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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/10/2024, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
II Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito del deposito di note contenenti le conclusioni scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio del 15 ottobre 2024 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 502/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Attorresi Arianna, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati
[...]
presso il locale ambito territoriale
RESISTENTI avente ad oggetto Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note conclusive scritte depositate entro il 15/10/2024
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
***
1) SINTESI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 29 luglio 2024 esponeva: Parte_1
- di esser docente di ruolo della scuola primaria, con decorrenza giuridica dal I settembre 2022, assegnata all'istituto Gianni Rodari di Porto Sant'Elpidio e già inserita nell'allora vigenti
G.P.S. della provincia di Ascoli Piceno e di aver, nel pregresso, prestato servizio su posto di sostegno con orario completo di ventiquattro ore settimanali all'I.S.C. di Ripatransone, nell'a.s. 2019/2020 dal 18/09/2019 al 30/06/2020, nell'a.s. 2020/2021 dal 09/09/2020 al
30/06/2021 e nell'a.s. 2021/2022 dal 07/09/2021 al 30/06/2022;
- di non aver fruito nel corso dei periodi di servizio reso della Carta del Docente, richiesta con diffida stragiudiziale inviata il 5 aprile 2024;
- che l'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015 aveva istituito la carta Elettronica, per un importo nominale di € 500,00, per sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo e demandato a provvedimenti attuativi la regolamentazione del beneficio;
- che l'attuativo d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ed il successivo del 28 novembre 2016 limitavano tale emolumento ai soli docenti di ruolo a tempo pieno ed a tempo parziale, a quelli che sostenevano il periodo di prova, a quelli dichiarati inidonei per motivi di salute, a quelli che si trovavano in comando, distacco o fuori ruolo, a quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari;
- che la contrattazione collettiva di comparto, agli artt. 63 e 64 del c.c.n.l. 29 novembre 2017 e l'art. 282 del d. lgs. n. 297/94 non distinguevano il personale a tempo determinato da quello a tempo indeterminato e tale disciplina andava interpretata in chiave di complementarità con la disciplina primaria nel rispetto del criterio di competenza rispetto alla normazione primaria;
- che il beneficio era confermato anche durante la sospensione delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 22 dell'8/4/2020, che peraltro mirava a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza;
CP_1
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il d.p.c.m. n. 32313/2015
e la pronuncia aveva valenza erga omnes;
- che il diritto, in base all'art. 15 del d.l. n. 69/2023, era esteso per l'anno 2023 anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
- che la disciplina di legge, oltre a porsi in antitesi con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., violava la direttiva 1999/70 ed il relativo Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP, nella parte in cui imponeva che i lavoratori a tempo determinato non fossero trattati in maniera deteriore rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un rapporto a termine e che tale disciplina era applicabile anche alle PP.AA.;
- che le modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa erano del tutto sovrapponibili a quella dei docenti a tempo indeterminato;
- che la clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999 prevedeva che i datori di lavoro dovessero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale e l'art. 14 della C.D.F.U.E. annoverava il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali.
Nel richiamarsi anche alle pronunce del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della Cassazione del 2023, secondo cui la Carta del Docente andava riconosciuta anche ai docenti cd. precari, ed al diritto vivente sovranazionale, insisteva nel riconoscimento di tale beneficio per la docenza prestata negli aa.ss. dal
2019/2020 al 2021/2022 e nella conseguentemente condanna del Controparte_1
ad ogni atto finalizzato ad assicurarne il godimento.
[...]
Con memoria difensiva depositata il 4 ottobre 2024 si costituivano il Controparte_1
e l' deducendo ed eccependo:
[...] Controparte_3
- che la , docente di ruolo con decorrenza giuridica dal I settembre 2022 e già inserita Pt_1
nelle G.P.S. della provincia di Ascoli Piceno, aveva beneficiato di incarichi a tempo determinato negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- che ella non aveva dedotto di aver partecipato ad attività formative;
- che la norma primaria – l. n. 107/2015 - era chiara nel riservare ai soli docenti di ruolo la carta elettronica per la formazione, che per costoro era obbligatoria, permanente e strutturale;
- che il beneficio era correlabile alla stabilità del rapporto, anche per ragioni di opportunità;
- che i docenti a tempo determinato non erano assimilabili a quelli di ruolo, in quanto prestavano servizio in scuole differenti e su classi diverse anno per anno e non erano soggetti all'obbligo di formazione, fissato solo per i docenti a tempo indeterminato;
- che la normativa contrattuale si poneva in linea con quella di rango primario;
- che la normativa sovranazionale non risultava violata in virtù delle differenze tra docenti non stabilizzati e docenti di ruolo, quest'ultimi solo gravati dell'obbligo di aggiornamento;
- che il bonus andava speso entro l'anno successivo a quello di erogazione/spettanza ed il riconoscimento per gli anni pregressi comportava il rischio di discriminazione indiretta a detrimento dei docenti stabilizzati in ruolo;
- che in ogni caso andava riconosciuto il diritto in forma specifica e non andava effettuata l'erogazione diretta dell'equivalente monetario.
Alla luce delle suesposte considerazioni, insistevano nel rigetto del ricorso.
La causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, discussa mediante scambio di note conclusive scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate entro il 15 ottobre 2024 e viene decisa con il deposito della presente sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
*** 2) RICOSRUZIONE FATTUALE DELLA VICENDA
Va osservato che dallo stato matricolare e dai contratti allegati emerge che la , docente di Pt_1
ruolo con decorrenza giuridica dal I settembre 2022 assegnata alla scuola primaria Gianni Rodari di
Porto S. Elpidio e già iscritta nelle allora vigenti g.p.s. della provincia di Ascoli Piceno e di quella di
Fermo per la classe di concorso Scuola Primaria, ha prestato servizio come docente: nell'a.s. 2019/2020 dal 18 settembre 2019 al 30 giugno 2020, con orario completo di ventiquattro ore settimanali su posto di sostegno psicofisico, presso la scuola primaria Capoluogo dell'I.S.C. di
Ripatransone; nell'a.s. 2020/2021 dal 9 settembre 2020 al 30 giugno 2021, con orario completo di ventiquattro ore settimanali su posto di sostegno psicofisico, presso la scuola primaria Capoluogo dell'I.S.C. di
Ripatransone; nell'a.s. 2021/2022 dal 7 settembre 2021 al 30 giugno 2022 con orario completo di ventiquattro ore settimanali su posto di sostegno psicofisico, presso la scuola primaria I. Malavolta dell'I.S.C. di
Ripatransone.
***
3) ANALISI DELLA NORMATIVA DI ED SULLA CARTA DEL CP_4 CP_5
DOCENTE
Giova, a questo punto, brevemente ripercorrere il quadro normativo.
Mediante l'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è stata istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di € 500 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non assurge a retribuzione accessoria, né a reddito imponibile.
Sono stati demandati ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni, di concerto con il e con Controparte_7 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123 e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
La formazione in servizio dei docenti di ruolo è definita come obbligatoria, permanente e strutturale e le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.
In attuazione è stato emanato il 23 settembre 2015 il d.p.c.m. disciplinante le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Il decreto prevede che i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che risulta nominativa, personale e non trasferibile, per l'importo annuo di € 500,00 spendibile entro il termine dell'anno successivo a quello di maturazione.
Analoghe previsioni risultano approntate dal decreto emesso nel novembre del 2016.
Ne deriva di fatto un vero e proprio sistema di formazione a doppio binario: da un lato i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto l'aspetto economico con il rilascio della Carta e, dall'altro, i docenti con contratti a tempo determinato, la cui formazione assurge a mero diritto ma non partecipa del crisma dell'obbligatorietà e del sostegno economico.
Trattasi di disciplina che si pone in frizione con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., sotto il profilo della violazione della tutela del lavoro e della cura della formazione professionale, dell'infrazione al principio di uguaglianza tra docenti di ruolo e precari che espletano una prestazione lavorativa dal contenuto sovrapponibile ed al buon andamento della P.A..
Palese, del resto, la discriminazione che si delinea a danno dei docenti non di ruolo, che si vedono privati di uno strumento a supporto delle attività volte alla loro formazione e vengono a trovarsi in posizione deteriore rispetto agli insegnanti a tempo indeterminato.
Si delinea un sistema scolastico a due velocità che impedisce a tutti i docenti, di ruolo e non, di avere identici mezzi per curare un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, con pregiudizio del diritto ad un'efficace formazione a favore degli utenti del servizio scolastico nell'ottica di buona amministrazione.
Se tra i docenti vanno inclusi tanto quelli stabilizzati, quanto quelli a tempo determinato, ai fini dell'erogazione di un servizio scolastico di livello, l'ente scolastico deve curare la formazione di tutto il personale ad ampio raggio, nell'ottica di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
La formazione professionale assurge a diritto-dovere di tutto il personale docente, anche con orario a part-time, e pure agli insegnanti in prova, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati e la carta Docenti non vale certo a compensare la natura più gravosa dei docenti di ruolo.
Se alla stregua del d.lgs. n. 165/2001 la materia della formazione professionale dei docenti risulta ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, va osservato che il c.c.n.l. di comparto, agli artt. 63 e 64, prevede, a carico dell'Amministrazione, l'obbligo di fornire a tutto il personale docente indistintamente strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, inclusa la
Carta del docente.
Alla luce della previsione pattizia, competente a disciplinare il settore formativo, può ritenersi esteso il diritto alla Carta del Docente, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, anche ai docenti a termine.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, a seguito di rinvio pregiudiziale, ha indicato come la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CCEP allegato alla direttiva 70/1999/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 annui al fine di sostenere CP_1
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante la c.d.
Carta Elettronica del docente.
Tale misura, ad avviso della Corte di Giustizia dell' pare rientrare tra le condizioni di impiego, CP_8
in quanto emolumento diretto a sostenere la formazione continua dei docenti, obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
. CP_1
Non sussistono, peraltro, ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, disparità che dev'essere fondata su ragioni oggettive ovvero su elementi precisi e concreti delineanti il rapporto di impiego non rilevando la mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto.
Se la disparità di trattamento, a svantaggio dei lavoratori precari o già precari, non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, la non comparabilità tra docenti di ruolo e non di ruolo dev'essere basata su differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, differenza insussistente alla luce dell'omogeneità tra le mansioni di docente a termine e di ruolo.
Che la formazione dei lavoratori a termine sia un diritto fondamentale e non comprimibile emerge anche dalla clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999, secondo cui i datori di lavoro sono tenuti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale e dall'art. 14 della C.D.F.U.E., che indica il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali.
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4) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La nei periodi sopra delineati, dal 2019/2020 al 2021/2022, ha svolto mansioni Pt_1 Pt_2
sovrapponibili a quelle dei colleghi a tempo indeterminato e non appare inciso il contenuto effettivo della prestazione, espletata con orario completo di ventiquattro ore settimanali su posto di sostegno psicofisico in virtù di contratti che in ciascun anno hanno coperto la durata delle attività didattiche, sicché appare riconoscibile il beneficio in esame.
Peraltro la legislazione interna si sta gradualmente uniformando a tale estensione, se si considera che l'art. 15 del d.l. n. 69/2023 riconosce per il 2023 il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento professionale e la formazione del docente di ruolo agli insegnanti aventi contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Va dunque riconosciuto il diritto della , attualmente stabilizzata in ruolo ed in servizio Pt_1
effettivo come docente e, dunque, intranea al sistema scolastico da cui non risulta fuoriuscita, all'attribuzione della Carta del docente negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, nel corso dei quali costei ha operato come insegnante su posto di sostegno con orario completo, in forza di contratti che hanno coperto in ciascun a.s. la durata delle attività didattiche.
Non spetta, alla stregua dell'art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015, il versamento diretto di una somma di denaro, ma solamente la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Invero non si pone una questione risarcitoria di un danno, che non risulta né allegato né provato dalla ricorrente, ma solo un problema di adempimento da parte dell'amministrazione scolastica al contributo per la formazione dei docenti.
Del resto l'attribuzione dell'equivalente monetario e la condanna dell'amministrazione scolastica alla relativa erogazione non garantirebbe un efficace controllo del vincolo di spesa ed in astratto consentirebbe l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato.
Al fine di garantire un efficace rimedio avverso la discriminazione patito dalla ricorrente, non può precludersi il riconoscimento del diritto agli anni scolastici esauriti, in relazione ai quali non appare maturata la prescrizione quinquennale, da calcolarsi a decorrere da ciascuna stipula dei contratti a termine, peraltro neppure eccepita dalle convenute che non si sono costituite.
L'art. 6 del d.p.c.m. 2016 ha, peraltro, previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
In conclusione, avuto riguardo ai periodi effettivi di servizio continuativo prestato, andrà attribuito il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, in favore della ricorrente per gli anni scolastici sopra delineati – dal 2019/2020 al 2021/2022 -, considerato che ella risulta allo stato intranea al sistema scolastico e stabilizzata in ruolo.
Invero dallo stato matricolare risulta che ella ha prestato servizio continuativo, effettuando un'attività senza soluzione di continuità connotata da un orario settimanale completo e di natura e qualità del tutto speculare a quella dei docenti a tempo indeterminato.
Al credito andranno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla diffida inviata via p.e.c. il 5 aprile 2024, alla stregua di primo atto interruttivo della prescrizione, al saldo effettivo.
Va peraltro esclusa la sussistenza di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile al creditore, in ragione del fatto che il debitore negava di esser tenuto all'adempimento di quanto richiesto dalla ricorrente e non aveva posto in essere alcuna attività per provvedere al pagamento.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, vanno poste a carico del
[...]
, che dovrà operare la rifusione a favore della , operandone la Controparte_1 Pt_1
richiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv. A. Attorresi dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1) dichiara il diritto di di fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della l. Parte_1
n. 107/2015 negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il
[...]
e le competenti articolazioni territoriali all'adozione di ogni atto Controparte_1
propedeutico per assicurarne il godimento, mediante accredito sulla Carta del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dal 5 aprile 2024 al saldo;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna il alla rifusione, a favore della Controparte_1
parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.529,00, di cui € 49,00 per spese di contributo unificato, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. A. Attorresi dichiaratasi antistataria.
Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.
Fermo, 14/10/2024 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan