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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2990/2016
AVENTE AD OGGETTO: Altri contratti d'opera
Promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tellara
Contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Traverso
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
-Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, per i motivi di cui in premessa -anche a titolo di perdita di chances-, in relazione alla grave patologia ed agli aggravamenti patiti dalla Sig.ra e, per l'effetto, condannare l' in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dell'attrice tutti i danni patiti, patrimoniali e non, così meglio specificati: -danno biologico patito dalla Sig.ra nella Parte_1 misura indicata in narrativa secondo i barèmes di uso corrente, od in quella maggiore o minore differenziale ritenuta risultante all'esito dell'espletata istruttoria, anche a titolo di inabilità temporanea integrale e parziale, anche mediante eventuale cd.personalizzazione del danno;
- danno da perdita della capacità lavorativa specifica dell'attrice e di cui in premessa, da valutarsi in misura pari al danno biologico di cui sopra, od in quella maggiore o minore ritenuta ed emersa in corso di causa;
- danni non patrimoniali ed a carattere dinamico-relazionale e/o esistenziale patiti dall'attrice e meglio descritti in premessa, anche in via equitativa;
il tutto oltre ad interessi e rivalutazione, con ogni conseguente pronuncia.
Vinte le spese, oltre spese generali ed accessori come per legge e con rinuncia all'antistatarietà in favore del procuratore”.
Per parte convenuta : CP_1
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso:
in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla Sig.ra Parte_1 nel merito: rigettare integralmente le domande tutte svolte dal ricorrente nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
Parte_2 in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità della convenuta, ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente introduceva il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
della responsabilità professionale dei sanitari della , consistente nel ritardo con il Controparte_1 quale questi ultimi avevano inviato la paziente presso l' San Martino - dotato di CP_3 CP_4
reparto di neurochirurgia - al fine di effettuare il necessario intervento chirurgico in presenza di evidenza diagnostica relativa alla cd. “Sindrome da Cauda Equina”. Tale ritardo aveva infatti causato alla Sig.ra un danno permanente, consistente in una sindrome incompleta da Parte_1
cauda equina ed un disturbo disadattivo reattivo a tale condizione neurologica.
Il giudice in precedenza assegnatario del fascicolo disponeva la conversione del rito, da sommario a ordinario.
Di seguito lo svolgimento dei fatti, così come accertati, documentati e/o pacifici: - nell'anno 2010 - aveva introdotto un giudizio di merito nei soli confronti del Parte_1
dott. quale specialista ortopedico, al quale si era rivolta in data 12/9/2006, al CP_5
momento della comparsa dei primi sintomi di quella che – successivamente - sarebbe stata accertata quale sindrome della cd cauda equina. In tale giudizio il convenuto aveva chiamato in causa la
[...]
Cont
( di seguito solo la ) formulando nei suoi confronti domanda di manleva, in CP_1
Cont quanto la prestazione sanitaria era stata resa con modalità intra moenia. La si costituiva in tale giudizio, al termine del quale era pronunciata sentenza che accertava l'assenza di responsabilità del dott e dichiarava l'inammissibilità della domanda svolta da parte attrice nei confronti della CP_5
Cont
ritenuta tempestiva la sola chiamata in manleva svolta dal dott. e non anche quella di CP_5
parte attrice, poiché formulata nella prima memoria ex art. 183 VI co cpc e volta ad accertare
Cont responsabilità diverse ed ulteriori ( dei sanitari della ), rispetto a quelle del dott. CP_5
Cont promuoveva quindi il presente giudizio nei confronti della tenuto conto Parte_1
degli esiti della CTU medico legale svolta nel corso del giudizio di cui ai punti che precedono, che
Cont
– come detto - aveva individuato una responsabilità medica dei sanitari della ( prima dell' di RZ e poi di quello della SP ), per il ritardo con i quali erano intervenuti CP_3
nel trattamento della patologia da cui era affetta la ricorrente.
Cont La si costituiva nel presente giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione ( quinquennale e/o decennale ) del diritto fatto valere e chiedendo - nel merito - il rigetto della domanda.
Sull'eccezione di prescrizione.
E' ormai pacifica la qualifica di responsabilità contrattuale e la conseguente prescrizione decennale del diritto fatto valere dal paziente che affermi di avere subito conseguenze negative legate ad episodi di cd “colpa medica”.
I fatti oggetto di accertamento risalgono al mese di settembre 2006, parte attrice nel corso del precedente giudizio ( N. 1033/2010 ) aveva formulato richiesta di risarcimento dei danni nei
Cont confronti della ( sebbene ritenuta inammissibile con la sentenza n 734/2014 di cui ai punti che Cont precedono ) ed in data 5/12/2014, aveva inviato domanda di mediazione nei confronti della oggi convenuta, chiedendo anche in tale occasione il risarcimento dei danni subiti. Detto
Cont procedimento si era chiuso con esito negativo, per non avere la partecipato ( si veda doc. 10 fascicolo di parte attrice ).
Si ritiene che tali atti siano idonei ad interrompere la prescrizione e poiché il presente giudizio è stato introdotto con deposito di ricorso ex art. 702 bis cpc in data 17/3/2016, il termine decennale non era decorso.
L'eccezione deve pertanto essere rigettata. In merito all'utilizzabilità nel presente giudizio della CTU svolta nella precedente causa di merito, si deve osservare come la stessa, sebbene svolta con la partecipazione anche dell'odierna convenuta, avesse unicamente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del dott. e che la CP_5
Cont fosse stata chiamata da quest'ultimo per essere dalla stessa manlevato, avendo operato con Cont rapporto intra moenia e non al fine di accertare la responsabilità dei sanitari della successivamente intervenuti nella cura della paziente. Detto elaborato peritale, poiché in tale
Cont giudizio era costituita anche la può comunque essere utilizzato quale prova atipica, dovendosi peraltro osservare che l'incarico non è stato assegnato ad un collegio peritale, come prevede la normativa ad oggi vigente, sebbene entrata in vigore in data successiva, anche rispetto all'introduzione del presente giudizio.
Si deve ancora osservare che il CTU precedentemente nominato, fosse specialista medico legale e delle assicurazioni, anatomo patologo, nonchè specialista in Medicina del Lavoro e dello Sport, ma non fosse in possesso di alcuna specializzazione in neurologia/neurochirurgia ( si veda doc. 9 di parte attrice ).
In ogni caso si deve osservare che tale CTU ha di fatto concluso per l'esistenza del ritardo diagnostico da parte dei sanitari, sia del nosocomio di RZ che di quello della SP, al pari di quella svolta nel presente giudizio ed affidata ad un Collegio peritale, essendo nella more entrata in vigore la cd legge Gelli/Bianco. Tuttavia la prima, non essendo stati posti specifici quesiti in punto Cont responsabilità dei sanitari della appare generica e non esaustiva al fine di fornire gli elementi indispensabili al fine di decidere. Si deve infatti osservare che -come si dirà ai punti che seguono- stante la peculiarità della fattispecie esaminata, questo giudicante ha ritenuto di dover richiedere diversi chiarimenti al Collegio peritale ( anche rimettendo la causa in istruttoria ), al fine di ottenere tutti gli elementi necessari per una completa valutazione del caso di specie.
Ciò che differisce sostanzialmente tra i due elaborati è l'individuazione del cd punto 0, ovverossia il momento dal quale far decorrere il manifestarsi dei sintomi della cauda equina, al fine di verificare Cont se l'accertato ritardo da parte dei sanitari della nell'inviare la paziente presso l'Ospedale di abbia determinato il danno permanente all'integrità psico-fisica della Sig.ra CP_4 Parte_1
nella misura accertata ( pari al 50% ) o -quanto meno - una perdita di chances di guarigione.
L'elaborato peritale redatto dal Collegio nominato, unitamente ai chiarimenti richiesti, sono ritenuti completi ed esaustivi, pertanto condivisi e fatti propri da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamati.
Il precedente giudicante, a fronte della richiesta di parte attrice di avvalersi della CTU svolta nel precedente giudizio, ha infatti disposto CTU affidata ad un Collegio peritale, sulla base delle seguenti condivisibili osservazioni ( oltre che per i motivi espressi ai punti che precedono ): “…ritenuto altresì opportuno disporre nuova CTU medico-legale, tenuto anche conto che non rientrava nell'oggetto di quella svolta nel diverso giudizio ormai conclusosi l'accertamento di profili di responsabilità dei sanitari spezzini intervenuti dopo il 12.9.2006…”
La CTU ha avuto ad oggetto i seguenti quesiti:
“Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, esaminata la perizianda, presa visione di tutta la documentazione necessaria anche presso la , esperita ogni indagine ritenuta opportuna, CP_1
tenuto conto anche delle risultanze peritali e della sentenza conclusiva e non più impugnabile del procedimento già instaurato dall'attrice nei confronti del dott. nonché delle pregresse CP_5
condizioni di salute e patologie di cui soffriva l'attrice, il collegio peritale :
1) descriva caratteristiche e modalità egli interventi e terapie praticate all'attrice a seguito del suo ricovero in data 13.9.2006
2) specifichi in particolare:
a. se gli accertamenti effettuati nelle giornate del 13e 14 settembre 2006 fossero necessari ovvero superflui ai fini di una corretta e tempestiva diagnosi;
b. se e in quale misura il ritardo nel trasferimento presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di abbia influito (o possa aver influito secondo il criterio del più probabile che non ) sul CP_4 risultato dell'intervento chirurgico di decompressione del canale poi eseguito (detto altrimenti quali avrebbero potuto essere le probabilità di miglior riuscita dell'intervento se eseguito più tempestivamente e cioè entro le ventiquattro ore e quali avrebbero potuto essere le conseguenze invalidanti comunque derivanti)
c. se fosse esigibile altra e diversa condotta da parte dei sanitari spezzini idonea ad evitare i postumi residuati all'attrice e più in generale se sussistano profili colposi degli operatori eziologicamente rilevanti in rapporto all'evento dedotto in giudizio;
d. se fossero sussistenti eventuali preesistenze che possano aver influito sull'esito degli interventi e delle terapie cui è stata sottoposta l'attrice;
3) accerti la sussistenza delle lesioni lamentate da parte attrice a seguito della condotta contraria alle linee guida dell'epoca tenuta dai sanitari descrivendone l'attuale stato fisico ed indicando se lo stesso sia suscettibile o meno di miglioramento;
4) in caso di affermata sussistenza delle lesioni e del nesso causale con l'operato dei sanitari spezzini precisi, se, in conseguenza delle lesioni, si è verificato danno biologico che comprometta temporaneamente e/o permanentemente la validità psico-fisica del soggetto, anche in relazione al modo di essere della persona, al suo stato di benessere, alle consuete attività, anche soltanto potenziali, del tempo libero e dello svago, quantificandone, in caso affermativo, l'entità in termini di percentuale della validità totale (con riferimento sia all'inabilità temporanea totale, sia all'inabilità temporanea parziale, sia all'invalidità permanente).
5) Indichi altresì la misura della eventuale incidenza permanente dell'accertanda compromissione della validità psico-fisica, sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, tenendo conto dell'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata nonché delle diverse con essa compatibili avuto riguardo all'età della perizianda stessa, alle sue condizioni psicofisiche e attitudinali ed alle sue conoscenze professionali.
6) Dica infine se le spese mediche eventualmente documentate in atti sono congrue, quantificandone l'ammontare e se sarà necessario, e con quale spese, ricorrere a cure e/o interventi futuri”.
La CTU e la documentazione agli atti, hanno consentito di accertare quanto segue:
-la Sig.ra in data 12/9/2006 alle ore 14.00 manifestava sintomi relativi all'insorgenza Parte_1
acuta di ipoestesia perineale e disfunzione minzionale ( come risultato dalla cartella clinica agli atti
);
-come affermato da parte attrice la paziente soffriva da tempo di lombo sciatalgia, pertanto si rivolgeva al dott. al fine di sottoporsi ad un trattamento volto a ridurre il dolore;
CP_5
-alle ore 18.00 dello stesso giorno il dott effettuava infiltrazione peridurale cui tuttavia CP_5
seguiva ulteriore peggioramento clinico;
-a seguito di tale peggioramento la Sig.ra si recava - in data 13/9 - al Pronto di Soccorso Parte_1 dell' di RZ, al quale accedeva alle ore 14.29. Nel corso della visita era rilevata CP_3 incontinenza urinaria che - come affermato dal Collegio peritale - “è uno dei sintomi più infausti dal punto di vista prognostico”;
-i Sanitari - pur in presenza di tali evidenti sintomi - disponevano il trasferimento della paziente presso il nosocomio della SP, poiché dotato dell'apparecchiatura per effettuare la risonanza magnetica (alle ore 17.46 );
-la paziente era quindi ricoverata alle ore 20.33 ma la RM era effettuata solo alle ore 16.00 del giorno successivo;
all'esito dell'esame diagnostico, era quindi ricoverata presso l'Ospedale San
Martino di con ingresso alle ore 20.48; CP_4
-il Collegio peritale ha stabilito che, qualora i Sanitari di RZ avessero subito inviato la paziente presso “Un presidio dotato di neurochirurgia, il timing essenziale avrebbe compreso l'esecuzione di RM urgente prima dell'intervento. La decompressione si sarebbe così potuta avere non prima della serata del 13.9.2006, consideranto spostamento ed esecuzione di RM.
In altre parole, l'atto chirurgico sarebbe avvenuto non prima di 30 ore dall'insorgenza dei sintomi critici”. Hanno altresì stabilito che il ritardo diagnostico aumenta a 36 ore considerando l'errata scelta di effettuare il trasferimento presso l'ospedale , anziché disporre l'invio diretto della CP_1
paziente a quello di dotato del reparto di neurochirurgia. CP_4
Tale ritardo è stato calcolato dal Collegio peritale collocando il cd punto 0 dalle ore 14.00 del
12/9/2006, sulla base della documentazione esaminata ( cartella clinica ).
In risposta alle osservazioni del CT di parte attrice sul punto, il Collegio - con argomentazione del tutto condivisibile - ha affermato che, fin da tale momento “… pur non essendo ancora in una fase di franca acuzie neurologica ‐ altrimenti il medico ( dott. ndr ) la avrebbe indirizzata in P.S. CP_5
subito – la compressione critica sulla cauda era già in atto e da qui il “punto 0”.Ovviamente, il parere degli scriventi non “deve” essere conforme a chi li ha preceduti … massimo rispetto per il parere del Dr. che tra l'altro non è specialista in neurochirurgia, ma la valutazione Per_1
degli scriventi (tra i quali il responsabile di una Unità di chirurgia spinale del maggior ospedale
Ligure) è difforme in quanto – si ribadisce ‐ i sintomi non si manifestano da 0 a 100 subito, ma secondo uno spettro crescente di intensità e tale interpretazione appare assolutamente plausibile sia scientificamente sia fattualmente al caso de qua”.
Il Collegio peritale ha depositato il proprio elaborato in data 8/11/2018, giungendo alle seguenti conclusioni sintetiche: “Lo stato clinico attuale della p. può essere definito come esiti incompleti di
Sindrome della Cauda Equina.
Sono ravvisabili due carenze assistenziali nell'operato dei sanitari della con ritardo Pt_3 diagnostico‐terapeutico quantificabile in circa 30 ore rispetto a quanto esigibile in concreto.
In mancanza di dati scientifici che possano chiarire quando il danno definitivo si è verificato e non potendosi valutare, se non in termini meramente possibilistici, quale sarebbe stato il margine di miglioramento se si fosse intervenuti più precocemente (al massimo la serata del 13.9.06), si rimanda al giudizio della S.V. Illustrissima per la valutazione della perdita di chances della possibilità di recupero” ( si veda pag. 24 ).
Questo giudicante ha richiesto al Collegio peritale una prima serie di chiarimenti, accogliendo in toto l'istanza formulata da parte attrice, ai quali ha fatto seguito la seguente risposta in data
7/1/2022:
“Si ribadisce cosa differenzi il nesso di causalità materiale e la c.d. “perdita di chances”: non si può avere certezza nè probabilità scientifica preponderante del fatto che, qualora l'intervento fosse stato effettuato entro le 24 ore il danno si sarebbe evitato.
Perciò non sussiste un nesso di causalità materiale civilisticamente rilevante tra l'identificato colpevole ritardo da parte dei sanitari ed il danno poi concretizzatosi, mentre esistono delle “possibilità” (id est, chances) che le conseguenze sarebbero state meno drammatiche qualora
l'intervento fosse stato più tempestivo, senza tuttavia poter scientificamente dire quanto e come.
In merito al punto 5), i citati documenti sono stati certamente presi in considerazione prima della stesura del preliminare della poi depositata relazione di C.T.U., come disposto dal Giudice nei quesiti, ma gli scriventi non concordano con la valutazione di chi li ha preceduti in merito all'evoluzione fisiopatologica e clinica della Sindrome da Cauda…”.
Poiché la difesa di parte attrice riteneva non sufficientemente chiarito il punto relativo alla perdita di chances, oltre a non ritenere condivisibili le valutazioni del Collegio peritale, era richiesta - da questo giudicante - ulteriore specificazione come segue:
“- In relazione alle conseguenze derivate alla Sig.ra per l'accertato ritardo da parte dei Parte_1
Sanitari della ( prima del Pronto Soccorso di RZ e poi del reparto di Controparte_1 neurologia della SP ), nell'invio della paziente presso una struttura ospedaliera dotata di reparto di neurochirurgia, il Collegio ha risposto quanto segue: “In merito al punto 4, si ribadisce cosa differenzi il nesso di causalità materiale e la c.d. “perdita di chances”: non si può avere certezza nè probabilità scientifica preponderante del fatto che, qualora l'intervento fosse stato effettuato intorno alle 24 ore, il danno si sarebbe evitato. Perciò non sussiste un nesso di causalità materiale civilisticamente rilevante tra l'identificato colpevole ritardo da parte dei sanitari ed il danno poi concretizzatosi, mentre esistono delle “possibilità” (id est, chances) che le conseguenze sarebbero state meno drammatiche qualora l'intervento fosse stato più tempestivo, senza tuttavia poter scientificamente dire quanto e come”.
Nell'elaborato peritale il Collegio a pag. 22 ha indicato quanto segue: “Dopo le 24 ore…la letteratura evidenzia come gli outcome negativi neurologici siano comunque probabili, il che consente di escludere un nesso civilisticamente condizionante rispetto alle sequele lamentate, mentre permette di accertare una perdita di chances statisticamente significativa”.
Ritenuto che, alla luce di quanto indicato, debba essere richiesto al Collegio di effettuare un ulteriore approfondimento della relazione in merito alla perdita di chances che, se ritenuta significativa, deve ritenersi in rapporto di causalità con il ritardo diagnostico e che – per tale motivo
– deve ricevere una quantificazione in termini scientifici – anche eventualmente per escluderne un apprezzabile rilievo - non potendo essere rimessa ad una valutazione del Giudice, privo delle necessarie competenze mediche, ciò in applicazione del condivisibile criterio indicato dalla Corte di
Cassazione secondo il quale “La perdita di chance a carattere non patrimoniale, consistente nella privazione della possibilità di un risultato incerto ed eventuale conseguente alla condotta colposa del sanitario, integra … un evento di danno risarcibile soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019)”. Il Collegio forniva quindi ulteriore chiarimento che di seguito si riporta:
“ Le operazioni peritali si sono svolte mediante analisi della Letteratura neurochirurgica specifica ed invio del preliminare ai cc.tt.pp..
In merito alla richiesta di quantificare, in termini di perdita di chances, il ritardo nel trattamento chirurgico tra le 24 e le 48 ore dall'insorgenza della sindrome della cauda della Sig.ra Parte_1
dopo attenta ed approfondita ulteriore revisione della letteratura pubblicata in lingua inglese, non
è possibile esprimere una risposta scientificamente dimostrata.
Di seguito alcune note desunte dall'analisi della letteratura.
Non esistono differenze statisticamente significative nell'outcome sulla ritenzione urinaria e la continenza fecale tra il trattamento entro e quello oltre le 48 ore. I sintomi che statisticamente migliorano maggiormente dopo la chirurgia sono la parestesia a sella e la lombalgia.
La review della letteratura indica che all'esordio il 50-70% dei pazienti con Sindrome delle Cauda
Equina hanno ritenzione urinaria completa e che il 30-50% hanno ritenzione urinaria incompleta.
E' attualmente accettato che il danno maggiore si sviluppi nelle prime 4-6 ore dal prolasso discale comportando una sindrome della cauda con ritenzione urinaria.
Alla luce di questi dati, si ritiene che la riconosciuta perdita di chances non sia apprezzabile e consistente in termini scientifici”.
Alla luce di quanto esposto si deve allora conclusivamente ritenere che, pur essendo stato accertato il ritardo diagnostico da parte dei sanitari della tenuto conto del primo Controparte_1
manifestarsi dei sintomi della sindrome della cauda equina, collocabili già dalle ore 14.00 del
12/9/2006, non sussista nesso di causalità diretta tra tale ritardo e le gravi sequele derivate all'integrità psico-fisica della Sig.ra così come accertate dalle CTU medico legali svolte Parte_1
in entrambi i giudizi.
In relazione alla cd perdita di chances per colpa medica, si deve osservare che per “chance” si intende l'esistenza della possibilità di conseguire un risultato incerto - migliorativo delle condizioni di salute del paziente - che risulta esclusa a causa del comportamento negligente tenuto dal personale sanitario.
Tale possibilità deve tuttavia essere apprezzabile, seria e consistente, in ossequio ai condivisibili criteri indicati dalla Suprema Corte, ciò significa che l'occasione perduta non possa statisticamente collocarsi in una misura prossima allo 0 o di poco superiore. Nel caso di specie il Collegio peritale, pur avendo indicato nel proprio elaborato peritale la generica esistenza di “una perdita di chances statisticamente significativa” ( si veda pag. 22 ), a fronte dei successivi chiarimenti richiesti, ha indicato che detta perdita di chances non fosse apprezzabile e consistente, da un punto di vista scientifico, in quanto – nel caso di specie – visto il tempo trascorso dal primo manifestarsi dei sintomi, anche se fosse stato disposto l' invio tempestivo della paziente presso l' San CP_3
Martino di Genova, non è possibile - secondo la più recente letteratura medica - accertare l'esistenza dell'apprezzabile e consistente possibilità ( chance ) che si sarebbe potuto ottenere un miglioramento ( e di che tipo ) delle condizioni legate alla sindrome della cauda equina, rispetto a quelle attualmente stabilizzate in capo alla Sig.ra in considerazione del fatto che, come Parte_1 specificato dal Collegio peritale “Non esistono differenze statisticamente significative nell'outcome sulla ritenzione urinaria e la continenza fecale tra il trattamento entro e quello oltre le 48 ore” e che “I sintomi che statisticamente migliorano maggiormente dopo la chirurgia sono la parestesia a sella e la lombalgia”, così come accaduto nel caso di specie.
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la complessità della fattispecie esaminata, con spese di CTU che, visto l'accertato ritardo diagnostico, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Rigetta le domande di parte attrice in quanto non sussistente il nesso causale tra l'accertato ritardo diagnostico dei sanitari della e le conseguenze della cd sindrome della cauda Controparte_1
equina, neppure in termini di perdita di chances di guarigione;
Compensa integralmente le spese del presente giudizio, con spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
La SP, 9/1/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2990/2016
AVENTE AD OGGETTO: Altri contratti d'opera
Promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tellara
Contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Traverso
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
-Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta, per i motivi di cui in premessa -anche a titolo di perdita di chances-, in relazione alla grave patologia ed agli aggravamenti patiti dalla Sig.ra e, per l'effetto, condannare l' in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore dell'attrice tutti i danni patiti, patrimoniali e non, così meglio specificati: -danno biologico patito dalla Sig.ra nella Parte_1 misura indicata in narrativa secondo i barèmes di uso corrente, od in quella maggiore o minore differenziale ritenuta risultante all'esito dell'espletata istruttoria, anche a titolo di inabilità temporanea integrale e parziale, anche mediante eventuale cd.personalizzazione del danno;
- danno da perdita della capacità lavorativa specifica dell'attrice e di cui in premessa, da valutarsi in misura pari al danno biologico di cui sopra, od in quella maggiore o minore ritenuta ed emersa in corso di causa;
- danni non patrimoniali ed a carattere dinamico-relazionale e/o esistenziale patiti dall'attrice e meglio descritti in premessa, anche in via equitativa;
il tutto oltre ad interessi e rivalutazione, con ogni conseguente pronuncia.
Vinte le spese, oltre spese generali ed accessori come per legge e con rinuncia all'antistatarietà in favore del procuratore”.
Per parte convenuta : CP_1
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, e previe le declaratorie del caso:
in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla Sig.ra Parte_1 nel merito: rigettare integralmente le domande tutte svolte dal ricorrente nei confronti di
[...]
in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
Parte_2 in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità della convenuta, ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente introduceva il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento Parte_1
della responsabilità professionale dei sanitari della , consistente nel ritardo con il Controparte_1 quale questi ultimi avevano inviato la paziente presso l' San Martino - dotato di CP_3 CP_4
reparto di neurochirurgia - al fine di effettuare il necessario intervento chirurgico in presenza di evidenza diagnostica relativa alla cd. “Sindrome da Cauda Equina”. Tale ritardo aveva infatti causato alla Sig.ra un danno permanente, consistente in una sindrome incompleta da Parte_1
cauda equina ed un disturbo disadattivo reattivo a tale condizione neurologica.
Il giudice in precedenza assegnatario del fascicolo disponeva la conversione del rito, da sommario a ordinario.
Di seguito lo svolgimento dei fatti, così come accertati, documentati e/o pacifici: - nell'anno 2010 - aveva introdotto un giudizio di merito nei soli confronti del Parte_1
dott. quale specialista ortopedico, al quale si era rivolta in data 12/9/2006, al CP_5
momento della comparsa dei primi sintomi di quella che – successivamente - sarebbe stata accertata quale sindrome della cd cauda equina. In tale giudizio il convenuto aveva chiamato in causa la
[...]
Cont
( di seguito solo la ) formulando nei suoi confronti domanda di manleva, in CP_1
Cont quanto la prestazione sanitaria era stata resa con modalità intra moenia. La si costituiva in tale giudizio, al termine del quale era pronunciata sentenza che accertava l'assenza di responsabilità del dott e dichiarava l'inammissibilità della domanda svolta da parte attrice nei confronti della CP_5
Cont
ritenuta tempestiva la sola chiamata in manleva svolta dal dott. e non anche quella di CP_5
parte attrice, poiché formulata nella prima memoria ex art. 183 VI co cpc e volta ad accertare
Cont responsabilità diverse ed ulteriori ( dei sanitari della ), rispetto a quelle del dott. CP_5
Cont promuoveva quindi il presente giudizio nei confronti della tenuto conto Parte_1
degli esiti della CTU medico legale svolta nel corso del giudizio di cui ai punti che precedono, che
Cont
– come detto - aveva individuato una responsabilità medica dei sanitari della ( prima dell' di RZ e poi di quello della SP ), per il ritardo con i quali erano intervenuti CP_3
nel trattamento della patologia da cui era affetta la ricorrente.
Cont La si costituiva nel presente giudizio eccependo l'intervenuta prescrizione ( quinquennale e/o decennale ) del diritto fatto valere e chiedendo - nel merito - il rigetto della domanda.
Sull'eccezione di prescrizione.
E' ormai pacifica la qualifica di responsabilità contrattuale e la conseguente prescrizione decennale del diritto fatto valere dal paziente che affermi di avere subito conseguenze negative legate ad episodi di cd “colpa medica”.
I fatti oggetto di accertamento risalgono al mese di settembre 2006, parte attrice nel corso del precedente giudizio ( N. 1033/2010 ) aveva formulato richiesta di risarcimento dei danni nei
Cont confronti della ( sebbene ritenuta inammissibile con la sentenza n 734/2014 di cui ai punti che Cont precedono ) ed in data 5/12/2014, aveva inviato domanda di mediazione nei confronti della oggi convenuta, chiedendo anche in tale occasione il risarcimento dei danni subiti. Detto
Cont procedimento si era chiuso con esito negativo, per non avere la partecipato ( si veda doc. 10 fascicolo di parte attrice ).
Si ritiene che tali atti siano idonei ad interrompere la prescrizione e poiché il presente giudizio è stato introdotto con deposito di ricorso ex art. 702 bis cpc in data 17/3/2016, il termine decennale non era decorso.
L'eccezione deve pertanto essere rigettata. In merito all'utilizzabilità nel presente giudizio della CTU svolta nella precedente causa di merito, si deve osservare come la stessa, sebbene svolta con la partecipazione anche dell'odierna convenuta, avesse unicamente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del dott. e che la CP_5
Cont fosse stata chiamata da quest'ultimo per essere dalla stessa manlevato, avendo operato con Cont rapporto intra moenia e non al fine di accertare la responsabilità dei sanitari della successivamente intervenuti nella cura della paziente. Detto elaborato peritale, poiché in tale
Cont giudizio era costituita anche la può comunque essere utilizzato quale prova atipica, dovendosi peraltro osservare che l'incarico non è stato assegnato ad un collegio peritale, come prevede la normativa ad oggi vigente, sebbene entrata in vigore in data successiva, anche rispetto all'introduzione del presente giudizio.
Si deve ancora osservare che il CTU precedentemente nominato, fosse specialista medico legale e delle assicurazioni, anatomo patologo, nonchè specialista in Medicina del Lavoro e dello Sport, ma non fosse in possesso di alcuna specializzazione in neurologia/neurochirurgia ( si veda doc. 9 di parte attrice ).
In ogni caso si deve osservare che tale CTU ha di fatto concluso per l'esistenza del ritardo diagnostico da parte dei sanitari, sia del nosocomio di RZ che di quello della SP, al pari di quella svolta nel presente giudizio ed affidata ad un Collegio peritale, essendo nella more entrata in vigore la cd legge Gelli/Bianco. Tuttavia la prima, non essendo stati posti specifici quesiti in punto Cont responsabilità dei sanitari della appare generica e non esaustiva al fine di fornire gli elementi indispensabili al fine di decidere. Si deve infatti osservare che -come si dirà ai punti che seguono- stante la peculiarità della fattispecie esaminata, questo giudicante ha ritenuto di dover richiedere diversi chiarimenti al Collegio peritale ( anche rimettendo la causa in istruttoria ), al fine di ottenere tutti gli elementi necessari per una completa valutazione del caso di specie.
Ciò che differisce sostanzialmente tra i due elaborati è l'individuazione del cd punto 0, ovverossia il momento dal quale far decorrere il manifestarsi dei sintomi della cauda equina, al fine di verificare Cont se l'accertato ritardo da parte dei sanitari della nell'inviare la paziente presso l'Ospedale di abbia determinato il danno permanente all'integrità psico-fisica della Sig.ra CP_4 Parte_1
nella misura accertata ( pari al 50% ) o -quanto meno - una perdita di chances di guarigione.
L'elaborato peritale redatto dal Collegio nominato, unitamente ai chiarimenti richiesti, sono ritenuti completi ed esaustivi, pertanto condivisi e fatti propri da questo giudicante e da intendersi qui integralmente richiamati.
Il precedente giudicante, a fronte della richiesta di parte attrice di avvalersi della CTU svolta nel precedente giudizio, ha infatti disposto CTU affidata ad un Collegio peritale, sulla base delle seguenti condivisibili osservazioni ( oltre che per i motivi espressi ai punti che precedono ): “…ritenuto altresì opportuno disporre nuova CTU medico-legale, tenuto anche conto che non rientrava nell'oggetto di quella svolta nel diverso giudizio ormai conclusosi l'accertamento di profili di responsabilità dei sanitari spezzini intervenuti dopo il 12.9.2006…”
La CTU ha avuto ad oggetto i seguenti quesiti:
“Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, esaminata la perizianda, presa visione di tutta la documentazione necessaria anche presso la , esperita ogni indagine ritenuta opportuna, CP_1
tenuto conto anche delle risultanze peritali e della sentenza conclusiva e non più impugnabile del procedimento già instaurato dall'attrice nei confronti del dott. nonché delle pregresse CP_5
condizioni di salute e patologie di cui soffriva l'attrice, il collegio peritale :
1) descriva caratteristiche e modalità egli interventi e terapie praticate all'attrice a seguito del suo ricovero in data 13.9.2006
2) specifichi in particolare:
a. se gli accertamenti effettuati nelle giornate del 13e 14 settembre 2006 fossero necessari ovvero superflui ai fini di una corretta e tempestiva diagnosi;
b. se e in quale misura il ritardo nel trasferimento presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di abbia influito (o possa aver influito secondo il criterio del più probabile che non ) sul CP_4 risultato dell'intervento chirurgico di decompressione del canale poi eseguito (detto altrimenti quali avrebbero potuto essere le probabilità di miglior riuscita dell'intervento se eseguito più tempestivamente e cioè entro le ventiquattro ore e quali avrebbero potuto essere le conseguenze invalidanti comunque derivanti)
c. se fosse esigibile altra e diversa condotta da parte dei sanitari spezzini idonea ad evitare i postumi residuati all'attrice e più in generale se sussistano profili colposi degli operatori eziologicamente rilevanti in rapporto all'evento dedotto in giudizio;
d. se fossero sussistenti eventuali preesistenze che possano aver influito sull'esito degli interventi e delle terapie cui è stata sottoposta l'attrice;
3) accerti la sussistenza delle lesioni lamentate da parte attrice a seguito della condotta contraria alle linee guida dell'epoca tenuta dai sanitari descrivendone l'attuale stato fisico ed indicando se lo stesso sia suscettibile o meno di miglioramento;
4) in caso di affermata sussistenza delle lesioni e del nesso causale con l'operato dei sanitari spezzini precisi, se, in conseguenza delle lesioni, si è verificato danno biologico che comprometta temporaneamente e/o permanentemente la validità psico-fisica del soggetto, anche in relazione al modo di essere della persona, al suo stato di benessere, alle consuete attività, anche soltanto potenziali, del tempo libero e dello svago, quantificandone, in caso affermativo, l'entità in termini di percentuale della validità totale (con riferimento sia all'inabilità temporanea totale, sia all'inabilità temporanea parziale, sia all'invalidità permanente).
5) Indichi altresì la misura della eventuale incidenza permanente dell'accertanda compromissione della validità psico-fisica, sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, tenendo conto dell'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata nonché delle diverse con essa compatibili avuto riguardo all'età della perizianda stessa, alle sue condizioni psicofisiche e attitudinali ed alle sue conoscenze professionali.
6) Dica infine se le spese mediche eventualmente documentate in atti sono congrue, quantificandone l'ammontare e se sarà necessario, e con quale spese, ricorrere a cure e/o interventi futuri”.
La CTU e la documentazione agli atti, hanno consentito di accertare quanto segue:
-la Sig.ra in data 12/9/2006 alle ore 14.00 manifestava sintomi relativi all'insorgenza Parte_1
acuta di ipoestesia perineale e disfunzione minzionale ( come risultato dalla cartella clinica agli atti
);
-come affermato da parte attrice la paziente soffriva da tempo di lombo sciatalgia, pertanto si rivolgeva al dott. al fine di sottoporsi ad un trattamento volto a ridurre il dolore;
CP_5
-alle ore 18.00 dello stesso giorno il dott effettuava infiltrazione peridurale cui tuttavia CP_5
seguiva ulteriore peggioramento clinico;
-a seguito di tale peggioramento la Sig.ra si recava - in data 13/9 - al Pronto di Soccorso Parte_1 dell' di RZ, al quale accedeva alle ore 14.29. Nel corso della visita era rilevata CP_3 incontinenza urinaria che - come affermato dal Collegio peritale - “è uno dei sintomi più infausti dal punto di vista prognostico”;
-i Sanitari - pur in presenza di tali evidenti sintomi - disponevano il trasferimento della paziente presso il nosocomio della SP, poiché dotato dell'apparecchiatura per effettuare la risonanza magnetica (alle ore 17.46 );
-la paziente era quindi ricoverata alle ore 20.33 ma la RM era effettuata solo alle ore 16.00 del giorno successivo;
all'esito dell'esame diagnostico, era quindi ricoverata presso l'Ospedale San
Martino di con ingresso alle ore 20.48; CP_4
-il Collegio peritale ha stabilito che, qualora i Sanitari di RZ avessero subito inviato la paziente presso “Un presidio dotato di neurochirurgia, il timing essenziale avrebbe compreso l'esecuzione di RM urgente prima dell'intervento. La decompressione si sarebbe così potuta avere non prima della serata del 13.9.2006, consideranto spostamento ed esecuzione di RM.
In altre parole, l'atto chirurgico sarebbe avvenuto non prima di 30 ore dall'insorgenza dei sintomi critici”. Hanno altresì stabilito che il ritardo diagnostico aumenta a 36 ore considerando l'errata scelta di effettuare il trasferimento presso l'ospedale , anziché disporre l'invio diretto della CP_1
paziente a quello di dotato del reparto di neurochirurgia. CP_4
Tale ritardo è stato calcolato dal Collegio peritale collocando il cd punto 0 dalle ore 14.00 del
12/9/2006, sulla base della documentazione esaminata ( cartella clinica ).
In risposta alle osservazioni del CT di parte attrice sul punto, il Collegio - con argomentazione del tutto condivisibile - ha affermato che, fin da tale momento “… pur non essendo ancora in una fase di franca acuzie neurologica ‐ altrimenti il medico ( dott. ndr ) la avrebbe indirizzata in P.S. CP_5
subito – la compressione critica sulla cauda era già in atto e da qui il “punto 0”.Ovviamente, il parere degli scriventi non “deve” essere conforme a chi li ha preceduti … massimo rispetto per il parere del Dr. che tra l'altro non è specialista in neurochirurgia, ma la valutazione Per_1
degli scriventi (tra i quali il responsabile di una Unità di chirurgia spinale del maggior ospedale
Ligure) è difforme in quanto – si ribadisce ‐ i sintomi non si manifestano da 0 a 100 subito, ma secondo uno spettro crescente di intensità e tale interpretazione appare assolutamente plausibile sia scientificamente sia fattualmente al caso de qua”.
Il Collegio peritale ha depositato il proprio elaborato in data 8/11/2018, giungendo alle seguenti conclusioni sintetiche: “Lo stato clinico attuale della p. può essere definito come esiti incompleti di
Sindrome della Cauda Equina.
Sono ravvisabili due carenze assistenziali nell'operato dei sanitari della con ritardo Pt_3 diagnostico‐terapeutico quantificabile in circa 30 ore rispetto a quanto esigibile in concreto.
In mancanza di dati scientifici che possano chiarire quando il danno definitivo si è verificato e non potendosi valutare, se non in termini meramente possibilistici, quale sarebbe stato il margine di miglioramento se si fosse intervenuti più precocemente (al massimo la serata del 13.9.06), si rimanda al giudizio della S.V. Illustrissima per la valutazione della perdita di chances della possibilità di recupero” ( si veda pag. 24 ).
Questo giudicante ha richiesto al Collegio peritale una prima serie di chiarimenti, accogliendo in toto l'istanza formulata da parte attrice, ai quali ha fatto seguito la seguente risposta in data
7/1/2022:
“Si ribadisce cosa differenzi il nesso di causalità materiale e la c.d. “perdita di chances”: non si può avere certezza nè probabilità scientifica preponderante del fatto che, qualora l'intervento fosse stato effettuato entro le 24 ore il danno si sarebbe evitato.
Perciò non sussiste un nesso di causalità materiale civilisticamente rilevante tra l'identificato colpevole ritardo da parte dei sanitari ed il danno poi concretizzatosi, mentre esistono delle “possibilità” (id est, chances) che le conseguenze sarebbero state meno drammatiche qualora
l'intervento fosse stato più tempestivo, senza tuttavia poter scientificamente dire quanto e come.
In merito al punto 5), i citati documenti sono stati certamente presi in considerazione prima della stesura del preliminare della poi depositata relazione di C.T.U., come disposto dal Giudice nei quesiti, ma gli scriventi non concordano con la valutazione di chi li ha preceduti in merito all'evoluzione fisiopatologica e clinica della Sindrome da Cauda…”.
Poiché la difesa di parte attrice riteneva non sufficientemente chiarito il punto relativo alla perdita di chances, oltre a non ritenere condivisibili le valutazioni del Collegio peritale, era richiesta - da questo giudicante - ulteriore specificazione come segue:
“- In relazione alle conseguenze derivate alla Sig.ra per l'accertato ritardo da parte dei Parte_1
Sanitari della ( prima del Pronto Soccorso di RZ e poi del reparto di Controparte_1 neurologia della SP ), nell'invio della paziente presso una struttura ospedaliera dotata di reparto di neurochirurgia, il Collegio ha risposto quanto segue: “In merito al punto 4, si ribadisce cosa differenzi il nesso di causalità materiale e la c.d. “perdita di chances”: non si può avere certezza nè probabilità scientifica preponderante del fatto che, qualora l'intervento fosse stato effettuato intorno alle 24 ore, il danno si sarebbe evitato. Perciò non sussiste un nesso di causalità materiale civilisticamente rilevante tra l'identificato colpevole ritardo da parte dei sanitari ed il danno poi concretizzatosi, mentre esistono delle “possibilità” (id est, chances) che le conseguenze sarebbero state meno drammatiche qualora l'intervento fosse stato più tempestivo, senza tuttavia poter scientificamente dire quanto e come”.
Nell'elaborato peritale il Collegio a pag. 22 ha indicato quanto segue: “Dopo le 24 ore…la letteratura evidenzia come gli outcome negativi neurologici siano comunque probabili, il che consente di escludere un nesso civilisticamente condizionante rispetto alle sequele lamentate, mentre permette di accertare una perdita di chances statisticamente significativa”.
Ritenuto che, alla luce di quanto indicato, debba essere richiesto al Collegio di effettuare un ulteriore approfondimento della relazione in merito alla perdita di chances che, se ritenuta significativa, deve ritenersi in rapporto di causalità con il ritardo diagnostico e che – per tale motivo
– deve ricevere una quantificazione in termini scientifici – anche eventualmente per escluderne un apprezzabile rilievo - non potendo essere rimessa ad una valutazione del Giudice, privo delle necessarie competenze mediche, ciò in applicazione del condivisibile criterio indicato dalla Corte di
Cassazione secondo il quale “La perdita di chance a carattere non patrimoniale, consistente nella privazione della possibilità di un risultato incerto ed eventuale conseguente alla condotta colposa del sanitario, integra … un evento di danno risarcibile soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28993 del 11/11/2019)”. Il Collegio forniva quindi ulteriore chiarimento che di seguito si riporta:
“ Le operazioni peritali si sono svolte mediante analisi della Letteratura neurochirurgica specifica ed invio del preliminare ai cc.tt.pp..
In merito alla richiesta di quantificare, in termini di perdita di chances, il ritardo nel trattamento chirurgico tra le 24 e le 48 ore dall'insorgenza della sindrome della cauda della Sig.ra Parte_1
dopo attenta ed approfondita ulteriore revisione della letteratura pubblicata in lingua inglese, non
è possibile esprimere una risposta scientificamente dimostrata.
Di seguito alcune note desunte dall'analisi della letteratura.
Non esistono differenze statisticamente significative nell'outcome sulla ritenzione urinaria e la continenza fecale tra il trattamento entro e quello oltre le 48 ore. I sintomi che statisticamente migliorano maggiormente dopo la chirurgia sono la parestesia a sella e la lombalgia.
La review della letteratura indica che all'esordio il 50-70% dei pazienti con Sindrome delle Cauda
Equina hanno ritenzione urinaria completa e che il 30-50% hanno ritenzione urinaria incompleta.
E' attualmente accettato che il danno maggiore si sviluppi nelle prime 4-6 ore dal prolasso discale comportando una sindrome della cauda con ritenzione urinaria.
Alla luce di questi dati, si ritiene che la riconosciuta perdita di chances non sia apprezzabile e consistente in termini scientifici”.
Alla luce di quanto esposto si deve allora conclusivamente ritenere che, pur essendo stato accertato il ritardo diagnostico da parte dei sanitari della tenuto conto del primo Controparte_1
manifestarsi dei sintomi della sindrome della cauda equina, collocabili già dalle ore 14.00 del
12/9/2006, non sussista nesso di causalità diretta tra tale ritardo e le gravi sequele derivate all'integrità psico-fisica della Sig.ra così come accertate dalle CTU medico legali svolte Parte_1
in entrambi i giudizi.
In relazione alla cd perdita di chances per colpa medica, si deve osservare che per “chance” si intende l'esistenza della possibilità di conseguire un risultato incerto - migliorativo delle condizioni di salute del paziente - che risulta esclusa a causa del comportamento negligente tenuto dal personale sanitario.
Tale possibilità deve tuttavia essere apprezzabile, seria e consistente, in ossequio ai condivisibili criteri indicati dalla Suprema Corte, ciò significa che l'occasione perduta non possa statisticamente collocarsi in una misura prossima allo 0 o di poco superiore. Nel caso di specie il Collegio peritale, pur avendo indicato nel proprio elaborato peritale la generica esistenza di “una perdita di chances statisticamente significativa” ( si veda pag. 22 ), a fronte dei successivi chiarimenti richiesti, ha indicato che detta perdita di chances non fosse apprezzabile e consistente, da un punto di vista scientifico, in quanto – nel caso di specie – visto il tempo trascorso dal primo manifestarsi dei sintomi, anche se fosse stato disposto l' invio tempestivo della paziente presso l' San CP_3
Martino di Genova, non è possibile - secondo la più recente letteratura medica - accertare l'esistenza dell'apprezzabile e consistente possibilità ( chance ) che si sarebbe potuto ottenere un miglioramento ( e di che tipo ) delle condizioni legate alla sindrome della cauda equina, rispetto a quelle attualmente stabilizzate in capo alla Sig.ra in considerazione del fatto che, come Parte_1 specificato dal Collegio peritale “Non esistono differenze statisticamente significative nell'outcome sulla ritenzione urinaria e la continenza fecale tra il trattamento entro e quello oltre le 48 ore” e che “I sintomi che statisticamente migliorano maggiormente dopo la chirurgia sono la parestesia a sella e la lombalgia”, così come accaduto nel caso di specie.
Alla luce di quanto esposto la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, stante la complessità della fattispecie esaminata, con spese di CTU che, visto l'accertato ritardo diagnostico, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Rigetta le domande di parte attrice in quanto non sussistente il nesso causale tra l'accertato ritardo diagnostico dei sanitari della e le conseguenze della cd sindrome della cauda Controparte_1
equina, neppure in termini di perdita di chances di guarigione;
Compensa integralmente le spese del presente giudizio, con spese di CTU definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
La SP, 9/1/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi