Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/05/2026, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2025, proposto da
BI AY IK, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Nora e Matteo Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 2512/2024 del 30.12.2024, notificato in data 25.02.2025, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente in data 01.09.2023;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente o, comunque, connesso al predetto provvedimento di rigetto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. Pietro NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente in considerazione della formalizzata rinuncia al corso di laurea per il quale era stato autorizzato l’ingresso nel territorio nazionale.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Con ordinanza n. 171/2025 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato ai fini del riesame della posizione del ricorrente.
L’Amministrazione resistente non ha ottemperato all’ordine di riesame.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando, in particolare, la mancata considerazione da parte della Questura della circostanza che la rinuncia al corso di laurea presso il Politecnico di Torino da parte del ricorrente è avvenuta a seguito dell’iscrizione di quest’ultimo ad un diverso corso di laurea presso l’Università degli Studi di Torino.
I motivi devono ritenersi fondati nei termini di seguito indicati.
2.1. La previsione normativa di cui all’art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 286/1998 contempla “ la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione, […] ”.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, “ …la legittima permanenza dello straniero sul territorio italiano non implica la necessaria identità tra il corso di studio ambito al tempo dell'ottenimento del visto di ingresso e quello poi concretamente intrapreso, essendo anzi la fungibilità tra i diversi corsi di studio confermata dall'art. 39, D.Lgs. n. 286 del 1998." (Tar Lombardia, Milano, sent. n.1484/2018). Questo, secondo la richiamata giurisprudenza di merito, consente allo studente straniero di potere cambiare il proprio indirizzo di studi una volta giunto in Italia, giacché ben può accadere che la formazione acquisita dal medesimo sia comunque coerente anche con il nuovo indirizzo, e che dunque permanga la serietà delle ragioni che inducono a trattenersi sul territorio italiano (Tar Lombardia, Milano, Sez.III, 2.11.2010, n.7151; Tar Lombardia, Milano, Sez.I, sent. n. n.1484/2018) ” (Tar Veneto, sent. n. 228/2019, cfr. anche Tar Lombardia - Brescia, sent. n. 810/2019).
2.2. Nel caso di specie, si deve ritenere che il provvedimento impugnato si ponga in contrasto con la disciplina normativa e i principi giurisprudenziali sopra indicati in quanto l’Amministrazione resistente – in violazione della citata previsione legislativa che consente espressamente al titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio di cambiare il corso di laurea – ha fondato il diniego esclusivamente sulla formalizzata rinuncia del ricorrente al corso di laurea per il quale ha fatto ingresso nel territorio nazionale, senza tuttavia considerare l’iscrizione dello stesso ad un diverso corso di laurea presso un altro Ateneo (circostanza dedotta dal privato in sede procedimentale).
Ed invero, la rinuncia da parte del ricorrente a proseguire il corso di laurea in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di Torino è stata formalizzata a seguito della sua iscrizione al corso di laurea in “Business & Management” presso l’Università degli Studi di Torino, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio attestante anche gli esami sostenuti e superati.
Né può costituire – in assenza dell’attivazione da parte della Questura resistente del soccorso istruttorio (previsto dall’art. 6 l. n. 241/1990 e da ritenersi espressione dei principi della collaborazione e della buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis , l. n. 241/1990) e tenuto conto che, da quanto emerge dagli atti depositati in giudizio, il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino risultano avere posto in essere gli adempimenti relativi alla cessazione del corso di studi originariamente intrapreso dal ricorrente e all’iscrizione di quest’ultimo al nuovo corso di studi senza sollevare obiezioni – elemento automaticamente ostativo all’accoglimento dell’istanza di rinnovo del permesso per motivi di studio la mancata produzione da parte del ricorrente dell’autorizzazione dell’Ateneo di provenienza al cambio di facoltà.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione resistente nel rispetto degli effetti conformativi derivanti dalla presente sentenza.
4. Le spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis .1., d.p.r. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro NO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Pietro NO | RA ER |
IL SEGRETARIO