Art. 26. (Riapertura dei termini per la riscossione). 1. Fino al 31 dicembre 1998 i concessionari del servizio di riscossione e i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione possono compiere validamente gli atti e gli adempimenti previsti dall' articolo 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e dagli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , i cui termini siano scaduti alla data del 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facolta' e' condizionato alla preventiva autorizzazione della direzione regionale competente per territorio e al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al dieci per cento di ognuna delle quote per le quali viene esercitata.
2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti gia' compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facolta' di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998.
L'esercizio di tale facolta' e' condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.
3. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione e' effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
2. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda compiere gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme richiamate nel comma 1 relativamente a crediti gia' compresi, alla data del 31 dicembre 1996, in domande di rimborso o di discarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo ha facolta' di revocare tali domande entro il 30 giugno 1998, con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi ai sensi dell' articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ; le domande revocate devono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1998.
L'esercizio di tale facolta' e' condizionato al versamento, da parte del richiedente, di una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivo di ogni domanda revocata.
3. La devoluzione delle quote dei proventi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione e' effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilita' speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e ripartite dalla struttura di gestione di cui all' articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .