Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 909/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con ricorso depositato il 28.5.2024
DA
(C.F. ), con il proc.dom. avv. MASSANZANA GIANNI Parte_1 C.F._1
( ), per mandato allegato al fascicolo di primo grado C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con i procc.domm. avv.ti LONGO Controparte_1 C.F._3
LORENZETTO FRANCESCO ( ) e LONGO PATRIZIA C.F._4
( ), per mandato allegato al fascicolo di primo grado C.F._5
Appellata
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso) -
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 20/01/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Nel merito
Voglia la Corte di appello, in parziale riforma della impugnata sentenza, stabilire che l'assegno di mantenimento dei figli e sia pari ad euro 3.000,00 (euro 1.500,00 per ciascun Per_1 Per_2
figlio) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Voglia, altresì, stabilire che le spese straordinarie saranno poste a carico del in Parte_1
ragione del 75% delle stesse.
Confermarsi, nel resto, l'impugnata sentenza.
In via istruttoria
Disporsi verifica sulla esistenza di ulteriori conti correnti intestati alla e Controparte_1
ordinarsi a carico della medesima l'esibizione del contratto di compravendita Controparte_1
dell'immobile di via Breventani, n. 1 realizzata nel giugno/luglio 2023 per l'importo di euro
360.000,00.
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio e riforma del primo grado con condanna a carico della parte appellata alla restituzione di quanto versato dal sulla base della Parte_1
sentenza impugnata.
Conferma la proposta formulata all'udienza del 14.10.2024: Propone di accettare la sentenza del
Tribunale di Treviso con le spese di baby sitter comprese nell'assegno di € 4.000,00 previsto per il mantenimento dei figli. L'accordo con decorrenza da oggi e il rimborso delle spese di baby sitter dalla data di deposito della sentenza di primo grado al mese di ottobre 2024”.
pagina 2 di 10 Per l'appellata:
“In merito
-Rigettarsi l'appello ex adverso formulato in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto e,
per l'effetto,
-confermarsi la Sentenza depositata dal Tribunale di Treviso in data 30.04.2024 n. 902/2024
all'esito del procedimento n. 3523/2023 R.G.
In ogni caso
-Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Per il PG:
Apposto il visto.
Ragioni della decisione
1-Con ricorso ex art 337 quinquies c.c. del 14.6.2023, adiva il Tribunale di Controparte_1
Treviso chiedendo la modifica delle vigenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, e , come concordate con in data 13.4.2022 e Persona_3 Persona_4 Parte_1
recepito dal Tribunale di Bologna.
Esponeva a tale fine che l'esecuzione dell'accordo si era rivelata sin da subito problematica, tanto per gli aspetti economici quanto per le modalità di esercizio del diritto di visita paterno. Era
emersa la scarsa collaborazione del e un evidente stato di disagio dei figli al rientro dai Pt_1
giorni di pernotto presso il padre: il padre scaricava sulla madre la colpa della fine della relazione, assumeva un atteggiamento permissivo verso i figli, facendo passare la mamma come rigida e inflessibile, oltre che “povera”, e non favoriva la stabilità quotidiana della prole, tanto che, disinteressandosi degli impegni scolastici e sociali dei minori, l'aveva condotta in molteplici viaggi in Italia e all'estero. Il mancato rispetto dell'accordo – comunque estremamente generico -
pagina 3 di 10 a suo tempo sottoscritto coinvolgeva anche le decisioni più banali (come l'utilizzo del telefono cellulare da parte di ) sulle quali i genitori non concordavano. Il non si interessava Per_1 Pt_1
all'andamento scolastico dei figli, li contattava ad orari non opportuni, non rispettava gli orari di rientro a casa della madre e non vi era accordo su un percorso psicoterapeutico per i figli.
Sotto il profilo economico rilevava che le spese straordinarie decise - unilateralmente - dal Pt_1
finivano, di fatto, per ripercuotersi negativamente anche sulle finanze della ricorrente e per assorbire totalmente l'assegno di mantenimento ordinario versato dal padre.
Chiedeva pertanto che il padre dei minori contribuisse al loro mantenimento con il maggior importo di € 5.000,00 mensili e si facesse carico per l'intero degli esborsi straordinari.
2-Si costituiva che chiedeva il rigetto del ricorso, atteso il breve lasso di tempo Parte_1
trascorso tra la sottoscrizione dell'accordo (13.04.2022) – esito peraltro di una lunga e difficile trattativa - e il deposito del ricorso da parte della (14.06.2023). Con riguardo alle spese CP_1
straordinarie rilevava che nell'accordo era fatto richiamo al protocollo vigente presso il Tribunale
di Bologna e dette spese sottostavano al preventivo accordo tra i genitori e quindi la ricorrente bene avrebbe potuto opporsi. Sosteneva che non vi era sopravvenienza di nuove circostanze che giustificasse la domanda della CP_1
3-Acquisite le dichiarazioni fiscali delle parti, la causa era decisa con sentenza n. 902/2024 del
20.02.2024/30.04.2024, con la quale, in parziale accoglimento della domanda della era CP_1
aumentato il contributo paterno al mantenimento della prole a € 2.000,00 (anziché € 1.500,00)
per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese ed era disposto a carico del Pt_1
l'obbligo di sostenere le spese straordinarie nell'interesse dei figli per l'intero (anziché nella misura del 75%), come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. Le spese di lite erano compensate per metà e per il resto erano poste a carico del Pt_1
pagina 4 di 10 Osservava il giudice di primo grado che vi era stato un aumento della capacità reddituale del e una minora capacità reddituale della che si occupava dei figli per la maggior parte Pt_1 CP_1
del tempo.
4-Avverso detta sentenza il proponeva appello con ricorso depositato il 28.5.2024 sulla base Pt_1
dei seguenti motivi:
4.1-il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che la diminuita capacità reddituale della (e CP_1
altresì le aumentate disponibilità del ) fosse sopravvenuta e all'epoca dell'omologa Pt_1
dell'accordo del Tribunale di Bologna non fosse stata contemplata/non fosse prevedibile.
Nell'accordo del 13.4.2022 si dava atto che la carica di amministratore unico della società
mantenuta dalla sin dal 28.12.2016, era stata revocata nel mese di Controparte_2 CP_1
settembre dell'anno precedente (precisamente con delibera del 8.9.2021) e che il rapporto di agenzia con sarebbe stato consensualmente risolto a fronte del pagamento in favore CP_3
dell'agente dell'importo di € 16.000,00 a tacitazione di qualsivoglia pretesa. Pertanto la CP_1
era perfettamente consapevole che in ottemperanza alle condizioni dell'accordo non avrebbe percepito né l'emolumento della carica societaria né tantomeno le provvigioni di agente. Inoltre
dall'accordo risultava che il corrispose alla ex compagna la somma di € 15.000,00 a titolo Pt_1
di arretrati al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, inoltre ella avrebbe percepito €
2.500,00 a titolo di prezzo delle suppellettili rimaste nell'immobile di Cortina e beneficiato del corrispettivo della vendita dell'immobile di Bologna (€ 360.000,00), salvo liquidare il con Pt_1
la somma di € 15.000,00, nemmeno versata per intero. Nel caso concreto, non era stato dimostrato che la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori fosse idonea a mutare (rectius abbia mutato) il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno per i figli. Inoltre nel ricorso ex art. 337 c.c. la CP_1
pagina 5 di 10 chiedeva la modifica dell'accordo omologato per motivi tra i quali non risultava inserita la mutata condizione economica dei genitori e il relativo squilibrio.
Le spese straordinarie, oltre che dover essere autorizzate dalla non sono così esorbitanti. CP_1
4.2-Le spese processuali sono state regolate senza tener conto che anche la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento è stata solo parzialmente accolta.
5-Si costituiva , che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità e ne Controparte_1
chiedeva il rigetto nel merito in quanto la diminuzione di disponibilità economica della stessa si era progressivamente consolidata a fronte di un generale calo degli introiti percepiti ovvero a fronte del maggior tempo dedicato dalla madre ai propri figli, atteso che durante la settimana era esclusivamente lei ad affiancare i minori nello svolgimento delle incombenze quotidiane, avendo il padre espressamente rinunciato ad esercitare il diritto di visita infrasettimanale come previsto nell'accordo. La somma di € 360.000,00 percepita dalla vendita dell'immobile di Bologna, per €
178.174,55 era servita per l'estinzione del mutuo e il residuo era stato impiegato per l'acquisto della nuova casa a Castelcucco (TV). Per contro l'utile complessivo del era passato da € Pt_1
102.289,00 del 2020 a € 367.525,00 del 2021 e a € 469.065,00, per il periodo d'imposta 2022.
6-All'udienza del 14.10.2024 il avanzava proposta conciliativa che però non veniva Pt_1
accettata dalla CP_1
La causa era quindi trattenuta in decisione all'udienza del 20.1.2025.
7-Il PG, intervenuto nel procedimento, non assumeva conclusioni.
* * * * * *
8-Occorre rammentare che il provvedimento di revisione delle condizioni di separazione presuppone, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a pagina 6 di 10 mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno di mantenimento della prole, di talché il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così
raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr. Cass. ord. n. 18608 del 30/06/2021).
Orbene per quanto attiene la modifica in punto contributo economico del padre, anche sotto il profilo delle spese straordinarie, nel ricorso ex art. 337 quinquies c.c. la aveva dedotto che CP_1
“le spese straordinarie decise - unilateralmente - dal sig. finiscano, di fatto, per Pt_1
ripercuotersi negativamente anche sulle finanze della ricorrente e finiscono per assorbire
totalmente l'assegno di mantenimento ordinario versato dal padre”. E aveva aggiunto che “se a
fronte di un assegno mensile di €. 1.500,00 per ciascun figlio, il sig. arriva financo a Pt_1
sostenere spese straordinarie per euro 4.000,00 mensili (solo, peraltro, per compiacere i propri
interessi contro la volontà dei minori), difficile risulta la compartecipazione in esse anche solo
nella misura del 25% da parte della sig.ra finendo la stessa per dover destinare alle CP_1
stesse quasi tutto il denaro ricevuto a titolo di mantenimento ordinario”.
Nella prima memoria ex art. 183 cpc aveva poi esposto “l'esistenza di ulteriori circostanze
sopravvenute anche con riguardo alla situazione reddituale del sig. , quale parametro Pt_1
meritevole di essere considerato giusta concessione dell'aumento dell'assegno richiesto dalla
ricorrente”: per l'anno 2018 il aveva dichiarato ricavi per € 343.478,00, per l'anno 2019 per Pt_1
€ 92.787,00, per l'anno 2020 per € 102.289,00, per l'anno 2021 per € 373.172,00, dichiarazione pagina 7 di 10 dei redditi quest'ultima disponibile solo in data successiva alla sottoscrizione dell'accordo tra le parti (13.04.2022); doveva, poi, essere considerato il consistente patrimonio del . Pt_1
Il Tribunale ha disposto la modifica delle condizioni considerando il significativo aumento del reddito del e una minore capacità reddituale della che anche si occupa dei figli per la Pt_1 CP_1
maggior parte del tempo.
Nell'atto di appello la censura si riferisce in modo specifico solo alla ritenuta insussistente modifica peggiorativa della capacità reddituale della senza prendere posizione circa CP_1
l'affermato miglioramento di quella del . Pt_1
Tanto è sufficiente per ritenere che è senz'altro intercorsa una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori. La stessa risulta altresì idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo,
dal momento che il reddito del è passato dalla media di € 9.838,92 degli anni 2018-2019- Pt_1
2020 - € 17.767,42 netti mensili del 2018 (342.410,00 – 129.201,00 : 12), € 5.364,75 del 2019
(81.039,00 - 16.662 : 12), € 6.384,58 nel 2020 (102.289,00 – 25.674,00 :12) -, a € 19.364,33
netti mensili nel 2021 (367.525 - 135.153,00 : 12) a € 24.264,33 netti mensili nell'anno 2022
(469.065,00 – 177.893,00 : 12).
Pertanto, anche a prescindere dal contestato peggioramento delle condizioni economico-
reddituali della senz'altro il consistente miglioramento in quelle del non solo CP_1 Pt_1
giustifica la revisione dell'assegno per il mantenimento dei figli, ma consente altresì di ritenere congruo quello indicato dal Tribunale.
9-Il sopravvenuto consistente aumento di reddito dell'appellante permette altresì di considerare corretta la previsione di porre tutte le spese straordinarie a carico del padre, tanto più che lo pagina 8 di 10 stesso non ha contestato i notevoli esborsi da lui sostenuti per i figli e qualificabili come spese straordinarie.
10-La materia del contendere si è d'altro canto concentrata in questa sede sull'inclusione o meno in dette spese straordinarie delle spese per la baby-sitter che, secondo il protocollo del Tribunale
di Treviso richiamato nella sentenza appellata, rientrano in tale categoria, vale a dire tra le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Si tratta di spese di una certa consistenza, dal momento che la ne ha indicato l'ammontare CP_1
in circa € 1.660,00.
Ritiene questa Corte che, tenuto conto del reddito percepito dal (anche rapportato a quello Pt_1
della che sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi ammonta a € 2.651,00 mensili: CP_1
35.160,00 – 3.350,00) e dell'età della prole (soprattutto del più piccolo dei figli, che durante le ore di assenza della madre per lavoro necessita di baby sitter), le spese per baby sitter siano sostenute da entrambi i genitori, il fino alla concorrenza di € 850,00. Pt_1
11-Il motivo relativo alle spese di lite di primo grado è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello (limitatamente alle spese di baby sitter, pur avendo sostanzialmente il Pt_1
rinunciato agli altri motivi di gravame, che comunque hanno impegnato la difesa della , e CP_1
tenuto conto del principio secondo cui la statuizione attinente le spese processuali deve aver riguardo all'intero giudizio, nella sua unitarietà, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate nella misura della metà e per il resto il va condannato alla Pt_1
rifusione in favore della nella stessa misura di cui alla sentenza appellata, per il primo CP_1
grado, e per il secondo grado come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, tenuto conto della non particolare complessità del caso pagina 9 di 10 trattato, con riconoscimento per la fase decisionale del solo compenso previsto per la precisazione delle conclusioni nel rito camerale, escludendo quello per la fase istruttoria, non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, che per il resto conferma, dispone che contribuisca alle spese per baby sitter relative alla prole Parte_1
fino alla concorrenza di € 850,00 mensili;
2- compensa nella misura della metà le spese processuali di primo e di secondo grado e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata della residua metà, che liquida, per detta parte,
per il giudizio di primo grado in € 1.452,00 per compenso e per il giudizio di appello in €
2.605,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso,
C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Venezia, 3 febbraio 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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