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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/04/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio in data 22.4.2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 908\2024 V.G. pendente tra Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Carrara (MS)
[...] C.F._1
Corso C. Rosselli n. 27 presso lo studio dell'Avv. Carola Cervia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Carrara (MS) Via don Minzoni n. C.F._2
27 ter presso lo studio dell'Avv. Francesca Pezzana, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Nell'ambito del presente procedimento su domanda congiunta i sig.ri Parte_1
e hanno dedotto che: i) hanno contratto matrimonio secondo Parte_2
il rito civile in Carrara, il 14/05/2015, ed il matrimonio è stato iscritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 28 parte I Uff. 1 dell'anno 2015; ii) dall'unione coniugale, in data 11/01/2012, è nata la figlia;
iii) con sentenza del Persona_1
Tribunale di Massa del 2.9.2024, passata in giudicato, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
iv) la causa è stata quindi rimessa sul ruolo, dal momento che il procedimento è stato introdotto ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.; v) tra le parti perdura ininterrotto lo stato di separazione ed è ampiamente trascorso il termine di legge di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. 898/1970, come modificato dalla L. 55/2015; tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale, voglia provvedere alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Le parti, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 473bis.51 c.p.c., hanno depositato note scritte in luogo della comparizione in udienza dichiarando di non volersi riconciliare, e con successiva ordinanza il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze di causa appaiono sussistere i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, e le condizioni concordate non sono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
In considerazione della natura del procedimento e del contegno processuale delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Carrara, in data
14/05/2015, tra i sig.ri e e iscritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 28, parte I, Uff. 1, dell'anno
2015, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrara (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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