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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4272-2021 RG, tra
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Giovanni Quero -opponenti;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziana Magno – opposta; PA
e, per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3
dall'Avv. Matteo Rignanese -opposta; avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note dell'11.12.2024), è stata riservata la decisione ex art.190 cpc vigente “ratione temporis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
La , hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n.586-2021 emesso nei loro confronti per il pagamento, in solido, dell'importo di € 27.862,91 oltre accessori (interessi e spese legali) in favore di PA
.
[...]
Gli opponenti hanno dedotto che:
-il decreto ingiuntivo è stato chiesto da per un saldo-debitore relativo al contratto di Pt_4 finanziamento chirografario sottoscritto in data 5.08.2016, assistito da garanzia MCC per l'80% e da garanzia personale dei signori;
Pt_2
-la domanda di pagamento non è sorretta dalla necessaria documentazione;
-l'estratto di saldaconto non è sufficiente a dimostrare gli importi dovuti a vario titolo;
-il consulente tecnico di fiducia ha accertato l'addebito di poste passive non dovute,
l'indeterminatezza dei tassi d'interesse, l'applicazione della clausola floor;
-la banca ha violato le prescrizioni sulla trasparenza e sugli obblighi informativi;
1 -le fideiussioni prestate sono nulle perché prestate mediante un modello predisposto dalla banca contenente clausole che riproducono lo schema ABI in violazione dell'art.2 comma 2 lettera A della
Legge 287-1990 (legge Antitrust);
-infatti, Banca d'IT, con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, stabilì che gli articoli 2-6-8 delle fideiussioni predisposte sullo schema ABI erano in contrasto con il citato articolo 2.
Hanno chiesto:
-la revoca del decreto ingiuntivo;
-l'accertamento degli addebiti non dovuti;
-l'accertamento di inesistenza del preteso credito;
-la declaratoria di nullità delle fideiussioni;
-in subordine, l'accertamento del reale importo dovuto.
ha eccepito la nullità dell'atto di opposizione per genericità dei motivi;
ha, poi, contestato Pt_4
la fondatezza dell'opposizione svolgendo diffuse difese a sostegno della causa debendi e del quantum debeatur, pari al residuo ancora dovuto dopo l'attivazione della garanzia prestata da ha anche dedotto l'inammissibilità dell'avversa eccezione sulla nullità Controparte_4
della fideiussione per conformità allo Schema ABI trattandosi, nel caso di specie, di fideiussione specifica e non di fideiussione “omnibus”.
Con memoria difensiva depositata nel pct il 18 gennaio 2022 si è costituita in giudizio CP_2
[...
cessionaria del credito “pro soluto” ex art.58 TUB (pubblicazione in GU Parte II n.149 del
16.12.2021).
*** ** ***
*** ** ***
Nel corso del giudizio, gli opponenti hanno contestato la legittimazione ad causam di CP_2
[... sostenendo la mancanza di elementi probatori a sostegno della cessione.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Il Giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
*** ** ***
2 L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che
“affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
2780 del 2019); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione
3 del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre 2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo
2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024 n.28790;
Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Nella fattispecie, deve riconoscersi la legittimazione della cessionaria in forza della documentazione prodotta, tra cui la dichiarazione della banca cedente (datata 20.12.2021) contenente la specifica indicazione della posizione creditoria nei confronti della società e del relativo Parte_1
rapporto bancario (n.6122485) nonché in ragione del fatto che , creditrice-opposta Pt_4
costituita nel giudizio di opposizione, non ha sollevato alcuna contestazione nei confronti della società cessionaria ed ha omesso di depositare atti difensivi - proprio - dopo la costituzione di quest'ultima, così implicitamente dimostrando il disinteresse per l'esazione del credito trasferito in titolarità della cessionaria.
*** ** ***
La fideiussione.
Nell'atto di opposizione è stata eccepita la nullità della fideiussione prestata da ed Parte_2
in quanto contenente clausole riproduttive dello Schema ABI, ritenuto da Banca Parte_3
4 D'IT, con provvedimento n.55/2005, violativo delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Legge 287-1990); la difesa degli opponenti-garanti ha dedotto che l'art.5 del contratto di finanziamento per cui è causa evidenzia un articolato con contenuto identico agli articoli 2-6-8 dello schema ABI censurato da Banca d'IT e dalla Suprema Corte.
L'opposta ha sollevato
contro
-eccezione per la natura “specifica” della fideiussione, Pt_4
rimarcando che la garanzia personale degli ha riguardato le obbligazioni derivanti dal Pt_2
contratto di finanziamento del 5 agosto 2016.
Gli opponenti, nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, non hanno sollevato alcuna contestazione in punto di specificità della garanzia.
Invero, il carattere specifico della fideiussione emerge dal contratto di finanziamento ed in particolare dall'art.5 che aggancia la garanzia personale alle obbligazioni assunte dalla debitrice con il contratto medesimo.
Per tale garanzia, non può compiersi una valutazione di validità/invalidità sulla scorta del raffronto con il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorita' garante come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca
d'IT, n. 55 del 2 maggio 2005), relativamente al contenuto delle fideiussioni “omnibus”.
Seppur i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021 siano estesi da una giurisprudenza minoritaria alla categoria negoziale della fideiussione, senza distinzioni, deve dirsi che in senso contrario valgono le seguenti argomentazioni: a) l'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite ha fatto riferimento al tema della “coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte – dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore”, ossia ha fatto esplicito riferimento all'istruttoria della Banca
d'IT che ha riguardato le sole fideiussioni omnibus; b) nella sentenza è contenuto il riferimento alle fideiussioni omnibus; c) le stesse Sezioni Unite danno conto che: (i) “il provvedimento (di
Banca d'IT) ha disposto, in conclusione: 'a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”; “Banca d'IT interpellò – in via consultiva –
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale – nel parere n. 14251 – ebbe ad evidenziare come la disciplina della 'fideiussione omnibus', di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza”, ossia le stesse Sezioni Unite danno conto che l'istruttoria fu condotta con riguardo alle fideiussioni omnibus.
5 Di recente, i Giudici di legittimità hanno espresso ulteriori posizioni esegetiche;
in particolare, Cass.
n.19401-2024 e Cass.n.30383-2024 hanno escluso la possibilità di estendere i principi enunciati dalle Sezioni Unite alla categoria delle fideiussioni specifiche, mentre Cass.n.27243-2024, superando la distinzione tra i due tipi di fideiussione, ha valorizzato il profilo del negozio “ a valle”.
La Corte di legittimità, nelle decisioni del gennaio 2025 nn.657-660-675, ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
La pronuncia della Sez.I n.1170 del 17 gennaio 2025 è particolarmente rilevante nella vicenda in esame.
In essa è affermato che chi agisce per l'accertamento di nullità parziale della fideiussione deve provare:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IT;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (…)”.
6 Gli elementi indicati dalla Suprema Corte non sussistono nel caso di specie.
Il Tribunale, per completezza, deve rilevare che l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., non derogato in conseguenza della nullità (nullità, come detto, non configurabile nel caso di specie), è stata tardivamente sollevata dai garanti – solo – nella memoria n.1) ex art.183 sesto comma cpc, a fronte del carattere “proprio” dell'eccezione deducibile con il primo atto difensivo, ovvero, nel caso di decreto ingiuntivo opposto, con l'atto di opposizione.
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La difesa degli opponenti, nella comparsa conclusionale depositata il 10 febbraio 2025, ha prospettato – per la prima volta – la vessatorietà delle clausole del negozio di garanzia collegato al contratto di finanziamento al fine di ottenere l'accertamento di invalidità e di inefficacia secondo la disciplina consumeristica e la pronunce della Suprema Corte, tra cui quella di Sezioni Unite n.5868-
2023.
In relazione a tale questione ha dedotto l'omessa verifica d'ufficio.
La tesi difensiva non è fondata.
Il Giudice, nel corso del giudizio, ha esaminato l'allegato n.6) del fascicolo (visura Pt_4
camerale) ed ha - correttamente - escluso ogni profilo di tutela consumeristica per entrambi i garanti poiché soci della società debitrice ( , sia socio, sia amministratore), ovvero, titolari di Parte_2
cointeressenze economiche strettamente connesse alla società debitrice, escludenti in radice la qualità di consumatori.
*** ** ***
In altri procedimenti (cfr. ad es. sentenza a definizione del giudizio n.6519-2020), la qualità di consumatore in capo al garante, ha consentito l'accoglimento dell'opposizione in ragione dei seguenti principi.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella recente decisione n.5868 del 27 febbraio 2023 hanno affermato che: "la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito
l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura
7 privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre
2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, ). Ne deriva che il fideiussore, Per_1
persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018). Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore". Poco prima dell'intervento delle Sezioni unite, la Corte
(Cass. 10/01/2023, n. 429) aveva chiarito che, per i Giudici del Lussemburgo (CGUE, 19 novembre
2015, in causa C-74/15, Tarcau, punto 29), "nel caso di una persona fisica che abbia garantito
l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata" (in termini, CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, , punto 34) (…)”. Per_1
I Giudici di legittimità, esaminando la fattispecie, hanno indicato i parametri cui ancorare l'accertamento dei requisiti soggettivi che definiscono il profilo del “consumatore” come prius per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 206-2005.
Sempre i Giudici di legittimità, nel solco delle pronunce della Corte di Giustizia Unione Europea, con la decisione a Sezioni Unite n.9479 del 6 aprile 2023, hanno enunciato principi nell'interesse della legge (per le diverse fasi processuali) chiarendo – ai fini che qui rilevano - che: ”al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (clausola abusiva che, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1, non vincola il consumatore), laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari (§§ 51-53); - l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti
8 stipulati tra un professionista e i consumatori” e, tuttavia, in assenza di armonizzazione delle procedure applicabili a tal fine, tali procedure, in forza del principio dell'autonomia processuale, rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, “a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività)” (…);
quanto al principio di effettività: a) esso, pur non potendo “supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato”, impone di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli, nella specie, in base alla direttiva 93/13 ed implica “un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva”, secondo quanto previsto dal citato art. 7, par. 1, nonché dall'art. 47 CDFUE, “che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti”; b) “in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito”; c) “le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce
l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione … di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva” (…);
la sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19, 1503, e C- CP_5
831/19, , la quale - in estrema sintesi – ha affermato che, ove il Controparte_6
consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione” (il
“controllo”) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito (…);
è proprio tramite gli artt. 6 e 7 della citata direttiva, alla stregua della lettura che ne ha dato la
CGUE con la sentenza “SPV/Banco di Desio”, nel solco dei propri precedenti in materia (oltre a Per_ quelli citati al § 5.1., cfr. CGUE: sentenza 14.3.2013, in C-415/11, sentenza 13.9.2018, in C-
176/17, Profi Credit Polska;
sentenza 20.9.2018, in C-448/17, inoltre, successivamente Per_3
al 17 maggio 2022, v. anche: CGUE, sentenza 30.6.2022, in C-170/21, Profi Credit Bulgaria), che si impone, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, il riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione, così da esserne vulnerata la scelta consapevole e razionale, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita (…);
9 l'impedimento al contraddittorio, differito, sulla pregiudiziale dell'abusività delle clausole, conseguente all'omissione del giudice (del monitorio) che frustra il diritto di azione e difesa del consumatore, vulnerandone in modo insostenibile la tutela giurisdizionale effettiva, così da rendere vuota prescrizione anche quella, dettata dall'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE (in ragione del 24° Considerando), che impone agli Stati membri di predisporre “mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (…);
secondo la giurisprudenza della CGUE (tra le altre: le citate sentenze Pannon, Banco Espanol de
Per_ Credito, Profi Credit Polska;
inoltre, le sentenze: 9.11.2010, in C-137/08, Persona_4
; 11.3.2020, in C-511/17, 4.6.2020, in C-495/19, 30.6.2022, in
[...] CP_7 Persona_5
C-170/21, Profi Credit Bulgaria), il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi al riguardo, dovendo, quindi, adottare
d'ufficio misure istruttorie necessarie per completare il fascicolo, chiedendo alle parti di fornirgli informazioni aggiuntive a tale scopo (…).
I Giudici della Suprema Corte, osservando le prescrizioni delle direttive UE e l'esegesi applicativa indicata dalla Corte di Giustizia, sono giunti ad affermare – con argomentazioni condivisibili – che il favor per il consumatore, costretto a subire una disciplina contrattuale “non pattizia”, come quella dei rapporti bancari, deve determinare nel Giudice l'esercizio di poteri d'ufficio sul contenuto di clausole che implicano un vulnus per la parte debole del rapporto contrattuale, a cominciare dalla fase senza contraddittorio, come quella monitoria, passando dalla fase di opposizione, anche tardiva
(art.650 cpc) sino alla fase esecutiva.
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Il merito.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il
Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad
10 avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie, i debitori-ingiunti hanno sollevato eccezioni impeditive del credito, soprattutto per addebiti “contra legem”.
Seppur i motivi di opposizione non siano stati formulati in maniera dettagliata, è stata, disposta
Consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito dei seguenti quesiti:
1) sulla scorta dei documenti prodotti e di altri resi disponibili dalle parti ex art.198 cpc, verifichi per i rapporti bancari indicati in atti le pattuizioni scritte intervenute fra le parti, le modalità di applicazione degli interessi passivi e di altre poste passive e la loro conformità alle pattuizioni negoziali e alle disposizioni normative di riferimento, comprese quelle anti-usura, con i parametri operanti ratione temporis per effetto della Legge 108/1996;
2)verifichi l'incidenza sugli addebiti della “clausola floor”;
3) verifichi l'incidenza sugli addebiti dello ius variandi, ove previsto e/o esercitato;
4)indichi le poste passive prive di causa debendi;
5) escluse le poste passive non dovute ed applicando eventualmente i tassi sostitutivi accerti e determini il saldo-debitore, indicando le differenze di quantum debeatur tra l'importo come ri- determinato e quello preteso con il decreto ingiuntivo opposto.
L'accertamento peritale è stato proiettato alla verifica delle condizioni economiche, degli addebiti, del rispetto delle norme imperative in punto di pattuizioni e di poste passive nei limiti dei tassi- soglia antiusura (profili rilevabili d'ufficio).
La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per la spiegata metodologia d'indagine, può integrare la motivazione della sentenza per relationem (cfr.
Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da
Cass. sez.I 10 giugno 2020 n.11075).
Il Ctu ha escluso la sussistenza di addebiti “contra legem” ed ha verificato il saldo debitore di
€27.863,91, esattamente corrispondente a quello per cui vi è stata ingiunzione di pagamento.
Gli opponenti non hanno formulato osservazioni.
Per quanto esposto, l'opposizione deve rigettarsi.
11 L'epilogo processuale postula la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, per effetto del principio di soccombenza (art.91 cpc), nonché al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4272-2021 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.586-2021;
-condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della società cessionaria del credito, come costituita in giudizio in sostituzione di , nell'importo Pt_4
di €8.500,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di Ctu liquidate con decreto del 1° settembre 2023.
Così deciso il 7 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4272-2021 RG, tra
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Giovanni Quero -opponenti;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziana Magno – opposta; PA
e, per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3
dall'Avv. Matteo Rignanese -opposta; avente ad oggetto “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note dell'11.12.2024), è stata riservata la decisione ex art.190 cpc vigente “ratione temporis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
La , hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo n.586-2021 emesso nei loro confronti per il pagamento, in solido, dell'importo di € 27.862,91 oltre accessori (interessi e spese legali) in favore di PA
.
[...]
Gli opponenti hanno dedotto che:
-il decreto ingiuntivo è stato chiesto da per un saldo-debitore relativo al contratto di Pt_4 finanziamento chirografario sottoscritto in data 5.08.2016, assistito da garanzia MCC per l'80% e da garanzia personale dei signori;
Pt_2
-la domanda di pagamento non è sorretta dalla necessaria documentazione;
-l'estratto di saldaconto non è sufficiente a dimostrare gli importi dovuti a vario titolo;
-il consulente tecnico di fiducia ha accertato l'addebito di poste passive non dovute,
l'indeterminatezza dei tassi d'interesse, l'applicazione della clausola floor;
-la banca ha violato le prescrizioni sulla trasparenza e sugli obblighi informativi;
1 -le fideiussioni prestate sono nulle perché prestate mediante un modello predisposto dalla banca contenente clausole che riproducono lo schema ABI in violazione dell'art.2 comma 2 lettera A della
Legge 287-1990 (legge Antitrust);
-infatti, Banca d'IT, con provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, stabilì che gli articoli 2-6-8 delle fideiussioni predisposte sullo schema ABI erano in contrasto con il citato articolo 2.
Hanno chiesto:
-la revoca del decreto ingiuntivo;
-l'accertamento degli addebiti non dovuti;
-l'accertamento di inesistenza del preteso credito;
-la declaratoria di nullità delle fideiussioni;
-in subordine, l'accertamento del reale importo dovuto.
ha eccepito la nullità dell'atto di opposizione per genericità dei motivi;
ha, poi, contestato Pt_4
la fondatezza dell'opposizione svolgendo diffuse difese a sostegno della causa debendi e del quantum debeatur, pari al residuo ancora dovuto dopo l'attivazione della garanzia prestata da ha anche dedotto l'inammissibilità dell'avversa eccezione sulla nullità Controparte_4
della fideiussione per conformità allo Schema ABI trattandosi, nel caso di specie, di fideiussione specifica e non di fideiussione “omnibus”.
Con memoria difensiva depositata nel pct il 18 gennaio 2022 si è costituita in giudizio CP_2
[...
cessionaria del credito “pro soluto” ex art.58 TUB (pubblicazione in GU Parte II n.149 del
16.12.2021).
*** ** ***
*** ** ***
Nel corso del giudizio, gli opponenti hanno contestato la legittimazione ad causam di CP_2
[... sostenendo la mancanza di elementi probatori a sostegno della cessione.
Come noto, la legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Il Giudice deve verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
*** ** ***
2 L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art. 58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che
“affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n.
2780 del 2019); "il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione
3 del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre 2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Sez.I 22 marzo
2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024 n.28790;
Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Nella fattispecie, deve riconoscersi la legittimazione della cessionaria in forza della documentazione prodotta, tra cui la dichiarazione della banca cedente (datata 20.12.2021) contenente la specifica indicazione della posizione creditoria nei confronti della società e del relativo Parte_1
rapporto bancario (n.6122485) nonché in ragione del fatto che , creditrice-opposta Pt_4
costituita nel giudizio di opposizione, non ha sollevato alcuna contestazione nei confronti della società cessionaria ed ha omesso di depositare atti difensivi - proprio - dopo la costituzione di quest'ultima, così implicitamente dimostrando il disinteresse per l'esazione del credito trasferito in titolarità della cessionaria.
*** ** ***
La fideiussione.
Nell'atto di opposizione è stata eccepita la nullità della fideiussione prestata da ed Parte_2
in quanto contenente clausole riproduttive dello Schema ABI, ritenuto da Banca Parte_3
4 D'IT, con provvedimento n.55/2005, violativo delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Legge 287-1990); la difesa degli opponenti-garanti ha dedotto che l'art.5 del contratto di finanziamento per cui è causa evidenzia un articolato con contenuto identico agli articoli 2-6-8 dello schema ABI censurato da Banca d'IT e dalla Suprema Corte.
L'opposta ha sollevato
contro
-eccezione per la natura “specifica” della fideiussione, Pt_4
rimarcando che la garanzia personale degli ha riguardato le obbligazioni derivanti dal Pt_2
contratto di finanziamento del 5 agosto 2016.
Gli opponenti, nella prima memoria ex art.183 sesto comma cpc, non hanno sollevato alcuna contestazione in punto di specificità della garanzia.
Invero, il carattere specifico della fideiussione emerge dal contratto di finanziamento ed in particolare dall'art.5 che aggancia la garanzia personale alle obbligazioni assunte dalla debitrice con il contratto medesimo.
Per tale garanzia, non può compiersi una valutazione di validità/invalidità sulla scorta del raffronto con il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorita' garante come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca
d'IT, n. 55 del 2 maggio 2005), relativamente al contenuto delle fideiussioni “omnibus”.
Seppur i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.41994 del 30 dicembre 2021 siano estesi da una giurisprudenza minoritaria alla categoria negoziale della fideiussione, senza distinzioni, deve dirsi che in senso contrario valgono le seguenti argomentazioni: a) l'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite ha fatto riferimento al tema della “coincidenza totale o parziale con le condizioni dell'intesa a monte – dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di settore”, ossia ha fatto esplicito riferimento all'istruttoria della Banca
d'IT che ha riguardato le sole fideiussioni omnibus; b) nella sentenza è contenuto il riferimento alle fideiussioni omnibus; c) le stesse Sezioni Unite danno conto che: (i) “il provvedimento (di
Banca d'IT) ha disposto, in conclusione: 'a) gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”; “Banca d'IT interpellò – in via consultiva –
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale – nel parere n. 14251 – ebbe ad evidenziare come la disciplina della 'fideiussione omnibus', di cui allo schema predisposto dall'ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza”, ossia le stesse Sezioni Unite danno conto che l'istruttoria fu condotta con riguardo alle fideiussioni omnibus.
5 Di recente, i Giudici di legittimità hanno espresso ulteriori posizioni esegetiche;
in particolare, Cass.
n.19401-2024 e Cass.n.30383-2024 hanno escluso la possibilità di estendere i principi enunciati dalle Sezioni Unite alla categoria delle fideiussioni specifiche, mentre Cass.n.27243-2024, superando la distinzione tra i due tipi di fideiussione, ha valorizzato il profilo del negozio “ a valle”.
La Corte di legittimità, nelle decisioni del gennaio 2025 nn.657-660-675, ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
La pronuncia della Sez.I n.1170 del 17 gennaio 2025 è particolarmente rilevante nella vicenda in esame.
In essa è affermato che chi agisce per l'accertamento di nullità parziale della fideiussione deve provare:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'IT;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare;
fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria ITna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'IT nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata (…)”.
6 Gli elementi indicati dalla Suprema Corte non sussistono nel caso di specie.
Il Tribunale, per completezza, deve rilevare che l'eccezione di decadenza ex art.1957 c.c., non derogato in conseguenza della nullità (nullità, come detto, non configurabile nel caso di specie), è stata tardivamente sollevata dai garanti – solo – nella memoria n.1) ex art.183 sesto comma cpc, a fronte del carattere “proprio” dell'eccezione deducibile con il primo atto difensivo, ovvero, nel caso di decreto ingiuntivo opposto, con l'atto di opposizione.
*** ** ***
La difesa degli opponenti, nella comparsa conclusionale depositata il 10 febbraio 2025, ha prospettato – per la prima volta – la vessatorietà delle clausole del negozio di garanzia collegato al contratto di finanziamento al fine di ottenere l'accertamento di invalidità e di inefficacia secondo la disciplina consumeristica e la pronunce della Suprema Corte, tra cui quella di Sezioni Unite n.5868-
2023.
In relazione a tale questione ha dedotto l'omessa verifica d'ufficio.
La tesi difensiva non è fondata.
Il Giudice, nel corso del giudizio, ha esaminato l'allegato n.6) del fascicolo (visura Pt_4
camerale) ed ha - correttamente - escluso ogni profilo di tutela consumeristica per entrambi i garanti poiché soci della società debitrice ( , sia socio, sia amministratore), ovvero, titolari di Parte_2
cointeressenze economiche strettamente connesse alla società debitrice, escludenti in radice la qualità di consumatori.
*** ** ***
In altri procedimenti (cfr. ad es. sentenza a definizione del giudizio n.6519-2020), la qualità di consumatore in capo al garante, ha consentito l'accoglimento dell'opposizione in ragione dei seguenti principi.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella recente decisione n.5868 del 27 febbraio 2023 hanno affermato che: "la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito
l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura
7 privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt. 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre
2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, ). Ne deriva che il fideiussore, Per_1
persona fisica, non è un professionista "di riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018). Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore". Poco prima dell'intervento delle Sezioni unite, la Corte
(Cass. 10/01/2023, n. 429) aveva chiarito che, per i Giudici del Lussemburgo (CGUE, 19 novembre
2015, in causa C-74/15, Tarcau, punto 29), "nel caso di una persona fisica che abbia garantito
l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata" (in termini, CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, , punto 34) (…)”. Per_1
I Giudici di legittimità, esaminando la fattispecie, hanno indicato i parametri cui ancorare l'accertamento dei requisiti soggettivi che definiscono il profilo del “consumatore” come prius per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 206-2005.
Sempre i Giudici di legittimità, nel solco delle pronunce della Corte di Giustizia Unione Europea, con la decisione a Sezioni Unite n.9479 del 6 aprile 2023, hanno enunciato principi nell'interesse della legge (per le diverse fasi processuali) chiarendo – ai fini che qui rilevano - che: ”al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 (clausola abusiva che, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1, non vincola il consumatore), laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto a tal riguardo necessari (§§ 51-53); - l'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13 impone agli Stati membri di “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti
8 stipulati tra un professionista e i consumatori” e, tuttavia, in assenza di armonizzazione delle procedure applicabili a tal fine, tali procedure, in forza del principio dell'autonomia processuale, rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, “a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione (principio di effettività)” (…);
quanto al principio di effettività: a) esso, pur non potendo “supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato”, impone di garantire l'effettività dei diritti spettanti ai singoli, nella specie, in base alla direttiva 93/13 ed implica “un'esigenza di tutela giurisdizionale effettiva”, secondo quanto previsto dal citato art. 7, par. 1, nonché dall'art. 47 CDFUE, “che si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti”; b) “in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito”; c) “le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce
l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione … di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva” (…);
la sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 in cause riunite C-693/19, 1503, e C- CP_5
831/19, , la quale - in estrema sintesi – ha affermato che, ove il Controparte_6
consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest'ultimo, la “valutazione” (il
“controllo”) sull'eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell'esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito (…);
è proprio tramite gli artt. 6 e 7 della citata direttiva, alla stregua della lettura che ne ha dato la
CGUE con la sentenza “SPV/Banco di Desio”, nel solco dei propri precedenti in materia (oltre a Per_ quelli citati al § 5.1., cfr. CGUE: sentenza 14.3.2013, in C-415/11, sentenza 13.9.2018, in C-
176/17, Profi Credit Polska;
sentenza 20.9.2018, in C-448/17, inoltre, successivamente Per_3
al 17 maggio 2022, v. anche: CGUE, sentenza 30.6.2022, in C-170/21, Profi Credit Bulgaria), che si impone, nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra professionista e consumatore, il riequilibrio della posizione strutturalmente minorata di quest'ultimo sia sotto il profilo del potere negoziale, che per il livello di informazione, così da esserne vulnerata la scelta consapevole e razionale, volta a soddisfare, attraverso quel contratto, le esigenze quotidiane della vita (…);
9 l'impedimento al contraddittorio, differito, sulla pregiudiziale dell'abusività delle clausole, conseguente all'omissione del giudice (del monitorio) che frustra il diritto di azione e difesa del consumatore, vulnerandone in modo insostenibile la tutela giurisdizionale effettiva, così da rendere vuota prescrizione anche quella, dettata dall'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE (in ragione del 24° Considerando), che impone agli Stati membri di predisporre “mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori (…);
secondo la giurisprudenza della CGUE (tra le altre: le citate sentenze Pannon, Banco Espanol de
Per_ Credito, Profi Credit Polska;
inoltre, le sentenze: 9.11.2010, in C-137/08, Persona_4
; 11.3.2020, in C-511/17, 4.6.2020, in C-495/19, 30.6.2022, in
[...] CP_7 Persona_5
C-170/21, Profi Credit Bulgaria), il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, connessa all'oggetto della controversia, purché gli elementi di diritto e di fatto già in suo possesso suscitino seri dubbi al riguardo, dovendo, quindi, adottare
d'ufficio misure istruttorie necessarie per completare il fascicolo, chiedendo alle parti di fornirgli informazioni aggiuntive a tale scopo (…).
I Giudici della Suprema Corte, osservando le prescrizioni delle direttive UE e l'esegesi applicativa indicata dalla Corte di Giustizia, sono giunti ad affermare – con argomentazioni condivisibili – che il favor per il consumatore, costretto a subire una disciplina contrattuale “non pattizia”, come quella dei rapporti bancari, deve determinare nel Giudice l'esercizio di poteri d'ufficio sul contenuto di clausole che implicano un vulnus per la parte debole del rapporto contrattuale, a cominciare dalla fase senza contraddittorio, come quella monitoria, passando dalla fase di opposizione, anche tardiva
(art.650 cpc) sino alla fase esecutiva.
*** ** ***
*** ** ***
Il merito.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il
Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad
10 avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente- convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie, i debitori-ingiunti hanno sollevato eccezioni impeditive del credito, soprattutto per addebiti “contra legem”.
Seppur i motivi di opposizione non siano stati formulati in maniera dettagliata, è stata, disposta
Consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito dei seguenti quesiti:
1) sulla scorta dei documenti prodotti e di altri resi disponibili dalle parti ex art.198 cpc, verifichi per i rapporti bancari indicati in atti le pattuizioni scritte intervenute fra le parti, le modalità di applicazione degli interessi passivi e di altre poste passive e la loro conformità alle pattuizioni negoziali e alle disposizioni normative di riferimento, comprese quelle anti-usura, con i parametri operanti ratione temporis per effetto della Legge 108/1996;
2)verifichi l'incidenza sugli addebiti della “clausola floor”;
3) verifichi l'incidenza sugli addebiti dello ius variandi, ove previsto e/o esercitato;
4)indichi le poste passive prive di causa debendi;
5) escluse le poste passive non dovute ed applicando eventualmente i tassi sostitutivi accerti e determini il saldo-debitore, indicando le differenze di quantum debeatur tra l'importo come ri- determinato e quello preteso con il decreto ingiuntivo opposto.
L'accertamento peritale è stato proiettato alla verifica delle condizioni economiche, degli addebiti, del rispetto delle norme imperative in punto di pattuizioni e di poste passive nei limiti dei tassi- soglia antiusura (profili rilevabili d'ufficio).
La relazione del Ctu, al cui contenuto può farsi rinvio per la aderenza ai formulati quesiti e per la spiegata metodologia d'indagine, può integrare la motivazione della sentenza per relationem (cfr.
Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668, richiamate da
Cass. sez.I 10 giugno 2020 n.11075).
Il Ctu ha escluso la sussistenza di addebiti “contra legem” ed ha verificato il saldo debitore di
€27.863,91, esattamente corrispondente a quello per cui vi è stata ingiunzione di pagamento.
Gli opponenti non hanno formulato osservazioni.
Per quanto esposto, l'opposizione deve rigettarsi.
11 L'epilogo processuale postula la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, per effetto del principio di soccombenza (art.91 cpc), nonché al pagamento delle spese di Ctu, liquidate con decreto del 1° settembre 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.4272-2021 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n.586-2021;
-condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della società cessionaria del credito, come costituita in giudizio in sostituzione di , nell'importo Pt_4
di €8.500,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di Ctu liquidate con decreto del 1° settembre 2023.
Così deciso il 7 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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