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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Riccardo Trombetta e nel procedimento iscritto al n. 120-1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
[...]
[...] nato in [...] il [...], C.U.I. C.F._1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna,
OSSERVA
Con provvedimento emesso in data 18/3/2025 il Questore della Provincia di ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Pt_1 dello straniero , nato in [...] il Pt_1 Parte_1
7/3/1978, C.U.I. , di cittadinanza tunisina. C.F._1
In data odierna si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D.Lg.vo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D.Lg.vo. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto, con la partecipazione del difensore di fiducia avv. Gianluca Ferrari, e dell'autorità amministrativa emittente, in giudizio personalmente. All'esito di tale udienza il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale, anche per la possibilità di disporre misure di controllo meno invasive.
Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha espresso parere favorevole alla convalida con nota scritta.
Risulta allora che il provvedimento di proroga del trattenimento è stato notificato allo straniero in data 18/3/2025, alle ore 15:50, ed è stato trasmesso a questo ufficio giudiziario in data 19/3/2025, alle ore 14:11.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Risultano pertanto rispettati i termini previsti dal citato articolo 14, commi 3 e 4, del D.Lg.vo n. 286/1998.
Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto la proroga del trattenimento del richiedente asilo sulla scorta del sopraggiunto rigetto della domanda di protezione internazionale pur a fronte della accordata o dichiarata sospensiva giudiziale dell'efficacia esecutiva ex art. 35 bis comma 3 D.Lgs n. 25/2008, ossia ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 142/2015.
Nel corso dell'odierna udienza il richiedente ha confermato le precedenti dichiarazioni, senza nulla aggiungere se non in punto di disservizi del Centro che lo ospita.
CONSIDERAZIONI
Va qui ribadito che la pronuncia di convalida della disposta proroga del trattenimento amministrativo presuppone esclusivamente una verifica della permanenza dei presupposti del trattenimento originariamente disposto.
Nel caso in esame la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha rigettato la domanda di asilo proposta dal resistente, e avverso tale decisione è stato proposto ricorso giurisdizionale, il cui esame risulta ancora pendente. Dalla documentazione prodotta si evince, poi, che con provvedimento del 19.3.2025 il Tribunale di Palermo ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Orbene, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 142 del 2015: «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Il tenore letterale della predetta disposizione, tenuto conto dell'uso della congiunzione “nonché”, deve ritenersi implicare l'esistenza di due condizioni che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Alla luce di ciò, deve ritenersi che, per un verso, la pronuncia della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale può astrattamente integrare una circostanza sopravvenuta idonea a rivalutare alcuni presupposti del provvedimento di trattenimento, come quello relativo alla natura strumentale della domanda di protezione, ma che, per altro verso, il provvedimento possa essere comunque prorogato laddove permangano le concrete esigenze che hanno determinato la necessità del trattenimento del Per_ richiedente , per tutto il tempo in cui quest'ultimo è autorizzato a permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale.
Orbene, nel caso di specie, il trattenimento originario è stato disposto in ragione della natura strumentale della domanda di protezione internazionale, ma l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto è stata accolta unicamente in forza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE effettuato da alcuni Tribunali in ragione dell'inclusione di taluni Stati nella lista dei Paesi di origine sicuri, potenzialmente in contrasto con la Direttiva 2013/32/UE per la presenza di numerose e significative categorie di soggetti a rischio, senza quindi una valutazione personalizzata in punto di sussistenza, nel caso specifico, di gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda stessa, con la conseguenza che non possono ritenersi concretamente venuti meno gli originari presupposti del trattenimento, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario.
E' del resto a ribadirsi che il giudice di legittimità ha condivisibilmente argomentato (cfr. Cass. n. 2378/2024) che, in base alle disposizioni citate, se l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego è accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge.
In relazione invece a quanto dedotto in punto di misure di controllo meno stringenti, è a rilevarsi, da una parte, che il richiedente non è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (per come risultante dal provvedimento del Questore di Ragusa del 26.11.2024), e che, conseguentemente, non possono essere prese in considerazione le misure alternative di cui all'art. 14 comma 1 bis D.Lgs. n. 286/1998, e dall'altra, in ogni caso, che difetta qualsivoglia allegazione e documentazione in punto di precedente effettivo radicamento, di tal fatta da poter offrire sufficiente certezza sulla di lui rintracciabilità e controllo ai fini dell'eventuale esecuzione del già disposto rimpatrio.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Appurato quindi che il soggetto trovasi trattenuto dal 25.11.2024, che alla data del notificato provvedimento di proroga non erano quindi spirati i 60 giorni dalla scadenza della precedente proroga, e che con l'odierna proroga non viene superato il termine massimo di mesi dodici, sussistono i presupposti per disporre la convalida del provvedimento di trattenimento.
P.Q.M.
Convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di in data 18/3/2025 nei confronti di Pt_1
, nato in [...] il [...], C.U.I. Parte_1
. C.F._1
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Palermo 20/3/2025
Il Consigliere dott. Riccardo Trombetta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Palermo, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Riccardo Trombetta e nel procedimento iscritto al n. 120-1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
[...]
[...] nato in [...] il [...], C.U.I. C.F._1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna,
OSSERVA
Con provvedimento emesso in data 18/3/2025 il Questore della Provincia di ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Pt_1 dello straniero , nato in [...] il Pt_1 Parte_1
7/3/1978, C.U.I. , di cittadinanza tunisina. C.F._1
In data odierna si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D.Lg.vo n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D.Lg.vo. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto, con la partecipazione del difensore di fiducia avv. Gianluca Ferrari, e dell'autorità amministrativa emittente, in giudizio personalmente. All'esito di tale udienza il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale, anche per la possibilità di disporre misure di controllo meno invasive.
Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha espresso parere favorevole alla convalida con nota scritta.
Risulta allora che il provvedimento di proroga del trattenimento è stato notificato allo straniero in data 18/3/2025, alle ore 15:50, ed è stato trasmesso a questo ufficio giudiziario in data 19/3/2025, alle ore 14:11.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Risultano pertanto rispettati i termini previsti dal citato articolo 14, commi 3 e 4, del D.Lg.vo n. 286/1998.
Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto la proroga del trattenimento del richiedente asilo sulla scorta del sopraggiunto rigetto della domanda di protezione internazionale pur a fronte della accordata o dichiarata sospensiva giudiziale dell'efficacia esecutiva ex art. 35 bis comma 3 D.Lgs n. 25/2008, ossia ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 142/2015.
Nel corso dell'odierna udienza il richiedente ha confermato le precedenti dichiarazioni, senza nulla aggiungere se non in punto di disservizi del Centro che lo ospita.
CONSIDERAZIONI
Va qui ribadito che la pronuncia di convalida della disposta proroga del trattenimento amministrativo presuppone esclusivamente una verifica della permanenza dei presupposti del trattenimento originariamente disposto.
Nel caso in esame la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha rigettato la domanda di asilo proposta dal resistente, e avverso tale decisione è stato proposto ricorso giurisdizionale, il cui esame risulta ancora pendente. Dalla documentazione prodotta si evince, poi, che con provvedimento del 19.3.2025 il Tribunale di Palermo ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Orbene, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 142 del 2015: «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Il tenore letterale della predetta disposizione, tenuto conto dell'uso della congiunzione “nonché”, deve ritenersi implicare l'esistenza di due condizioni che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Alla luce di ciò, deve ritenersi che, per un verso, la pronuncia della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale può astrattamente integrare una circostanza sopravvenuta idonea a rivalutare alcuni presupposti del provvedimento di trattenimento, come quello relativo alla natura strumentale della domanda di protezione, ma che, per altro verso, il provvedimento possa essere comunque prorogato laddove permangano le concrete esigenze che hanno determinato la necessità del trattenimento del Per_ richiedente , per tutto il tempo in cui quest'ultimo è autorizzato a permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale.
Orbene, nel caso di specie, il trattenimento originario è stato disposto in ragione della natura strumentale della domanda di protezione internazionale, ma l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di rigetto è stata accolta unicamente in forza del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE effettuato da alcuni Tribunali in ragione dell'inclusione di taluni Stati nella lista dei Paesi di origine sicuri, potenzialmente in contrasto con la Direttiva 2013/32/UE per la presenza di numerose e significative categorie di soggetti a rischio, senza quindi una valutazione personalizzata in punto di sussistenza, nel caso specifico, di gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda stessa, con la conseguenza che non possono ritenersi concretamente venuti meno gli originari presupposti del trattenimento, in assenza di ulteriori elementi di segno contrario.
E' del resto a ribadirsi che il giudice di legittimità ha condivisibilmente argomentato (cfr. Cass. n. 2378/2024) che, in base alle disposizioni citate, se l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego è accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge.
In relazione invece a quanto dedotto in punto di misure di controllo meno stringenti, è a rilevarsi, da una parte, che il richiedente non è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (per come risultante dal provvedimento del Questore di Ragusa del 26.11.2024), e che, conseguentemente, non possono essere prese in considerazione le misure alternative di cui all'art. 14 comma 1 bis D.Lgs. n. 286/1998, e dall'altra, in ogni caso, che difetta qualsivoglia allegazione e documentazione in punto di precedente effettivo radicamento, di tal fatta da poter offrire sufficiente certezza sulla di lui rintracciabilità e controllo ai fini dell'eventuale esecuzione del già disposto rimpatrio.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Appurato quindi che il soggetto trovasi trattenuto dal 25.11.2024, che alla data del notificato provvedimento di proroga non erano quindi spirati i 60 giorni dalla scadenza della precedente proroga, e che con l'odierna proroga non viene superato il termine massimo di mesi dodici, sussistono i presupposti per disporre la convalida del provvedimento di trattenimento.
P.Q.M.
Convalida il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore della Provincia di in data 18/3/2025 nei confronti di Pt_1
, nato in [...] il [...], C.U.I. Parte_1
. C.F._1
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Palermo 20/3/2025
Il Consigliere dott. Riccardo Trombetta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile