Sentenza breve 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 02/04/2025, n. 6596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6596 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06596/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03238/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2025, proposto da FO Rescue IP S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Appia Nuova n. 225, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato;
Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;
nei confronti
TE S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., controinteressata, rappresentata e difesa dagli avvocati Mara Bergomi e Giovanni Rocchi, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
dei seguenti atti: 1) il decreto n. 19 del 29.01.2025, comunicato in data 03.02.2025, con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile ha disposto in favore della TE S.r.l. l’aggiudicazione definitiva ed efficace della gara per l’affidamento della fornitura di n. 20 kit di caricamento per automezzo autopompa serbatoio (APS), per esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CIG: B324C11C2B – CUP: F59I24000160001); 2) la nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco datata 03.02.2025, prot. n. 4200, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva ed efficace della gara anzidetta; 3) tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara, conosciuti in data 27.02.2025, nonché tutti gli ulteriori atti, anche di estremi non cogniti, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della TE S.r.l., con particolare riguardo al verbale di gara n. 2 del 05.12.2024, anch’esso conosciuto in data 27.02.2025, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che il mancato rispetto delle caratteristiche minime dei prodotti offerti dalla TE S.r.l. potesse essere superato in virtù della generica accettazione, da parte della stessa, delle clausole del Capitolato tecnico; 4) ove occorrer possa, la decisione di contrarre n. 202 del 18.11.2024, il Bando di gara, il Disciplinare, il Capitolato tecnico e, in ogni caso, tutta la documentazione di gara, nella parte in cui e laddove dovessero essere intesi in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso e, in particolare, l’art. 1.2. del Capitolato tecnico, laddove inteso nel senso di consentire la spendibilità, nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica, di certificazioni di qualità rilasciate da organismi non conformi al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 5) ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, con diritto al subentro della ricorrente e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di TE S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con Bando di gara pubblicato in data 25.09.2024, il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile indiceva una gara a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura di n. 20 kit di caricamento per automezzo autopompa serbatoio (APS), per esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CIG: B324C11C2B – CUP: F59I24000160001), per un valore globale stimato, inclusivo di opzioni, pari a € 2.178.000,00, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Entro il termine di scadenza, presentavano offerta solamente due operatori economici, l’odierna ricorrente e la società controinteressata.
Nel corso della seduta del 05.12.2024, la Commissione giudicatrice, dopo aver preso visione dei contenuti delle offerte tecniche, segnalava che l’offerta della società TE, con riferimento al ventilatore e al kit di sollevamento, non presentasse l’indicazione di “ alcuni dati e accessori ”, ritenendo, tuttavia, di poter superare quelle carenze, in virtù della “ accettazione integrale da parte delle ditte di quanto previsto in Capitolato, in cui il tutto viene specificamente e dettagliatamente indicato ”.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l’odierna ricorrente si collocava al secondo posto della graduatoria, preceduta dalla società TE, nei cui confronti, quindi, la Stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti, in data 03.02.2025.
La ricorrente chiedeva di prendere visione dell’offerta dell’aggiudicataria, nonché di tutta la documentazione e dei verbali di gara. La Stazione appaltante accoglieva l’istanza in data 07.02.2025, senza trasmettere, tuttavia, alcun documento. La ricorrente, quindi, sollecitava l’invio della documentazione richiesta, che le veniva finalmente trasmessa dalla Stazione appaltante, nelle date 27.02.2025 e 06.03.2025.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato e depositato il 10.03.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati e per chiedere il risarcimento dei danni.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 79 e dell’Allegato II.5 d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara, con particolare riferimento all’art. 15 del Disciplinare ed agli artt. 1.1, 2.1 e 5 del Capitolato tecnico, per il mancato rispetto delle caratteristiche minime dei prodotti offerti dalla ditta aggiudicataria; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 legge n. 241/1990, in tema di buon andamento e imparzialità della pubblica Amministrazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento di potere e ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1.2 del Capitolato tecnico; illegittima ammissione alla gara della società controinteressata; violazione e falsa applicazione degli artt. 87, comma 3, e 105 e del par. I Allegato II.8 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 44 della Direttiva 2014/24/UE; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti in fatto e diritto; carenza di istruttoria, sviamento; in via subordinata, illegittimità dell’art. 1.2. del Capitolato tecnico, laddove inteso nel senso di consentire la spendibilità, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, di certificazioni di qualità rilasciate da organismi non conformi al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 3) istanza risarcitoria.
Si costituisce il Ministero intimato, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Si costituisce, altresì, la società controinteressata, chiedendo, anche con successiva memoria, la reiezione del gravame, in quanto irricevibile e infondato.
Alla camera di consiglio del 1° aprile 2025, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, il ricorso è introitato per la decisione di merito, con sentenza breve.
II – Il ricorso, pur prescindendo dall’eccepita irricevibilità, è da ritenersi infondato.
III - La vicenda di cui è causa trova origine in una procedura di gara aperta, indetta il 25.09.2024 dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, per l’affidamento della fornitura di n. 20 kit di caricamento per automezzo autopompa serbatoio (APS), per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del valore globale stimato pari ad € 2.178.000,00.
L’approvvigionamento di tale fornitura fa parte di un complessivo investimento, avente a oggetto l’acquisto di mezzi per i Vigili del fuoco, previsto al punto 224.c dell’Allegato 1 al D.P.C.M. 11.06.2024, recante “ Approvazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 ”, incluso dal predetto decreto tra gli interventi essenziali e indifferibili, ossia “ interventi inclusi nel programma dettagliato, da consegnare in tempi coerenti ai fini del corretto svolgimento delle celebrazioni del Giubileo 2025, nei modi e nei tempi definiti dal medesimo programma ” (art. 1, comma1, lett. j, e All.1.1 al citato D.P.C.M. 11.06.2024).
In considerazione dell’urgenza dell’approvvigionamento, la lex specialis di gara della procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede - all’art. 3.1 del Disciplinare di gara - una tempistica di consegna particolarmente contenuta, di soli 150 giorni (cfr.: pag. 9 Disciplinare).
Pubblicato il Bando, la Stazione appaltante ha ricevuto, nei termini, solamente due offerte, una proveniente dalla ricorrente FO Rescue IP S.r.l., l’altra dalla TE S.r.l., odierna controinteressata.
In data 03.12.2024, la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle buste delle offerte tecniche, acquisendo la documentazione tecnica presentata dalle società partecipanti (cfr.: verbale seduta n. 1).
Successivamente, in data 5 dicembre 2024, la medesima Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti, accettandole entrambe e attribuendo un punteggio pari a 35,94 alla società TE e pari a 29,81 alla società ricorrente (cfr.: verbale seduta n. 2). In quella sede, la Commissione ha dato espressamente atto di come “ per determinate attrezzature sia la ditta TE SR (Ventilatore e Kit di sollevamento) sia la ditta FO Rescue IP SR (Catene, Pompa elettrica ad immersione; motosega e kit di sollevamento) non indicano chiaramente alcuni dati e accessori. Aspetto questo comunque ritenuto ininfluente, in considerazione del fatto che queste mancate indicazioni sono superate dall’accettazione integrale da parte delle ditte di quanto previsto in capitolato, in cui tutto viene specificatamente e dettagliatamente indicato ”.
Il giorno 12.12.2024 la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura delle offerte economiche delle due società concorrenti, riportandole nel verbale. L’offerta della società TE è stata pari a 697.500,00 euro, mentre quella della ricorrente pari a 832.953,00 euro.
Il Ministero dell’Interno ha proceduto, quindi, alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, nella quale sono stati riportati i punteggi complessivi delle due società concorrenti: per la società TE, il punteggio è stato pari a 65,94, mentre per la ricorrente pari a 39,74 (cfr.: verbale seduta n. 2). Con decreto del 29.01.2025, la Stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione della gara alla società controinteressata.
Con nota del 03.02.2025, ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante ha comunicato ai concorrenti l’aggiudicazione della gara per la fornitura in oggetto.
In data 07.02.2025 la società TE ha provveduto alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 117 d.lgs. n. 36/2023 e dato avvio agli ordini necessari per l’esecuzione contrattuale entro i termini previsti, secondo quanto espressamente consentito dal Disciplinare di gara, secondo cui “ E’ fatta salva la facoltà dell’operatore economico risultato affidatario di iniziare la lavorazione della fornitura di che trattasi, a proprio rischio e pericolo e per ragioni di programmazioni interne, prima della ricezione della comunicazione di esecutività del contratto ” (cfr.: pag. 9 Disciplinare).
Decorso il termine dilatorio di 35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione applicabile, ratione temporis , ai sensi dell’art. 18, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, in data 10.03.2025 le parti contrenti hanno proceduto alla stipula del contratto, in forma pubblico-amministrativa, sottoscrivendolo con firma digitale.
IV – Ciò premesso, i motivi del ricorso devono essere disattesi.
IV.1 – Con riguardo al primo motivo di gravame, nessuna delle carenze o difformità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, quali denunciate dalla ricorrente, è rilevabile né - inteso che ve ne siano – è tanto rilevante da motivare la sanzione espulsiva per la controinteressata società.
Occorre, a tal riguardo, richiamare l’insegnamento della giurisprudenza amministrativa a tenore del quale “ l’esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali o perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale; laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusi one” (cfr.: T.a.r. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 12.03.2025 n. 235; in senso conforme, Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2023 n. 5393).
Facendo applicazione di tali criteri ermeneutici all’analisi delle censurate difformità del prodotto in offerta, si può evidenziare quanto segue.
IV.1.1 - Quanto alla mancata espressa indicazione nell’offerta tecnica della società TE dei tubi accessori del ventilatore elettrico, con articolata digressione, la ricorrente descrive il funzionamento dei ventilatori facenti parte del kit , ritenendo che l’aggiudicataria avrebbe presentato un’offerta carente di “ riferimento alle tubazioni richieste dalla Stazione appaltante quali caratteristiche minime del prodotto, sicché l’aggiudicataria avrebbe offerto un prodotto diverso da quello richiesto dalla lex specialis, in quanto sfornito di optional fondamentali per soddisfare le esigenze della stazione appaltante ”.
La prova dell’infondatezza della censura è ravvisabile negli stessi ordini che la società TE ha provveduto a trasmettere ai propri fornitori, all’indomani della comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Come risulta dall’ordine n. F250286 del 17.02.2025 (doc. 2A del deposito di parte controinteressata del 28.03.2025), trasmesso dalla società TE alla società B.S. Beluftungs GMBH, confermato da quest’ultima in data 19.02.2025 (doc. 2b), relativo all’elettroventilatore a batteria BIG HP 18 IB+ (oggetto di estesa descrizione, nell’offerta tecnica della società TE – doc. 14 produzione parte ricorrente), la fornitura richiesta consta non solo di n. 20 elettroventilatori e di n. 20 batterie di ricambio, ma anche di n. 40 tubazioni arancio da 4 metri per ventilatore a batteria e tubazioni arancio da 7 metri per ventilatore a batteria (2 per ciascun ventilatore, come da Capitolato).
Detta documentazione, formatasi dopo la chiusura della gara, ma prima della contestazione della ricorrente, dimostra l’errore in cui è incorsa la ricorrente. L’ordinazione dei tubi, per come specificata, rivela che la mancanza di una dettagliata descrizione del componente accessorio della fornitura principale, nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria (tale qualifica di “ accessorio ” per i tubi è utilizzata dallo stesso Capitolato tecnico a pag. 7 doc. 3 – produzione di parte ricorrente) non possa assurgere a elemento di difformità del prodotto, rispetto alle caratteristiche del Capitolato, tale da motivare l’esclusione della concorrente; nel contempo, conferma la correttezza dell’operato della Commissione giudicatrice che, nell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica, ha valutato l’offerta, ritenendola completa, quanto alla descrizione delle singole attrezzature costituenti il kit , degli elementi accessori, che il concorrente aggiudicatario si è curato di approvvigionare e che si appresta a fornire.
Non vi sono, dunque, elementi per ritenere che la mancanza dell’indicazione della fornitura degli accessori determini un’incompletezza dell'offerta tecnica tale da renderla totalmente incerta o inadeguata rispetto alla fornitura richiesta e alle finalità perseguite dall'Amministrazione, dovendosi anzi ritenere che l’operato della Stazione appaltante sia stato, nella specie, rispettoso del principio del favor partecipationis .
IV.1.2 - Ulteriore difformità contestata dalla ricorrente, che avrebbe a suo dire dovuto condurre all’esclusione della società TE, è quella che riguarda il kit di sollevamento; in particolare, la circostanza che mentre il Capitolato speciale prevede la presenza di n. 1 regolatore di pressione e di n. 1 riduttore di pressione, il kit offerto dalla controinteressata prevede “ n. 1 riduttore di pressione completo di regolatore di pressione ”.
In sostanza, nel prodotto offerto dall’aggiudicataria, il riduttore di pressione e il regolatore di pressione, richiesti dal Capitolato tecnico, sono integrati in un unico kit .
Come è agevole intuire dalla semplice lettura delle specifiche del kit di sollevamento offerte dall’aggiudicataria (cfr.: la descrizione nell’offerta tecnica della società TE – doc. 14 produzione parte ricorrente), scrutinate dalla Commissione giudicatrice, le stesse, pur non pedissequamente conformi alla lettera del Capitolato tecnico, ottemperano in modo equivalente ai requisiti funzionali imposti dalla Stazione appaltante. L’offerta relativa al kit di sollevamento della società TE assicura, invero, una soluzione che integra adeguati livelli di prestazione del prodotto presente sul mercato, garantendo una fornitura in possesso delle caratteristiche funzionali richieste in gara, ossia una dotazione che assicuri la regolazione di pressione e la riduzione di pressione, entro il range indicato in Capitolato.
Ne consegue che la Stazione appaltante bene ha fatto a non escludere, per questa ragione, l’offerta della società TE, poiché, diversamente operando, avrebbe integrato una violazione del punto 7 dell’allegato II.5 d.lgs. n. 36/2023.
Al fine di accertare l’infondatezza della censura, soccorre la più recente giurisprudenza amministrativa che ha chiarito l’operatività del c.d. principio di equivalenza ; tale principio, oggi recepito al punto 7 dell’allegato II.5 d.lgs. n. 36/2023, “ permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato a evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta ” (cfr.: T.a.r. Sicilia Catania, Sez. III, 24.06.2024 n. 2298).
Ciò anche in considerazione del fatto che “ il vaglio strettamente documentale condotto dalla Commissione di gara è espressione di un apprezzamento tecnico che appare insuscettibile di revisione nella sede giurisdizionale in mancanza di chiari rilievi di illogicità ed incongruità manifesta; ciò implica, per altro verso, che a rilevare è che dall'offerta tecnica complessivamente considerata emerga il rispetto delle previsioni in questione, secondo un non irragionevole apprezzamento ” (cfr.: Cons. Stato sez. III, 09.05.2024 n. 4155).
IV.2 – Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente, richiamando l’art. 1.2. del Capitolato tecnico, afferma che il Ministero resistente avrebbe ammesso la società TE, in assenza di valida certificazione di qualità UNI 9001/2015, aggiungendo che, dalla sola lettura della documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, quest’ultima sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura selettiva, per aver presentato una certificazione di qualità UNI 9001/2015 da Organismo non accreditato ai sensi della normativa europea e del Regolamento n. 765/2008 e non firmatario degli accordi EA/MLA.
IV.2.1 - Prima di procedere all’esame della censura della ricorrente, è bene ripercorrere il dato testuale del Capitolato di gara che, all’art. 1.2 rubricato “ disposizioni normative ”, prevede che “ la Ditta concorrente dovrà essere in possesso della certificazione ISO 9001, in corso di validità alla data di presentazione delle offerte prevista nel bando ”.
La prescrizione espressa, contenuta nel Capitolato di gara, si limita a chiedere, pena l’esclusione dalla gara, il possesso di una valida certificazione ISO 9001.
Di contro, nel Disciplinare di gara manca del tutto una previsione esplicita in tal senso.
La ricostruzione di parte ricorrente appare inattendibile, perché la società TE possiede i requisiti di qualificazioni richiesti dalla lex specialis , compresi quelli relativi alla certificazione ISO 9001.
Il certificato prodotto dalla società controinteressata è stato rilasciato da un Ente di certificazione membro dello IAF MLA (c.d. International Accreditation Forum Multilateral Agreements ), come è possibile rilevare dal certificato stesso, dove è utilizzato il logo dell'Ente di accreditamento.
La funzione prevalente dello IAF MLA è quella di costituire un unico programma mondiale di valutazione della conformità che diminuisca il rischio, per le aziende e per i loro clienti, di non poter far valere i propri certificati sul mercato globale, il che assicura competenza e imparzialità del soggetto accreditato.
Non colgono nel segno, dunque, le contestazioni di parte ricorrente. Quantomeno, la ricorrente non prova che lo IAF MLA, ancorché non firmatario degli accordi EA/MLA, sia un Organismo non accreditato, ai sensi della normativa europea e del Regolamento (CE) n. 765/2008.
L' International Accreditation Forum (IAF) è un'associazione mondiale di Organismi di accreditamento che opera in settori come i prodotti, i servizi, i sistemi di gestione e il personale. Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda l'accreditamento e la vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti. Ogni Paese europeo ha un proprio Ente unico di accreditamento, che opera in conformità al Regolamento europeo (CE) 765/2008. In Italia, l'Ente unico di accreditamento è ED . Il marchio di accreditamento di un Ente firmatario, apposto su un rapporto di prova o di ispezione, su una dichiarazione di verifica e su un certificato di conformità o di taratura, funziona come un passaporto sui mercati internazionali. L'IAF, anche se non firmatario degli accordi EA/MLA, è, comunque, un'associazione mondiale di Organismi di accreditamento.
IV.2.2 - Si aggiunga, che l’ A.n.a.c., con Comunicato presidenziale del 9 giugno 2021, avente a oggetto “ Indicazioni in merito all’utilizzo, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione, di certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA ”, si è pronunciata nel senso della equivalenza tra le certificazioni emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA ( European Cooperation Multilateral Agreement ).
Più nello specifico, l’A.n.a.c. osserva che: “ A tal proposito, si evidenzia che la norma standard di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di certificazione dei sistemi di gestione, ISO/IEC 17021-1:2015, trova applicazione sia in ambito europeo che in ambito internazionale. Inoltre, gli Accordi di mutuo riconoscimento intervenuti in ambito europeo (EA MLA - European cooperation Multilateral Agreement) e internazionale (IAF MLA - International Accreditation Forum Multilateral Agreements) assicurano l’equivalenza sul mercato delle certificazioni, delle ispezioni, delle verifiche, delle prove e delle tarature svolte dagli organismi e dai laboratori accreditati nei rispettivi ambiti di riferimento, al fine di favorire la libera circolazione dei beni e dei servizi sui mercati internazionali. Occorre considerare, altresì, che l’Accordo multilaterale EA è riconosciuto a livello internazionale da IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) e, pertanto, l'accreditamento da parte di uno dei membri EA MLA attribuisce la medesima fiducia dell'accreditamento fornito da qualsiasi firmatario dell'accordo reciproco IAF o ILAC. Ciò in quanto l’ottenimento dello status di firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento da parte di un Ente di accreditamento avviene a seguito di un processo di valutazione inter pares idoneo a garantire la competenza, il rigore procedurale e l’uniformità di modus operandi tra gli Enti che svolgono attività di accreditamento nel mondo. Infine, è opportuno evidenziare che, tra le attività riconosciute dagli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento, rientrano le certificazioni accreditate, tra cui sono comprese le certificazioni di sistema per la qualità, Si ritiene, quindi, che, in aderenza al principio generale del mutuo riconoscimento, possa affermarsi l’equivalenza tra le certificazioni emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, anche al fine del conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Diversamente opinando, si vanificherebbe lo scopo perseguito con la sottoscrizione degli Accordi di mutuo riconoscimento, introducendo, altresì, una disparità di trattamento tra gli operatori economici ” (cfr.: Comunicato Presidente A.n.a.c. 9 giugno 2021).
IV.2.3 - A livello sostanziale, le norme tecniche contenute nel Capitolato sono elementi qualitativi che stabiliscono specifici standard commerciali della società e lo scopo, nel caso della certificazione ISO 9001:2015, è il “ Commercio all’ingrosso e al dettaglio di attrezzature di soccorso e antincendio e dispositivi di protezione individuale. Progettazione ed allestimento di unità autonome di soccorso ”. Il punto di rilievo, ai fini certificativi, non è tanto la realizzazione di un prodotto quanto la gestione complessiva di qualità del prodotto, tale da garantire una regolare esecuzione di eventuali rapporti di natura contrattuale.
La giurisprudenza, a tal proposito, ha in più pronunce ritenuto, in ipotesi similari relative alle certificazioni UNI EN ISO, che: “ le norme tecniche come quella di cui in questa sede si controverte si risolvono in una serie articolata di requisiti generali, la cui esistenza garantisce un determinato livello qualitativo della struttura aziendale e dei processi lavorativi, in modo da assicurare il controllo delle operazioni che influiscono sui prodotti e sulle prestazioni, la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali e la soddisfazione del cliente Si tratta di caratteristiche qualitative che prescindono dalle dimensioni e dal settore di attività dell'azienda e codificano gli standard industriali e commerciali, le regole organizzative e i principi vigenti nei paesi industrializzati che un'azienda deve seguire per i processi produttivi, ma non attengono alle modalità con le quali si fabbricano specifici prodotti o si rendono individuati servizi. Per questa ragione, la certificazione di qualità attiene agli aspetti gestionali dell'impresa, intesa nel suo complesso, e non ai prodotti da essi realizzati ovvero alle attività ed ai processi produttivi per cui sia specificamente abilitata ” (cfr.: T.a.r. Umbria Perugia I, 5 luglio 2023, n. 434; in senso conforme, Cons. Stato V, 28 ottobre 2015, n. 4937).
Si può disattendere, dunque, l’interpretazione di parte ricorrente, dato atto che va solo attribuito rilievo al tenore letterale dell’art. 1.2 del Capitolato, il quale si limita a richiedere genericamente il possesso di valida certificazione ISO 9001, alla data di presentazione delle offerte prevista nel Bando. E si può, quindi, ritenere sussistente il possesso del requisito in capo alla controinteressata, come richiesto dalla documentazione di gara.
IV.2.4 - Occorre poi richiamare opportunamente i principi che disciplinano la materia delle gare pubbliche, in considerazione del mancato riferimento esplicito nel Disciplinare (ma solamente nel Capitolato) al possesso della certificazione ISO 9001.
Primo fra tutti, si richiama il principio di gerarchia differenziata, il quale individua, in presenza di clausole non chiare o contraddittorie, rapporti gerarchici fra gli atti propri della documentazione di gara e attribuisce prevalenza alla disciplina di gara rispetto al Capitolato che, in quanto descrittivo-prestazionale, si limita a integrare il primo.
La giurisprudenza amministrativa, a tal proposito, così si pronuncia: “ Ne discende che, anche dal punto di vista da ultimo considerato, le doglianze di parte ricorrente non possono essere condivise, giacché eventuali contrasti tra disciplinare e capitolato devono risolversi facendo ricorso al criterio di gerarchia, in caso di contrasto tra disposizioni riconducibili a differenti fonti di gara, s i deve accordare prevalenza alla disciplina di gara rispetto a quella contenuta nel capitolato tecnico ” (cfr.: T.a.r. Umbria Perugia I, 5 luglio 2023, n. 434; in senso conforme, T.a.r. Lazio Roma III, 31 gennaio 2018 n. 1139; T.a.r. Puglia Bari III, 17 febbraio 2022 n. 264).
IV.2.5 - Inoltre, la lettura della lex specialis proposta da parte ricorrente contrasta con il principio cardine delle gare pubbliche, cioè con il favor partecipationis .
Alla presenza di più interpretazioni possibili di una clausola o di un articolo contenuto in un Bando, Disciplinare di gara o Capitolato di gara, va preferita la determinazione ermeneutica che garantisca la più ampia partecipazione dei concorrenti.
Infine, la prospettazione di parte ricorrente contrasta con altri principi fondamentali del diritto amministrativo sostanziale, come quello di proporzionalità oltre che di ragionevolezza, poiché, così interpretando, determina un’eccessiva restrizione della partecipazione, assecondando istanze di natura anticoncorrenziale. L’interpretazione offerta dalla ricorrente limiterebbe grandemente la partecipazione alla procedura di gara. A sostegno dei principi sopra richiamati, si rinviene uniforme giurisprudenza che, in punto di violazione del criterio del favor partecipationis , così si pronuncia: “ Una siffatta interpretazione della lex specialis - oltre a non contrastare, come si evidenzierà, col sistema di accreditamento delineato dalle norme comunitarie - appare, tra l'altro, maggiormente conforme al criterio del favor partecipationis (per il quale, come è noto, in caso di dubbi interpretativi o a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la soluzione ermeneutica che consenta la massima partecipazione alla gara ” (cfr.: Cons. Stato V, 09 novembre 2023, n. 9628; in senso conforme, T.a.r. Sicilia Catania V, 31 ottobre 2024 n. 3616, Cons. Stato V, 09 giugno 2022, n. 4731; Cons. Stato V, 30 maggio 2022 n. 4365)
Relativamente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, “ per giurisprudenza costante, l'interpretazione della lex specialis di gara deve essere, dunque, condotta secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, con la finalità di escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive ed anticoncorrenziali, e, in caso di dubbi interpretativi, deve essere sempre preferita la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara... Le stazioni appaltanti hanno, dunque, il potere discrezionale - purché esercitato in osservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, come nella specie - di fissare nella lex specialis elementi dell'offerta che, pur riferendosi in senso lato a requisiti soggettivi dell'operatore concorrente, in attenuazione del generale divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e oggettivi afferenti la valutazione dell'offerta, per la capacità di illuminare sulla qualità della stessa, rappresentano un elemento di quest'ultima, poiché esprimono la sua affidabilità ” (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186).
IV.2.6 – Le considerazioni di cui sopra consentono di assorbire le censure articolate in via subordinata, circa l’asserita illegittimità dell’art. 1.2. del Capitolato tecnico, laddove inteso nel senso di consentire la spendibilità, nell’ambito delle procedure a evidenza pubblica, di certificazioni di qualità rilasciate da organismi asseritamente non conformi al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
V – In conclusione, il ricorso è infondato. Stante la particolarità del caso e stante la brevità del giudizio, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO