Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/08/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00361/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU ZI IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2025, proposto da
Itel Cesca, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 25/2024, pubblicata in data 9.7.2024, emessa dal Tribunale di Pordenone – Sezione Lavoro, con la quale è stato dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato, proposto ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) c.p.a., la parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Pordenone ha dichiarato il suo diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 (c.d. carta del docente), per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre che al pagamento delle spese del giudizio.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Preliminarmente deve essere respinta l’istanza di rinvio presentata dalla difesa erariale, argomentata sul rilievo della necessaria trattazione centralizzata dell’esecuzione della sentenza in epigrafe e della cospicua mole di analoghe pronunce da ottemperare.
Come disposto dall’art. 73 comma 1-bis cod.proc.amm. il rinvio della trattazione della causa è disposto solo in presenza di situazioni eccezionali, che in base alla consolidata giurisprudenza “ possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite” ( ex multis T.A.R. Lazio, n. 2190/2022), situazioni che, ad avviso del Collegio, non sono configurabili nel caso di specie.
La sentenza è stata pronunciata il 15.2.2024 e pubblicata il 9.7.2024, la notifica del titolo è stata effettuata all’indirizzo Pec dell’Amministrazione in data 9.7.2024: si tratta di un lasso temporale più che sufficiente per dare spontanea esecuzione al titolo giudiziale, così che l’inerzia del Ministero non appare giustificabile.
6. Nel merito, come preannunciato, la domanda va accolta (cfr. le pronunce di questo T.A.R. nn. 268, 240 e 117 del 2024).
Sulla sentenza indicata in epigrafe si è formato il giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale e prodotta in giudizio.
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso è fondato, non essendo stato integralmente eseguito il titolo indicato in epigrafe.
Il ricorso deve pertanto essere accolto in relazione alla parte di sentenza rimasta ineseguita, concernente l’attivazione in favore del ricorrente della carta elettronica ad esso spettante, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
7. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso (T.A.R. Lazio sez III bis, n. 14947/2025; T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).
8. Non può essere accolta invece la richiesta del ricorrente di condanna dell’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), del cod.proc.amm., attesa la suindicata, stringente e celere, procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (T.A.R. F.V.G., n. 45/2024 e 440/2019).
9. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Con la precisazione che la procedura informatica apprestata dal Ministero intimato ai fini dell’erogazione del beneficio in questione a favore di coloro che hanno già ottenuto sentenze favorevoli da parte del giudice di merito, è funzionale alla gestione amministrativo/contabile degli adempimenti conseguenti, ma non può costituire, laddove disattesa, indice di mancata diligenza in capo a chi ha dovuto rivolgersi al giudice per ottenere quanto di spettanza.
9.1 Le spese di lite devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del cod.proc.civ. e dell’art. 39 del cod.proc.amm..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU ZI IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di darvi esecuzione nei termini e con le forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Vincenzo Pedone dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO