Articolo 3 della Legge 12 gennaio 1977, n. 1
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 febbraio 1977
Art. 3.
Il primo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati puo' essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso e' concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorita' giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si e' svolto il procedimento di appello".
Entrata in vigore il 2 febbraio 1977
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