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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11885 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 4651/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario IU e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Serena De Sio Cesari
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Maresca
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la ordinanza avente natura decisoria n. 5448/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale era stata dichiarata la incompetenza per valore del GdP di Napoli per essere competente il Tribunale di Napoli sulla domanda proposta da essa originaria parte istante nei confronti di con compensazione delle spese processuali. Controparte_1
In particolare, allegava in fatto e diritto la vicenda che ha dato origine al giudizio di primo grado.
Invero l'attuale parte appellante stipulava con la attuale appellata, nel 2017, a mezzo intermediario, un contratto di finanziamento.
In sede di liquidazione del mutuo, dal capitale netto erogato all'odierna parte appellante,
l'appellata provvedeva a trattenere somme a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi, identificate con le diciture riportate nel contratto. Durante la regolare esecuzione del contratto, l'appellante provvedeva all'estinzione anticipata del contratto di mutuo, effettuando un pagamento quantificato dalla odierna appellata mediante conteggio estintivo.
La originaria parte convenuta, in qualità di mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di spese anticipate per il mutuo, provvedeva a rimborso solo parziale in ordine ai costi del credito non maturati ed in particolare ai costi di intermediazione e di istruttoria.
In primo grado l'istante provvedeva ad agire in giudizio nei confronti della mutuante, quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. Metodo proporzionale o pro-rata temporis o Metodo lineare e cioè dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni bancarie, spese assicurative e di intermediazione, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata, previa detrazione dell'importo già rimborsato.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte convenuta resisteva al gravame.
Con l'unico motivo di gravame la parte appellante contesta l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito GdP sollevata nel giudizio di primo grado dalla originaria parte convenuta ed accolta dal primo giudice.
L'eccezione andava effettivamente disattesa e non accolta.
Innanzitutto l'appello è ammissibile dovendosi ritenere che, ai sensi dell'art. 46 cpc, la sentenza di incompetenza del GdP è impugnabile con l'appello (cfr. Cass. n. 33456/2019;
Cass. n. 9178/2024) e che la parte possa legittimamente scegliere se riassumere il processo ai sensi dell'art. 50 cpc davanti al giudice ritenuto competente o se appellare la pronuncia di incompetenza o se fare entrambe le cose (nel quale caso, ovviamente, il giudizio riassunto ai sensi dell'art. 50 cpc andrà sospeso fino all'esito del giudizio di appello).
L'appello è fondato.
Invero la originaria parte istante ha proposto in via principale una domanda di ripetizione di indebito avente ad oggetto la restituzione di somme contenute nei limiti della competenza per valore del GdP senza chiedere in via principale (ma solo in via incidentale) l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in oggetto.
In conseguenza va dichiarata la nullità della impugnata ordinanza senza che sia possibile la rimessione al primo giudice attesa la tassatività dei casi previsti dall'art. 354 cpc.
Atteso il naturale effetto devolutivo dell'appello si ritiene che in presenza di specifica richiesta della originaria parte istante - che ha chiesto l'accoglimento della originaria domanda proposta in primo grado - debba procedersi nel merito.
Venendo perciò all'esame “sostanziale” del proposto gravame deve in primo luogo darsi conto di un preesistente orientamento della giurisprudenza di merito (sostanzialmente fatto proprio dalla difesa della mutuante), che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, considera opportuno distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, c.dd. up-front, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.dd. recurring
Generalmente, si suole distinguere tra queste due categorie di spese, perché quelle c.d. recurring sono univocamente oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.
Le predette spese, sono gli interessi sulle rate non scadute, le commissioni finanziarie ed accessorie, le spese di assicurazione divise per il numero di rate, con restituzione solo di quelle limitatamente alle rate non scadute In ogni caso nel dubbio sul titolo della spesa, essa va considerata recurring pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo.
La giurisprudenza arbitrale, aveva escluso che, nei casi di estinzione anticipata, le commissioni d'intermediazione possano essere interamente conteggiate a carico del cliente, solo laddove sia in esse incontroversa la sussistenza di forme di remunerazione per attività che l'intermediario avrebbe dovuto rendere per tutta la durata del rapporto, e da cui però, per effetto dell'estinzione anticipata, è stato anticipatamente liberato.
Fra i costi per servizi accessori certamente rientranti nella categoria recurring si ritrovano i premi per polizze assicurative (sulla vita, sull'impiego, sugli infortuni) a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il mutuante. Anche tali oneri, per prassi negoziale, sono addebitati anticipatamente e integralmente al mutuatario al momento dell'accensione del finanziamento.
L'art. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB
(D.Lgs. 1° settembre 1993, modificato con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) prevede, per quanto qui interessa, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ”. Si deve anche ricordare che, conformemente alla Direttiva europea 87/102/CEE, il Decreto del Ministero del
Tesoro 8 luglio 1992, art. 3, comma 1, ha a suo tempo previsto che “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo ”.
Il rimborso delle somme spettanti al cliente, così come disposto dalla legge, è
rappresentativo di una corretta applicazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale tra le parti del contratto di credito sottoscritto.
A loro volta le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), alla Sezione VII, par. 5.2.1 – Contratti di credito (come aggiornato ai fini del recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori), prevedono che “ i contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo”, chiarendo ulteriormente che “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Su questa base normativa, da cui indubbiamente emerge lo stretto collegamento tra la trasparenza contrattuale ex ante ed il tema della ripetibilità dei costi anticipati in caso di scioglimento parimenti anticipato del contratto, è intervenuta la
Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (“Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori ”), ove si è sottolineato che “ relativamente all'estinzione anticipata, la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati”.
Fatta questa premessa in ordine alla disciplina introdotta dal legislatore in epoca comunque anteriore alla stipulazione del contratto per cui è causa, va da subito evidenziato che la distinzione delle spese da restituire a seguito di estinzione anticipata, è sempre stata collocata nell'ambito della esigenza di trasparenza nei rapporti contrattuali tra intermediario finanziario e l'altra parte non professionista.
Invero, la Banca d'Italia ha più volte richiamato gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto
2002, “ Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti ”; Provvedimento della Banca
d'Italia in materia di “ attività bancaria fuori sede ”, pubblicato sul Bollettino di vigilanza di dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I;
Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione
II; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, “ Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari ”; Provvedimento del
Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, “ Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ”; Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull'usura nell'agosto 2009). Sulla stessa materia la Comunicazione n.
304921/11 del 7 aprile 2011, a firma del Direttore Generale della Banca d'Italia, sollecita la generalità degli intermediari attivi nel comparto delle cessioni del quinto dello stipendio, tra l'altro, a: “ e) definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo;
f) definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto (...); g) assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS”.
Dal contesto sopra riassunto emerge in primo luogo che, se è vero che le fonti primarie dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento “ pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto ”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza, in primo luogo, che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed, in secondo luogo, che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis.
Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358,
1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. Simile conclusione è assai rafforzata dal rilievo per cui nei mercati soggetti a vigilanza spetta all'autorità vigilante, che è in possesso delle più ampie informazioni circa il mercato vigilato, definire le regole di dettaglio che meglio consentono di perseguire gli scopi di policy individuati dal legislatore: in questo caso,
l'equo rimborso al consumatore recedente, spettando alle corti vigilare che tali regole di dettaglio non siano palesemente in contrasto con detti scopi o con regole inderogabili del sistema giuridico.
Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti.
Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni ed alle spese assicurative, il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale. In effetti anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB si giunge alle medesime conclusioni.
Anche il vecchio testo dell'art. 125 TUB statuiva in maniera precisa e chiara il diritto all'equa riduzione del costo complessivo e risultava operativo anche in assenza delle disposizioni secondarie CI , visto il criterio di equità comunque imposto che rendeva la previsione autonomamente eseguibile.
La rinuncia al rimborso contrattualmente prevista si presentava perciò nulla visto che tale clausola contrattuale risultava contraria anche al vecchio testo dell'art. 125 TUB che costituisce norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore;
per altro la deroga al disposto di legge sarebbe comunque vessatoria in quanto determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore.
Le ragioni sostenute dall'originaria parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado possono essere quindi in astratto condivise.
Deve ritenersi inoltre come ormai nessuna influenza possa assumere la circostanze che alcuni dei costi di cui la originaria parte istante chiede la restituzione in relazione alla estinzione anticipata del finanziamento sono da considerarsi “up front” e non “recurring”.
In effetti la recente sentenza “Lexitor” della Corte UE dell'11 settembre 2019 C-383/18 ha definitivamente ribadito il diritto del consumatore di vedersi ridurre tutti i costi a carico, compresi quelli che, essendo volti a remunerare attività destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto (come ad esempio le spese dell'istruttoria), non dipendono dalla durata del finanziamento facendo così venir meno qualsiasi distinzione tra spese up-front e spese recurring. In effetti la menzionata sentenza interpreta la direttiva europea UE 48/2008 che ha un testo del tutto analogo a quello della legislazione italiana (anche ante 2010).
A tale interpretazione – ed alle ragioni che la supportano – ci si riporta integralmente, anche modificando in tal senso il precedente orientamento di questo Tribunale (cfr. Cass.
Ord. n. 25997/2023).
Per completezza deve essere affrontata la questione relativa al recente intervento del legislatore sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima del
25 luglio 2021 (art. 11-octies del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021 n. 106). In particolare a questo Tribunale già era apparsa problematica l'analisi della disposizione nella parte in cui ritiene applicabili le
“norme secondarie”, per altro nemmeno specificamente individuate. Detta disposizione – come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 689/2021
del 15-09-2021 alla cui dettagliata motivazione può rimandarsi per relationem - si porrebbe comunque in contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con essa giurisprudenza confliggenti (cfr. Corte Cost. 19 aprile 1985 n. 113 e Cass.
n. 26897/2009) . In tale senso è successivamente intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale 263 del 22-12-2022 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione normativa invocata dalla difesa della mutuante.
La mutuante ha poi ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai costi di intermediazione che sarebbero direttamente rimborsabili dalla finanziaria mandataria che li ha incamerati (discorso analogo varrebbe per i costi di assicurazione che sarebbero stati incamerati dalla compagnia e quindi da essa direttamente rimborsabili).
A tale proposito può essere richiamata la pressocchè unanime giurisprudenza arbitrale che, in piena armonia con il quadro regolamentare vigente, ha riconosciuto al cliente il diritto di ottenere dal mutuante, senza preventiva escussione della compagnia assicuratrice
(e analogo discorso non può non valere per l'intermediario finanziario mandatario), la restituzione della quota parte del premio divenuta indebita per sopraggiunta e definitiva cessazione del rischio.
Occorre in proposito segnalare che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22, comma
15-quater, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17-12-
2012 n 221), taluni istituti di credito, convenuti dinanzi all'Arbitro per il rimborso degli oneri assicurativi “non maturati”, hanno argomentato la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che la nuova disposizione, nello stabilire che in caso di estinzione anticipata …le imprese assicuratrici restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato, avrebbe definitivamente escluso che il rimborso di tali oneri potesse essere richiesto alle banche. In risposta a tali sollecitazioni è stato in modo convincente precisato che le regole dettate dal d.l. 179 del 2012, quelle in particolare dell'art. 22 sui doveri dell'impresa assicuratrice, non sembrano incidere sulla legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi chiaramente collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso.
Infine la mutuante a sostegno della proprie tesi difensive, nemmeno potrebbe invocare il
“revirement” che sarebbe stato operato dalla Corte di Giustizia in materia di mutui immobiliari (sentenza CGE 9-02-2023) per i quali sarebbe stato sostanzialmente reintrodotta la antica distinzione tra costi recurring ed up front così superandosi la richiamata sentenza “Lexitor”.
Le argomentazioni difensive della mutuante non appaiono convincenti apparendo giustificata e ragionevole la differenza di trattamento tra finanziamenti personali “al consumo” e mutui immobiliari i quali ultimi hanno normalmente una durata ben più elevata e una istruttoria ben più complessa.
In conseguenza la domanda formulata dalla originaria parte istante può essere accolta.
Invero i costi complessivi del prestito ammontavano a Euro 1.716,oo; il prestito è stato estinto quando mancavano 71 rate delle 120 rate previste. In conseguenza l'attuale appellata va condanna al pagamento dell'importo ulteriore di Euro 1.015,60 oltre interessi legali come quantificati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cc dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (in assenza di precedenti atti di costituzione in mora) al soddisfo.
L'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, anche europei, al momento della instaurazione del giudizio di primo grado e la modifica del quadro normativo costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
Le spese del secondo grado di giudizio vanno invece poste, in ragione della soccombenza,
a carico dell'appellata e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della reale difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore ella controversia.
Invero gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli all'appellante si stanno man mano consolidando.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) In accoglimento dell'appello annulla l'ordinanza n. 5448/2023 del GdP di Napoli e condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di Euro 1.015,60 oltre Parte_1 interessi legali determinati ai sensi dell'art. 1284 coma 4 cc dalla notifica della domanda di primo grado al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessive Euro 1.100,oo
(di cui Euro 1.000,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Mario
IU e all'avv. Serena De Sio Cesari.
Così deciso in Napoli lì 16 dicembre 2025
Il Giudice Unico
E' verbale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 4651/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Mario IU e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Serena De Sio Cesari
APPELLANTE
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Maresca
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti costituite rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successivi atti del giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la ordinanza avente natura decisoria n. 5448/2023 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale era stata dichiarata la incompetenza per valore del GdP di Napoli per essere competente il Tribunale di Napoli sulla domanda proposta da essa originaria parte istante nei confronti di con compensazione delle spese processuali. Controparte_1
In particolare, allegava in fatto e diritto la vicenda che ha dato origine al giudizio di primo grado.
Invero l'attuale parte appellante stipulava con la attuale appellata, nel 2017, a mezzo intermediario, un contratto di finanziamento.
In sede di liquidazione del mutuo, dal capitale netto erogato all'odierna parte appellante,
l'appellata provvedeva a trattenere somme a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi, identificate con le diciture riportate nel contratto. Durante la regolare esecuzione del contratto, l'appellante provvedeva all'estinzione anticipata del contratto di mutuo, effettuando un pagamento quantificato dalla odierna appellata mediante conteggio estintivo.
La originaria parte convenuta, in qualità di mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di spese anticipate per il mutuo, provvedeva a rimborso solo parziale in ordine ai costi del credito non maturati ed in particolare ai costi di intermediazione e di istruttoria.
In primo grado l'istante provvedeva ad agire in giudizio nei confronti della mutuante, quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. Metodo proporzionale o pro-rata temporis o Metodo lineare e cioè dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni bancarie, spese assicurative e di intermediazione, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata, previa detrazione dell'importo già rimborsato.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte convenuta resisteva al gravame.
Con l'unico motivo di gravame la parte appellante contesta l'eccezione di incompetenza per valore dell'adito GdP sollevata nel giudizio di primo grado dalla originaria parte convenuta ed accolta dal primo giudice.
L'eccezione andava effettivamente disattesa e non accolta.
Innanzitutto l'appello è ammissibile dovendosi ritenere che, ai sensi dell'art. 46 cpc, la sentenza di incompetenza del GdP è impugnabile con l'appello (cfr. Cass. n. 33456/2019;
Cass. n. 9178/2024) e che la parte possa legittimamente scegliere se riassumere il processo ai sensi dell'art. 50 cpc davanti al giudice ritenuto competente o se appellare la pronuncia di incompetenza o se fare entrambe le cose (nel quale caso, ovviamente, il giudizio riassunto ai sensi dell'art. 50 cpc andrà sospeso fino all'esito del giudizio di appello).
L'appello è fondato.
Invero la originaria parte istante ha proposto in via principale una domanda di ripetizione di indebito avente ad oggetto la restituzione di somme contenute nei limiti della competenza per valore del GdP senza chiedere in via principale (ma solo in via incidentale) l'accertamento della nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in oggetto.
In conseguenza va dichiarata la nullità della impugnata ordinanza senza che sia possibile la rimessione al primo giudice attesa la tassatività dei casi previsti dall'art. 354 cpc.
Atteso il naturale effetto devolutivo dell'appello si ritiene che in presenza di specifica richiesta della originaria parte istante - che ha chiesto l'accoglimento della originaria domanda proposta in primo grado - debba procedersi nel merito.
Venendo perciò all'esame “sostanziale” del proposto gravame deve in primo luogo darsi conto di un preesistente orientamento della giurisprudenza di merito (sostanzialmente fatto proprio dalla difesa della mutuante), che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, considera opportuno distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, c.dd. up-front, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.dd. recurring
Generalmente, si suole distinguere tra queste due categorie di spese, perché quelle c.d. recurring sono univocamente oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.
Le predette spese, sono gli interessi sulle rate non scadute, le commissioni finanziarie ed accessorie, le spese di assicurazione divise per il numero di rate, con restituzione solo di quelle limitatamente alle rate non scadute In ogni caso nel dubbio sul titolo della spesa, essa va considerata recurring pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo.
La giurisprudenza arbitrale, aveva escluso che, nei casi di estinzione anticipata, le commissioni d'intermediazione possano essere interamente conteggiate a carico del cliente, solo laddove sia in esse incontroversa la sussistenza di forme di remunerazione per attività che l'intermediario avrebbe dovuto rendere per tutta la durata del rapporto, e da cui però, per effetto dell'estinzione anticipata, è stato anticipatamente liberato.
Fra i costi per servizi accessori certamente rientranti nella categoria recurring si ritrovano i premi per polizze assicurative (sulla vita, sull'impiego, sugli infortuni) a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il mutuante. Anche tali oneri, per prassi negoziale, sono addebitati anticipatamente e integralmente al mutuatario al momento dell'accensione del finanziamento.
L'art. 125 sexies del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB
(D.Lgs. 1° settembre 1993, modificato con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) prevede, per quanto qui interessa, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ”. Si deve anche ricordare che, conformemente alla Direttiva europea 87/102/CEE, il Decreto del Ministero del
Tesoro 8 luglio 1992, art. 3, comma 1, ha a suo tempo previsto che “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato;
tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo ”.
Il rimborso delle somme spettanti al cliente, così come disposto dalla legge, è
rappresentativo di una corretta applicazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale tra le parti del contratto di credito sottoscritto.
A loro volta le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), alla Sezione VII, par. 5.2.1 – Contratti di credito (come aggiornato ai fini del recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori), prevedono che “ i contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo”, chiarendo ulteriormente che “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Su questa base normativa, da cui indubbiamente emerge lo stretto collegamento tra la trasparenza contrattuale ex ante ed il tema della ripetibilità dei costi anticipati in caso di scioglimento parimenti anticipato del contratto, è intervenuta la
Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (“Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori ”), ove si è sottolineato che “ relativamente all'estinzione anticipata, la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati”.
Fatta questa premessa in ordine alla disciplina introdotta dal legislatore in epoca comunque anteriore alla stipulazione del contratto per cui è causa, va da subito evidenziato che la distinzione delle spese da restituire a seguito di estinzione anticipata, è sempre stata collocata nell'ambito della esigenza di trasparenza nei rapporti contrattuali tra intermediario finanziario e l'altra parte non professionista.
Invero, la Banca d'Italia ha più volte richiamato gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto
2002, “ Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti ”; Provvedimento della Banca
d'Italia in materia di “ attività bancaria fuori sede ”, pubblicato sul Bollettino di vigilanza di dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I;
Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione
II; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, “ Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari ”; Provvedimento del
Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, “ Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ”; Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull'usura nell'agosto 2009). Sulla stessa materia la Comunicazione n.
304921/11 del 7 aprile 2011, a firma del Direttore Generale della Banca d'Italia, sollecita la generalità degli intermediari attivi nel comparto delle cessioni del quinto dello stipendio, tra l'altro, a: “ e) definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo;
f) definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto (...); g) assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS”.
Dal contesto sopra riassunto emerge in primo luogo che, se è vero che le fonti primarie dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento “ pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto ”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza, in primo luogo, che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed, in secondo luogo, che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis.
Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358,
1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. Simile conclusione è assai rafforzata dal rilievo per cui nei mercati soggetti a vigilanza spetta all'autorità vigilante, che è in possesso delle più ampie informazioni circa il mercato vigilato, definire le regole di dettaglio che meglio consentono di perseguire gli scopi di policy individuati dal legislatore: in questo caso,
l'equo rimborso al consumatore recedente, spettando alle corti vigilare che tali regole di dettaglio non siano palesemente in contrasto con detti scopi o con regole inderogabili del sistema giuridico.
Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti.
Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni ed alle spese assicurative, il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale. In effetti anche applicando il previgente disposto dell'art. 125 TUB si giunge alle medesime conclusioni.
Anche il vecchio testo dell'art. 125 TUB statuiva in maniera precisa e chiara il diritto all'equa riduzione del costo complessivo e risultava operativo anche in assenza delle disposizioni secondarie CI , visto il criterio di equità comunque imposto che rendeva la previsione autonomamente eseguibile.
La rinuncia al rimborso contrattualmente prevista si presentava perciò nulla visto che tale clausola contrattuale risultava contraria anche al vecchio testo dell'art. 125 TUB che costituisce norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore;
per altro la deroga al disposto di legge sarebbe comunque vessatoria in quanto determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore.
Le ragioni sostenute dall'originaria parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado possono essere quindi in astratto condivise.
Deve ritenersi inoltre come ormai nessuna influenza possa assumere la circostanze che alcuni dei costi di cui la originaria parte istante chiede la restituzione in relazione alla estinzione anticipata del finanziamento sono da considerarsi “up front” e non “recurring”.
In effetti la recente sentenza “Lexitor” della Corte UE dell'11 settembre 2019 C-383/18 ha definitivamente ribadito il diritto del consumatore di vedersi ridurre tutti i costi a carico, compresi quelli che, essendo volti a remunerare attività destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto (come ad esempio le spese dell'istruttoria), non dipendono dalla durata del finanziamento facendo così venir meno qualsiasi distinzione tra spese up-front e spese recurring. In effetti la menzionata sentenza interpreta la direttiva europea UE 48/2008 che ha un testo del tutto analogo a quello della legislazione italiana (anche ante 2010).
A tale interpretazione – ed alle ragioni che la supportano – ci si riporta integralmente, anche modificando in tal senso il precedente orientamento di questo Tribunale (cfr. Cass.
Ord. n. 25997/2023).
Per completezza deve essere affrontata la questione relativa al recente intervento del legislatore sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima del
25 luglio 2021 (art. 11-octies del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni in Legge 23 luglio 2021 n. 106). In particolare a questo Tribunale già era apparsa problematica l'analisi della disposizione nella parte in cui ritiene applicabili le
“norme secondarie”, per altro nemmeno specificamente individuate. Detta disposizione – come ritenuto in modo condivisibile dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 689/2021
del 15-09-2021 alla cui dettagliata motivazione può rimandarsi per relationem - si porrebbe comunque in contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con essa giurisprudenza confliggenti (cfr. Corte Cost. 19 aprile 1985 n. 113 e Cass.
n. 26897/2009) . In tale senso è successivamente intervenuta la pronuncia della Corte
Costituzionale 263 del 22-12-2022 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione normativa invocata dalla difesa della mutuante.
La mutuante ha poi ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai costi di intermediazione che sarebbero direttamente rimborsabili dalla finanziaria mandataria che li ha incamerati (discorso analogo varrebbe per i costi di assicurazione che sarebbero stati incamerati dalla compagnia e quindi da essa direttamente rimborsabili).
A tale proposito può essere richiamata la pressocchè unanime giurisprudenza arbitrale che, in piena armonia con il quadro regolamentare vigente, ha riconosciuto al cliente il diritto di ottenere dal mutuante, senza preventiva escussione della compagnia assicuratrice
(e analogo discorso non può non valere per l'intermediario finanziario mandatario), la restituzione della quota parte del premio divenuta indebita per sopraggiunta e definitiva cessazione del rischio.
Occorre in proposito segnalare che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22, comma
15-quater, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17-12-
2012 n 221), taluni istituti di credito, convenuti dinanzi all'Arbitro per il rimborso degli oneri assicurativi “non maturati”, hanno argomentato la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che la nuova disposizione, nello stabilire che in caso di estinzione anticipata …le imprese assicuratrici restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato, avrebbe definitivamente escluso che il rimborso di tali oneri potesse essere richiesto alle banche. In risposta a tali sollecitazioni è stato in modo convincente precisato che le regole dettate dal d.l. 179 del 2012, quelle in particolare dell'art. 22 sui doveri dell'impresa assicuratrice, non sembrano incidere sulla legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi chiaramente collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso.
Infine la mutuante a sostegno della proprie tesi difensive, nemmeno potrebbe invocare il
“revirement” che sarebbe stato operato dalla Corte di Giustizia in materia di mutui immobiliari (sentenza CGE 9-02-2023) per i quali sarebbe stato sostanzialmente reintrodotta la antica distinzione tra costi recurring ed up front così superandosi la richiamata sentenza “Lexitor”.
Le argomentazioni difensive della mutuante non appaiono convincenti apparendo giustificata e ragionevole la differenza di trattamento tra finanziamenti personali “al consumo” e mutui immobiliari i quali ultimi hanno normalmente una durata ben più elevata e una istruttoria ben più complessa.
In conseguenza la domanda formulata dalla originaria parte istante può essere accolta.
Invero i costi complessivi del prestito ammontavano a Euro 1.716,oo; il prestito è stato estinto quando mancavano 71 rate delle 120 rate previste. In conseguenza l'attuale appellata va condanna al pagamento dell'importo ulteriore di Euro 1.015,60 oltre interessi legali come quantificati ai sensi dell'art. 1284 comma 4 cc dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (in assenza di precedenti atti di costituzione in mora) al soddisfo.
L'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, anche europei, al momento della instaurazione del giudizio di primo grado e la modifica del quadro normativo costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del primo grado di giudizio.
Le spese del secondo grado di giudizio vanno invece poste, in ragione della soccombenza,
a carico dell'appellata e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della reale difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore ella controversia.
Invero gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli all'appellante si stanno man mano consolidando.
P.Q.M
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Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando così provvede:
1) In accoglimento dell'appello annulla l'ordinanza n. 5448/2023 del GdP di Napoli e condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di Euro 1.015,60 oltre Parte_1 interessi legali determinati ai sensi dell'art. 1284 coma 4 cc dalla notifica della domanda di primo grado al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese del secondo grado di giudizio che liquida in complessive Euro 1.100,oo
(di cui Euro 1.000,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. Mario
IU e all'avv. Serena De Sio Cesari.
Così deciso in Napoli lì 16 dicembre 2025
Il Giudice Unico
E' verbale