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Articolo 7 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Articolo 7 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Versione
30 giugno 1874
Art. 7.
L'albo, stampato a spese del collegio, resta affisso nelle sale d'ingresso e d'udienza delle Corti e dei tribunali.
Entrata in vigore il 30 giugno 1874
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