Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2043/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], e (C.F.: ), nata Parte_2 C.F._2
a Sant'Agnello il 15.02.1973 e residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Rosalia De Simone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Piano di Sorrento alla Via Gottola n. 83, come da procura in atti
RICORRENTI
E
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi chiedendo di recepire le condizioni stabilite in ricorso.
Il P.M., in data 10.02.2025, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 15.10.2024, i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 25.11.1990 in IC UE, scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni;
che dalla predetta unione coniugale sono nati due figli, Persona_1
, in data 03.03.1991, e in data 29.12.1999, entrambi
[...] Controparte_1
1
che l'affectio coniugalis si è man mano disgregata a causa di profonde differenze caratteriali, venendo a mancare definitivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Precisato, inoltre, di essere proprietari nella misura di un mezzo ciascuno dell'immobile adibito a casa coniugale, hanno chiesto all'intestato Tribunale, previa fissazione di udienza di comparizione personale dei coniugi, anche in modalità di trattazione scritta, di pronunciare la separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno
05.02.2025, sostituita su loro richiesta dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza resa in data 06.02.2025, la causa è stata riservata al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Ciò detto, le condizioni stabilite in ricorso e riportate in dispositivo possono essere omologate, non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e in data Parte_1 Parte_2
15.10.2024, così provvede:
a) omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: Parte_2
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti della propria attuale residenza;
2) la sig.ra resterà ad abitare presso la casa coniugale sita in IC UE (NA) Parte_2
alla Via Corso Caulino n° 20, piano primo (identificata al N.C.E.U. del detto Comune al foglio
16, p.lla 61, sub. 3, cat. A/5). Il sig. invece lascerà la casa coniugale e Parte_1
trasferirà la propria residenza entro 90 (novanta) giorni dalla pronuncia della omologa di separazione presso l'immobile sito in IC UE (NA) alla Via Corso Caulino n° 20, piano terra (riportato nel NCEU di detto Comune al foglio 16, p.lla 61, sub. 4, cat. A/5);
3) alla luce dell'impegno profuso per tutta la durata dell'unione coniugale dalla sig.ra Pt_2 nel ménage familiare e nell'educazione dei figli, ed in virtù della rinuncia di
[...]
2 quest'ultima ad una eventuale carriera lavorativa essendo rimasta casalinga, il sig.
[...]
– di professione marittimo – si impegna a corrispondere alla coniuge, in ragione della Pt_1 debolezza economica di quest'ultima, l'importo mensile a titolo di mantenimento di € 500,00
(cinquecento/00) entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, a mezzo versamento contanti pro manibus alla stessa;
4) sempre in ragione della debolezza economica della sig.ra , il sig. Parte_2 Parte_1
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche in favore
[...] della coniuge che si renderanno eventualmente necessarie per quest'ultima;
5) quanto agli altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, questi ultimi hanno dichiarato di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
6) le spese processuali della presente procedura sono poste a carico del sig. , in Parte_1
ragione della debolezza economica della sig.ra Parte_2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di IC UE per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
(atto n. 161 parte II S. A dei registri di matrimonio del predetto comune dell'anno 1990);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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