Articolo 4 della Legge 18 settembre 2025, n. 140
Articolo 3Articolo 5
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3 ottobre 2025
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 3 ottobre 2025