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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2928/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'08/04/2025, promossa con ricorso depositato il 16/05/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. PIZZAGALLI GERMANA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal CP_1 proc. dom. avv. COSENTINO TIZIANA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'08/04/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 24/09/2024, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice delegato interrogava liberamente le parti, autorizzandole all'esito a vivere separatamente. Con ordinanza resa in data
25/09/2024 assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22
c.p.c., rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza tenutasi in data 08/04/2025, i difensori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione. Dunque, precisate congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio concordatario il 04/05/2002 in NO OM, optando per il regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione sono nate le figlie gemelle e (n. a Bergamo, il 03/03/2003), oggi entrambe maggiorenni e studentesse Per_1 Per_2
universitarie fuori sede.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa e il mancato buon esito del tentativo di riconciliazione dei coniugi dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la vita matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione la convivenza sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere senz'altro essere pronunciata la separazione personale, alle condizioni concordate tra le parti di cui il
Tribunale prende atto riportandole pedissequamente in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario il 04/05/2002 in NO OM (BG)
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2002, n.6, parte II, serie A), alle condizioni di seguito pedissequamente riportate:
pagina 2 di 7 Per_ 2) nulla disporsi in ordine all'affidamento e collocamento delle figlie e , Per_2
che sono maggiorenni e vivono nelle sedi degli studi universitari, dandosi atto che le stesse sceglieranno dove trasferire la propria residenza anagrafica.
Per_ 3) Quanto al mantenimento delle figlie e , i genitori convengono che le Per_2
spese ordinarie verranno gestite da ciascuno direttamente con le figlie e si obbligano invece, in considerazione delle rispettive capacità economiche, a concorrere per la quota rispettiva del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre alle spese straordinarie delle figlie medesime secondo il Protocollo di intesa Tribunale di Bergamo del 31.10.2024 come di seguito, per quanto compatibili in base alle eSIenze correlate all'età delle ragazze: “spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa/contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e
DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
l) alloggio presso la sede universitaria;
spese pagina 3 di 7 scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti e, in aggiunta, e) spese per ottenere le certificazioni linguistiche. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
pagina 4 di 7 Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate, salvo eventuali borse di studio che, se erogate, rimarranno a esclusivo beneficio delle figlie”.
4) Quanto alla casa familiare, all'autorimessa e alla cantina, sita in NO OM,
Via Europa n. 67/B, acquistate a rogito Notaio il 23.01.2012 Repertorio Persona_3
n.52.567 Raccolta n. 13.427 i coniugi concordano quanto di seguito a definizione tra loro delle questioni economiche e patrimoniali connesse alla relazione coniugale e alla loro separazione personale, senza spirito di liberalità, ma quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) La SI.ra si impegna e obbliga a cedere al SInor che Parte_1 CP_1 si obbliga ad acquistare, le quote di proprietà nella misura del 55% degli immobili siti nel complesso residenziale avente accesso da Via Europa n.67/B, e precisamente: appartamento a piano secondo composto da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, tre vani, bagno, lavanderia e due balconi oltre ad una cantina pertinenziale o piano interrato, ed autorimessa pertinenziale o piano interrato, il tutto censito a Catasto
Fabbricati al foglio NE/1O rispettivamente con i mappali 3475 sub.22, cat.A/2, cl.3, vani
6,5, RCE 671,39 e 3475 sub.94, cat.C/6, cl.2, mq.33,RCE 69,88.
6) Il tutto così come fino ad oggi posseduto dalla SI.ra e alla stessa Parte_1
pervenuto in virtù del titolo di provenienza su richiamato, cui si rinvia per una migliore identificazione dei beni. Il trasferimento degli immobili si effettua a corpo e non a misura, nello stato di fatto, di diritto, urbanistico, consistenza e manutenzione in cui attualmente si trovano, con ogni diritto accessorio, relative accessioni, dipendenze e pertinenze, con pagina 5 di 7 ogni inerente uso, diritto, ragione e azione, e con gli oneri e le servitù attive e passive apparenti, nulla escluso ed eccettuato, così come pervenuto e quale risulta dai titoli di provenienza e di quelle dichiarate nell'atto di acquisto su citato.
7) Il trasferimento della proprietà del suddetto immobile avverrà entro e non oltre 30 giorni successivi alla sentenza di separazione dei coniugi, avanti il Notaio che sarà scelto dal SI. . CP_1
8) Per il trasferimento di detta quota di proprietà, il SI. si impegna e CP_1 obbliga a versare alla SI.ra , la somma di € 107.500,00 Parte_1
(eurocentosettemilacinquecento/00) entro la data del rogito.
9) A partire dalla data del rogito il SI. si impegna e obbliga a pagare CP_1
integralmente fino alla estinzione le rate residue del mutuo cointestato con la SI.ra
e acceso con la Banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. Parte_1
in data 23.01.2012 a rogito Notaio , N.52.568 repertorio, N.13.428 Raccolta Persona_3
senza nulla richiedere alla moglie e senza nessuna pretesa nei confronti della moglie per la restituzione degli importi che lo stesso ha versato a detto titolo anche in favore della moglie medesima.
10) La SInora si obbliga a lasciare l'abitazione familiare e a trasferire Parte_1
altrove la propria residenza entro la data del rogito ed entro tale data asporterà i propri effetti personali e gli arredi e corredi concordati con il marito, come da elenco allegato alla nota di deposito effettuata sul pct in data 08/04/2025. Al momento dell'asporto dovrà essere presente anche il SInor CP_1
11) Dalla data del rogito il SI. si farà carico delle spese e degli oneri CP_1 relativi all'uso, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in NO OM. Le utenze maturate fino alla data del trasferimento della SInora saranno a carico di entrambi, anche se fatturate successivamente. Pt_1
12) I coniugi convengono che rimarranno a carico della SI.ra , in Parte_1
proporzione alla sua quota di proprietà pari al 55%, le spese condominiali relative alle cause civili promosse o subite dal Condominio, purché tali spese siano state deliberate e approvate entro la data del rogito. Allo stesso modo, in caso di refusione (totale o parziale) delle suddette spese legali, anche se liquidate successivamente alla data del rogito, l'importo rimborsato sarà ripartito tra i coniugi secondo la medesima percentuale
(55% in favore della SI.ra e 45% in favore del SI. ). Le Parte_1 CP_1
pagina 6 di 7 altre spese condominiali saranno a carico dei coniugi nella stessa misura, purchè deliberate entro la data del rogito.
13) Le spese notarili e ogni ulteriore spesa e onere conseguenti al trasferimento di proprietà e all'accollo/estinzione del mutuo anzidetti saranno a carico del SI. CP_1
.
[...]
14) I coniugi danno atto che, sempre a definizione delle questioni patrimoniali discendenti dal matrimonio, provvederanno a suddividere entro la data in cui la SInora lascerà l'abitazione coniugale il denaro giacente sul conto corrente cointestato, Pt_1 che verrà estinto, e che nulla altro hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ragione dei rapporti matrimoniali.
15) I coniugi danno atto che, allo stato, sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non hanno alcuna richiesta di mantenimento da svolgere l'uno verso l'altro.
16) Spese legali compensate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALZANO LOMBARDO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di conSIlio del 09 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'08/04/2025, promossa con ricorso depositato il 16/05/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. PIZZAGALLI GERMANA, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal CP_1 proc. dom. avv. COSENTINO TIZIANA, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza dell'08/04/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 24/09/2024, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il Giudice delegato interrogava liberamente le parti, autorizzandole all'esito a vivere separatamente. Con ordinanza resa in data
25/09/2024 assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22
c.p.c., rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
All'udienza tenutasi in data 08/04/2025, i difensori delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione. Dunque, precisate congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che e Parte_1 CP_1
contraevano matrimonio concordatario il 04/05/2002 in NO OM, optando per il regime della separazione dei beni, e che dalla loro unione sono nate le figlie gemelle e (n. a Bergamo, il 03/03/2003), oggi entrambe maggiorenni e studentesse Per_1 Per_2
universitarie fuori sede.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa e il mancato buon esito del tentativo di riconciliazione dei coniugi dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la vita matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione la convivenza sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere senz'altro essere pronunciata la separazione personale, alle condizioni concordate tra le parti di cui il
Tribunale prende atto riportandole pedissequamente in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio concordatario il 04/05/2002 in NO OM (BG)
(trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 2002, n.6, parte II, serie A), alle condizioni di seguito pedissequamente riportate:
pagina 2 di 7 Per_ 2) nulla disporsi in ordine all'affidamento e collocamento delle figlie e , Per_2
che sono maggiorenni e vivono nelle sedi degli studi universitari, dandosi atto che le stesse sceglieranno dove trasferire la propria residenza anagrafica.
Per_ 3) Quanto al mantenimento delle figlie e , i genitori convengono che le Per_2
spese ordinarie verranno gestite da ciascuno direttamente con le figlie e si obbligano invece, in considerazione delle rispettive capacità economiche, a concorrere per la quota rispettiva del 40% a carico della madre e del 60% a carico del padre alle spese straordinarie delle figlie medesime secondo il Protocollo di intesa Tribunale di Bergamo del 31.10.2024 come di seguito, per quanto compatibili in base alle eSIenze correlate all'età delle ragazze: “spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa/contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e
DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
l) alloggio presso la sede universitaria;
spese pagina 3 di 7 scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti e, in aggiunta, e) spese per ottenere le certificazioni linguistiche. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
pagina 4 di 7 Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate, salvo eventuali borse di studio che, se erogate, rimarranno a esclusivo beneficio delle figlie”.
4) Quanto alla casa familiare, all'autorimessa e alla cantina, sita in NO OM,
Via Europa n. 67/B, acquistate a rogito Notaio il 23.01.2012 Repertorio Persona_3
n.52.567 Raccolta n. 13.427 i coniugi concordano quanto di seguito a definizione tra loro delle questioni economiche e patrimoniali connesse alla relazione coniugale e alla loro separazione personale, senza spirito di liberalità, ma quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) La SI.ra si impegna e obbliga a cedere al SInor che Parte_1 CP_1 si obbliga ad acquistare, le quote di proprietà nella misura del 55% degli immobili siti nel complesso residenziale avente accesso da Via Europa n.67/B, e precisamente: appartamento a piano secondo composto da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, tre vani, bagno, lavanderia e due balconi oltre ad una cantina pertinenziale o piano interrato, ed autorimessa pertinenziale o piano interrato, il tutto censito a Catasto
Fabbricati al foglio NE/1O rispettivamente con i mappali 3475 sub.22, cat.A/2, cl.3, vani
6,5, RCE 671,39 e 3475 sub.94, cat.C/6, cl.2, mq.33,RCE 69,88.
6) Il tutto così come fino ad oggi posseduto dalla SI.ra e alla stessa Parte_1
pervenuto in virtù del titolo di provenienza su richiamato, cui si rinvia per una migliore identificazione dei beni. Il trasferimento degli immobili si effettua a corpo e non a misura, nello stato di fatto, di diritto, urbanistico, consistenza e manutenzione in cui attualmente si trovano, con ogni diritto accessorio, relative accessioni, dipendenze e pertinenze, con pagina 5 di 7 ogni inerente uso, diritto, ragione e azione, e con gli oneri e le servitù attive e passive apparenti, nulla escluso ed eccettuato, così come pervenuto e quale risulta dai titoli di provenienza e di quelle dichiarate nell'atto di acquisto su citato.
7) Il trasferimento della proprietà del suddetto immobile avverrà entro e non oltre 30 giorni successivi alla sentenza di separazione dei coniugi, avanti il Notaio che sarà scelto dal SI. . CP_1
8) Per il trasferimento di detta quota di proprietà, il SI. si impegna e CP_1 obbliga a versare alla SI.ra , la somma di € 107.500,00 Parte_1
(eurocentosettemilacinquecento/00) entro la data del rogito.
9) A partire dalla data del rogito il SI. si impegna e obbliga a pagare CP_1
integralmente fino alla estinzione le rate residue del mutuo cointestato con la SI.ra
e acceso con la Banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. Parte_1
in data 23.01.2012 a rogito Notaio , N.52.568 repertorio, N.13.428 Raccolta Persona_3
senza nulla richiedere alla moglie e senza nessuna pretesa nei confronti della moglie per la restituzione degli importi che lo stesso ha versato a detto titolo anche in favore della moglie medesima.
10) La SInora si obbliga a lasciare l'abitazione familiare e a trasferire Parte_1
altrove la propria residenza entro la data del rogito ed entro tale data asporterà i propri effetti personali e gli arredi e corredi concordati con il marito, come da elenco allegato alla nota di deposito effettuata sul pct in data 08/04/2025. Al momento dell'asporto dovrà essere presente anche il SInor CP_1
11) Dalla data del rogito il SI. si farà carico delle spese e degli oneri CP_1 relativi all'uso, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in NO OM. Le utenze maturate fino alla data del trasferimento della SInora saranno a carico di entrambi, anche se fatturate successivamente. Pt_1
12) I coniugi convengono che rimarranno a carico della SI.ra , in Parte_1
proporzione alla sua quota di proprietà pari al 55%, le spese condominiali relative alle cause civili promosse o subite dal Condominio, purché tali spese siano state deliberate e approvate entro la data del rogito. Allo stesso modo, in caso di refusione (totale o parziale) delle suddette spese legali, anche se liquidate successivamente alla data del rogito, l'importo rimborsato sarà ripartito tra i coniugi secondo la medesima percentuale
(55% in favore della SI.ra e 45% in favore del SI. ). Le Parte_1 CP_1
pagina 6 di 7 altre spese condominiali saranno a carico dei coniugi nella stessa misura, purchè deliberate entro la data del rogito.
13) Le spese notarili e ogni ulteriore spesa e onere conseguenti al trasferimento di proprietà e all'accollo/estinzione del mutuo anzidetti saranno a carico del SI. CP_1
.
[...]
14) I coniugi danno atto che, sempre a definizione delle questioni patrimoniali discendenti dal matrimonio, provvederanno a suddividere entro la data in cui la SInora lascerà l'abitazione coniugale il denaro giacente sul conto corrente cointestato, Pt_1 che verrà estinto, e che nulla altro hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ragione dei rapporti matrimoniali.
15) I coniugi danno atto che, allo stato, sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non hanno alcuna richiesta di mantenimento da svolgere l'uno verso l'altro.
16) Spese legali compensate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ALZANO LOMBARDO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di conSIlio del 09 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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