CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AMATO MARCELLO, Presidente
NI CO, EL
CECCHETTI CARLO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QE01138/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QE01138/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QE01138/2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Como ha contestato a Ricorrente_1 che quest'ultimo nel corso del 2018 aveva percepito dalla società Società_1 srl redditi di lavoro dipendente per un totale di € 108.706,00, senza che alcun reddito fosse dichiarato.
Così l'Ufficio, a mezzo di apposito avviso di accertamento, ha contestato al contribuente l'omessa dichiarazione dei seguenti redditi così imputati:
- € 97.245,00 quali redditi da lavoro dipendente ex art 49 TUIR, calcolati sul totale dei bonifici emessi dalla società Società_1 s.r.l. di cui Ricorrente_1 era amministratore;
- € 11.461,00 quali redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R., calcolati sul totale dei versamenti in contanti effettuati sui suddetti conti nel corso del 2018.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento poichè detti importi, pur già dichiarati nella
Certificazione Unica del 2018 (redditi 2017), non sarebbero mai stati percepiti nel 2017, a causa di alcuni impedimenti (dissesto finanziario in cui si trovava la società Società_1 srl nel 2017; pignoramento, poi revocato, eseguito dalla Procura della Repubblica).
Si è costituito l'Ufficio contestando il fondamento del ricorso di cui ha richiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
A quanto è dato capire, il ricorrente sostiene che le somme oggetto di accertamento, seppur incassate nel corso del 2018, sarebbero state dichiarate nell'anno 2017 ma non percepite a causa del dissesto finanziario della società Società_1 srl e di un pignoramento disposto dalla Procura della Repubblica, poi revocato, che avrebbe impedito il versamento delle somme nell'anno in cui sono state dichiarate.
E' dunque pacifico che gli importi di € 97.245,00 quali redditi da lavoro dipendente e di € 11.461,00 quali redditi diversi siano stati percepiti nel corso del 2018.
Altrettanto incontestato è che a fronte di tali redditi non risulta presentata alcuna dichiarazione dei redditi nell'anno in cui sono stati percepiti.
Circa la contestazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, si osserva che ai sensi dell'art. 51 TUIR vale il principio della competenza per cassa, con la naturale conseguenza che tutti gli emolumenti percepiti in un dato anno devono essere ex lege imputati in tale periodo.
Sono irrilevanti le circostanze connesse ai dedotti impedimenti alla percezione delle somme in un periodo successivo a quello della dichiarazione.
La società Società_1 srl così come il ricorrente ben avrebbero potuto e dovuto presentare una dichiarazione integrativa per l'anno 2017 e 2018, in modo da indicare in maniera corretta i redditi percepiti, le ritenute già versate e le eventuali imposte dovute.
Quanto infine alla contestazione di redditi “diversi” per un valore complessivo di € 11.461,00, nulla il ricorrente ha lamentato nè comunque, a fronte della percezione nell'anno 2018 di somme mediante versamenti in contanti, ha fornito o offerto di fornire giustificazioni della provenienza della somme versate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio nella misura di € 2.000,00 a favore dell'AdE.
Como, 24 novembre 2025
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Marco Mancini Dr. Marcello Amato
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AMATO MARCELLO, Presidente
NI CO, EL
CECCHETTI CARLO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QE01138/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QE01138/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01QE01138/2024 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Como ha contestato a Ricorrente_1 che quest'ultimo nel corso del 2018 aveva percepito dalla società Società_1 srl redditi di lavoro dipendente per un totale di € 108.706,00, senza che alcun reddito fosse dichiarato.
Così l'Ufficio, a mezzo di apposito avviso di accertamento, ha contestato al contribuente l'omessa dichiarazione dei seguenti redditi così imputati:
- € 97.245,00 quali redditi da lavoro dipendente ex art 49 TUIR, calcolati sul totale dei bonifici emessi dalla società Società_1 s.r.l. di cui Ricorrente_1 era amministratore;
- € 11.461,00 quali redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R., calcolati sul totale dei versamenti in contanti effettuati sui suddetti conti nel corso del 2018.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di accertamento poichè detti importi, pur già dichiarati nella
Certificazione Unica del 2018 (redditi 2017), non sarebbero mai stati percepiti nel 2017, a causa di alcuni impedimenti (dissesto finanziario in cui si trovava la società Società_1 srl nel 2017; pignoramento, poi revocato, eseguito dalla Procura della Repubblica).
Si è costituito l'Ufficio contestando il fondamento del ricorso di cui ha richiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
A quanto è dato capire, il ricorrente sostiene che le somme oggetto di accertamento, seppur incassate nel corso del 2018, sarebbero state dichiarate nell'anno 2017 ma non percepite a causa del dissesto finanziario della società Società_1 srl e di un pignoramento disposto dalla Procura della Repubblica, poi revocato, che avrebbe impedito il versamento delle somme nell'anno in cui sono state dichiarate.
E' dunque pacifico che gli importi di € 97.245,00 quali redditi da lavoro dipendente e di € 11.461,00 quali redditi diversi siano stati percepiti nel corso del 2018.
Altrettanto incontestato è che a fronte di tali redditi non risulta presentata alcuna dichiarazione dei redditi nell'anno in cui sono stati percepiti.
Circa la contestazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, si osserva che ai sensi dell'art. 51 TUIR vale il principio della competenza per cassa, con la naturale conseguenza che tutti gli emolumenti percepiti in un dato anno devono essere ex lege imputati in tale periodo.
Sono irrilevanti le circostanze connesse ai dedotti impedimenti alla percezione delle somme in un periodo successivo a quello della dichiarazione.
La società Società_1 srl così come il ricorrente ben avrebbero potuto e dovuto presentare una dichiarazione integrativa per l'anno 2017 e 2018, in modo da indicare in maniera corretta i redditi percepiti, le ritenute già versate e le eventuali imposte dovute.
Quanto infine alla contestazione di redditi “diversi” per un valore complessivo di € 11.461,00, nulla il ricorrente ha lamentato nè comunque, a fronte della percezione nell'anno 2018 di somme mediante versamenti in contanti, ha fornito o offerto di fornire giustificazioni della provenienza della somme versate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio nella misura di € 2.000,00 a favore dell'AdE.
Como, 24 novembre 2025
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Marco Mancini Dr. Marcello Amato