Articolo 19 della Legge 23 aprile 1965, n. 458
Articolo 18
Versione
6 giugno 1965
Art. 19.
Fino a che non saranno costituiti, ai sensi dello statuto di cui all'art. 1, gli organi previsti dagli articoli precedenti, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili sara' retta dagli organi della Unione generale invalidi civili, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 6 giugno 1965