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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3967/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 26/03/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell'appellante è
comparso l'avv. Ylenia Spiga ed in sostituzione del difensore dell'appellato è presente l'avv.,
Monica Tascedda), che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 3967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3967/2023 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via Ancona, n.
3 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Efisio Laconi, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via San Francesco n. 18 - Oristano, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 26.05.2023 ha impugnato dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 80/2023 (procedimento n. R.G.
2988/2022) pubblicata il 18.01.2023, esponendo che:
- titolare di un contratto di somministrazione idrica, con atto di citazione CP_1
notificato in data 09.09.2022, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pt_1
Cagliari rassegnando le seguenti conclusioni: a) in via preliminare dichiarare prescritte le somme di cui alla fattura n. 2016000500369905 del 28.04.2016 di € 180,10; b) nel merito Pt_1
dichiarare illegittime e non dovute somme di cui alla fattura n. 2016000500369905 del Pt_1
28.04.2016 di € 180,10 con annullamento della stessa;
c) condannare la convenuta alla restituzione di € 180,10 in favore dell'attore; d) con vittoria di spese ed onorari;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.10.2022 si era costituita in giudizio che aveva rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale, a) rigettare Pt_1
tutte le domande formulate dall'attore per i motivi di cui in espositiva, b) dichiarare la piena legittimità e debenza delle somme di cui alla fattura impugnata c) dichiarare che nessun credito di cui alla fattura n. 2016000500369905 del 28.04.2016 di € 180,10 interamente saldato può
intendersi prescritto e, per l'effetto d) dichiarare dovuto l'importo di cui alla fattura n.
2016000500369905 del 28.04.2016 di € 180,10; in via subordinata, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del e, per l'effetto, condannare Pt_1 CP_1
quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per Pt_1
ritardato pagamento ai sensi del RSSI;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- la causa, istruita documentalmente, era stata tenuta a decisione all'udienza del 24.11.2022 e definita con sentenza n. 80/2023 in data 18.01.2023 con cui il Giudice di Pace di Cagliari aveva pagina 3 di 11 accolto la domanda attrice, dichiarando prescritto il credito di con la conseguente Pt_1
condanna del Gestore alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio a favore del (euro CP_1
346,00, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre accessori di legge);
- la sentenza deve essere riformata per la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure della normativa di settore disposta in tema di conguagli regolatori;
- il credito non è prescritto, posto che il dies a quo di decorrenza del relativo termine, deve essere collocato nel momento in cui il Gestore era stato autorizzato a fatturare tali importi a seguito della delibera n. 18 dell'Autorità d'Ambito del 26 giugno 2014;
- il contrasto giurisprudenziale in materia di conguagli regolatori e la complessità delle questioni giuridiche, giustificano quanto meno la compensazione delle spese legali.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per i motivi seguenti:
“1. violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime
cure della normativa di settore disposta in tema di conguagli regolatori;
2. sulla sospensione delle azioni volte al recupero degli importi richiesti a titolo di conguagli
regolatori;
3. sulla condanna di al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e breve Pt_1
focus giurisprudenziale”.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa
ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione:
in via principale:
pagina 4 di 11 a) accogliere in toto il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è Parte_1
risultata essere soccombente in primo grado;
b) annullare e riformare la sentenza di prime cure n. 80/2023, emessa in data 17/01/2023 dal
Giudice di Pace di Cagliari, Dottoressa Maria Adele Pili, pubblicata in pari data, a definizione
del procedimento contraddistinto all'R.G. n. 2988/2022, avuto riguardo a tutte le disposizioni
per le quali è risultata essere soccombente, ivi comprese le spese di lite;
Parte_1
c) confermare la piena validità ed efficacia della fattura n. 2016000500369905, emessa da
il 28.04.2016, per l'importo di euro 180,10, avente ad oggetto i conguagli regolatori;
Pt_1
d) dichiarare che ha il diritto di trattenere e di non restituire la somma di € 180,10 Pt_1
versata dall'attore.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2023 si è costituito in giudizio l'appellato sostenendo che: CP_1
- il principio generale di irretroattività enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale rende inapplicabile al caso di specie la delibera n. 18 dell'Autorità d'Ambito del 26
giugno 2014;
- il credito è prescritto ex art. 2948 c.c., posto che i consumi addebitati si riferiscono agli anni dal 2005 al 2011 e, pertanto, il termine ultimo per richiedere tali somme era il mese di gennaio
2016, mentre la fattura era stata notificata nel maggio 2016;
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 5 di 11 a) rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
n. 80/23 del Giudice di Pace di Cagliari emessa in data 7.01.2023;
b) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
I motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto costituiscono un unico motivo attinente al merito della decisione di primo grado.
Questo Tribunale ritiene che i motivi di appello siano infondati.
Si deve, infatti, ritenere che la deliberazione n. 18 del 26.06.2014 del
[...]
debba essere disapplicata per violazione di legge, per le ragioni Controparte_2
esposte nella decisione impugnata, che si ritiene di condividere integralmente.
A tal proposito, si deve infatti richiamare il disposto dell'art. 11 delle preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.
Nel caso di specie, la deliberazione n. 18 del 26.06.2014 del Commissario Straordinario
dell' ha approvato la quantificazione dei conguagli relativi alle partite pregresse CP_2
ante 2012 ed ha conseguentemente emesso le contestate fatture determinando il Pt_1
conguaglio per il periodo 2005/2011 al fine del recupero del deficit di bilancio pregresso.
Tale sistema di calcolo ha violato la regola dell'irretroattività contenuta nel richiamato art. 11
che, secondo il criterio della gerarchia delle fonti, può essere derogato con un atto avente forza di legge, ma non da un atto amministrativo qual è la deliberazione dell'ATO.
pagina 6 di 11 In senso conforme si è pronunciata di recente la Suprema Corte che, con riferimento al caso specifico del meccanismo delle “partite pregresse” per il calcolo dei conguagli maturati in periodi precedenti alla determinazione dell'autorità d'ambito, ha ribadito che esigenze di bilancio del gestore del servizio idrico non possono giustificare l'addebito agli utenti di perdite di esercizio per gli anni precedenti sul mero presupposto che essi fossero titolari di utenze attive al momento di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass. Sez. 3, Sentenza 17959 del 03.02.2021
depositata il 23.06.2021).
Infatti - insegna la Suprema Corte - nel caso di specie entra in gioco, oltre alla regola dell'irretroattività, anche il principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., che esclude la possibilità di modifiche unilaterali dell'accordo contrattuale, sulla base di un provvedimento autoritativo deliberato dall'amministrazione, nonostante si verta in un ambito pattizio caratterizzato dalla posizione paritetica con il privato cittadino.
Si ritiene in proposito di applicare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (ordinanza n. 29592/22 del 13.09.2022 depositata il 11.10.2022) che ha statuito i seguenti principi:
- la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n.
2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»;
- la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, keljka
Klafurie), è intesa all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati
membri devono dunque provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino pagina 7 di 11 adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60;
- a tal fine, la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume
(Corte giust., causa C 686/15, cit.);
- nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e deg1i adeguamenti necessari,
dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia,
nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»;
- l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11
e 14, che l' in materia di acqua, poi soppressa Controparte_3
e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A,
«...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in pagina 8 di 11 conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell' ..», poi attuato con le delibere richiamate;
CP_3
- in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il
"conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato;
- il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.;
- d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e, quindi,
escluderne la concreta possibilità di recupero;
- è stato pertanto formulato il seguente principio di diritto: "in tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935
c.c.".
In senso conforme si è pronunciata anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte,
secondo cui, in tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pagina 9 di 11 pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 5127 del 17/02/2023 Rv. 667227 - 01).
Infatti, il principio di recupero dei costi consente di riconoscere al gestore solo i costi
«giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione" (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882),
altrimenti si annullerebbe il rischio d'impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all'utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate (…).
E' illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina,
finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e poste a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria: si veda in tal senso
(Cass. 23/06/2021 n.17959).
Deve pertanto essere condivisa la motivazione contenuta nella sentenza appellata che,
richiamato il disposto dell'art. 11 delle preleggi, ha ritenuto di accogliere la domanda dell'attrice,
dovendo essere disapplicata la deliberazione n. 18 del 26.06.2014 del Controparte_2
in quanto attuata in violazione di legge (art. 5 legge sul contenzioso
[...]
amministrativo 2248 del 1865 all. E).
pagina 10 di 11 L'infondatezza nel merito dell'appello assorbe il motivo attinente alla prescrizione dichiarata dal primo giudice.
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo per le quattro fasi in misura media secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di questo grado di Parte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 662,00, oltre rimborso spese ed accessori come per legge.
Cagliari, 26/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 26/03/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell'appellante è
comparso l'avv. Ylenia Spiga ed in sostituzione del difensore dell'appellato è presente l'avv.,
Monica Tascedda), che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 3967/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3967/2023 avente il seguente OGGETTO:
contratto di somministrazione, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Pisenti, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via Ancona, n.
3 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Efisio Laconi, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in via San Francesco n. 18 - Oristano, presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 26.05.2023 ha impugnato dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 80/2023 (procedimento n. R.G.
2988/2022) pubblicata il 18.01.2023, esponendo che:
- titolare di un contratto di somministrazione idrica, con atto di citazione CP_1
notificato in data 09.09.2022, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pt_1
Cagliari rassegnando le seguenti conclusioni: a) in via preliminare dichiarare prescritte le somme di cui alla fattura n. 2016000500369905 del 28.04.2016 di € 180,10; b) nel merito Pt_1
dichiarare illegittime e non dovute somme di cui alla fattura n. 2016000500369905 del Pt_1
28.04.2016 di € 180,10 con annullamento della stessa;
c) condannare la convenuta alla restituzione di € 180,10 in favore dell'attore; d) con vittoria di spese ed onorari;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.10.2022 si era costituita in giudizio che aveva rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale, a) rigettare Pt_1
tutte le domande formulate dall'attore per i motivi di cui in espositiva, b) dichiarare la piena legittimità e debenza delle somme di cui alla fattura impugnata c) dichiarare che nessun credito di cui alla fattura n. 2016000500369905 del 28.04.2016 di € 180,10 interamente saldato può
intendersi prescritto e, per l'effetto d) dichiarare dovuto l'importo di cui alla fattura n.
2016000500369905 del 28.04.2016 di € 180,10; in via subordinata, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del e, per l'effetto, condannare Pt_1 CP_1
quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per Pt_1
ritardato pagamento ai sensi del RSSI;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- la causa, istruita documentalmente, era stata tenuta a decisione all'udienza del 24.11.2022 e definita con sentenza n. 80/2023 in data 18.01.2023 con cui il Giudice di Pace di Cagliari aveva pagina 3 di 11 accolto la domanda attrice, dichiarando prescritto il credito di con la conseguente Pt_1
condanna del Gestore alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio a favore del (euro CP_1
346,00, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre accessori di legge);
- la sentenza deve essere riformata per la violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure della normativa di settore disposta in tema di conguagli regolatori;
- il credito non è prescritto, posto che il dies a quo di decorrenza del relativo termine, deve essere collocato nel momento in cui il Gestore era stato autorizzato a fatturare tali importi a seguito della delibera n. 18 dell'Autorità d'Ambito del 26 giugno 2014;
- il contrasto giurisprudenziale in materia di conguagli regolatori e la complessità delle questioni giuridiche, giustificano quanto meno la compensazione delle spese legali.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per i motivi seguenti:
“1. violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime
cure della normativa di settore disposta in tema di conguagli regolatori;
2. sulla sospensione delle azioni volte al recupero degli importi richiesti a titolo di conguagli
regolatori;
3. sulla condanna di al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e breve Pt_1
focus giurisprudenziale”.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa
ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione:
in via principale:
pagina 4 di 11 a) accogliere in toto il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è Parte_1
risultata essere soccombente in primo grado;
b) annullare e riformare la sentenza di prime cure n. 80/2023, emessa in data 17/01/2023 dal
Giudice di Pace di Cagliari, Dottoressa Maria Adele Pili, pubblicata in pari data, a definizione
del procedimento contraddistinto all'R.G. n. 2988/2022, avuto riguardo a tutte le disposizioni
per le quali è risultata essere soccombente, ivi comprese le spese di lite;
Parte_1
c) confermare la piena validità ed efficacia della fattura n. 2016000500369905, emessa da
il 28.04.2016, per l'importo di euro 180,10, avente ad oggetto i conguagli regolatori;
Pt_1
d) dichiarare che ha il diritto di trattenere e di non restituire la somma di € 180,10 Pt_1
versata dall'attore.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, compensi, rimborso forfettario per spese generali,
CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2023 si è costituito in giudizio l'appellato sostenendo che: CP_1
- il principio generale di irretroattività enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale rende inapplicabile al caso di specie la delibera n. 18 dell'Autorità d'Ambito del 26
giugno 2014;
- il credito è prescritto ex art. 2948 c.c., posto che i consumi addebitati si riferiscono agli anni dal 2005 al 2011 e, pertanto, il termine ultimo per richiedere tali somme era il mese di gennaio
2016, mentre la fattura era stata notificata nel maggio 2016;
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 5 di 11 a) rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto confermare la sentenza Parte_1
n. 80/23 del Giudice di Pace di Cagliari emessa in data 7.01.2023;
b) con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine per il deposito di note conclusive.
******
I motivi di appello devono essere trattati congiuntamente in quanto costituiscono un unico motivo attinente al merito della decisione di primo grado.
Questo Tribunale ritiene che i motivi di appello siano infondati.
Si deve, infatti, ritenere che la deliberazione n. 18 del 26.06.2014 del
[...]
debba essere disapplicata per violazione di legge, per le ragioni Controparte_2
esposte nella decisione impugnata, che si ritiene di condividere integralmente.
A tal proposito, si deve infatti richiamare il disposto dell'art. 11 delle preleggi, secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.
Nel caso di specie, la deliberazione n. 18 del 26.06.2014 del Commissario Straordinario
dell' ha approvato la quantificazione dei conguagli relativi alle partite pregresse CP_2
ante 2012 ed ha conseguentemente emesso le contestate fatture determinando il Pt_1
conguaglio per il periodo 2005/2011 al fine del recupero del deficit di bilancio pregresso.
Tale sistema di calcolo ha violato la regola dell'irretroattività contenuta nel richiamato art. 11
che, secondo il criterio della gerarchia delle fonti, può essere derogato con un atto avente forza di legge, ma non da un atto amministrativo qual è la deliberazione dell'ATO.
pagina 6 di 11 In senso conforme si è pronunciata di recente la Suprema Corte che, con riferimento al caso specifico del meccanismo delle “partite pregresse” per il calcolo dei conguagli maturati in periodi precedenti alla determinazione dell'autorità d'ambito, ha ribadito che esigenze di bilancio del gestore del servizio idrico non possono giustificare l'addebito agli utenti di perdite di esercizio per gli anni precedenti sul mero presupposto che essi fossero titolari di utenze attive al momento di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass. Sez. 3, Sentenza 17959 del 03.02.2021
depositata il 23.06.2021).
Infatti - insegna la Suprema Corte - nel caso di specie entra in gioco, oltre alla regola dell'irretroattività, anche il principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., che esclude la possibilità di modifiche unilaterali dell'accordo contrattuale, sulla base di un provvedimento autoritativo deliberato dall'amministrazione, nonostante si verta in un ambito pattizio caratterizzato dalla posizione paritetica con il privato cittadino.
Si ritiene in proposito di applicare il recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (ordinanza n. 29592/22 del 13.09.2022 depositata il 11.10.2022) che ha statuito i seguenti principi:
- la necessità del recupero integrale dei costi è prescritta dall'art. 9 della direttiva n.
2000/60/CE, a norma del quale «gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III»;
- la disposizione, ha sottolineato la Corte di giustizia (con sentenza in causa C-686/15, keljka
Klafurie), è intesa all'adozione, da parte degli Stati membri, di una politica generale di recupero di detti costi, alla luce, in particolare, del principio in base al quale chi inquina paga: gli Stati
membri devono dunque provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino pagina 7 di 11 adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo alla realizzazione degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva n. 2000/60;
- a tal fine, la direttiva in questione dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, la quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume
(Corte giust., causa C 686/15, cit.);
- nell'ordinamento interno, l'art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, come modificato a seguito dell'esito positivo del referendum abrogativo di parte di esso, ha quindi disposto che «1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e deg1i adeguamenti necessari,
dell'entità dei costi di gestione, delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia,
nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo»;
- l'art. 10 del d.l. n. 70/11, conv. con I. n. 106/11, ha conseguentemente stabilito, ai commi 11
e 14, che l' in materia di acqua, poi soppressa Controparte_3
e incorporata, quanto alla funzione in questione, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base all'art. 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/11, come convertito, e al relativo allegato A,
«...predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in pagina 8 di 11 conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell' ..», poi attuato con le delibere richiamate;
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- in questo contesto, la nozione stessa di "recupero" dei costi, in cui si sostanzia il
"conguaglio", implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralmente recuperato;
- il che comporta che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.;
- d'altronde, ammettere l'assoggettabilità a prescrizione dei conguagli per il periodo precedente a quello in cui sono stati determinati comporta, nei fatti, neutralizzarne l'incidenza e, quindi,
escluderne la concreta possibilità di recupero;
- è stato pertanto formulato il seguente principio di diritto: "in tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935
c.c.".
In senso conforme si è pronunciata anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte,
secondo cui, in tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pagina 9 di 11 pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa
(Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 5127 del 17/02/2023 Rv. 667227 - 01).
Infatti, il principio di recupero dei costi consente di riconoscere al gestore solo i costi
«giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione" (Cons. Stato, 12/05/2016, n. 1882),
altrimenti si annullerebbe il rischio d'impresa per il gestore, con conseguente sua deresponsabilizzazione e con accollo all'utenza dei maggiori costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, neppure giustificati dallo svolgimento di attività incrementali rispetto a quelle pianificate (…).
E' illegittimo il meccanismo recuperatorio delle partite pregresse ove non entrino in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie, ma l'attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina,
finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e poste a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattiva ed a prescindere dalla fruizione del servizio e al nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria: si veda in tal senso
(Cass. 23/06/2021 n.17959).
Deve pertanto essere condivisa la motivazione contenuta nella sentenza appellata che,
richiamato il disposto dell'art. 11 delle preleggi, ha ritenuto di accogliere la domanda dell'attrice,
dovendo essere disapplicata la deliberazione n. 18 del 26.06.2014 del Controparte_2
in quanto attuata in violazione di legge (art. 5 legge sul contenzioso
[...]
amministrativo 2248 del 1865 all. E).
pagina 10 di 11 L'infondatezza nel merito dell'appello assorbe il motivo attinente alla prescrizione dichiarata dal primo giudice.
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo per le quattro fasi in misura media secondo il valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di questo grado di Parte_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 662,00, oltre rimborso spese ed accessori come per legge.
Cagliari, 26/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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