Ordinanza cautelare 30 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2026REG.PROV.COLL.
N. 04536/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4536 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Roppo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna n. 386/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Forlì-Cesena e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. AN MO MA e sentiti i difensori delle parti, come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 21.3.2024, l’odierno appellante, signor -OMISSIS-, nella qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS-, ha inoltrato telematicamente, per il tramite portale ALI , una istanza ex d.l. n. 20/2023 (“decreto flussi 2024”), convertito in legge n. 50/2023, per l’assunzione dei lavoratori (in numero di 10), autocertificando di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
In riscontro a detta istanza di nulla osta sono stati emessi, dal competente Sportello Unico dell’Immigrazione, i nulla osta richiesti, pur in assenza del parere preventivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Successivamente detto Ispettorato ha espresso parere negativo al rilascio del nulla osta all’ingresso del lavoratore, in quanto il datore di lavoro non avrebbe posseduto un reddito congruo a garantire i costi degli obblighi contributivi e retributivi derivanti dall’assunzione dei lavoratori dipendenti.
Indi lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha revocato in data 22.1.2025 i nulla osta per carenza del requisito reddituale; ed, in particolare, veniva revocato il nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero -OMISSIS-, già concesso con provvedimento del 22.5.2024, richiamando solo la motivazione dell’I.T.L che si era espressa nei seguenti termini e, precisamente: “non risulta che l’azienda possieda un reddito congruo a garantire i costi degli obblighi retributivi e contributivi derivanti dall’assunzione di lavoratori dipendenti (art. 30 bis , c. 8, DPR n. 395/1990) in considerazione anche del personale già in forza”.
Con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, il signor -OMISSIS-, ha impugnato tra l’altro il provvedimento 14.1.2025, n. -OMISSIS- a mezzo del quale, lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Forlì-Cesena ha disposto la revoca dei nulla osta all’ingresso ivi compreso quello del lavoratore straniero, assunto per esigenze familiari da parte del ricorrente. Nello specifico gli impugnati provvedimenti di revoca sono stati assunti, come già ricordato, su parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini-Forlì-Cesena.
A sostegno del prodotto ricorso il cittadino extracomunitario ha dedotto le seguenti censure e precisamente: 1) la violazione dell’art. 3 co. 2 del Reg. att. n. 334 del 18.10.2004, di modifica del D.P.R. 394/1999; 2) la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990”; 3) difetto di istruttoria e di motivazione.
Nel primo grado di giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno e ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con sentenza n. 387 del 9 aprile 2025, il Tribunale ha respinto il riunito ricorso, ritenendo infondate le censure articolate con il gravame.
Con atto di appello notificato il 4 giugno 2025, il cittadino straniero ha impugnato, previa istanza cautelare, la sentenza, riproponendo le censure articolate con il primo mezzo di gravame, in chiave critica nei confronti della gravata pronuncia. Lamenta l’appellante che erroneamente l’I.T.L. avrebbe considerato, come titolare dell’Azienda, l’odierno appellante; il quale -in realtà- aveva presentato la domanda di assunzione, non già come imprenditore, ma a titolo personale e per esigenze meramente familiari.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Forlì Cesena si sono costituiti anche in questo grado di giudizio, con atto di stile.
Alla camera di consiglio del 26 giugno 2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ex art. 98 c.p.a.
Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello risulta fondato, nei limiti di cui appresso.
Con l’unico articolato motivo di gravame, si contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha ravvisato il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento ivi impugnato, in quanto il primo giudice avrebbe esaminato, senza la dovuta attenzione, le censure del ricorrente facendo erroneamente confluire le domande dei nulla osta richiesti dall’azienda, con quello per il lavoratore domestico, da assumere come collaboratore familiare.
L’appellante insiste con forza sull’illegittimità dell’impugnata revoca, perché fondata a suo dire su motivi ostativi non conferenti , in quanto erroneamente riferiti alla qualità del ricorrente “titolare della ditta”; e, non già quale “richiedente a titolo personale”, per esigenze domestiche; così come, il reddito percepito sarebbe stato sufficiente per tale richiesta, ben potendosi sommare al proprio reddito anche quello del proprio coniuge, convivente.
Il motivo risulta fondato.
Circoscrive l’oggetto del gravame la revoca del nulla osta rilasciato in data 22.5.2024 al lavoratore straniero assunto dall’odierno appellante ai fini dell’impiego di collaboratore familiare.
Esulano, dunque, dalla presente indagine le istanze riferite alle richieste di nulla osta – sempre da parte del signor -OMISSIS-, nella qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS-.
Giova, in proposito, richiamare ai fini del computo del reddito, la Circolare Ministeriale 27.10.2023, la quale richiede precisi requisiti soggettivi da parte del lavoratore che deve dimostrare …”un reddito imponibile di Euro 20.000 se il nucleo familiare è composto da una sola persona, o di Euro 27.000 nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi”.
Dal tenore letterale della disposizione emerge, quindi, che, là dove il nucleo familiare sia composto da più familiari -come nel caso che qui occupa- va conteggiato anche il reddito del coniuge.
Venendo alla situazione specifica, oggetto del presente gravame, al cittadino straniero è stato revocato il nulla osta, sul presupposto che l’Ufficio Territoriale del Lavoro ha espresso parere negativo anche per l’assunzione del “collaboratore familiare”, la cui richiesta è stata avanzata per esigenze strettamente personali dell’odierno appellante.
Il contratto in questione riguardava, invero, l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario lavorativo a tempo parziale e orizzontale, con retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, come risulta dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente (cfr. all. n. 5).
Risulta, infatti, nella richiesta formulata dal signor -OMISSIS-, che oltre al reddito imponibile, sono dallo stesso stati indicati -come redditi integrativi-, anche quello della moglie-, in considerazione del fatto che, la richiesta di assunzione, riguardava un collaboratore familiare e, non un dipendente da assumere per la sua ditta individuale.
Più in dettaglio, l’odierno appellante, nel 2023, risulta avere maturato come reddito d’impresa un reddito di Euro 60.288, ridotto per le perdite di impresa a Euro 19.103; laddove, quello della moglie che -come detto- concorre, indicato nella domanda sotto la voce “altri redditi integrativi per il medesimo periodo d’imposta era pari a Euro 25.980, come documentato in atti (cfr. all. n. 9).
Il reddito dimostrato risulta dunque rispettoso del tenore della succitata circolare.
In conclusione, per i motivi che precedono, l’appello deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado.
La natura della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti impugnati in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del cittadino straniero.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL OR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
AN MO MA, Consigliere, Estensore
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN MO MA | EL OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.