Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3722 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11186/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11186 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione
TRA
titolare della ditta IN PA _1
(CF ), con sede in Controparte_2 CodiceFiscale_1
Milano, alla Via Pace n.23, elett. dom.to in Milano alla via Lamarmora n.42, presso lo studio dell'avv. Stefania Santilli (CF ), dalla C.F._2 quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;
PEC: Email_1
OPPONENTE
E
, ( , in persona del legale Controparte_3 C.F._3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli Corso Umberto I n.174, con sede legale in Roma, al Viale Regina Margherita n.8, elett. dom.ta in Gragnano alla Via Giovanni della Rocca n.25, presso lo studio dell'avv. Francescopaolo De Rosa (CF , e dell'avv. Ida C.F._4
Sigismondi (CF ), dai quali è rapp.ta e difesa, in virtù C.F._5 di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
PEC:
Email_2 Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come rese dall'opposta nelle note di trattazione dell'11.12.2024 e dall'opponente all'udienza del 12.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
##### L'opposizione proposta WARS è infondata e, Parte_2 pertanto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1781/2022 emesso in data
08.03.2022 va confermato. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione del credito ingiunto perché infondata. Al riguardo, l'opponente deduceva che le fatture prodotte in giudizio dall'opposta a fondamento della propria pretesa si riferivano ad un conguaglio relativo ai consumi effettuati nei mesi tra aprile
2018 e gennaio 2019, rispetto ai quali risultava interamente decorso il termine biennale di prescrizione previsto dalla normativa vigente in materia di consumi di energia che, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione ARERA del 13 novembre 2018, n. 569/2018/R/com, si applica a prescindere dal livello di tensione delle reti nel caso vi sia responsabilità del distributore, superando, così, la distinzione tra fornitura in media e bassa tensione ex art. 3 della deliberazione ARERA n. 97/2018/R/com del 22/02/2018, abrogato.
Orbene, la prescrizione breve è stata introdotta dall'articolo 1, comma 4 della Legge di bilancio 2018 secondo cui: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 20031, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”; pertanto, l'interpretazione di parte opponente non è condivisibile, in quanto la delibera richiamata, avendo natura regolamentare, non può derogare alla portata di una norma di legge, restando validi gli ulteriori requisiti richiesti dall'art.
1. Al riguardo, Cassazione, sez. VI-3 civile, sent. n. 10730 del 27 giugno 2012, secondo cui
“…il potere normativo dell'Autorità per l'energia elettrica si può concretizzare anche nella previsione di prescrizioni che possono integrare, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche derogando a norme di legge, ma soltanto qualora queste ultime siano meramente dispositive e tale potere sia espressamente previsto dall'Autorità stessa a tutela del consumatore.”
- 2 - È chiaro, quindi, che, avendo, nella specie, la società opponente i requisiti richiesti per poter essere considerata una microimpresa, come definita dall'art.
2.3 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 20031, secondo cui: “Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR”, considerato il numero di dipendenti inferiore a dieci, come da visura societaria depositata in atti dall'opposta (cfr. doc. 3 – fasc. parte opposta), il termine di prescrizione da applicare è effettivamente quello biennale, ma tale termine, nella specie, non si ritiene essere decorso, considerata la lettera di messa in mora interruttiva della prescrizione emessa dall'opposta a firma dell'avv. Ida Sigismondi in data 17.12.2020, il decreto ingiuntivo notificato all'opponente in data 25.03.2022, nonché la circostanza secondo cui le fatture allegate dall'opposta risultano essere state tutte emesse successivamente al 25.01.2019 e (cfr. doc. 4 – fasc. monitorio). Tanto premesso, in punto di diritto, preme sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa. Orbene, l'onere di provare la fondatezza e l'entità della pretesa creditoria grava sull'opposta che, nella specie, forniva sufficienti elementi probatori a sostegno del proprio credito. A fondamento della propria pretesa, infatti l'opposta depositava in giudizio l'offerta-contratto “Optima Business con doppia ricarica Relax” sottoscritta in data 18.04.2018 con titolare della ditta IN PA
, avente ad oggetto la somministrazione dei servizi di elettricità e _1 gas sul POD n. IT012E00636882 assegnato all'opponente e sito in Milano alla Via Pace n. 23 (cfr. doc. 1 e 2 – fasc. parte opponente). Da detto contratto scaturiva un credito di €5.437,65, oltre interessi moratori dall'emissione fino al relativo soddisfo, in favore della società opposta, per effetto delle fatture n.
2040745 del 15.02.2019 per il periodo competenza ottobre 2018/gennaio 2019/marzo 2019 dell'importo di €1.915,49; n. 2194974 del 13.07.2019 per il periodo competenza agosto 2019 dell'importo di €984,54; n. 24005126 del
- 3 - 03.042019 per il periodo competenza febbraio 2019, marzo 2019, aprile 2019 dell'importo di €1.375,97; n. 24005758 del 03.05.2019 per il periodo competenza aprile 2018-luglio 2018- agosto 2018- settembre 2018- marzo
2019- maggio 2019 dell'importo di €4.646,39, depositate in giudizio dalla a fondamento del credito e mai pagate, né contestate Controparte_3 dall'opponente, come da diffida di pagamento con ricevuta a/r agli atti (cfr. doc. 7 e 8- fasc. monitorio).
Sul punto preme osservare che, nel giudizio di opposizione le fatture sono elementi che, se non supportati da ulteriori documenti probatori, non comprovano autonomamente la pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria nel giudizio. Le semplici fatture, infatti, possono costituire prova dei crediti limitatamente alla fase di emissione del decreto ingiuntivo, e fatta salva ogni ulteriore valutazione del materiale probatorio nel successivo giudizio di opposizione, essendo gli stessi documenti unilaterali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene. Questi ultimi non possono, pertanto, costituire prova in favore della stessa, né determinare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte, contro la quale è prodotto, contesti il diritto anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza. A sostegno di ciò, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è quella che dei fatti costitutivi del vantato diritto può trarsi da qualsiasi documento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova può anche avere efficacia assoluta quanto all'esistenza e validità dei fatti giuridici che nel documento si trovano asseriti restando salvo per altro nel giudizio di opposizione che è di cognizione piena lo stabilire la completezza o meno della documentazione fornita dal creditore” (Cass. Civ. 13.07.1977 n. 3150 e Cass. Civ. n. 9685/2000). Nel caso di specie, le fatture prodotte dall'opposta a fondamento della propria pretesa risultano corredate da ulteriori documenti probatori, in quanto la
Optima Italia Srl forniva sufficiente prova di aver realmente effettuato la fornitura di energia elettrica e gas in favore dell'opponente, allegando i criteri utilizzati ai fini della rilevazione, dello specifico prezzo applicato e delle letture correttamente effettuate (cfr. all. 3 – fasc. parte opposta). Nel merito, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante la lettura dei contatori individuali è assistita da una mera presunzione di veridicità.
Pertanto, solo in caso di contestazione da parte del somministrato, grava sull'ente somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza del richiesto all'importo riportato in fattura (Cass. civ., sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., sez. III,
16/06/2011, n. 13193). Deriva da tanto che, è onere della Optima Italia Srl provare l'entità del dovuto relativamente al periodo indicato nelle fatture, nonché, fornire la prova circa
- 4 - la correttezza della contabilizzazione dei consumi operati, così come della corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, unicamente a fronte di tempestiva contestazione dell'opponente, contestazione che, nel caso di specie, non vi è stata. A tanto si aggiunga che, la prova dell'erogazione del servizio è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e, a fronte del dato riportato in quest'ultimo, infatti, l'utente non può contestare gli addebiti fatturati se non accollandosi l'onere probatorio di dimostrare il malfunzionamento dell'apparecchio, onere che, nella specie, non è stato assolto dall'opponente. A fondamento di ciò, secondo costante e pacifico orientamento giurisprudenziale, in merito alla correttezza dei consumi di energia e gas, sussiste per il gestore anche l'onere di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (Cass. Civ., Sez. VI-3, Ord. 297/2020; Cass. Civ., Sez. III, Ord. 19154/2018).
Ad integrazione della propria pretesa, la depositava in Controparte_3 giudizio altresì le condizioni generali di contratto debitamente sottoscritte dall'opponente, a riprova della perfetta conoscenza e dell'accettazione del contenuto degli obblighi contrattuali da parte dello stesso ed in cui, all'art. 2.1, espressamente dichiarava: “Il Cliente, con la stipula, anche in forma digitale o telematica, del Contratto dichiara: 1) di aver ricevuto, ogni documento indicato nel precedente punto 1.1.; 2) di aver espressamente acconsentito a ricevere ogni documento indicato nel precedente punto 1.1 su supporto durevole;
3) di aver ricevuto tutte le informazioni preliminari in merito al Contratto previste dal Codice del Consumo, dal Codice delle
Comunicazioni elettroniche e dal Codice di Condotta Commerciale e di aver letto e compreso le condizioni generali e particolari del Servizio Integrato di cui richiede l'attivazione” . Del pari, l'opposta forniva i dati di prelievo tramite il deposito delle fatture d'acquisto dal proprio distributore ed indicava i consumi storici del Cliente e produceva la copia della scheda contabile e l'estratto autentico datato 29.11.2021 Prot. n. 720 del registro vendite dell'opponente relativo al periodo tra il 01.01.2019 ed il 31.12.2019, dalla quale emergono con chiarezza non solo i riferimenti alle predette fatture, ma altresì la continuità delle somministrazioni effettuate dalla alla società opponente Controparte_3
(cfr. all.9 – fasc. monitorio). Orbene, tali ultimi documenti, prima del presente giudizio, non risultano essere stati mai contestati dall'opponente, con la conseguenza che è da applicarsi il principio sancito dall'art.115 c.p.c., in forza del quale la mancata o generica contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante che rende la circostanza pacifica tra le parti e, dunque, neppure bisognevole di prova, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale (cfr. Cass., civ., sez. VI, 21/8/2012).
- 5 - Analogamente non può dirsi con riguardo all'opponente, il quale non forniva alcuna prova dei fatti modificativi ovvero estintivi del credito opposto, non avendo lo stesso, come detto, mai contestato l'esistenza del rapporto contrattuale con la né la corretta esecuzione della Controparte_3 somministrazione da parte di quest'ultima, né tanto meno, la sproporzione dei calcoli effettuati e l'eventuale malfunzionamento del contatore. Al riguardo, come detto, nel rapporto di somministrazione, come quello in esame, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la sua lettura, che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del
22/11/16; Cass. Civ. n. 17041 del 2.12.2002).
Pertanto, incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione, nella specie l'opponente, dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito e che ben possono le presunzioni (come quella di veridicità della contabilizzazione dei consumi in esame) assurgere anche ad unica fonte del suo convincimento, costituendo una “prova completa” (cfr. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass. Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834). Orbene, nel caso che ci occupa, tale onere non è stato assolto dall'opponente, il quale non depositava in giudizio alcuna prova idonea a far venir meno la presunzione di veridicità dei consumi riportati dal contatore e posti a fondamento delle fatture azionate dall'opposta. Deriva da tanto che, il credito azionato per la somministrazione dell'energia nella misura riscontrata dai dettagliati consumi riportati in ogni fattura deve ritenersi esistente e che l'ammontare dei debiti, come quantificato dall'opposta, risulta corretto nella somma di €5.437,65, sulla quale somma devono essere riconosciuti gli ulteriori interessi ex d.lgs. 231/2022 maturati e maturandi dalla data di notifica della citazione sino al relativo soddisfo. Alla luce di tutto quanto suesposto, l'opposizione proposta da PA
titolare della ditta IN va rigettata e il
[...] _1 decreto ingiuntivo n. 1781/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data
08.03.2022 va confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi cui al D.M. di cui al D.M. 55/2014 e successivo D.M. n. 147/2022, considerando l'agevole istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da titolare della ditta PA IN , nei confronti della , in persona del _1 Controparte_3 legale rapp.te p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da PA
titolare della ditta IN nei confronti
[...] _1
- 6 - della in persona del legale rapp.te p.t., e per Controparte_3 l'effetto:
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1781/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 08.03.2022 nella persona del G.U. Dott.ssa
Rotondaro, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
- Dichiara che titolare della ditta PA IN , è tenuto al pagamento in favore della _1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, della somma di € 5.437,65 e degli interessi ex d.lgs.
231/2022 maturati e maturandi su tale somma dalla data di notifica dell'opposizione sino al soddisfo;
- Condanna titolare della ditta IN PA
al pagamento delle spese di lite in favore della _1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, spese che si liquidano in € 5.077,00, per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed
I.V.A., se dovute.
Così deciso in Napoli, 11.04.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
- 7 -