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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/09/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 1064/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
- avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA appellante contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
- avv. DE BARTOLO DAVIDE, ARCANGELI CHIARA appellata con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda avversaria. Con vittoria di spese di entrambi i gradi, con tutti i relativi accessori, e vinte inoltre le spese di CTU”.
Per parte appellata:
“Si rimette pertanto a giustizia, non opponendosi all'eventuale riforma della sentenza impugnata nei termini ex adverso propugnati, ove così ritenuto da codesta Corte, ribadisce di aver avviato il procedimento di querela di falso onde ottemperare all'ordine di giustizia della Commissione tributaria di primo grado, fa nuovamente presente che comunque la CTU licenziata ha affermato, nella sostanza, la fondatezza della non genuinità della propria firma, onde confida che nessuna condanna alle spese sia pronunciata a suo carico (come peraltro già era avvenuto in prime cure), si riserva ovviamente di far valere le risultanze della CTU nel giudizio in Commissione tributaria di primo grado, una volta riavviato, nel quale aveva appunto già tempestivamente disconosciuto la propria firma”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha adito il Controparte_1
Tribunale di Genova proponendo querela di falso in via principale e chiedendo che fosse accertata la falsità della firma a lei ascritta, quale destinataria, sull'avviso di ricevimento della raccomandata 67229409587-7 e/o la falsità di quanto attestato dall'agente postale incaricato circa la consegna della raccomandata n. 67229409587 –
7 alla sig.ra . Controparte_1
A sostegno delle proprie domande, ha allegato: a) di avere promosso procedimento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova RG 1429/22 per contestare una pretesa impositiva e sanzionatoria dell'amministrazione finanziaria, ivi sollevando eccezione di prescrizione;
b) che per resistere a tale eccezione l'amministrazione finanziaria aveva prodotto la raccomandata n. 67229409587-7, indirizzata a Via Piero Gobetti 17 16010 Sant'Olcese GE, spedita il Controparte_1 18/11/2016 dall'ufficio di Peschiera Borromeo da parte dell'allora Controparte_2
rif. n. 8050 e copia del relativo avviso di ricevimento;
c) che
[...]
avverso tale atto essa proponeva querela di falso. CP_1
Si costituiva in giudizio , la quale, in Parte_1
via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in via subordinata l'estensione del contraddittorio nei confronti di nel Controparte_3
merito, contestava la deduzione della falsità passibile di querela di falso, poiché
l'agente postale incaricato non poteva avere attestato falsamente alcunché, non essendo lo stesso tenuto a identificare il soggetto firmatario all'atto della consegna del piego.
Con sentenza del 30.10.2024, il Tribunale, espletata c.t.u. grafologica, accoglieva la querela di falso proposta dalla , dichiarando “la falsità della sottoscrizione CP_1
apparentemente riferibile a apposta, quale destinataria, sull'avviso di Controparte_1
ricevimento della raccomandata 67229409587-7 indirizzata a Via Controparte_1
Piero Gobetti 17 16010 Sant'Olcese GE spedita il 18/11/2016 dall'ufficio di Peschiera
Borromeo”.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' Parte_2
dolendosi che la tesi secondo cui la eventuale falsità delle sottoscrizioni possa determinare la falsità delle relate di notificazione, con conseguente necessità di contestazione mediante querela di falso, era errata dal momento che l'efficacia probatoria fidefacente delle relate (per la contestazione della quale sola è necessaria la querela di falso) deve ritenersi limitata a quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, e non invece alla veridicità delle dichiarazioni da altri ricevute.
Chiedeva, in accoglimento dell'appello, il rigetto della querela di falso.
Si costituiva in giudizio , la quale - preso atto della tesi Controparte_1
dell'Avvocatura erariale, peraltro dall' sollevata solo Parte_1
all'udienza di discussione del giudizio di prime cure - si rimetteva a giustizia, non opponendosi all'eventuale riforma della sentenza impugnata nei termini ex adverso propugnati, ove così ritenuto dalla Corte;
ribadiva di aver avviato il procedimento di querela di falso onde ottemperare all'ordine di giustizia della Corte di giustizia tributaria di primo grado, confidava che nessuna condanna alle spese fosse pronunciata a suo carico (come peraltro già era avvenuto in prime cure).
Gli atti erano trasmessi dalla Cancelleria al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, per il suo intervento.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte – in assenza di quelle del P.G. - e all'udienza del 23/9/2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Infatti, l'efficacia probatoria fidefacente delle relate di notificazione deve ritenersi limitata a quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto e non invece alla veridicità delle dichiarazioni ricevute da terzi.
Così, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato, sul punto, che: “Questa Corte ha in più occasioni ribadito che la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicché, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che in relazione a queste, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (tra le molte Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass. 7 marzo 2012, n. 3516; Cass. 24 luglio 2000, n. 9658). In particolare, poiché la relata di notificazione costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass. 29 marzo 2016, n. 6046; Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817, concernente attestazione di mancato rinvenimento del legale rappresentante della società presso la sede con conseguente consegna dell'atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione;
Cass. 22 febbraio 2010, n. 4193, riguardante attestazione del compimento di tutte le formalità prescritte;
Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) L'efficacia fidefacente opera, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma (Cass. 18 settembre 2003, n. 13748). Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate, tuttavia, a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante, ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. 1° giugno 1999,
n. 5305) e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (Cass. 8 agosto 2013, n. 19021), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403),
o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass.
11 aprile 2000, n. 4590). In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826). (29974 del
13/12/2017). Ne deriva che la reiezione dell'istanza di querela di falso è, nella specie, del tutto corretta, posto che l'illeggibilità della firma apposta al destinatario della notificazione e l'assenza di alcun legame valido tra il destinatario effettivo e quello ufficiale sono circostanze che non coinvolgono l'asseverazione del pubblico ufficiale, ma la validità della notificazione secondo uno dei canoni previsti dalla normativa processuale applicabile e, come tali, non sono querelabili di falso, ma possono ben costituire oggetto di disconoscimento o prova della non riferibilità al destinatario, con il risultato, ove valutate positivamente dal giudicante, di inficiare la validità della notificazione medesima” (così Cass. n. 35716 del 2023).
Anche la Cassazione n. 29974 del 2017 ha affermato gli stessi principi, precisando che:
“Questa Corte ha in più occasioni ribadito che la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicché, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che, in relazione a queste, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (tra le molte Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass. 7 marzo 2012, n. 3516; Cass. 24 luglio 2000, n. 9658). […] Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate tuttavia a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. 1° giugno 1999, n. 5305), e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (Cass. 8 agosto 2013, n. 19021), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501;
Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403), o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000,
n. 4590). In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso
(Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826). […] Va da sé che del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della Contr sottoscrizione della calce alle relate di notificazione non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse — le quali null'altro dicono se non che persona presentatasi all'ufficiale notificante come ha sottoscritto l'atto per ricevuta — CP_5
attribuibile all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
Questa Corte territoriale aveva già, peraltro, enunciato simili principi nella pronuncia n. 140 del 2016, che è stata oggetto di ricorso per cassazione poi definito con la citata ordinanza n. 29974 del 2017 della Corte Suprema.
Applicati i predetti principi al caso di specie, l'attestazione rilasciata dall'agente postale con riferimento alla qualità di “destinatario” del consegnatario dell'atto, nonché la sottoscrizione operata da altri apparentemente riferibile a , non Controparte_1
possono essere ritenute dichiarazioni del notificante assistite da fede privilegiata e suscettibili di querela di falso, ma elementi dell'avviso di ricevimento di cui la parte interessata può nella sede idonea (nel caso in esame, nel giudizio tributario) fornire la prova dell'inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza però dover utilizzare la querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826).
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, la falsità della sottoscrizione apposta dal destinatario della notificazione e l'assenza di alcun legame valido tra il destinatario effettivo e quello ufficiale sono circostanze che non coinvolgono l'asseverazione del pubblico ufficiale, ma la validità della notificazione secondo la normativa processuale applicabile e, come tali, non sono querelabili di falso, ma possono ben costituire oggetto di disconoscimento o prova nella sede idonea della non riferibilità al destinatario, con il risultato, ove siano valutate positivamente dal giudicante, di inficiare la validità della notificazione medesima.
In definitiva, il primo giudice, pur avendo preso atto delle risultanze della CTU, avrebbe dovuto comunque respingere la proposta querela di falso, non essendo essa lo strumento giuridico adatto a contestare la non riconducibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento al destinatario ufficiale.
L'accoglimento della querela di falso avverso l'avviso di ricevimento in oggetto avrebbe dovuto presupporre infatti elementi ulteriori rispetto alla semplice falsità della firma ivi apposta, quali - nel caso - la prova che il notificante non si fosse recato effettivamente in Sant'Olcese, Via Piero Gobetti n. 17 in data 28.11.2016 o la prova che egli non avesse consegnato l'atto a persona presentatasi nella qualità di destinatario.
Tali prove, tuttavia, nel caso di specie non si rinvengono in atti.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda proposta da . Controparte_1
In considerazione del comportamento processuale di parte appellata, che si è rimessa a giustizia, non opponendosi alla riforma della sentenza impugnata nei termini richiesti dall'appellante, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, rigetta la domanda attorea;
[...]
dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti;
le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale.
Genova, 27/9/2025
Il Presidente estensore Dott. Marcello Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 1064/2024
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
- avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA appellante contro
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._1
- avv. DE BARTOLO DAVIDE, ARCANGELI CHIARA appellata con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, riformare l'impugnata decisione per i motivi sopra illustrati, rigettando per effetto la domanda avversaria. Con vittoria di spese di entrambi i gradi, con tutti i relativi accessori, e vinte inoltre le spese di CTU”.
Per parte appellata:
“Si rimette pertanto a giustizia, non opponendosi all'eventuale riforma della sentenza impugnata nei termini ex adverso propugnati, ove così ritenuto da codesta Corte, ribadisce di aver avviato il procedimento di querela di falso onde ottemperare all'ordine di giustizia della Commissione tributaria di primo grado, fa nuovamente presente che comunque la CTU licenziata ha affermato, nella sostanza, la fondatezza della non genuinità della propria firma, onde confida che nessuna condanna alle spese sia pronunciata a suo carico (come peraltro già era avvenuto in prime cure), si riserva ovviamente di far valere le risultanze della CTU nel giudizio in Commissione tributaria di primo grado, una volta riavviato, nel quale aveva appunto già tempestivamente disconosciuto la propria firma”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha adito il Controparte_1
Tribunale di Genova proponendo querela di falso in via principale e chiedendo che fosse accertata la falsità della firma a lei ascritta, quale destinataria, sull'avviso di ricevimento della raccomandata 67229409587-7 e/o la falsità di quanto attestato dall'agente postale incaricato circa la consegna della raccomandata n. 67229409587 –
7 alla sig.ra . Controparte_1
A sostegno delle proprie domande, ha allegato: a) di avere promosso procedimento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova RG 1429/22 per contestare una pretesa impositiva e sanzionatoria dell'amministrazione finanziaria, ivi sollevando eccezione di prescrizione;
b) che per resistere a tale eccezione l'amministrazione finanziaria aveva prodotto la raccomandata n. 67229409587-7, indirizzata a Via Piero Gobetti 17 16010 Sant'Olcese GE, spedita il Controparte_1 18/11/2016 dall'ufficio di Peschiera Borromeo da parte dell'allora Controparte_2
rif. n. 8050 e copia del relativo avviso di ricevimento;
c) che
[...]
avverso tale atto essa proponeva querela di falso. CP_1
Si costituiva in giudizio , la quale, in Parte_1
via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo in via subordinata l'estensione del contraddittorio nei confronti di nel Controparte_3
merito, contestava la deduzione della falsità passibile di querela di falso, poiché
l'agente postale incaricato non poteva avere attestato falsamente alcunché, non essendo lo stesso tenuto a identificare il soggetto firmatario all'atto della consegna del piego.
Con sentenza del 30.10.2024, il Tribunale, espletata c.t.u. grafologica, accoglieva la querela di falso proposta dalla , dichiarando “la falsità della sottoscrizione CP_1
apparentemente riferibile a apposta, quale destinataria, sull'avviso di Controparte_1
ricevimento della raccomandata 67229409587-7 indirizzata a Via Controparte_1
Piero Gobetti 17 16010 Sant'Olcese GE spedita il 18/11/2016 dall'ufficio di Peschiera
Borromeo”.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' Parte_2
dolendosi che la tesi secondo cui la eventuale falsità delle sottoscrizioni possa determinare la falsità delle relate di notificazione, con conseguente necessità di contestazione mediante querela di falso, era errata dal momento che l'efficacia probatoria fidefacente delle relate (per la contestazione della quale sola è necessaria la querela di falso) deve ritenersi limitata a quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, e non invece alla veridicità delle dichiarazioni da altri ricevute.
Chiedeva, in accoglimento dell'appello, il rigetto della querela di falso.
Si costituiva in giudizio , la quale - preso atto della tesi Controparte_1
dell'Avvocatura erariale, peraltro dall' sollevata solo Parte_1
all'udienza di discussione del giudizio di prime cure - si rimetteva a giustizia, non opponendosi all'eventuale riforma della sentenza impugnata nei termini ex adverso propugnati, ove così ritenuto dalla Corte;
ribadiva di aver avviato il procedimento di querela di falso onde ottemperare all'ordine di giustizia della Corte di giustizia tributaria di primo grado, confidava che nessuna condanna alle spese fosse pronunciata a suo carico (come peraltro già era avvenuto in prime cure).
Gli atti erano trasmessi dalla Cancelleria al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, per il suo intervento.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni sopra trascritte – in assenza di quelle del P.G. - e all'udienza del 23/9/2025 veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Infatti, l'efficacia probatoria fidefacente delle relate di notificazione deve ritenersi limitata a quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto e non invece alla veridicità delle dichiarazioni ricevute da terzi.
Così, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato, sul punto, che: “Questa Corte ha in più occasioni ribadito che la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicché, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che in relazione a queste, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (tra le molte Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass. 7 marzo 2012, n. 3516; Cass. 24 luglio 2000, n. 9658). In particolare, poiché la relata di notificazione costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso (Cass. 29 marzo 2016, n. 6046; Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817, concernente attestazione di mancato rinvenimento del legale rappresentante della società presso la sede con conseguente consegna dell'atto a persona qualificatasi come addetta alla ricezione;
Cass. 22 febbraio 2010, n. 4193, riguardante attestazione del compimento di tutte le formalità prescritte;
Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) L'efficacia fidefacente opera, in particolare, per l'attestazione con cui l'ufficiale notificante dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma (Cass. 18 settembre 2003, n. 13748). Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate, tuttavia, a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante, ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. 1° giugno 1999,
n. 5305) e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (Cass. 8 agosto 2013, n. 19021), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403),
o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass.
11 aprile 2000, n. 4590). In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826). (29974 del
13/12/2017). Ne deriva che la reiezione dell'istanza di querela di falso è, nella specie, del tutto corretta, posto che l'illeggibilità della firma apposta al destinatario della notificazione e l'assenza di alcun legame valido tra il destinatario effettivo e quello ufficiale sono circostanze che non coinvolgono l'asseverazione del pubblico ufficiale, ma la validità della notificazione secondo uno dei canoni previsti dalla normativa processuale applicabile e, come tali, non sono querelabili di falso, ma possono ben costituire oggetto di disconoscimento o prova della non riferibilità al destinatario, con il risultato, ove valutate positivamente dal giudicante, di inficiare la validità della notificazione medesima” (così Cass. n. 35716 del 2023).
Anche la Cassazione n. 29974 del 2017 ha affermato gli stessi principi, precisando che:
“Questa Corte ha in più occasioni ribadito che la relazione dell'ufficiale notificante non fornisce la prova della veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dal destinatario ovvero consegnatario dell'atto notificato, sicché, ad esempio, le enunciazioni relative ai rapporti tra quest'ultimo e la persona cui l'atto è destinato, o circa la verità intrinseca delle dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario notificante, fanno fede fino a prova contraria, con la conseguenza che, in relazione a queste, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso (tra le molte Cass. 5 dicembre 2012, n. 21817; Cass. 7 marzo 2012, n. 3516; Cass. 24 luglio 2000, n. 9658). […] Non tutte le attestazioni contenute nella relazione di notifica sono destinate tuttavia a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività svolte dall'ufficiale notificante ovvero fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono assistite da pubblica fede le attestazioni rilasciate dallo stesso ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche che gli sono commesse in relazione all'atto notificato (Cass. 1° giugno 1999, n. 5305), e, quindi, il contenuto intrinseco delle notizie apprese dai vicini, in quanto terzi rispetto alle parti dell'atto da notificare (Cass. 27 ottobre 2008, n. 25860) e tutte le altre circostanze, quali, ad esempio, l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (Cass. 8 agosto 2013, n. 19021), la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa o all'ufficio di chi ha ricevuto l'atto (Cass. 17 dicembre 2014, n. 26501;
Cass. 12 marzo 2012, n. 3906; Cass. 11 aprile 1996, n. 3403), o, ancora, l'effettività della sede della società destinataria o la qualità della persona consegnataria dell'atto, che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte (Cass. 11 aprile 2000,
n. 4590). In relazione a queste ultime circostanze, assistite comunque da una presunzione di veridicità, la parte interessata può fornire la prova della loro intrinseca inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza dover ricorrere alla querela di falso
(Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826). […] Va da sé che del tutto correttamente i giudici di merito hanno escluso che la accertata falsità della Contr sottoscrizione della calce alle relate di notificazione non implicasse affatto la falsità ideologica delle relate stesse — le quali null'altro dicono se non che persona presentatasi all'ufficiale notificante come ha sottoscritto l'atto per ricevuta — CP_5
attribuibile all'ufficiale notificante, non ricadendo su quest'ultimo alcun obbligo normativamente previsto di procedere all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni ricevute, essendo viceversa il destinatario ovvero il consegnatario dell'atto notificato tenuto a dire la verità, giacché le dichiarazioni rese all'atto della consegna a detto ufficiale sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p. (Cass.2 marzo 2000, n. 2323; Cass. 23 maggio 2005, n. 10868)”.
Questa Corte territoriale aveva già, peraltro, enunciato simili principi nella pronuncia n. 140 del 2016, che è stata oggetto di ricorso per cassazione poi definito con la citata ordinanza n. 29974 del 2017 della Corte Suprema.
Applicati i predetti principi al caso di specie, l'attestazione rilasciata dall'agente postale con riferimento alla qualità di “destinatario” del consegnatario dell'atto, nonché la sottoscrizione operata da altri apparentemente riferibile a , non Controparte_1
possono essere ritenute dichiarazioni del notificante assistite da fede privilegiata e suscettibili di querela di falso, ma elementi dell'avviso di ricevimento di cui la parte interessata può nella sede idonea (nel caso in esame, nel giudizio tributario) fornire la prova dell'inesattezza, con tutti i mezzi consentiti, senza però dover utilizzare la querela di falso (Cass. 28 giugno 2000, n. 8799; Cass. 3 ottobre 1998, n. 9826).
Come affermato dalla Suprema Corte, infatti, la falsità della sottoscrizione apposta dal destinatario della notificazione e l'assenza di alcun legame valido tra il destinatario effettivo e quello ufficiale sono circostanze che non coinvolgono l'asseverazione del pubblico ufficiale, ma la validità della notificazione secondo la normativa processuale applicabile e, come tali, non sono querelabili di falso, ma possono ben costituire oggetto di disconoscimento o prova nella sede idonea della non riferibilità al destinatario, con il risultato, ove siano valutate positivamente dal giudicante, di inficiare la validità della notificazione medesima.
In definitiva, il primo giudice, pur avendo preso atto delle risultanze della CTU, avrebbe dovuto comunque respingere la proposta querela di falso, non essendo essa lo strumento giuridico adatto a contestare la non riconducibilità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento al destinatario ufficiale.
L'accoglimento della querela di falso avverso l'avviso di ricevimento in oggetto avrebbe dovuto presupporre infatti elementi ulteriori rispetto alla semplice falsità della firma ivi apposta, quali - nel caso - la prova che il notificante non si fosse recato effettivamente in Sant'Olcese, Via Piero Gobetti n. 17 in data 28.11.2016 o la prova che egli non avesse consegnato l'atto a persona presentatasi nella qualità di destinatario.
Tali prove, tuttavia, nel caso di specie non si rinvengono in atti.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, va rigettata la domanda proposta da . Controparte_1
In considerazione del comportamento processuale di parte appellata, che si è rimessa a giustizia, non opponendosi alla riforma della sentenza impugnata nei termini richiesti dall'appellante, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
, rigetta la domanda attorea;
[...]
dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti;
le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura uguale.
Genova, 27/9/2025
Il Presidente estensore Dott. Marcello Bruno