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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. all'udienza del 25/03/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3184/2023: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA Pt_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. TORSELLO Controparte_1
Appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10347 del 2023
1 CONCLUSIONI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Letto l'art. 111 della Costituzione ed il principio di ragionevole durata del processo, di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art.132, n. 4, cpc;
letto l'art. 118, commi
1 e 2, disp. di att. al cpc;
Premesso che con ricorso ex art. 414 cpc chiedeva Controparte_1 dichiararsi l'illegittimità dalla decadenza dal diritto a percepire il reddito di cittadinanza e la condanna dell' a corrisponderle la somma Pt_1 mensile del suddetto reddito dal settembre 2022; deduceva di aver constatato dal portale la revoca del reddito di cittadinanza alla Pt_1 stessa già riconosciuto, dal mese di settembre, così motivata: “mancata presentazione in assenza di giustificato motivo alle convocazioni (art. 4, comma 5, L. n. 26/2019) da parte anche di un solo componente il nucleo familiare” (doc. 1); che la stessa era stata convocata in data 9.8.2022 e non aveva risposto a tale convocazione, ma che si era poi attivata per provvedere alla registrazione presso ANPAL sede Cinecittà, registrando tutti i componenti del nucleo familiare (ad eccezione del figlio invalido e per tale motivo esonerato) e stipulando il Patto di lavoro (con la dichiarazione presso ANPAL) il 30.9.2022; che, quindi, la decadenza era immotivata, prevedendo la normativa - in caso di prima mancata presentazione - la decurtazione di una mensilità del beneficio;
2 Che il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso evidenziando che sulla base della normativa richiamata da entrambe le parti (art. 7, comma 7, della
L. n. 26 del 2019) non basta la mancata presentazione ad una sola convocazione per la decadenza dal beneficio e non risultando dalla documentazione prodotta dall' l'esistenza di alcuna altra specifica Pt_1 convocazione e mancata presentazione, oltre a quella documentata dalla stessa ricorrente;
che, quindi, l' non aveva provato i presupposti CP_2 di fatto della decadenza applicata, con conseguente condanna dell' a Pt_1 pagare le somme dovute a titolo di reddito di cittadinanza a partire dal settembre 2022, con decurtazione di una mensilità;
Che avverso la sentenza ha proposto appello l' censurando la Pt_1 pronuncia per avere il giudice omesso di valutare che il Patto deve essere sottoscritto entro 20 giorni lavorativi dalla data di cui è stata effettuata l'analisi preliminare, pena la decadenza dal beneficio, laddove tra la convocazione preso il CIPI del 9.8.2022 e la successiva presentazione della ricorrente presso il CIPI (30.9.2022) erano decorsi più di 20 giorni e che, altresì, la ricorrente non aveva mai presentato la DID;
Che si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame;
Che alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono;
Osserva
L'appello non merita accoglimento;
In ordine al primo motivo di doglianza – omessa sottoscrizione del patto per il lavoro entro venti giorni dalla convocazione, con conseguente decadenza dalla prestazione – rileva il Collegio come trattasi di deduzione nuova e, quindi, inammissibile, ex art. 437 cpc, in quanto non svolta dall' in primo grado, oltre che priva di qualsivoglia CP_2 riscontro, non avendo l' indicato la norma di legge relativa alla CP_2 eccepita decadenza;
3 In primo grado, invero, l' aveva indicato, quale normativa Pt_1 applicabile al caso di specie, l'art. 7, comma 7, del D. L. n. 4 del 2019, convertito nella L. n. 26 del 2019 - ai sensi del quale “ In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni: a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione”;
–per come evidenziato dalla parte appellata, quindi, la sanzione per la mancata presentazione alla prima convocazione e, di conseguenza, per la mancata sottoscrizione del patto di lavoro nei 20 giorni dalla stessa, non
è la revoca del beneficio, ma la decurtazione di una mensilità della prestazione, tenuto altresì conto che costituisce circostanza accertata e non contestata, né in primo grado né in questa sede, che la signora
è stata convocata la prima volta il 9.8.2022 e che detta CP_1 convocazione sia stata l'unica;
Quanto, poi, alla dedotta mancata presentazione della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) – circostanza di fatto pure allegata, inammissibilmente, per la prima volta dall' nel presente grado di CP_2 giudizio – l'evenienza è smentita dalla stessa documentazione in atti prodotta dalla parte appellata, dalla quale emerge la conferma, in sede di stipulazione del Patto di lavoro in data 30.9.2022 presso l'ANPAL – sede di Cinecittà, della precedente dichiarazione di disponibilità già presentata dalla signora il 17.12.2008 e dal coniuge il CP_1 Persona_1
15.2.2022 (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente “data dichiarazione di disponibilità: 17.12.2008”; “conferma DID on line” –
“data dichiarazione disponibilità: 15.2.2022”; “conferma DID on line”);
L'appello deve essere, quindi, respinto;
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza;
4 Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 25/03/2025
La Consigliera est.
Maria Vittoria Valente
La Presidente
Donatella Casablanca
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