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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5682/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri: Nicola SARACINO Presidente Gianluca MAURO PELLEGRINI Consigliere Giovanna GIANI' Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 5682 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024 e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Loredana Bove ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 26 appellante E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Andrea Gemma presso il cui suo studio in Roma, alla Via di Villa Patrizi n. 13 è elettivamente domiciliata. appellata Con l'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
OGGETTO: appello avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 13268/2020 del 26.09.2020, pubblicata il 30.09.2020, non notificata.
1 CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata Sentenza n. 13268/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione 7^ civile, in data 26.09.2020, pubblicata il 30.09.2020, non notificata, pronunciata dal Collegio composto dal Dott. Silvio Cinque (Presidente), Dott.ssa Daniela Francavilla (Giudice) e Dott. Renato Castaldo (Giudice est.) nel procedimento iscritto al numero di R.G. 32705/2017 – sub 1, e, per l'effetto, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che la Sig.ra NON può avvalersi Controparte_1 dell'originale dell'atto notarile denominato “Rinuncia ad eredità”, che sarebbe stato redatto in data 07.07.2015, alle ore 15:00 (o 14:00?!), a firma apparente del Sig. ed apparentemente formato presso lo Parte_1
Studio del Notaio Dott. , di cui nel corso del Persona_1 giudizio di reintegra in possesso (iscritto per la fase cautelare al numero di R.G. 71323/2016 ed al numero di R.G. 32705/2017 per la fase di merito) promosso dall'odierno appellante, nei confronti Parte_1 dell'odierna appellata, ha depositato mera fotocopia Controparte_1
(disconosciuta) di copia (NON) conforme, NON AVENDOLO RITUALMENTE INTRODOTTO NEL GIUDIZIO;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado n. 13268/2020, nonché del procedimento di primo grado in R.G. n. 32705/2017 – sub 1 e della relativa C.T.U., disposta su un documento NON ritualmente introdotto nel procedimento e senza la doverosa osservanza, tra l'altro, dell'art. 223 e seguenti c.p.c.. IN VIA SUBORDINATA, nella sola denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta dovesse ritenere comunque esaminabile dal C.t.u.. e dal Giudice un documento pur NON ritualmente introdotto nel procedimento e senza la doverosa osservanza tra l'altro dell'art. 223 e seguenti c.p.c.: - accertare e dichiarare, preliminarmente anche completando l'istruttoria secondo le specifiche richieste istruttorie già formulate dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado, ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni e per la cui ammissione nuovamente si insiste in questa sede, la falsità o, comunque, la nullità dell'atto denominato “Rinuncia ad eredità”, che sarebbe stato redatto in data 07.07.2015, alle ore 15:00 (o 14:00?!), a firma apparente del Sig. ed apparentemente formato presso lo Studio del Parte_1
2 Notaio Dott. , sito in via Nicolò Paganini Persona_1
n. 1, in Roma, di cui nel corso del giudizio di reintegra in possesso (iscritto per la fase cautelare al numero di R.G. 71323/2016 ed al numero di R.G. 32705/2017 per la fase di merito) promosso dall'odierno appellante, Pt_1 nei confronti dell'odierna appellata,
[...] Controparte_1 quest'ultima ha depositato mera fotocopia (disconosciuta) di copia (NON) conforme, adottando ogni conseguente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 226 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per Legge e con condanna della Sig.ra anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Controparte_1 alla corresponsione di un'ulteriore somma in favore del Sig. Parte_1 sulla cui quantificazione ci si rimette alle opportune valutazioni dell'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, per aver resistito con lampante negligenza, palese malafede e colpa grave”. In via istruttoria, si chiede l'accoglimento, in tutto o nella misura ritenuta di giustizia, delle richieste, anche istruttorie, già formulate in primo grado, da intendersi qui ribadite e trascritte, ed, in particolare, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli già articolati e con i testimoni già indicati.” (verificare motivo istruttorio e rilevanza ai fini delle richieste )
Per la parte appellata: “…. che Codesto On.le Giudice, contrariis rejectis, Voglia rigettare l'appello di in quanto manifestamente Parte_1 infondato in fatto e diritto per tutto quanto dedotto nella presente comparsa. Con refusione delle spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.” Per il Procuratore Generale: “chiede procedersi a nuova perizia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma - decidendo in un giudizio di querela di falso azionato in via incidentale dall'odierno appellante, avverso l'atto notarile di rinunzia all'eredità, rogato dal notaio Per_1 in data 07/07/2015 (rep. 4372, raccolta 3333) - ha respinto la domanda e condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
A fondamento della decisione, il Tribunale ha così motivato:
“La domanda è infondata. La parte querelante ha contestato l'atto di rinunzia all'eredità sostenendo di non averlo mai sottoscritto e sotto questo profilo ha denunziato di falso il documento in questione. Tra le premesse
3 della querela la parte querelante ha esposto che la controparte non ha mai prodotto l'atto denominato “rinunzia all'eredità” ma unicamente una copia non conforme. Sul punto si osserva che secondo la Corte di Cassazione in assenza di un espresso disconoscimento il documento prodotto in copia ha piena efficacia probatoria (Sez.
2 - Sentenza n. 27633 del 30/10/2018); la parte resistente, quindi, non era tenuta alla produzione di copia autentica né dell'originale dell'atto e la produzione in copia semplice è priva, di per sé sola, di conseguenze processuali in punto di onere probatorio. Sempre in ordine alla preliminare contestazione della querelante, si osserva che la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, salvi il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere e la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario, in relazione alla natura del falso dedotto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018). Nel caso di specie, il valore probatorio del documento discende unicamente dalla effettiva attribuibilità dello stesso al la ctu Pt_1 disposta è stata effettuata sull'originale dell'atto e, pertanto, risultano sussistenti tutti i presupposti per il corretto espletamento della querela di falso rispetto alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione dell'atto notarile di rinunzia. La parte querelante ha posto in rilievo la difformità emersa tra l'ora di redazione dell'atto quale risulta dalla copia depositata in atti e quella emersa dall'originale che è stato esaminato nel corso della perizia grafologica. Sotto questo profilo può osservarsi che la difformità tra gli orari non incide sull'oggetto dell'accertamento; il contenuto dell'atto, infatti, non muta e non è condizionato dalla difformità, di per sé irrilevante, relativa all'ora di redazione tra la copia e l'originale. Tanto premesso, nel merito si osserva che la consulenza tecnica di ufficio ha concluso con certezza per l'autografia della sottoscrizione dell'atto di rinunzia all'eredità. Le conclusioni del ctu possono essere accolte perché giunte all'esito di scrupolose ed esaurienti accertamenti. Il ctu ha operato la verifica sull'originale notarile dell'atto, sulla base di un saggio grafico e di diverse scritture di comparazione ed ha risposto in modo preciso e puntuale ai rilievi sollevati dal ctp di parte ricorrente. L'accertamento tecnico svolto in modo così approfondito costituisce un dato probatorio che non ha trovato sufficienti smentite nel corso dell'istruttoria. Il ha dedotto che nel Pt_1 giorno e nell'ora indicati nel documento allegato dalla controparte egli si
4 trovava in altro luogo. A sostegno di tale tesi, tuttavia, il querelante ha portato dichiarazioni testimoniali le quali devono ovviamente essere valutate con particolare rigore avendo ad oggetto la presenza del in Pt_1 un determinato luogo in un esatto orario e le dichiarazioni raccolte, in parte generiche e in parte in contrastanti, non soddisfano il rigore richiesto. Il teste ha dichiarato di essere stato a pranzo verso le ore 15,00 Tes_1 insieme al con persone da lui non conosciute e non viste né prima Pt_1 né dopo detto pranzo. Al contrario, il teste ha dichiarato di avere Tes_2 pranzato quel giorno insieme al da lui conosciuto da oltre dieci Tes_1 anni e ad altro soggetto ( ) anch'egli comune conoscenza di Tes_3 entrambi. Il teste inoltre, ha detto di non ricordare se il Tes_4 Tes_1 si sia allontanato prima dal pranzo a causa del tempo trascorso dall'evento, così palesando le difficoltà nel rispondere su fatti accaduti più di tre anni prima. Il teste ha riferito solo di avere lasciato il davanti Tes_5 Pt_1 al ristorante. Le dichiarazioni testimoniali, pertanto, in considerazione delle contraddizioni evidenziate e della minore affidabilità che le stesse necessariamente presentano rispetto alla esigenza di esattezza che le circostanze da provare richiedono non sono pertanto idonee, in assenza di altri elementi istruttori concorrenti di rilievo, a suffragare le chiare risultanze della ctu. In ragione di quanto premesso deve concludersi per l'autografia della firma apposta in calce all'atto di rinunzia all'eredità con conseguente rigetto della querela di falso.. “.
Con il gravame impugna la sentenza di primo grado con otto Parte_1 motivi. Un primo gruppo di censure attinge il seguente passaggio motivazionale: “secondo la Corte di Cassazione in assenza di un espresso disconoscimento il documento prodotto in copia ha piena efficacia probatoria (Sez. 2 – Sentenza n. 27633 del 30/10/2018); la parte resistente, quindi, non era tenuta alla produzione di copia autentica né dell'originale dell'atto e la produzione in copia semplice è priva, di per sé sola, di conseguenze processuali in punto di onere probatorio … “la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta” (pagg. 2-3).
5 In sostanza, secondo l'appellante (motivi 1, 2 e 3 e 8 dell'appello), un primo errore del Tribunale sarebbe consistito nel non aver considerato che agli atti del giudizio non risultava mai essere stato prodotto l'originale del documento e nell'aver disposto che la perizia grafica si svolgesse sul documento in originale, ed oggetto di sequestro penale probatorio, avendo il Giudice autorizzato l'ausiliario ad esaminare direttamente il documento in originale custodito presso gli Uffici della Procura depositario, senza tuttavia la partecipazione dei consulenti di parte e quindi in palese violazione del contraddittorio. Il corpo di censure è infondato ai limiti della temerarietà. E' la stessa parte ad ammettere che l'originale dell'atto risultava depositato presso la Procura della Repubblica e oggetto di sequestro probatorio, onde l'impossibilità di acquisirne la disponibilità al giudizio. L'intero accertamento istruttorio è stato quindi condotto, su accordo delle parti e autorizzazione del giudice, unicamente sull'originale dell'atto di rinuncia. Inoltre, nel contesto dei richiamati motivi, la parte altrettanto infondatamente reiteratamente sostiene, in spregio alle contrarie risultanze processuali, che gli ausiliari di parte non siano stati messi in grado di partecipare alle operazioni peritali di disamina dell'atto presso l'Ufficio penale. In realtà, dai verbali di causa del primo grado non risulta che sia stata sollevata alcuna obiezione in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni peritali presso la Procura - stante, come detto, la vigenza del sequestro probatorio – né, tantomeno, alcuna violazione del contraddittorio. A riscontro, si rilevi, sul primo aspetto, il contenuto del verbale di udienza del 3.10.2018 di conferimento dell'incarico peritale;
inoltre, nel verbale di operazioni di perizia del 3.12.2018 presso la Procura è attestata la presenza del ctp di parte mentre il ctp di Prof. Controparte_1 Parte_1 risulta non presente per una “urgenza professionale Per_2 sopravvenuta”. In ogni caso, il ctu nominato ha dichiarato di aver condiviso i files e le fotografie tratte dal documento con tutte le parti e i rispettivi consulenti. Da ultimo, nessuna eccezione o doglianza su tali aspetti è stata formulata a riguardo dal querelante nella appropriate sedi processuali di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale.
6 Fermi tali rilievi, appaiono dunque ultronee le questioni, pur formulate nell'atto di appello, in ordine alla acquisizione, al presente giudizio, di copie o fotocopie dell'originale sulle quali non si è mai svolto il disposto accertamento peritale. Vanno fatte, peraltro, alcune precisazioni:
- l'oggetto della querela di cui è causa è la fotocopia della “copia conforme” di atto notarie avente ad oggetto rinunzia all'eredità che sarebbe stata sottoscritta dal querelante il 7/07/2015 alle ore 15.00 nella quale si legge
-
-
Con il motivo di cui al punto 4, la parte evidenzia una serie di alterazioni materiali presenti, invece, sull'originale dell'atto relative all'orario indicato (in tesi grossolanamente corretto in ore 14), all'utilizzo di una penna diversa, all'impiego di una grafia “innaturale e alterata”. Sulla questione dell'orario di redazione, il Tribunale ha già evidenziato, nella sentenza, la irrilevanza della questione della difformità dell'orario tra la copia e l'originale, tale da non incidere sull'oggetto dell'accertamento. Tale conclusione fa il paio con quanto incidentalmente affermato dal Tribunale stesso nella ordinanza del 12.06.2019, che ha definito, con una pronuncia di inammissibilità, le seconda querela di falso (RG 32705-2/2017) del 14.04.2019, proposta dal all'indomani del deposito della ctu nel Pt_1
7 procedimento portante per far appositamente valere che dalla relazione di consulenza era emerso che “ nell'originale era risultava che l'atto era stato sottoscritto alle ore 14.00 mentre nella copia non conforme depositata agli atti erano indicate le ore 15.00”. Su tale seconda querela, il Tribunale ha rilevato che “in sede di decisione della prima querela di falso potrà essere valutato se e in che misura tutte le dedotte difformità rilevino ed incidano sulla validità della documentazione allegata …tenuto conto che scopo della querela di falso è valutare l'efficacia probatoria del documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito”. Il Collegio, condivide e fa propria la conclusione del primo giudice circa la irrilevanza, rispetto all'oggetto del presente giudizio, della presunta difformità delle date apposte sulla copia conforme e sull'originale, aggiungendo l'ulteriore considerazione di una assoluta mancanza di interesse della parte a sollevare tale questione avuto riguardo alle conclusioni ( “ accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta in calce all'atto de quo denominato “rinuncia ad eredita” del 7.07.2015”) specificamente rassegnate nella ( prima ) querela di falso, di cui è processo, incentrate unicamente sulla non autografia della firma e dunque sulla paternità dell'atto di rinuncia, tale essendo l' unico interesse sostanziale espresso con la proposizione della querela. I rilievi formulati nel motivo non hanno pertanto alcuna consistenza rispetto al reale oggetto del presente giudizio cui deve restare estraneo l'accertamento di ulteriori falsità materiali o ideologiche dell'atto diverse dalla autografia della firma apparentemente riconducibile alla mano di come dedotte a fondamento della querela. Parte_1
Di qui la inconferenza della richiesta acquisizione, da parte della appellante
- affidata a tre istanze depositate successivamente alla scadenza dei termini ex art. 190 cpc - di rimessione della causa sul ruolo per la produzione degli atti del procedimento penale a carico del Notaio . Per_1
Ad ogni modo, con riferimento al tema dell'orario di redazione dell'atto, nella querela introduttiva, la parte - sempre al solo fine di dimostrare la non autografia della firma - aveva addotto che alle ore 15, ora indicata nella copia conforme oggetto della prima querela, si trovava presso “tutt'altra zona di Roma” .
8 Come già rilevato, la verifica di una indicazione fallace dell'orario, nelle varie copie ovvero sull'originale, non sposterebbe il fulcro dell'accertamento che riguarda unicamente la autografia della firma del Pt_1
Al punto 5 dell'appello, la parte censura (pag. 21) la consulenza tecnica, lamentando la contraddittorietà della relazione laddove avrebbe inizialmente affermato ( pag. 22 ) la apocrifia e poi concluso per la autografia della firma ( pag 34 della relazione). Osserva il Collegio come si tratti evidentemente di un refuso perché tutto il ragionamento tecnico svolto dall'ausiliario – che nell'atto di appello non viene contestato né per metodo né per i contenuti – appare coerente con la conclusione di autografia della firma, esposta dal perito. Vi è da dire, in proposito come, in ordine agli esiti della consulenza tecnica
- vero fulcro dell'istruttoria di primo grado – la parte non abbia, nel contesto dell'atto di appello, svolto alcuna seria censura tala da indurre il Collegio ad una revisione dei relativi esiti. La parte si duole unicamente della mancata allegazione, alla consulenza di ufficio, dell'elaborato del proprio consulente Prof. ma omette del Per_2 tutto di richiamare, nel motivo, i contenuti che, in tesi, smentirebbero la conclusione di autografia della firma in verifica, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare. Ai punti 6 e 7 dell'appello (che integrano motivi di contenuto istruttorio) la parte torna a ribadire di trovarsi, al momento della redazione dell'atto, in un luogo diverso ( Via della Magliana ) diverso e lontano dallo studio notarile;
sul punto, lamenta la erronea valutazione, da parte del primo Giudice, delle tre dichiarazioni testimoniali nonché la mancata considerazione della rilevanza dell'atto depositato dal ovvero il verbale della Polizia Pt_1
Municipale di Roma, notificato allo stesso in data 7.07.2015 alle ore 14.55 e che, secondo la tesi, confermerebbe la falsità dell'atto notarile da accertare in questa sede. Sul primo aspetto, la parte lamenta l'ingiustizia della limitazione della prova ai tre testi escussi - le cui deposizioni sono state ritenute dal Tribunale “in parte generiche e in parte contrastanti” - nonostante la formale richiesta della difesa di proseguire la prova. Il motivo è infondato. A parte la genericità, a monte, della stessa formulazione del capitolo 1) circa le ragioni della presenza del a Via della Magliana, - Pt_1
9 sorprendentemente rivelate in termini univoci, a distanza di quattro anni dai fatti, dai tre testi escussi, con il riferimento all'appuntamento per un Pt_2 presso il ristorante Zi Ciro - bene ha fatto il Tribunale a stigmatizzare le palesi contraddizioni emerse tra le deposizioni assunte cui va aggiunto, in questa sede - e con riferimento al decisivo particolare dell'orario - la plateale discrasia tra la deposizione di ( che ha dichiarato di aver Tes_5 lasciato il davanti al ristorante Zi Ciro in Via della Magliana intorno Pt_1 alle 13.50) e quella del he ha collocato l'orario del pranzo alle ore Tes_1
15.00. Sul motivo 7) va evidenziato che il documento - prodotto sub doc. L 18, lettere a-b e integrante un “invito a presentarsi presso gli Uffici della Polizia Municipale - è irrilevante perché non specifica affatto - come suggestivamente indicato dalla parte appellante – che il luogo di notificazione (alle ore 14.55 a mani del è stato in Via della Magliana Pt_1
266-268, la cui indicazione sembra, piuttosto, riferirsi alla sede legale della società destinataria dell'atto, in quanto indicato subito dopo la ragione sociale . Ad ogni modo, si è già detto dal carattere recessivo di ogni doglianza relativa alla presunta falsità dell'orario di redazione dell'atto, rispetto alla accertata autografia della firma tramite la consulenza, nei termini precisati.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante alle spese del grado, da liquidare, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22, tenendo conto del valore indeterminato medio della causa, da maggiorare in ragione del numero e della complessità delle questioni dedotte con l'appello. Ritiene la Corte che, per i suoi contenuti, la difesa svolta con l'appello, in massima parte incentrata su affermazioni platealmente incompatibili con le risultanze processuali, integri il presupposto della colpa grave di cui all'art. 136 DPR 30.05.2002 n. 115, da sanzionare con la revoca dell'ammissione dell'appellato al beneficio del gratuito patrocinio, disposta con delibera n. 5951/20 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 8.10.2020 Inoltre, va dichiarata la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avente ad oggetto la sentenza n. 13268/20 del Parte_1
Tribunale di Roma, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 11.000, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%;
- Dispone la revoca dell'ammissione di al gratuito Parte_1 patrocino, giusta delibera n. 5195 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 8.10.2020;
- Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, per i motivi di cui in premessa, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.07.2025. Il consigliere rel. est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri: Nicola SARACINO Presidente Gianluca MAURO PELLEGRINI Consigliere Giovanna GIANI' Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 5682 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024 e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Loredana Bove ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, alla Via Paolo Emilio n. 26 appellante E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Andrea Gemma presso il cui suo studio in Roma, alla Via di Villa Patrizi n. 13 è elettivamente domiciliata. appellata Con l'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
OGGETTO: appello avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 13268/2020 del 26.09.2020, pubblicata il 30.09.2020, non notificata.
1 CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata Sentenza n. 13268/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione 7^ civile, in data 26.09.2020, pubblicata il 30.09.2020, non notificata, pronunciata dal Collegio composto dal Dott. Silvio Cinque (Presidente), Dott.ssa Daniela Francavilla (Giudice) e Dott. Renato Castaldo (Giudice est.) nel procedimento iscritto al numero di R.G. 32705/2017 – sub 1, e, per l'effetto, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che la Sig.ra NON può avvalersi Controparte_1 dell'originale dell'atto notarile denominato “Rinuncia ad eredità”, che sarebbe stato redatto in data 07.07.2015, alle ore 15:00 (o 14:00?!), a firma apparente del Sig. ed apparentemente formato presso lo Parte_1
Studio del Notaio Dott. , di cui nel corso del Persona_1 giudizio di reintegra in possesso (iscritto per la fase cautelare al numero di R.G. 71323/2016 ed al numero di R.G. 32705/2017 per la fase di merito) promosso dall'odierno appellante, nei confronti Parte_1 dell'odierna appellata, ha depositato mera fotocopia Controparte_1
(disconosciuta) di copia (NON) conforme, NON AVENDOLO RITUALMENTE INTRODOTTO NEL GIUDIZIO;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza di primo grado n. 13268/2020, nonché del procedimento di primo grado in R.G. n. 32705/2017 – sub 1 e della relativa C.T.U., disposta su un documento NON ritualmente introdotto nel procedimento e senza la doverosa osservanza, tra l'altro, dell'art. 223 e seguenti c.p.c.. IN VIA SUBORDINATA, nella sola denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta dovesse ritenere comunque esaminabile dal C.t.u.. e dal Giudice un documento pur NON ritualmente introdotto nel procedimento e senza la doverosa osservanza tra l'altro dell'art. 223 e seguenti c.p.c.: - accertare e dichiarare, preliminarmente anche completando l'istruttoria secondo le specifiche richieste istruttorie già formulate dall'odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado, ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni e per la cui ammissione nuovamente si insiste in questa sede, la falsità o, comunque, la nullità dell'atto denominato “Rinuncia ad eredità”, che sarebbe stato redatto in data 07.07.2015, alle ore 15:00 (o 14:00?!), a firma apparente del Sig. ed apparentemente formato presso lo Studio del Parte_1
2 Notaio Dott. , sito in via Nicolò Paganini Persona_1
n. 1, in Roma, di cui nel corso del giudizio di reintegra in possesso (iscritto per la fase cautelare al numero di R.G. 71323/2016 ed al numero di R.G. 32705/2017 per la fase di merito) promosso dall'odierno appellante, Pt_1 nei confronti dell'odierna appellata,
[...] Controparte_1 quest'ultima ha depositato mera fotocopia (disconosciuta) di copia (NON) conforme, adottando ogni conseguente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 226 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per Legge e con condanna della Sig.ra anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Controparte_1 alla corresponsione di un'ulteriore somma in favore del Sig. Parte_1 sulla cui quantificazione ci si rimette alle opportune valutazioni dell'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, per aver resistito con lampante negligenza, palese malafede e colpa grave”. In via istruttoria, si chiede l'accoglimento, in tutto o nella misura ritenuta di giustizia, delle richieste, anche istruttorie, già formulate in primo grado, da intendersi qui ribadite e trascritte, ed, in particolare, si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli già articolati e con i testimoni già indicati.” (verificare motivo istruttorio e rilevanza ai fini delle richieste )
Per la parte appellata: “…. che Codesto On.le Giudice, contrariis rejectis, Voglia rigettare l'appello di in quanto manifestamente Parte_1 infondato in fatto e diritto per tutto quanto dedotto nella presente comparsa. Con refusione delle spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.” Per il Procuratore Generale: “chiede procedersi a nuova perizia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma - decidendo in un giudizio di querela di falso azionato in via incidentale dall'odierno appellante, avverso l'atto notarile di rinunzia all'eredità, rogato dal notaio Per_1 in data 07/07/2015 (rep. 4372, raccolta 3333) - ha respinto la domanda e condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
A fondamento della decisione, il Tribunale ha così motivato:
“La domanda è infondata. La parte querelante ha contestato l'atto di rinunzia all'eredità sostenendo di non averlo mai sottoscritto e sotto questo profilo ha denunziato di falso il documento in questione. Tra le premesse
3 della querela la parte querelante ha esposto che la controparte non ha mai prodotto l'atto denominato “rinunzia all'eredità” ma unicamente una copia non conforme. Sul punto si osserva che secondo la Corte di Cassazione in assenza di un espresso disconoscimento il documento prodotto in copia ha piena efficacia probatoria (Sez.
2 - Sentenza n. 27633 del 30/10/2018); la parte resistente, quindi, non era tenuta alla produzione di copia autentica né dell'originale dell'atto e la produzione in copia semplice è priva, di per sé sola, di conseguenze processuali in punto di onere probatorio. Sempre in ordine alla preliminare contestazione della querelante, si osserva che la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta, salvi il grado di probatorietà che gli accertamenti in tal caso possono raggiungere e la possibilità di acquisire l'originale, ove ritenuto necessario, in relazione alla natura del falso dedotto (Sez. 3 -, Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018). Nel caso di specie, il valore probatorio del documento discende unicamente dalla effettiva attribuibilità dello stesso al la ctu Pt_1 disposta è stata effettuata sull'originale dell'atto e, pertanto, risultano sussistenti tutti i presupposti per il corretto espletamento della querela di falso rispetto alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione dell'atto notarile di rinunzia. La parte querelante ha posto in rilievo la difformità emersa tra l'ora di redazione dell'atto quale risulta dalla copia depositata in atti e quella emersa dall'originale che è stato esaminato nel corso della perizia grafologica. Sotto questo profilo può osservarsi che la difformità tra gli orari non incide sull'oggetto dell'accertamento; il contenuto dell'atto, infatti, non muta e non è condizionato dalla difformità, di per sé irrilevante, relativa all'ora di redazione tra la copia e l'originale. Tanto premesso, nel merito si osserva che la consulenza tecnica di ufficio ha concluso con certezza per l'autografia della sottoscrizione dell'atto di rinunzia all'eredità. Le conclusioni del ctu possono essere accolte perché giunte all'esito di scrupolose ed esaurienti accertamenti. Il ctu ha operato la verifica sull'originale notarile dell'atto, sulla base di un saggio grafico e di diverse scritture di comparazione ed ha risposto in modo preciso e puntuale ai rilievi sollevati dal ctp di parte ricorrente. L'accertamento tecnico svolto in modo così approfondito costituisce un dato probatorio che non ha trovato sufficienti smentite nel corso dell'istruttoria. Il ha dedotto che nel Pt_1 giorno e nell'ora indicati nel documento allegato dalla controparte egli si
4 trovava in altro luogo. A sostegno di tale tesi, tuttavia, il querelante ha portato dichiarazioni testimoniali le quali devono ovviamente essere valutate con particolare rigore avendo ad oggetto la presenza del in Pt_1 un determinato luogo in un esatto orario e le dichiarazioni raccolte, in parte generiche e in parte in contrastanti, non soddisfano il rigore richiesto. Il teste ha dichiarato di essere stato a pranzo verso le ore 15,00 Tes_1 insieme al con persone da lui non conosciute e non viste né prima Pt_1 né dopo detto pranzo. Al contrario, il teste ha dichiarato di avere Tes_2 pranzato quel giorno insieme al da lui conosciuto da oltre dieci Tes_1 anni e ad altro soggetto ( ) anch'egli comune conoscenza di Tes_3 entrambi. Il teste inoltre, ha detto di non ricordare se il Tes_4 Tes_1 si sia allontanato prima dal pranzo a causa del tempo trascorso dall'evento, così palesando le difficoltà nel rispondere su fatti accaduti più di tre anni prima. Il teste ha riferito solo di avere lasciato il davanti Tes_5 Pt_1 al ristorante. Le dichiarazioni testimoniali, pertanto, in considerazione delle contraddizioni evidenziate e della minore affidabilità che le stesse necessariamente presentano rispetto alla esigenza di esattezza che le circostanze da provare richiedono non sono pertanto idonee, in assenza di altri elementi istruttori concorrenti di rilievo, a suffragare le chiare risultanze della ctu. In ragione di quanto premesso deve concludersi per l'autografia della firma apposta in calce all'atto di rinunzia all'eredità con conseguente rigetto della querela di falso.. “.
Con il gravame impugna la sentenza di primo grado con otto Parte_1 motivi. Un primo gruppo di censure attinge il seguente passaggio motivazionale: “secondo la Corte di Cassazione in assenza di un espresso disconoscimento il documento prodotto in copia ha piena efficacia probatoria (Sez. 2 – Sentenza n. 27633 del 30/10/2018); la parte resistente, quindi, non era tenuta alla produzione di copia autentica né dell'originale dell'atto e la produzione in copia semplice è priva, di per sé sola, di conseguenze processuali in punto di onere probatorio … “la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta” (pagg. 2-3).
5 In sostanza, secondo l'appellante (motivi 1, 2 e 3 e 8 dell'appello), un primo errore del Tribunale sarebbe consistito nel non aver considerato che agli atti del giudizio non risultava mai essere stato prodotto l'originale del documento e nell'aver disposto che la perizia grafica si svolgesse sul documento in originale, ed oggetto di sequestro penale probatorio, avendo il Giudice autorizzato l'ausiliario ad esaminare direttamente il documento in originale custodito presso gli Uffici della Procura depositario, senza tuttavia la partecipazione dei consulenti di parte e quindi in palese violazione del contraddittorio. Il corpo di censure è infondato ai limiti della temerarietà. E' la stessa parte ad ammettere che l'originale dell'atto risultava depositato presso la Procura della Repubblica e oggetto di sequestro probatorio, onde l'impossibilità di acquisirne la disponibilità al giudizio. L'intero accertamento istruttorio è stato quindi condotto, su accordo delle parti e autorizzazione del giudice, unicamente sull'originale dell'atto di rinuncia. Inoltre, nel contesto dei richiamati motivi, la parte altrettanto infondatamente reiteratamente sostiene, in spregio alle contrarie risultanze processuali, che gli ausiliari di parte non siano stati messi in grado di partecipare alle operazioni peritali di disamina dell'atto presso l'Ufficio penale. In realtà, dai verbali di causa del primo grado non risulta che sia stata sollevata alcuna obiezione in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni peritali presso la Procura - stante, come detto, la vigenza del sequestro probatorio – né, tantomeno, alcuna violazione del contraddittorio. A riscontro, si rilevi, sul primo aspetto, il contenuto del verbale di udienza del 3.10.2018 di conferimento dell'incarico peritale;
inoltre, nel verbale di operazioni di perizia del 3.12.2018 presso la Procura è attestata la presenza del ctp di parte mentre il ctp di Prof. Controparte_1 Parte_1 risulta non presente per una “urgenza professionale Per_2 sopravvenuta”. In ogni caso, il ctu nominato ha dichiarato di aver condiviso i files e le fotografie tratte dal documento con tutte le parti e i rispettivi consulenti. Da ultimo, nessuna eccezione o doglianza su tali aspetti è stata formulata a riguardo dal querelante nella appropriate sedi processuali di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale.
6 Fermi tali rilievi, appaiono dunque ultronee le questioni, pur formulate nell'atto di appello, in ordine alla acquisizione, al presente giudizio, di copie o fotocopie dell'originale sulle quali non si è mai svolto il disposto accertamento peritale. Vanno fatte, peraltro, alcune precisazioni:
- l'oggetto della querela di cui è causa è la fotocopia della “copia conforme” di atto notarie avente ad oggetto rinunzia all'eredità che sarebbe stata sottoscritta dal querelante il 7/07/2015 alle ore 15.00 nella quale si legge
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Con il motivo di cui al punto 4, la parte evidenzia una serie di alterazioni materiali presenti, invece, sull'originale dell'atto relative all'orario indicato (in tesi grossolanamente corretto in ore 14), all'utilizzo di una penna diversa, all'impiego di una grafia “innaturale e alterata”. Sulla questione dell'orario di redazione, il Tribunale ha già evidenziato, nella sentenza, la irrilevanza della questione della difformità dell'orario tra la copia e l'originale, tale da non incidere sull'oggetto dell'accertamento. Tale conclusione fa il paio con quanto incidentalmente affermato dal Tribunale stesso nella ordinanza del 12.06.2019, che ha definito, con una pronuncia di inammissibilità, le seconda querela di falso (RG 32705-2/2017) del 14.04.2019, proposta dal all'indomani del deposito della ctu nel Pt_1
7 procedimento portante per far appositamente valere che dalla relazione di consulenza era emerso che “ nell'originale era risultava che l'atto era stato sottoscritto alle ore 14.00 mentre nella copia non conforme depositata agli atti erano indicate le ore 15.00”. Su tale seconda querela, il Tribunale ha rilevato che “in sede di decisione della prima querela di falso potrà essere valutato se e in che misura tutte le dedotte difformità rilevino ed incidano sulla validità della documentazione allegata …tenuto conto che scopo della querela di falso è valutare l'efficacia probatoria del documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito”. Il Collegio, condivide e fa propria la conclusione del primo giudice circa la irrilevanza, rispetto all'oggetto del presente giudizio, della presunta difformità delle date apposte sulla copia conforme e sull'originale, aggiungendo l'ulteriore considerazione di una assoluta mancanza di interesse della parte a sollevare tale questione avuto riguardo alle conclusioni ( “ accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione apposta in calce all'atto de quo denominato “rinuncia ad eredita” del 7.07.2015”) specificamente rassegnate nella ( prima ) querela di falso, di cui è processo, incentrate unicamente sulla non autografia della firma e dunque sulla paternità dell'atto di rinuncia, tale essendo l' unico interesse sostanziale espresso con la proposizione della querela. I rilievi formulati nel motivo non hanno pertanto alcuna consistenza rispetto al reale oggetto del presente giudizio cui deve restare estraneo l'accertamento di ulteriori falsità materiali o ideologiche dell'atto diverse dalla autografia della firma apparentemente riconducibile alla mano di come dedotte a fondamento della querela. Parte_1
Di qui la inconferenza della richiesta acquisizione, da parte della appellante
- affidata a tre istanze depositate successivamente alla scadenza dei termini ex art. 190 cpc - di rimessione della causa sul ruolo per la produzione degli atti del procedimento penale a carico del Notaio . Per_1
Ad ogni modo, con riferimento al tema dell'orario di redazione dell'atto, nella querela introduttiva, la parte - sempre al solo fine di dimostrare la non autografia della firma - aveva addotto che alle ore 15, ora indicata nella copia conforme oggetto della prima querela, si trovava presso “tutt'altra zona di Roma” .
8 Come già rilevato, la verifica di una indicazione fallace dell'orario, nelle varie copie ovvero sull'originale, non sposterebbe il fulcro dell'accertamento che riguarda unicamente la autografia della firma del Pt_1
Al punto 5 dell'appello, la parte censura (pag. 21) la consulenza tecnica, lamentando la contraddittorietà della relazione laddove avrebbe inizialmente affermato ( pag. 22 ) la apocrifia e poi concluso per la autografia della firma ( pag 34 della relazione). Osserva il Collegio come si tratti evidentemente di un refuso perché tutto il ragionamento tecnico svolto dall'ausiliario – che nell'atto di appello non viene contestato né per metodo né per i contenuti – appare coerente con la conclusione di autografia della firma, esposta dal perito. Vi è da dire, in proposito come, in ordine agli esiti della consulenza tecnica
- vero fulcro dell'istruttoria di primo grado – la parte non abbia, nel contesto dell'atto di appello, svolto alcuna seria censura tala da indurre il Collegio ad una revisione dei relativi esiti. La parte si duole unicamente della mancata allegazione, alla consulenza di ufficio, dell'elaborato del proprio consulente Prof. ma omette del Per_2 tutto di richiamare, nel motivo, i contenuti che, in tesi, smentirebbero la conclusione di autografia della firma in verifica, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare. Ai punti 6 e 7 dell'appello (che integrano motivi di contenuto istruttorio) la parte torna a ribadire di trovarsi, al momento della redazione dell'atto, in un luogo diverso ( Via della Magliana ) diverso e lontano dallo studio notarile;
sul punto, lamenta la erronea valutazione, da parte del primo Giudice, delle tre dichiarazioni testimoniali nonché la mancata considerazione della rilevanza dell'atto depositato dal ovvero il verbale della Polizia Pt_1
Municipale di Roma, notificato allo stesso in data 7.07.2015 alle ore 14.55 e che, secondo la tesi, confermerebbe la falsità dell'atto notarile da accertare in questa sede. Sul primo aspetto, la parte lamenta l'ingiustizia della limitazione della prova ai tre testi escussi - le cui deposizioni sono state ritenute dal Tribunale “in parte generiche e in parte contrastanti” - nonostante la formale richiesta della difesa di proseguire la prova. Il motivo è infondato. A parte la genericità, a monte, della stessa formulazione del capitolo 1) circa le ragioni della presenza del a Via della Magliana, - Pt_1
9 sorprendentemente rivelate in termini univoci, a distanza di quattro anni dai fatti, dai tre testi escussi, con il riferimento all'appuntamento per un Pt_2 presso il ristorante Zi Ciro - bene ha fatto il Tribunale a stigmatizzare le palesi contraddizioni emerse tra le deposizioni assunte cui va aggiunto, in questa sede - e con riferimento al decisivo particolare dell'orario - la plateale discrasia tra la deposizione di ( che ha dichiarato di aver Tes_5 lasciato il davanti al ristorante Zi Ciro in Via della Magliana intorno Pt_1 alle 13.50) e quella del he ha collocato l'orario del pranzo alle ore Tes_1
15.00. Sul motivo 7) va evidenziato che il documento - prodotto sub doc. L 18, lettere a-b e integrante un “invito a presentarsi presso gli Uffici della Polizia Municipale - è irrilevante perché non specifica affatto - come suggestivamente indicato dalla parte appellante – che il luogo di notificazione (alle ore 14.55 a mani del è stato in Via della Magliana Pt_1
266-268, la cui indicazione sembra, piuttosto, riferirsi alla sede legale della società destinataria dell'atto, in quanto indicato subito dopo la ragione sociale . Ad ogni modo, si è già detto dal carattere recessivo di ogni doglianza relativa alla presunta falsità dell'orario di redazione dell'atto, rispetto alla accertata autografia della firma tramite la consulenza, nei termini precisati.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante alle spese del grado, da liquidare, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22, tenendo conto del valore indeterminato medio della causa, da maggiorare in ragione del numero e della complessità delle questioni dedotte con l'appello. Ritiene la Corte che, per i suoi contenuti, la difesa svolta con l'appello, in massima parte incentrata su affermazioni platealmente incompatibili con le risultanze processuali, integri il presupposto della colpa grave di cui all'art. 136 DPR 30.05.2002 n. 115, da sanzionare con la revoca dell'ammissione dell'appellato al beneficio del gratuito patrocinio, disposta con delibera n. 5951/20 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 8.10.2020 Inoltre, va dichiarata la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti ex art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115 per il pagamento di un importo pari al contributo dovuto per la impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avente ad oggetto la sentenza n. 13268/20 del Parte_1
Tribunale di Roma, così provvede:
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 11.000, oltre Iva, cpa e spese generali al 15%;
- Dispone la revoca dell'ammissione di al gratuito Parte_1 patrocino, giusta delibera n. 5195 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 8.10.2020;
- Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, per i motivi di cui in premessa, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.07.2025. Il consigliere rel. est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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