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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5236 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20114/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20114/2022 promossa da:
(C.F. , difeso dall'Avv. Giuseppe Scianna, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, Via A. Vespucci nr. 9, presso lo stesso difensore
Attrice opponente contro
(C.F./P.I. ), difesa dagli Avv.ti Raffele Zurlo e Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Ornati, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Taviani nr. 170
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – finanziamento con cessione del quinto dello stipendio
Conclusioni di parte attrice:
“- in via preliminare di rito, accertare e dichiarare che il procedimento di mediazione non si è perfezionato entro il termine di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di pagamento somme proposta dalla nel presente procedimento, con conseguente Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. né alla né ad alcun altro soggetto dante o avente causa Parte_1 Controparte_1 da quest'ultima, né a titolo di mutuo in relazione ai fatti dedotti né ad alcun altro titolo, specificamente incluso quello ai sensi dell'art. 2041 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda proposta in causa dalla odierna opposta pagina 1 di 5 nonché revocare, annullare e dichiarare nullo ed invalido il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la contrarietà a buona fede e correttezza, nonché la natura di inadempimento ai doveri contrattuali e legali nei confronti dei consumatori ed abuso del processo, della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'opposta non preceduta da valida diffida stragiudiziale, e per l'effetto dichiarare non dovute o comunque compensate le spese legali ed i relativi accessori liquidate nel decreto ingiuntivo per cui è causa;
- in ogni caso, con vittoria delle spese, compensi, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, oltre percentuale di rimborso spese nella misura del 15%, oltre C.P.A. come per legge ed I.V.A. se dovuta, nonché oltre le spese successive occorrende, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto Patrono, antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte convenuta:
“In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
5493/2022 del 25/07/2022 RG n. 13560/2022 emesso dal Tribunale di Torino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5493/2022 del 25/07/2022 RG n. 1356 0/2022 emesso dal Tribunale di Torino. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_2 [...] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività Controparte_1 istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di improcedibilità sollevata per asserita tardività nel perfezionamento del procedimento di mediazione non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il termine assegnato dal Giudice per l'avvio della procedura di mediazione non è perentorio, purché la stessa venga esperita prima della successiva udienza (ex multis, Cass. Civ., ordinanza dr. 9102/2023). Nel caso di specie, la mediazione risulta essere stata regolarmente instaurata entro tale termine e in data 20.04.2023 si è effettivamente pagina 2 di 5 tenuto l'incontro tra le parti, conclusosi con esito negativo. La circostanza che il verbale di mediazione sia stato trasmesso a parte attrice solo in prossimità dell'udienza del 12.09.2023 risulta irrilevanti ai fini della procedibilità, atteso che sia la parte sia il suo difensore hanno partecipato all'incontro del
20.04.2023, acquisendo così piena conoscenza dell'esito della procedura.
2. Venendo al merito, si rileva che con il contratto di finanziamento le parti hanno pattuito la restituzione del capitale mutuato mediante cessione pro solvendo delle quote della retribuzione.
La cessione del quinto dello stipendio si colloca indubbiamente nell'ambito della cessione del credito,
e più precisamente della cessione in luogo dell'adempimento ai sensi dell'art. 1198 c.c., come confermato dalla recente pronuncia della Corte di cassazione n. 22362 del 2024.
In materia di cessione del credito “pro solvendo”, la garanzia del cedente per la mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è subordinata alla prova, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere previsto dall'art. 1267 c.c., consistente nella richiesta di pagamento al debitore ceduto ovvero, quantomeno, nella dimostrazione dell'inutilità di tali istanze, in ragione della notoria insolvenza del debitore al momento della cessione (cfr. Cass. Civ., n. 2110 del 24/02/2000).
Più precisamente, se è vero che la cessione del credito in luogo dell'adempimento non comporta la liberazione immediata del debitore originario — che si verifica solo con la realizzazione del credito ceduto — è altrettanto vero che il cessionario, ove intenda agire nei confronti del cedente, deve fornire prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto. A tal fine, è necessario che il cessionario dimostri di aver esperito, senza esito, le azioni volte all'escussione del debitore ceduto e che la mancata realizzazione del credito non sia imputabile a sua negligenza nell'intraprendere o proseguire le iniziative giudiziarie, essendo tenuto ad adottare tutte le misure idonee alla tutela del credito, comprese le richieste di provvedimenti cautelari e conservativi (cfr. Cass. Civ., n. 3469 del
15/02/2007).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che la società in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito, non ha mai intrapreso né proseguito alcuna concreta iniziativa volta alla richiesta di pagamento nei confronti del datore di lavoro del debitore ceduto, né ha dimostrato l'infruttuosità dell'escussione o la sussistenza di una situazione di insolvenza del debitore tale da rendere superflue le istanze di pagamento. Tale inerzia comporta la preclusione dell'azione nei confronti del cedente.
pagina 3 di 5 Le lettere di sollecito inviate alla (cfr. docc. 10, 11, 12 della comparsa di costituzione e Parte_3 risposta), infatti, non sono sufficienti, da sole, a dimostrare che la convenuta abbia adempiuto all'onere di diligenza. Tali comunicazioni risalgono al 2016 e 2017, nonostante il contratto fosse stato concluso già nel 2012 e nessuna rata fosse mai stata versata. Inoltre, non risulta che siano state intraprese ulteriori azioni fino alla dichiarazione di fallimento della avvenuta solo nel Parte_3
2020 (cfr. doc. 4 del fascicolo attoreo). A fronte, poi, della tempestiva contestazione del Sig.
, non risulta nemmeno provato l'effettivo invio e la ricezione delle suddette missive. Parte_1
3. Infine, con riferimento alla domanda subordinata formulata dalla parte opposta, volta ad ottenere il pagamento anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., si osserva che l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile esclusivamente in via sussidiaria, ossia qualora non sia esperibile alcuna altra azione tipica prevista dall'ordinamento che consenta al danneggiato di ottenere il risarcimento del danno o la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Sul punto, la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33954 del 5 dicembre
2023 ha chiarito che l'azione ex art. 2041 c.c. è proponibile soltanto laddove l'azione alternativa, fondata su contratto, legge o clausole generali, risulti carente ab origine del titolo giustificativo, e non nei casi in cui il rigetto della stessa derivi da ragioni di natura procedurale o probatoria.
Nel caso di specie, i rapporti tra le parti risultano regolati da un contratto di finanziamento con cessione del quinto, sicché le eventuali pretese devono essere fatte valere mediante le azioni tipiche riconducibili a tale rapporto contrattuale. Ne consegue che l'azione di arricchimento senza causa è preclusa dalla sussistenza del titolo contrattuale.
4. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva;
valori minimi, tenuto conto della mancanza di assunzione prove, per la fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta pagina 4 di 5 • Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 5493/2022 del Tribunale di Torino;
• Condanna parte convenuta opposta, a corrispondere, in favore di Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida in € 3.387,00 (di cui € 919,00 Parte_1 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato e anticipazioni forfettarie, se e nella misura dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Scianna.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1.12.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_2
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20114/2022 promossa da:
(C.F. , difeso dall'Avv. Giuseppe Scianna, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, Via A. Vespucci nr. 9, presso lo stesso difensore
Attrice opponente contro
(C.F./P.I. ), difesa dagli Avv.ti Raffele Zurlo e Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Ornati, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Taviani nr. 170
Convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – finanziamento con cessione del quinto dello stipendio
Conclusioni di parte attrice:
“- in via preliminare di rito, accertare e dichiarare che il procedimento di mediazione non si è perfezionato entro il termine di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della domanda di pagamento somme proposta dalla nel presente procedimento, con conseguente Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. né alla né ad alcun altro soggetto dante o avente causa Parte_1 Controparte_1 da quest'ultima, né a titolo di mutuo in relazione ai fatti dedotti né ad alcun altro titolo, specificamente incluso quello ai sensi dell'art. 2041 c.c., e per l'effetto rigettare la domanda proposta in causa dalla odierna opposta pagina 1 di 5 nonché revocare, annullare e dichiarare nullo ed invalido il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la contrarietà a buona fede e correttezza, nonché la natura di inadempimento ai doveri contrattuali e legali nei confronti dei consumatori ed abuso del processo, della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte dell'opposta non preceduta da valida diffida stragiudiziale, e per l'effetto dichiarare non dovute o comunque compensate le spese legali ed i relativi accessori liquidate nel decreto ingiuntivo per cui è causa;
- in ogni caso, con vittoria delle spese, compensi, diritti ed onorari tutti del presente giudizio, oltre percentuale di rimborso spese nella misura del 15%, oltre C.P.A. come per legge ed I.V.A. se dovuta, nonché oltre le spese successive occorrende, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto Patrono, antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni di parte convenuta:
“In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
5493/2022 del 25/07/2022 RG n. 13560/2022 emesso dal Tribunale di Torino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. - Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 5493/2022 del 25/07/2022 RG n. 1356 0/2022 emesso dal Tribunale di Torino. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_2 [...] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività Controparte_1 istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di improcedibilità sollevata per asserita tardività nel perfezionamento del procedimento di mediazione non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il termine assegnato dal Giudice per l'avvio della procedura di mediazione non è perentorio, purché la stessa venga esperita prima della successiva udienza (ex multis, Cass. Civ., ordinanza dr. 9102/2023). Nel caso di specie, la mediazione risulta essere stata regolarmente instaurata entro tale termine e in data 20.04.2023 si è effettivamente pagina 2 di 5 tenuto l'incontro tra le parti, conclusosi con esito negativo. La circostanza che il verbale di mediazione sia stato trasmesso a parte attrice solo in prossimità dell'udienza del 12.09.2023 risulta irrilevanti ai fini della procedibilità, atteso che sia la parte sia il suo difensore hanno partecipato all'incontro del
20.04.2023, acquisendo così piena conoscenza dell'esito della procedura.
2. Venendo al merito, si rileva che con il contratto di finanziamento le parti hanno pattuito la restituzione del capitale mutuato mediante cessione pro solvendo delle quote della retribuzione.
La cessione del quinto dello stipendio si colloca indubbiamente nell'ambito della cessione del credito,
e più precisamente della cessione in luogo dell'adempimento ai sensi dell'art. 1198 c.c., come confermato dalla recente pronuncia della Corte di cassazione n. 22362 del 2024.
In materia di cessione del credito “pro solvendo”, la garanzia del cedente per la mancata realizzazione del credito da parte del cessionario è subordinata alla prova, da parte di quest'ultimo, dell'adempimento dell'onere previsto dall'art. 1267 c.c., consistente nella richiesta di pagamento al debitore ceduto ovvero, quantomeno, nella dimostrazione dell'inutilità di tali istanze, in ragione della notoria insolvenza del debitore al momento della cessione (cfr. Cass. Civ., n. 2110 del 24/02/2000).
Più precisamente, se è vero che la cessione del credito in luogo dell'adempimento non comporta la liberazione immediata del debitore originario — che si verifica solo con la realizzazione del credito ceduto — è altrettanto vero che il cessionario, ove intenda agire nei confronti del cedente, deve fornire prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto. A tal fine, è necessario che il cessionario dimostri di aver esperito, senza esito, le azioni volte all'escussione del debitore ceduto e che la mancata realizzazione del credito non sia imputabile a sua negligenza nell'intraprendere o proseguire le iniziative giudiziarie, essendo tenuto ad adottare tutte le misure idonee alla tutela del credito, comprese le richieste di provvedimenti cautelari e conservativi (cfr. Cass. Civ., n. 3469 del
15/02/2007).
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che la società in qualità di Controparte_1 cessionaria del credito, non ha mai intrapreso né proseguito alcuna concreta iniziativa volta alla richiesta di pagamento nei confronti del datore di lavoro del debitore ceduto, né ha dimostrato l'infruttuosità dell'escussione o la sussistenza di una situazione di insolvenza del debitore tale da rendere superflue le istanze di pagamento. Tale inerzia comporta la preclusione dell'azione nei confronti del cedente.
pagina 3 di 5 Le lettere di sollecito inviate alla (cfr. docc. 10, 11, 12 della comparsa di costituzione e Parte_3 risposta), infatti, non sono sufficienti, da sole, a dimostrare che la convenuta abbia adempiuto all'onere di diligenza. Tali comunicazioni risalgono al 2016 e 2017, nonostante il contratto fosse stato concluso già nel 2012 e nessuna rata fosse mai stata versata. Inoltre, non risulta che siano state intraprese ulteriori azioni fino alla dichiarazione di fallimento della avvenuta solo nel Parte_3
2020 (cfr. doc. 4 del fascicolo attoreo). A fronte, poi, della tempestiva contestazione del Sig.
, non risulta nemmeno provato l'effettivo invio e la ricezione delle suddette missive. Parte_1
3. Infine, con riferimento alla domanda subordinata formulata dalla parte opposta, volta ad ottenere il pagamento anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., si osserva che l'azione di arricchimento senza causa è ammissibile esclusivamente in via sussidiaria, ossia qualora non sia esperibile alcuna altra azione tipica prevista dall'ordinamento che consenta al danneggiato di ottenere il risarcimento del danno o la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Sul punto, la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33954 del 5 dicembre
2023 ha chiarito che l'azione ex art. 2041 c.c. è proponibile soltanto laddove l'azione alternativa, fondata su contratto, legge o clausole generali, risulti carente ab origine del titolo giustificativo, e non nei casi in cui il rigetto della stessa derivi da ragioni di natura procedurale o probatoria.
Nel caso di specie, i rapporti tra le parti risultano regolati da un contratto di finanziamento con cessione del quinto, sicché le eventuali pretese devono essere fatte valere mediante le azioni tipiche riconducibili a tale rapporto contrattuale. Ne consegue che l'azione di arricchimento senza causa è preclusa dalla sussistenza del titolo contrattuale.
4. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva;
valori minimi, tenuto conto della mancanza di assunzione prove, per la fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta pagina 4 di 5 • Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 5493/2022 del Tribunale di Torino;
• Condanna parte convenuta opposta, a corrispondere, in favore di Controparte_1
le spese del presente giudizio che liquida in € 3.387,00 (di cui € 919,00 Parte_1 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato e anticipazioni forfettarie, se e nella misura dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Scianna.
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1.12.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Dr.ssa Alexandra Romeo CP_2
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