 434 c.p.c..
Va, in proposito, disattesa l'eccezione di inammissibilità della prova di notificazione della sentenza, sollevata da parte appellante in ragione della mera riproduzione della relata nel corpo della memoria difensiva, non accompagnata dall'apposita produzione documentale.
Infatti, per condivisa giurisprudenza di legittimità, la tempestività del gravame forma oggetto di onere probatorio in capo alla parte impugnante e va, in ogni caso, accertata d'ufficio dal Giudice.
Giova, in proposito, richiamare la sentenza n. 20054 del 13.7.2023, con cui il Supremo Collegio ha affermato che “l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità -
… - incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile”.
Nella motivazione della pronuncia di legittimità n. 24415 del 3.11.2020, è stato altresì precisato che “il giudice, tenuto a verificare anche d'ufficio l'ammissibilità dell'impugnazione, deve considerare che la relata di notifica e l'eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta) sono le uniche prove documentali dalle quali si può trarre la prova che la sentenza assoggettata ad impugnazione sia stata realmente notificata;
elemento, questo, che determina l'applicabilità del solo termine breve per l'impugnazione (art. 325 cod. proc. civ.)” (conf. Cass. 28 marzo 1990, n. 2543).
Ciò ha fatto questa Corte, disponendo la produzione della notificazione della sentenza, tempestivamente compiuta dalla parte appellata nelle forme di Legge, unitamente a corrispondenza elettronica attestante come il Difensore dell'odierno appellante la avesse regolarmente ricevuta e ne avesse espressamente comunicato alla controparte l'invio agli uffici competenti per l'esecuzione.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall' , restando assorbito e superato ogni Pt_1 ulteriore aspetto, in lite dedotto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
5 Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 658/2024 del Tribunale di MONZA;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con distrazione in favore del Difensore antistatario;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 19/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (IA RI AV)
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