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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1097/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 23.07.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Morganti del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(FG) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Di Monte del Foro di Teramo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.10.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto congiuntamente di “revocare il provvedimento del 28.06.2016 con il quale si confermava la corresponsione a titolo di mantenimento di della somma di euro 200,00 e per l'effetto disporre Persona_1
la revoca del predetto assegno di mantenimento.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.10.2023 sulla premessa che: Parte_1
- nel 1996 contraeva matrimonio con la Sig,ra ; CP_1
- dall'unione sono nati due figli: nata il [...] e nato il Per_2 Per_1
10.10.2000;
- in data 11.01.2012 i coniugi trasformavano il divorzio giudiziale in divorzio congiunto;
- le condizioni di divorzio prevedevano che il versasse la somma di euro Pt_1
450,00 mensili a titolo di mantenimento in favore dei figli minori;
- a seguito di istanza di modifica delle condizioni stabilite, (secondo le quali il Pt_1
si obbligava alla corresponsione di euro 450,00 mensili per i due figli) il Tribunale di Ascoli Piceno riduceva l'assegno di mantenimento con provvedimento del
22.03.2012, stabilendo che il Sig. versasse la complessiva somma di Parte_1
euro 400,00 mensili per entrambi i figli minori;
- successivamente, a seguito di ulteriore istanza di modifica delle condizioni, preso atto dell'indipendenza della figlia e della circostanza che la stessa avesse Per_2
costituito un nucleo familiare autonomo, il Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 28.06.2016 revocava l'assegno di mantenimento in favore della figlia confermando quello di mantenimento per il figlio , pari ad Per_2 Per_1
euro 200,00;
- il ricorrente attualmente svolge attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato;
- il figlio del ricorrente, , lavora in Germania da oltre un anno con Persona_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, pertanto, lo stesso ha raggiunto da tempo l'indipendenza economica;
- il ha una nuova realtà familiare ed è padre di due figli minori, nato Pt_1 Per_3
il 03.01.2016 e , nata il [...]; Per_4
- il ricorrente, a seguito della mutata consistenza economica e della nuova realtà familiare, è attualmente impossibilitato a far fronte ai gravosi esborsi legati all'assegno di mantenimento;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di modificare le condizioni di divorzio.
Con decreto del 07.10.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 03.04.2025, che veniva poi rinviata all'udienza del 15.04.2025.
A tale udienza il Giudice, preso atto che le parti erano addivenute ad un accordo in quanto la resistente dichiarava di aderire alle domande di parte ricorrente con spese compensate, disponeva la discussione orale della causa all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, che il figlio è divenuto economicamente Per_1
autonomo e che, tenuto conto dell'intervenuta conciliazione, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1. revoca il provvedimento del 28.06.2016 con il quale si confermava la corresponsione a titolo di mantenimento di della somma di euro Persona_1
200,00 e, per l'effetto, revoca il predetto assegno di mantenimento, considerata la raggiunta indipendenza economica dello stesso;
2. dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1097/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 23.07.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Morganti del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(FG) e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Di Monte del Foro di Teramo
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.10.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto congiuntamente di “revocare il provvedimento del 28.06.2016 con il quale si confermava la corresponsione a titolo di mantenimento di della somma di euro 200,00 e per l'effetto disporre Persona_1
la revoca del predetto assegno di mantenimento.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.10.2023 sulla premessa che: Parte_1
- nel 1996 contraeva matrimonio con la Sig,ra ; CP_1
- dall'unione sono nati due figli: nata il [...] e nato il Per_2 Per_1
10.10.2000;
- in data 11.01.2012 i coniugi trasformavano il divorzio giudiziale in divorzio congiunto;
- le condizioni di divorzio prevedevano che il versasse la somma di euro Pt_1
450,00 mensili a titolo di mantenimento in favore dei figli minori;
- a seguito di istanza di modifica delle condizioni stabilite, (secondo le quali il Pt_1
si obbligava alla corresponsione di euro 450,00 mensili per i due figli) il Tribunale di Ascoli Piceno riduceva l'assegno di mantenimento con provvedimento del
22.03.2012, stabilendo che il Sig. versasse la complessiva somma di Parte_1
euro 400,00 mensili per entrambi i figli minori;
- successivamente, a seguito di ulteriore istanza di modifica delle condizioni, preso atto dell'indipendenza della figlia e della circostanza che la stessa avesse Per_2
costituito un nucleo familiare autonomo, il Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 28.06.2016 revocava l'assegno di mantenimento in favore della figlia confermando quello di mantenimento per il figlio , pari ad Per_2 Per_1
euro 200,00;
- il ricorrente attualmente svolge attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato;
- il figlio del ricorrente, , lavora in Germania da oltre un anno con Persona_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, pertanto, lo stesso ha raggiunto da tempo l'indipendenza economica;
- il ha una nuova realtà familiare ed è padre di due figli minori, nato Pt_1 Per_3
il 03.01.2016 e , nata il [...]; Per_4
- il ricorrente, a seguito della mutata consistenza economica e della nuova realtà familiare, è attualmente impossibilitato a far fronte ai gravosi esborsi legati all'assegno di mantenimento;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di modificare le condizioni di divorzio.
Con decreto del 07.10.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 03.04.2025, che veniva poi rinviata all'udienza del 15.04.2025.
A tale udienza il Giudice, preso atto che le parti erano addivenute ad un accordo in quanto la resistente dichiarava di aderire alle domande di parte ricorrente con spese compensate, disponeva la discussione orale della causa all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra le parti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, che il figlio è divenuto economicamente Per_1
autonomo e che, tenuto conto dell'intervenuta conciliazione, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1. revoca il provvedimento del 28.06.2016 con il quale si confermava la corresponsione a titolo di mantenimento di della somma di euro Persona_1
200,00 e, per l'effetto, revoca il predetto assegno di mantenimento, considerata la raggiunta indipendenza economica dello stesso;
2. dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi