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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Via Zanella N. 1 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8182 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8182 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 26/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25 marzo 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 8182 del
05.12.2024, notificato il 3 febbraio 2025, emesso dal Comune di Cisterna di Latina per omesso versamento della TARI a.i. 2019, per l'importo complessivo di euro 514,00.
Motivi di ricorso
Prescrizione del credito tributario
La ricorrente sostiene che il credito TARI sarebbe prescritto, essendo decorso il termine quinquennale, alla data di notifica dell'atto.
Illegittimità delle sanzioni
Si deduce, inoltre, l'illegittimità e l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, dell'atto impugnato in ordine ai criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata. Nell'atto di contestazione impugnato sarebbe poco chiaro e/o incerto il criterio di calcolo e di determinazione della sanzione pecuniaria applicata, anche alla luce e nel rispetto dell'art. 7 della Legge n. 212/2000. In subordine, viene richiesta la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
Si è regolarmente costituito il Comune di Cisterna di Latina deducendo l'infondatezza del ricorso.
Premesso che l'avviso di accertamento riguarda l'annualità TARI 2019 e che, trattandosi di avviso di accertamento, rileva la decadenza e non la prescrizione, osserva che l'atto è stato affidato al servizio postale il
13 dicembre 2024, dunque nel pieno rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, L. n.
296/2006.
Circa le sanzioni, queste sono state applicate nella misura fissa del 30% del tributo non versato, come previsto dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, senza margini di discrezionalità per l'Ente.
Con memoria depositata in vista dell'udienza, il Comune eccepisce inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, atteso che la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi perfezionata per compiuta giacenza il
19 gennaio 2025 e che il ricorso è stato notificato - tardivamente - il 25 marzo 2025.
Tale eccezione è contrastata con memoria della ricorrente, nella quale, richiamando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, osserva che la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe stata
2 documentata mediante cartoline di ricevimento che recano, sul retro, la data di affidamento all'ufficio postale scritta in caratteri minimi e poco leggibili, senza alcuna asseverazione o attestazione di conformità. Nemmeno è indicata la qualità e l'idoneità all'incombente, di colui che firma per la ricorrente Ricorrente_1. Tale modalità non consentirebbe di individuare con certezza la data di perfezionamento della notifica, elemento essenziale per la verifica del rispetto del termine decadenziale. Rileva, poi, che in materia di notifiche a mezzo posta, la mancata produzione in giudizio della comunicazione di "Compiuta Giacenza" può costituire vizio rilevante, soprattutto quando la notifica si perfeziona per decorso dei termini di giacenza. L'onere della prova della regolare notifica, inclusa la compiuta giacenza, grava sull'ente impositore.
Con ulteriore memoria, il Comune:
- contesta la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente l'11 gennaio 2026, eccependo la sua inammissibilità
- sottolinea inoltre che la stessa ricorrente ha ammesso nel ricorso di aver ricevuto la notifica dell'avviso e che le contestazioni sul procedimento notificatorio sarebbero o tardive, inconferenti e comunque infondate.
All'udienza del 23.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'eccezione di tardività del ricorso non può essere accolta.
Dagli atti depositati dallo stesso Comune resistente risulta che la notifica dell'avviso è stata tentata in data 16 dicembre 2024 e che l'atto era “disponibile per il ritiro” in data 9 gennaio 2025.
Ora, come chiarito dalla S.C. (Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015) ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, la notifica si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione.
Peraltro, l'atto risulta ritirato in data 3.2.2025.
Poiché non risulta la data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego, non può rilevarsi la tardività del ricorso.
Nel merito, il ricorso è palesemente infondato.
Dalla produzione documentale del Comune risulta che l'avviso di accertamento è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 13 dicembre 2024, dunque nel rispetto del termine decadenziale del 31 dicembre
3 del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, di cui all'art. 1, comma
161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Del pari è infondato il motivo di indeterminatezza di criteri di computo delle sanzioni, atteso che queste sono state determinate con richiamo all'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 463 (Fase di studio € 179,00; Fase introduttiva € 105,00; Fase decisionale € 179,00) oltre alle spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di
Cisterna di Latina che liquida in complessivi euro 463 oltre spese generali, IVA e cpa.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
23.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
4
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 460/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cisterna Di Latina - Via Zanella N. 1 04012 Cisterna Di Latina LT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8182 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8182 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 26/01/2026
1 Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta e chiede l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25 marzo 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 8182 del
05.12.2024, notificato il 3 febbraio 2025, emesso dal Comune di Cisterna di Latina per omesso versamento della TARI a.i. 2019, per l'importo complessivo di euro 514,00.
Motivi di ricorso
Prescrizione del credito tributario
La ricorrente sostiene che il credito TARI sarebbe prescritto, essendo decorso il termine quinquennale, alla data di notifica dell'atto.
Illegittimità delle sanzioni
Si deduce, inoltre, l'illegittimità e l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, dell'atto impugnato in ordine ai criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicata. Nell'atto di contestazione impugnato sarebbe poco chiaro e/o incerto il criterio di calcolo e di determinazione della sanzione pecuniaria applicata, anche alla luce e nel rispetto dell'art. 7 della Legge n. 212/2000. In subordine, viene richiesta la riduzione delle sanzioni al minimo edittale.
Si è regolarmente costituito il Comune di Cisterna di Latina deducendo l'infondatezza del ricorso.
Premesso che l'avviso di accertamento riguarda l'annualità TARI 2019 e che, trattandosi di avviso di accertamento, rileva la decadenza e non la prescrizione, osserva che l'atto è stato affidato al servizio postale il
13 dicembre 2024, dunque nel pieno rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, L. n.
296/2006.
Circa le sanzioni, queste sono state applicate nella misura fissa del 30% del tributo non versato, come previsto dall'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, senza margini di discrezionalità per l'Ente.
Con memoria depositata in vista dell'udienza, il Comune eccepisce inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, atteso che la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi perfezionata per compiuta giacenza il
19 gennaio 2025 e che il ricorso è stato notificato - tardivamente - il 25 marzo 2025.
Tale eccezione è contrastata con memoria della ricorrente, nella quale, richiamando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, osserva che la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe stata
2 documentata mediante cartoline di ricevimento che recano, sul retro, la data di affidamento all'ufficio postale scritta in caratteri minimi e poco leggibili, senza alcuna asseverazione o attestazione di conformità. Nemmeno è indicata la qualità e l'idoneità all'incombente, di colui che firma per la ricorrente Ricorrente_1. Tale modalità non consentirebbe di individuare con certezza la data di perfezionamento della notifica, elemento essenziale per la verifica del rispetto del termine decadenziale. Rileva, poi, che in materia di notifiche a mezzo posta, la mancata produzione in giudizio della comunicazione di "Compiuta Giacenza" può costituire vizio rilevante, soprattutto quando la notifica si perfeziona per decorso dei termini di giacenza. L'onere della prova della regolare notifica, inclusa la compiuta giacenza, grava sull'ente impositore.
Con ulteriore memoria, il Comune:
- contesta la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente l'11 gennaio 2026, eccependo la sua inammissibilità
- sottolinea inoltre che la stessa ricorrente ha ammesso nel ricorso di aver ricevuto la notifica dell'avviso e che le contestazioni sul procedimento notificatorio sarebbero o tardive, inconferenti e comunque infondate.
All'udienza del 23.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'eccezione di tardività del ricorso non può essere accolta.
Dagli atti depositati dallo stesso Comune resistente risulta che la notifica dell'avviso è stata tentata in data 16 dicembre 2024 e che l'atto era “disponibile per il ritiro” in data 9 gennaio 2025.
Ora, come chiarito dalla S.C. (Sez. 5, Sentenza n. 26088 del 30/12/2015) ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, la notifica si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione.
Peraltro, l'atto risulta ritirato in data 3.2.2025.
Poiché non risulta la data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego, non può rilevarsi la tardività del ricorso.
Nel merito, il ricorso è palesemente infondato.
Dalla produzione documentale del Comune risulta che l'avviso di accertamento è stato consegnato all'ufficio postale per la notifica in data 13 dicembre 2024, dunque nel rispetto del termine decadenziale del 31 dicembre
3 del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito, di cui all'art. 1, comma
161, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Del pari è infondato il motivo di indeterminatezza di criteri di computo delle sanzioni, atteso che queste sono state determinate con richiamo all'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 463 (Fase di studio € 179,00; Fase introduttiva € 105,00; Fase decisionale € 179,00) oltre alle spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di
Cisterna di Latina che liquida in complessivi euro 463 oltre spese generali, IVA e cpa.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
23.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
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