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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/09/2025, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
COLOGNESI dott. Enrico Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1090/2021 posta in deliberazione all'udienza del 28.05.2025
TRA
OT. , nato a [...] il [...], Codice Fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
BIAMONTE (PEC: , con domicilio eletto in Roma, Via Pistoia n. 6. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. Tiziana Polverari (PEC: ), con domicilio eletto Email_2
in Roma, Via Girolamo Savonarola n. 6.
b) OT. rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Polverari (PEC: Controparte_3
), con domicilio eletto in Roma, Via Girolamo Savonarola Email_2
n.
6. c) OT. rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Polverari (PEC: CP_4
), con domicilio eletto in Roma, Via Girolamo Savonarola Email_2
n. 6.
APPELLATI
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante OT. : insiste per l'integrale riforma dell'ordinanza impugnata con Parte_1
accoglimento dell'appello e condanna degli appellati al risarcimento dei danni quantificati in €
50.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre alla pubblicazione della sentenza su
" " (cartaceo e online) e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (cartaceo e online), CP_1
con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e contributi unificati.
Per gli appellati OT. OT. chiedono il rigetto Controparte_1 Controparte_3 CP_4
dell'appello e la conferma dell'ordinanza di primo grado, con vittoria di spese, competenze e onorari relativi al doppio grado di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali.
Con atto di appello notificato in data [data di notifica dell'appello, da specificare se disponibile], il
OT. ha proposto gravame avverso l'Ordinanza n. 1178/2021 del 23/01/2021, Parte_1
comunicata il 25/01/2021, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Giudice OT.ssa Lilla De Nuccio, nel procedimento civile ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 56313/2019.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso del OT. ritenendo che l'articolo in questione Pt_1
non avesse travalicato i limiti del diritto di cronaca, considerando l'effettiva esistenza di telefonate e incontri tra il ricorrente e l'avvocato Nocita, e che il carattere ritenuto offensivo non fosse così percepibile dal lettore medio.
L'appellante ha lamentato l'erronea valutazione del primo Giudice circa la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Tempo" in data 26 ottobre 2017, a firma di CP_4
intitolato "L'IDOLO A 5 STELLE CON L'AMICO CONDANNATO", con sottotitolo
"Frequentazioni pericolose. La toga anti-Cav. ora arringa i grillini in piazza. L'avvocato a Pt_1
lui vicino si è beccato 10 anni in appello per associazione mafiosa". Il OT. ha evidenziato Pt_1
come l'articolo, con il suo titolo ad effetto e la fotografia che lo ritrae in toga, accostasse la sua figura a vicende giudiziarie di terzi. L'appellante ha ribadito che l'articolo non rispettava i requisiti della verità, della continenza e della pertinenza, necessari per la legittimità della cronaca giornalistica, e che le espressioni utilizzate e l'accostamento a fatti non pertinenti avevano l'unico scopo di screditare la sua immagine e reputazione professionale. Ha inoltre sottolineato il pregiudizio personale e professionale subito, quantificando il danno in € 50.000,00.
Gli appellati hanno sostenuto la correttezza della decisione di primo grado, affermando che l'articolo si limitava a narrare fatti veri e che non vi era alcun intento diffamatorio, né alcuna lesione dei diritti del OT. . Hanno inoltre eccepito che la quantificazione del danno fosse incongrua e non Pt_1
provata, e che l'articolo non fosse più presente in rete.
Questa Corte ritiene fondato l'appello proposto dal OT. , in quanto l'articolo in Parte_1
questione ha travalicato i limiti del diritto di cronaca, integrando gli estremi della diffamazione.
Il OT. , persona offesa dalla condotta diffamatoria, ha ricoperto fino al 18 dicembre Parte_1
2015 la carica di Presidente della Seconda Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, sezione nota per trattare, tra gli altri, anche i reati di mafia. Tra i suoi più significativi incarichi, nel 2013, ha presieduto il collegio giudicante nel noto "Processo Mediaset", vicenda che ha avuto ampia risonanza mediatica e che ne ha rafforzato la percezione pubblica come magistrato di spicco e di comprovata integrità e professionalità. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante per la legalità
e la giustizia, elementi che costituiscono il fulcro della sua reputazione e del suo onore professionale.
L'articolo in contestazione, pubblicato sul quotidiano "Il Tempo" in data 26 ottobre 2017, con il titolo
"L'IDOLO A 5 STELLE CON L'AMICO CONDANNATO" e il sottotitolo "Frequentazioni pericolose.
La toga anti-Cav. ora arringa i grillini in piazza. L'avvocato a lui vicino si è beccato 10 Pt_1
anni in appello per associazione mafiosa", ha accostato la figura del OT. a quella dell'Avv. Pt_1
Mario Nocito e dell'ex Sindaco di SC PA SI. È incontestato che l'Avv. Nocito sia stato condannato in appello a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa nel cosiddetto "processo
Plinius" e che PA SI abbia anch'egli ricevuto una condanna per fatti di mafia.
L'accostamento operato dall'articolo, tuttavia, non si limita a riferire tali fatti, ma crea un nesso insinuante e privo di fondamento tra la persona del OT. e tali condanne. Pt_1
Occorre richiamare il quadro giurisprudenziale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca. Con riferimento al primo aspetto, occorre far riferimento alla storica pronuncia della Corte di
Cassazione n. 26972/2008 che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge (quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art.
51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d.continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
L'articolo in esame, pur ammettendo l'esistenza di sporadiche telefonate o incontri tra il OT.
e l'Avv. Nocito (peraltro, in un periodo non necessariamente coincidente con lo sviluppo Pt_1
delle vicende giudiziarie di quest'ultimo), ha sfruttato tali contatti per collegare surrettiziamente la figura del magistrato a gravi vicende di criminalità organizzata. Tale accostamento è stato realizzato attraverso un titolo ad effetto e un sottotitolo chiaramente denigratorio. Non è stato dimostrato alcun coinvolgimento del OT. nelle attività illecite dei terzi menzionati, né Pt_1
alcuna sua responsabilità o connivenza con tali condotte. Il collegamento operato è quindi meramente strumentale a gettare discredito sulla sua figura, senza alcun reale e logico nesso di causa-effetto o di responsabilità.
Sul punto parte appellata non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto affermato nell'articolo in ordine all'esistenza di una solida amicizia tra l'attore e l'avv. Nocita e il fatto che l'appellante si sia messo a disposizione di questi. Deve, invece, rilevarsi che con nel giudizio n.r.g. 65035/2015 decisa il 27/01/2020 dal Tribunale sulla medesima vicenda giudiziaria “Plinius” per un articolo pubblicato su un diverso quotidiano, ha rilevato che tra l'appellante e l'avv. Nocita sono intercorse solo tre telefonate di breve durata da cui emerge una semplice conoscenza tra i due.
Dalla documentazione in atti risulta che già in data 20/12/2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha precisato che l'attore non era coinvolto nell'indagine e che “le conversazioni non hanno nessun rilievo né penale né deontologico e di esse non è stato fatto alcun uso nella richiesta di misura cautelare”; inoltre nel verbale relativo all'udienza del 28/01/2014 emerge che il Tribunale non ha ammesso la testimonianza dell'attore sulla circostanza* indicata nella lista depositata dalla difesa del OT. SI “apparendo manifestamente irrilevante ai fini della decisione accertare i rapporti e gli incontri conviviali intervenuti tra l'imputato ed il
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione”.
In secondo luogo deve ritenersi inoltre violato il principio di continenza espositiva: la continenza espositiva impone al giornalista di adottare un linguaggio misurato e non eccedente lo scopo informativo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 25272 del 09/12/2009; Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 4363 del 24/01/2012). Sono vietati toni enfatici, insinuanti, allusivi, suggestivi o ingiuriosi. Nel caso di specie, la risonanza del titolo ("L'IDOLO A 5 STELLE CON L'AMICO CONDANNATO") e del sottotitolo ("Frequentazioni pericolose. La toga anti-Cav. ora arringa i grillini in piazza. Pt_1
L'avvocato a lui vicino si è beccato 10 anni in appello per associazione mafiosa"), nonché la scelta di pubblicare una foto del OT. in toga, hanno chiaramente violato questo principio. L'uso Pt_1
di tali espressioni e l'evidenziazione della toga, anziché garantire una corretta informazione, hanno avuto l'evidente scopo di evocare nel lettore una percezione distorta e pregiudizievole, suggerendo una vicinanza o addirittura una condivisione di ambienti criminali, ledendo gravemente la reputazione del OT. . Il Tribunale, nel valutare l'articolo come non offensivo per il "lettore medio", ha Pt_1
omesso di considerare l'impatto complessivo del messaggio veicolato, che non si esaurisce nel mero testo, ma include elementi visivi e titolazioni di forte impatto emotivo e suggestivo. Anche un lettore non frettoloso, di fronte a un titolo e un sottotitolo così eloquenti e alla suggestione dell'immagine, è indotto a formulare un giudizio negativo e diffamatorio, percependolo come un professionista che, pur ai vertici della magistratura, coltiva "amicizie" pericolose. Tale impostazione narrativa costituisce una vera e propria "denigrazione indiretta", ritenuta concordemente illegittima dalla giurisprudenza (
La gravità dell'accostamento è amplificata dalla notorietà e dal prestigio del OT. nel Pt_1
panorama giudiziario italiano. La sua figura di Presidente di sezione della Corte di Cassazione, già coinvolto in processi di rilevanza nazionale, rende ancora più grave l'impatto diffamatorio di una notizia che, pur basandosi su fatti parzialmente veri, viene utilizzata per insinuare una condotta moralmente e professionalmente riprovevole.
Per quanto concerne il danno, esso, per costante giurisprudenza, può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (in questi termini Cass., sent. n. 24474/2014). Sul punto non vi è dubbio che la posizione ricoperta all'epoca dall'appellante abbia determinato un discredito alla sua reputazione che va ristorato.
Il danno reputazionale è innegabile e la liquidazione del relativo risarcimento tutt'altro che
“abnorme”. La strumentalizzazione di un rapporto, comunque lo si voglia definire (di conoscenza, di amicizia, di frequentazione, epistolare, ecc.), in occasione del coinvolgimento di uno dei protagonisti in fatti di mafia accomuna l'altro nel cono d'ombra del sospetto, evoca il suo coinvolgimento nell'illecito.
Deve quindi essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, che in ragione della gravità dei fatti e della diffusione dell'articolo, nonché della distanza temporale tra pubblicazione ed esercizio dell'azione giudiziaria e della rimozione della foto e relativa didascalia appare equo determinare in € 25.000,00 attuali che è in linea di merito con i criteri tabellari elaborati dai
Tribunali di Roma e di Milano, ai quali può farsi ricorso nella liquidazione equitativa (da ultimo
Cass. Civ. sez. III, 12/11/2024, n.29222), facendo riferimento alle diffamazioni di media gravità per le quali è indicato il danno liquidabile nell'importo da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00. Ciò sulla base: della media notorietà del diffamante e diffusione del mezzo usato per diffondere l'articolo, connotazione che ben si attaglia ad una testata come quella sulla quale apparse il testo, di diffusione nazionale e che riguarda un soggetto che ricopriva una carica di rilievo nazionale.
Nulla è dovuto a titolo di interessi compensativi da lucro cessante, in difetto di domanda, trattandosi di debito di valore non di valuta . A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di
Cassazione 10376/2024 che ha affermato “ In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito. “
Alla soccombenza dei convenuti segue la condanna alle spese legali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal OT.
avverso l'Ordinanza n. 1178/2021 del 23/01/2021, resa dal Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di
Roma n. 1178/2021 del 23/01/2021, condanna in solido " , il OT. Controparte_1 CP_3
e il OT. al risarcimento dei danni in favore del OT. ,
[...] CP_4 Parte_1 che liquida in via equitativa nella somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
2. ORDINA la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e con la medesima evidenza dell'articolo in questione, sul quotidiano cartaceo "Il Tempo", nonché sulla sua edizione online, a spese degli appellati.
3. CONDANNA in solido " , il OT. e il OT. Controparte_1 Controparte_3 CP_4
alla rifusione delle spese, diritti e onorari di difesa del doppio grado di giudizio in favore del
OT. , in € 6.600,00 per il primo grado ed in € 7200,00 oltre IVA, CPA e Parte_1
rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre all'importo dei contributi unificati.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2025
Il Presidente Il Consigliere Estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente
COLOGNESI dott. Enrico Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere Relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1090/2021 posta in deliberazione all'udienza del 28.05.2025
TRA
OT. , nato a [...] il [...], Codice Fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
BIAMONTE (PEC: , con domicilio eletto in Roma, Via Pistoia n. 6. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. Tiziana Polverari (PEC: ), con domicilio eletto Email_2
in Roma, Via Girolamo Savonarola n. 6.
b) OT. rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Polverari (PEC: Controparte_3
), con domicilio eletto in Roma, Via Girolamo Savonarola Email_2
n.
6. c) OT. rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Polverari (PEC: CP_4
), con domicilio eletto in Roma, Via Girolamo Savonarola Email_2
n. 6.
APPELLATI
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante OT. : insiste per l'integrale riforma dell'ordinanza impugnata con Parte_1
accoglimento dell'appello e condanna degli appellati al risarcimento dei danni quantificati in €
50.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre alla pubblicazione della sentenza su
" " (cartaceo e online) e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale (cartaceo e online), CP_1
con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e contributi unificati.
Per gli appellati OT. OT. chiedono il rigetto Controparte_1 Controparte_3 CP_4
dell'appello e la conferma dell'ordinanza di primo grado, con vittoria di spese, competenze e onorari relativi al doppio grado di giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali.
Con atto di appello notificato in data [data di notifica dell'appello, da specificare se disponibile], il
OT. ha proposto gravame avverso l'Ordinanza n. 1178/2021 del 23/01/2021, Parte_1
comunicata il 25/01/2021, resa dal Tribunale Ordinario di Roma, Giudice OT.ssa Lilla De Nuccio, nel procedimento civile ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 56313/2019.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso del OT. ritenendo che l'articolo in questione Pt_1
non avesse travalicato i limiti del diritto di cronaca, considerando l'effettiva esistenza di telefonate e incontri tra il ricorrente e l'avvocato Nocita, e che il carattere ritenuto offensivo non fosse così percepibile dal lettore medio.
L'appellante ha lamentato l'erronea valutazione del primo Giudice circa la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Tempo" in data 26 ottobre 2017, a firma di CP_4
intitolato "L'IDOLO A 5 STELLE CON L'AMICO CONDANNATO", con sottotitolo
"Frequentazioni pericolose. La toga anti-Cav. ora arringa i grillini in piazza. L'avvocato a Pt_1
lui vicino si è beccato 10 anni in appello per associazione mafiosa". Il OT. ha evidenziato Pt_1
come l'articolo, con il suo titolo ad effetto e la fotografia che lo ritrae in toga, accostasse la sua figura a vicende giudiziarie di terzi. L'appellante ha ribadito che l'articolo non rispettava i requisiti della verità, della continenza e della pertinenza, necessari per la legittimità della cronaca giornalistica, e che le espressioni utilizzate e l'accostamento a fatti non pertinenti avevano l'unico scopo di screditare la sua immagine e reputazione professionale. Ha inoltre sottolineato il pregiudizio personale e professionale subito, quantificando il danno in € 50.000,00.
Gli appellati hanno sostenuto la correttezza della decisione di primo grado, affermando che l'articolo si limitava a narrare fatti veri e che non vi era alcun intento diffamatorio, né alcuna lesione dei diritti del OT. . Hanno inoltre eccepito che la quantificazione del danno fosse incongrua e non Pt_1
provata, e che l'articolo non fosse più presente in rete.
Questa Corte ritiene fondato l'appello proposto dal OT. , in quanto l'articolo in Parte_1
questione ha travalicato i limiti del diritto di cronaca, integrando gli estremi della diffamazione.
Il OT. , persona offesa dalla condotta diffamatoria, ha ricoperto fino al 18 dicembre Parte_1
2015 la carica di Presidente della Seconda Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, sezione nota per trattare, tra gli altri, anche i reati di mafia. Tra i suoi più significativi incarichi, nel 2013, ha presieduto il collegio giudicante nel noto "Processo Mediaset", vicenda che ha avuto ampia risonanza mediatica e che ne ha rafforzato la percezione pubblica come magistrato di spicco e di comprovata integrità e professionalità. La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno costante per la legalità
e la giustizia, elementi che costituiscono il fulcro della sua reputazione e del suo onore professionale.
L'articolo in contestazione, pubblicato sul quotidiano "Il Tempo" in data 26 ottobre 2017, con il titolo
"L'IDOLO A 5 STELLE CON L'AMICO CONDANNATO" e il sottotitolo "Frequentazioni pericolose.
La toga anti-Cav. ora arringa i grillini in piazza. L'avvocato a lui vicino si è beccato 10 Pt_1
anni in appello per associazione mafiosa", ha accostato la figura del OT. a quella dell'Avv. Pt_1
Mario Nocito e dell'ex Sindaco di SC PA SI. È incontestato che l'Avv. Nocito sia stato condannato in appello a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa nel cosiddetto "processo
Plinius" e che PA SI abbia anch'egli ricevuto una condanna per fatti di mafia.
L'accostamento operato dall'articolo, tuttavia, non si limita a riferire tali fatti, ma crea un nesso insinuante e privo di fondamento tra la persona del OT. e tali condanne. Pt_1
Occorre richiamare il quadro giurisprudenziale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca. Con riferimento al primo aspetto, occorre far riferimento alla storica pronuncia della Corte di
Cassazione n. 26972/2008 che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge (quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art.
51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d.continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
L'articolo in esame, pur ammettendo l'esistenza di sporadiche telefonate o incontri tra il OT.
e l'Avv. Nocito (peraltro, in un periodo non necessariamente coincidente con lo sviluppo Pt_1
delle vicende giudiziarie di quest'ultimo), ha sfruttato tali contatti per collegare surrettiziamente la figura del magistrato a gravi vicende di criminalità organizzata. Tale accostamento è stato realizzato attraverso un titolo ad effetto e un sottotitolo chiaramente denigratorio. Non è stato dimostrato alcun coinvolgimento del OT. nelle attività illecite dei terzi menzionati, né Pt_1
alcuna sua responsabilità o connivenza con tali condotte. Il collegamento operato è quindi meramente strumentale a gettare discredito sulla sua figura, senza alcun reale e logico nesso di causa-effetto o di responsabilità.
Sul punto parte appellata non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto affermato nell'articolo in ordine all'esistenza di una solida amicizia tra l'attore e l'avv. Nocita e il fatto che l'appellante si sia messo a disposizione di questi. Deve, invece, rilevarsi che con nel giudizio n.r.g. 65035/2015 decisa il 27/01/2020 dal Tribunale sulla medesima vicenda giudiziaria “Plinius” per un articolo pubblicato su un diverso quotidiano, ha rilevato che tra l'appellante e l'avv. Nocita sono intercorse solo tre telefonate di breve durata da cui emerge una semplice conoscenza tra i due.
Dalla documentazione in atti risulta che già in data 20/12/2013 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha precisato che l'attore non era coinvolto nell'indagine e che “le conversazioni non hanno nessun rilievo né penale né deontologico e di esse non è stato fatto alcun uso nella richiesta di misura cautelare”; inoltre nel verbale relativo all'udienza del 28/01/2014 emerge che il Tribunale non ha ammesso la testimonianza dell'attore sulla circostanza* indicata nella lista depositata dalla difesa del OT. SI “apparendo manifestamente irrilevante ai fini della decisione accertare i rapporti e gli incontri conviviali intervenuti tra l'imputato ed il
Presidente di Sezione della Corte di Cassazione”.
In secondo luogo deve ritenersi inoltre violato il principio di continenza espositiva: la continenza espositiva impone al giornalista di adottare un linguaggio misurato e non eccedente lo scopo informativo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 25272 del 09/12/2009; Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 4363 del 24/01/2012). Sono vietati toni enfatici, insinuanti, allusivi, suggestivi o ingiuriosi. Nel caso di specie, la risonanza del titolo ("L'IDOLO A 5 STELLE CON L'AMICO CONDANNATO") e del sottotitolo ("Frequentazioni pericolose. La toga anti-Cav. ora arringa i grillini in piazza. Pt_1
L'avvocato a lui vicino si è beccato 10 anni in appello per associazione mafiosa"), nonché la scelta di pubblicare una foto del OT. in toga, hanno chiaramente violato questo principio. L'uso Pt_1
di tali espressioni e l'evidenziazione della toga, anziché garantire una corretta informazione, hanno avuto l'evidente scopo di evocare nel lettore una percezione distorta e pregiudizievole, suggerendo una vicinanza o addirittura una condivisione di ambienti criminali, ledendo gravemente la reputazione del OT. . Il Tribunale, nel valutare l'articolo come non offensivo per il "lettore medio", ha Pt_1
omesso di considerare l'impatto complessivo del messaggio veicolato, che non si esaurisce nel mero testo, ma include elementi visivi e titolazioni di forte impatto emotivo e suggestivo. Anche un lettore non frettoloso, di fronte a un titolo e un sottotitolo così eloquenti e alla suggestione dell'immagine, è indotto a formulare un giudizio negativo e diffamatorio, percependolo come un professionista che, pur ai vertici della magistratura, coltiva "amicizie" pericolose. Tale impostazione narrativa costituisce una vera e propria "denigrazione indiretta", ritenuta concordemente illegittima dalla giurisprudenza (
La gravità dell'accostamento è amplificata dalla notorietà e dal prestigio del OT. nel Pt_1
panorama giudiziario italiano. La sua figura di Presidente di sezione della Corte di Cassazione, già coinvolto in processi di rilevanza nazionale, rende ancora più grave l'impatto diffamatorio di una notizia che, pur basandosi su fatti parzialmente veri, viene utilizzata per insinuare una condotta moralmente e professionalmente riprovevole.
Per quanto concerne il danno, esso, per costante giurisprudenza, può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (in questi termini Cass., sent. n. 24474/2014). Sul punto non vi è dubbio che la posizione ricoperta all'epoca dall'appellante abbia determinato un discredito alla sua reputazione che va ristorato.
Il danno reputazionale è innegabile e la liquidazione del relativo risarcimento tutt'altro che
“abnorme”. La strumentalizzazione di un rapporto, comunque lo si voglia definire (di conoscenza, di amicizia, di frequentazione, epistolare, ecc.), in occasione del coinvolgimento di uno dei protagonisti in fatti di mafia accomuna l'altro nel cono d'ombra del sospetto, evoca il suo coinvolgimento nell'illecito.
Deve quindi essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale, che in ragione della gravità dei fatti e della diffusione dell'articolo, nonché della distanza temporale tra pubblicazione ed esercizio dell'azione giudiziaria e della rimozione della foto e relativa didascalia appare equo determinare in € 25.000,00 attuali che è in linea di merito con i criteri tabellari elaborati dai
Tribunali di Roma e di Milano, ai quali può farsi ricorso nella liquidazione equitativa (da ultimo
Cass. Civ. sez. III, 12/11/2024, n.29222), facendo riferimento alle diffamazioni di media gravità per le quali è indicato il danno liquidabile nell'importo da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00. Ciò sulla base: della media notorietà del diffamante e diffusione del mezzo usato per diffondere l'articolo, connotazione che ben si attaglia ad una testata come quella sulla quale apparse il testo, di diffusione nazionale e che riguarda un soggetto che ricopriva una carica di rilievo nazionale.
Nulla è dovuto a titolo di interessi compensativi da lucro cessante, in difetto di domanda, trattandosi di debito di valore non di valuta . A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di
Cassazione 10376/2024 che ha affermato “ In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito. “
Alla soccombenza dei convenuti segue la condanna alle spese legali che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello Civile di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal OT.
avverso l'Ordinanza n. 1178/2021 del 23/01/2021, resa dal Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di
Roma n. 1178/2021 del 23/01/2021, condanna in solido " , il OT. Controparte_1 CP_3
e il OT. al risarcimento dei danni in favore del OT. ,
[...] CP_4 Parte_1 che liquida in via equitativa nella somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
2. ORDINA la pubblicazione della presente sentenza, per estratto e con la medesima evidenza dell'articolo in questione, sul quotidiano cartaceo "Il Tempo", nonché sulla sua edizione online, a spese degli appellati.
3. CONDANNA in solido " , il OT. e il OT. Controparte_1 Controparte_3 CP_4
alla rifusione delle spese, diritti e onorari di difesa del doppio grado di giudizio in favore del
OT. , in € 6.600,00 per il primo grado ed in € 7200,00 oltre IVA, CPA e Parte_1
rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre all'importo dei contributi unificati.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2025
Il Presidente Il Consigliere Estensore