Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 31/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 878/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 28/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.g. 878/2017 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Siniscalco Paolo e Musio Antonio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Siniscalco Paolo
APPELLANTE
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Leone Arturo, Berti Arnoaldi Alessandro e D'Aragona Marco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. D'Aragona Marco
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come note scritte in sostituzione di udienza depositate ex art. 127ter c.p.c. che si intendono qui ripetute e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, iscritto a ruolo in data 26/5/2017, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agropoli
[...]
n. 636/2016, depositata in data 20/12/2016, non notificata, con la quale rigettava la sua domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto di partecipazione alle lotterie “NUOVO MEGA MILIARDARIO”, “NUOVO MILIARDARIO”, “PUNTATA AL CASINO'”, “20 X”, Parte_2
” e ”, per asserita violazione della norma
[...] Parte_3 imperativa di cui all'art. 7, comma 5 del Decreto Balduzzi.
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Più in particolare, nel corso del giudizio di primo grado, citava Parte_1 in giudizio al fine di ottenere la nullità, o in alternativa Controparte_1
l'annullamento, dei contratti di gioco di lotteria istantanea, per non aver inserito le informazioni di cui all'art. 7, comma 5, D.L. n. 158/2012, convertito in L. n. 189/2012, sostenendo si trattasse di una norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.; in via subordinata, sosteneva l'annullabilità dei contratti per vizio del consenso ingenerato dal comportamento ingannevole posto in essere da
[...]
in via ulteriormente subordinata, chiedeva l'accertamento e la Controparte_1 condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., per non aver fornito le necessarie informazione al fine di una consapevole conclusione del contratto.
Si costituiva la quale eccepiva: in via preliminare, la Controparte_1 nullità dell'atto di citazione attesa la genericità dello stesso, privo dell'indicazione circa il luogo e il tempo in cui l'attore avrebbe acquistato i biglietti;
il difetto di legittimazione attiva sul presupposto che il possesso del biglietto della lotteria perdente non indicava la titolarità e la legittimazione ad agire in giudizio, in quanto non provava la sua qualità di contraente;
nel merito, che alcuna violazione dell'art. 7, comma 5 del Decreto Balduzzi si era configurata, perché il contratto di gioco aveva una natura aleatoria e il regolamento di lotteria istantanea, affisso in ciascuna ricevitoria, informava il cliente della natura e dei rischi del contratto;
che alcuna condizione per l'annullabilità dei contratti di gioco sussisteva, in quanto vi erano tutti i presupposti, in fase precontrattuale, per il giocatore per conoscere l'alea e le possibilità di vincita;
che infondata era altresì la domanda subordinata del risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.
Il Giudice di primo grado rigettava, la domanda non riteneva sussistente alcuna violazione dell'articolo 7, comma 5 del Decreto Balduzzi, in quanto i tagliandi riportavano l'avvertimento sulla possibilità di consultazione di note informative circa la probabilità di vincita tramite l'indicazione dei siti di ADM.
Con l'atto introduttivo del presente gravame, in punto di diritto, deduceva l'appellante: che il giudice di prime cure era incorso in una violazione degli articoli 2002 e 2697 c.p.c., ritenendo che l'attore non avesse provato il suo diritto di pretendere la prestazione;
che la sentenza appellata era viziata da errata e contraddittoria ricostruzione del fatto, nella misura in cui aveva ritenuto rispettato l'art. 7, comma 5 del d.l. n. 158/2012, poiché, ai sensi della norma, le
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probabilità di vincita devono figurare specificamente sulle schedine ovvero sui tagliandi, non essendo sufficiente il rinvio ad un sito web.
Concludeva, pertanto, l'appellante per la riforma della sentenza impugnata ed il consequenziale accoglimento della domanda articolata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 20/12/2017, si costituiva contestando le deduzioni dell'appellante e, sul Controparte_1 presupposto della correttezza della pronuncia di prime cure, ne chiedeva la conferma, con conseguente rigetto del proposto appello;
in particolare, deduceva l'appellato che il possesso di un biglietto perdente non consente in alcun modo di escludere che a compiere la giocata sia stata un'altra persona e, pertanto, sfornita di prova era la legittimazione attiva dell'appellante; che il regolamento di ciascuna lotteria istantanea risulta affisso presso i rivenditori autorizzati, e ciò comporta una presunzione di conoscenza da parte dei giocatori di tutte le regole della lotteria;
che, inoltre, non sussisteva alcuna violazione del Decreto Balduzzi, in quanto la possibilità di rinviare al sito web costituisce una forma alternativa e non residuale di adempimento dell'articolo 7 comma 5 del decreto;
che, tra l'altro, il Decreto Balduzzi non prevede la sanzione della nullità o dell'annullabilità in caso di violazione delle relative norme, limitandosi a prevedere la comminazione di una sanzione amministrativa;
che, infine, anche la domanda relativa alla responsabilità extracontrattuale di Controparte_1 risultava sfornita di prova e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado, dopo aver valutato l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348bis e 348ter, a seguito di una serie di rinvii, mutato il magistrato, la causa, all'udienza del 28/3/2025, veniva decisa ai sensi dell'art. 352, ultimo comma c.p.c. e dell'art. 281sexies c.p.c.
In via del tutto preliminare, deve darsi atto che la presente motivazione viene redatta sulla base del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in applicazione del quale deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass., S.U., n. 9936/2014). Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica dee soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente, infatti, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la
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conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002/2014).
L'appello è infondato e, pertanto, non merita accoglimento con integrale conferma della sentenza n. 636/2016 del Giudice di Pace di Agropoli, così come integrata di seguito.
Giova, innanzitutto, precisare che, ormai da tempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la fondamentale divergenza che caratterizza i differenti effetti scaturenti dal mancato rispetto di norme imperative, a seconda che esse siano norme imperative di validità o norme imperative di comportamento.
Ed infatti, è necessario sgombrare il campo da dubbi circa la suddetta distinzione, che pare essere stata foriera di incongruenze interpretative nell'ambito della sentenza di primo grado e delle difese articolate dall'odierno appellante, Parte_1
La qualificazione di una norma come norma imperativa, invero, non comporta, di per sé, che la sanzione prevista per la relativa violazione sia la nullità del contratto nel cui ambito essa sia stata perpetrata, giacché ciò che rileva sul punto è, in verità, la qualifica della norma imperativa come norma di validità o norma di comportamento.
Solo la violazione delle prime, in particolare, comporta la configurabilità dell'ipotesi contemplata dall'art. 1418, comma 1 c.c., di nullità cd. “virtuale”, pur in assenza di un'espressa sanzione che sancisca esplicitamente la configurabilità della più grave forma di patologia negoziale, nel qual caso, come noto, è dato discorrere di nullità cd. “testuale”. Per contro, la violazione di norme di comportamento è foriera solo ed esclusivamente di responsabilità in capo al contraente che abbia posto in essere la relativa violazione.
La distinzione è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte, a partire dalla nota pronuncia, resa dalle Sezioni Unite, n. 26724 del 19/12/2007 – che, nell'attribuire valenza costituzionale al principio di buona fede, ha, comunque, ribadito la natura di norma di condotta delle disposizioni che di essa sono espressione, salvi i casi puntualmente previsti dalla legge, facendone discendere, quale sanzione per il comportamento di esse violativo, la sola responsabilità, contrattuale o precontrattuale, della parte che quella violazione ha perpetrato – sino ai tempi più recenti, quando la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che “In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative,
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unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass., sez. III, 31/5/2021, n. 15099).
La giurisprudenza citata, più in dettaglio, si è occupata della tematica proprio in relazione agli obblighi informativi (inerenti ai contratti di intermediazione finanziaria), espressamente statuendo che “la violazione dei doveri di informazione del cliente (…) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto (…); in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del contratto” (Cass., sez. un., n. 26724/07 cit.).
In altri termini, la violazione di obblighi informativi, proprio in quanto violazione di una norma, per quanto imperativa, di condotta, qual è il dovere di comportamento secondo buona fede, non può, in assenza di un'espressa previsione di nullità testuale, condurre alla declaratoria di nullità virtuale del contratto, ma può essere foriera di responsabilità precontrattuale per la parte che detta violazione abbia posto in essere.
Per quanto, infatti, sia innegabile la valenza imperativa di detta norma, ne è altrettanto evidente la natura di condotta, giacché scaturente dal generale obbligo di buona fede, che permea i rapporti negoziali, proprio in considerazione del fatto che tali obblighi informativi afferiscono all'esplicitazione, da un lato, dei rischi che il gioco comporta per la salute delle persone, e delle probabilità di vincita, dall'altro, quale espressione diretta di trasparenza, in quanto precipitato immediato della correttezza contrattuale.
Del resto, la Suprema Corte ha avuto modo, in un caso analogo a quello attualmente al vaglio del Tribunale, di precisare che “L'obbligo di informazione imposto dalle norme sopra ricordate costituisce dunque una regola di condotta per il concessionario, punita con una sanzione amministrativa, non una regola conformativa del contenuto del contratto. È indubbio che quell'obbligo sia stato introdotto al fine di contrastare la dipendenza patologica dal gioco, ma questo ovviamente non è sufficiente per poter affermare che la mancanza della stampigliatura sui tagliandi comporti la nullità del contratto di scommessa” (Cass., sez. VI-III, n. 26999/2021).
Orbene, il piano dell'analisi avrebbe dovuto, già in primo grado, essere spostato sulla configurabilità della responsabilità dell'odierna appellata, ai sensi dell'art. 1337 c.c., eccepita da seppur in via subordinata, nel giudizio Parte_1
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di prime cure e ribadita nel corso del giudizio di gravame;
di conseguenza, il principio devolutivo che governa il processo d'appello impone al Tribunale di vagliare compiutamente l'eccezione regolarmente reiterata.
Sul punto, in via del tutto preliminare, è opportuno evidenziare che gli obblighi informativi imposti dal più volte citato art. 7 si considerano correttamente adempiuti anche se, pur in assenza dell'indicazione, sul tagliando stesso, delle probabilità percentuali di vincita e degli avvisi sulla nocività del gioco, sia ivi riportato il sito internet, consultando il quale è possibile reperire le medesime informazioni.
Ebbene, anche sotto tale profilo, la domanda articolata già in primo grado dall'odierno appellante è infondata e non può trovare accoglimento.
In proposito, è appena il caso di ricordare che la responsabilità precontrattuale, in quanto ancorata ai criteri probatori che regolano l'illecito aquiliano, comporta che l'onus probandi sulla relativa configurabilità sia a carico di colui che si pretende danneggiato, il quale è tenuto a provare la sussistenza della condotta illecita, il danno concretamente subito ed il nesso eziologico che avvince i due precitati elementi e che si sostanzia, nello specifico caso della responsabilità precontrattuale da violazione di obblighi informativi, stante la natura omissiva della stessa, nella dimostrazione che, qualora il danneggiante avesse tenuto il comportamento alternativo lecito, il danneggiato non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso – ma non può certo essere questo il caso per evidenti ragioni date dalla natura del contratto da gioco – a condizioni diverse.
Ebbene, nel caso di specie risultano totalmente manchevoli, tanto la prova della condotta illecita perpetrata, quanto quella del nesso causale, nei termini innanzi specificati.
Invero, come correttamente affermato dall'appellata, la disposizione prevista dall'articolo 7 comma 5 del Decreto Balduzzi risulta puntualmente osservata, nella misura in cui viene effettuato un rinvio al sito internet, accedendo al quale risulta possibile reperire e consultare le prescritte informazioni.
Dunque, non risulta provata la sussistenza della condotta illecita, ritenendosi, come già precisato, sufficiente il richiamo al sito sul quale reperire le informazioni da fornire al contraente, ma nemmeno è provato il nesso eziologico nei termini visti.
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L'appello, dunque, non merita accoglimento e, per l'effetto, deve essere integralmente confermata la sentenza di prime cure, come integrata dalla presente sentenza, nella misura in cui aveva rigettato la domanda di Parte_1
[...]
Con riguardo alle spese di lite, alla luce dell'intervenuta citata pronuncia della Corte di cassazione, che, nelle more dell'appello, ha fornito una soluzione definitiva circa la natura della norma la cui applicazione era stata invocata dall'appellante, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 la sentenza di primo grado n. 636/2016.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, relativamente al primo ed al secondo grado di giudizio.
Così deciso in data 31/3/2025 entro i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice
Dott. Benedetta Rossella Setta
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