Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8394 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA Dott. Vincenzo0 8 394/0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Presidente R.G.N. 21151/99 Consigliere Cron.23165 Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 22/03/02 Rel. ConsigliereDott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA HI vedova LO, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SANTO FONTANAZZA, FRANCESCO PAOLO MINGRINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso2002 1224 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', -1- МосмеMocure speciall giusta dica in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 4208/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 21/07/99 - R.G. N. 870/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato MINZI per delega ANGELINI;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ELISABETTA M. CESQUI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Torino HI AR, premesso che il marito VA LI, dipendente della s.p.a. Lear Italia, era morto mentre prestava servizio nel turno notturno, e che il decesso era eziologicamente riconducibile alle mansioni svolte, chiedeva, nei confronti dell'Inail, che fosse accertato il suo diritto a conseguire la rendita ai superstiti, a norma dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. L'Inail resisteva alla domanda, contestando la sussistenza di detto nesso eziologico. La domanda era rigettata dal Pretore, con sentenza confermata in appello dal Tribunale di Torino, a seguito di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice di secondo grado, facendo proprie le conclusioni e l'iter argomentativo del consulente tecnico, osservava che il LI era deceduto per la rottura spontanea di un aneurisma dell'aorta (e conseguente "tamponamento cardiaco"), la quale non poteva ritenersi dipendente da "causa di lavoro", tenuto presente che egli presentava due importanti fattori di rischio: la familiarità positiva per accidenti vascolari improvvisi, generalmente riconducibile in tali casi a malattie aterosclerotiche, e l'ipertensione arteriosa. La rottura definitiva della parete aortica era certamente da ricondursi a un aumento di pressione all'interno del vaso, in presenza di una dilatazione aneurismatica. Studi clinici e statistiche di molti autori non individuano una causa specifica nella rottura spontanea dell'aneurisma. Nella specie il LI era certamente stanco alla fine del proprio turno di lavoro, ma dalla descrizione delle mansioni non emergevano elementi idonei a correlare la rottura dell'aneurisma ad uno sforzo di notevole entità; né erano allegati traumi nella 3 regione toracica o addominale, che avrebbero potuto indirettamente causare un aumento di pressione da compressione aortica. Il Tribunale aggiungeva che lo stesso consulente di parte aveva concluso la sua relazione, ritenendo la sussistenza di una “concausa quantitativamente modesta". La AR propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del La ricorrente d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e vizio di motivazione – lamenta che il giudice a quo, nel ritenere rilevante, al fine di escludere l'insussistenza di nesso causale tra attività lavorativa e la morte del lavoratore, la assenza di uno "sforzo di notevole entità" e di traumi esterni, e nel trascurare invece la significatività dell'adempimento da parte del medesimo di mansioni lavorative alla catena di montaggio, comportanti un impegno fisico di una certa entità, e della S conseguente condizione di stanchezza, oltre a incorrere in vizio di motivazione, abbia violato i corretti principi di diritto circa l'idoneità degli sforzi fisici ad integrare la "causa violenta” e circa la rilevanza delle concause. Il ricorso è fondato. Nel solco di un ormai consolidato orientamento, questa Corte ha affermato che, affinché un evento lesivo possa configurarsi come "causa violenta", quale prevista dall'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ai fini della configurabilità di un infortunio sul lavoro indennizzabile, è necessario - e ad un tempo sufficiente - che esso arrechi un danno all'organismo del lavoratore, operando ab extrinseco, mediante un'azione determinata e concentrata nel tempo, mentre non sono indispensabili i requisiti della straordinarietà, accidentalità o imprevedibilità del fatto lesivo, i quali, non essendo richiamati nella previsione normativa, ne costituiscono aspetti non caratterizzanti;
che, quindi, anche lo sforzo, per assurgere a causa violenta, non deve necessariamente esulare dalle condizioni abituali e tipiche del lavoro cui l'infortunato è stato addetto, purché sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro e del suo ambiente ed abbia determinato con azione rapida e intensa, una lesione dell'organismo del lavoratore;
che, peraltro, nell'a'apprezzamento della prestazione lavorativa, al fine di stabilire la sussistenza o meno nel singolo caso concreto degli estremi dello sforzo come causa violenta di infortunio, deve tenersi conto delle preesistenti condizioni fisiopatologiche del soggetto, in quanto una predisposizione morbosa dovuta a tali condizioni soggettive può far sì che il concreto dispendio di energie richiesto da un atto di lavoro, che di per sé e ordinariamente non abbia idoneità lesiva, provochi, nella concreta situazione di menomazione del soggetto, la brusca rottura del preesistente, precario equilibrio organico e dia luogo a conseguenze invalidanti (Cass. 14 maggio 1994 n. 4736). In coerenza con questi principi, a cui questo collegio intende attenersi, deve riconoscersi la possibile rilevanza, in relazione ad eventi del genere di quello oggetto del giudizio, anche di sforzi fisici di non particolare entità, oppure a prestazioni determinanti stress psichico o fisico (cfr. di recente, in relazione ad infarti cardiaci, Cass. 27 settembre 2000 n. 12798, 24 ottobre 2000 n. 13982, 26 ottobre 2000 n. 14085; cfr. anche Cass. 27 maggio 1994 n. 5198, 19 dicembre 1997 n. 12904, 16 ottobre 2000 n. 13741). In riferimento a tali principi di diritto, è inadeguato, sul piano della motivazione, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice di merito degli elementi caratterizzanti l'episodio in questione. Da un lato, infatti, appare 5 riconosciuta l'incidenza di aumento della pressione all'interno del vaso. Dall'altro si è data rilevanza, in sostanza, alla non riconducibilità della elevazione di tale pressione ad un sforzo di notevole entità o a traumi. Però, pur dandosi atto della situazione di affaticamento del lavoratore al momento dell'evento, verificatosi sul posto di lavoro verso la fine di un turno di lavoro notturno, non si è precisato se tale aumento di pressione all'interno del vaso fosse riconducibile anche alla incidenza di sforzi di minore entità, nel quadro dell'affaticamento complessivo determinato dalla prolungata prestazione lavorativa, o comunque al cumulo dei detti sforzi. D'altra parte, tale insufficiente indagine appare determinata da un implicito riferimento a principi giuridici discordanti da quelli sopra richiamati, come è confermato dalla circostanza che la sentenza impugnata valorizza, a sostegno del rigetto della domanda, anche il rilievo del consulente tecnico di parte circa la presenza di un concorso causale, sia pure quantitativamente modesto, della prestazione lavorativa nella rottura dell'aneurisma. La sentenza deve dunque essere annullata, con rinvio della causa ad altro giudice, che, attenendosi ai principi di diritto sopra delineati, provvederà al conseguente necessario approfondimento degli aspetti medico-legali della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Milano, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 marzo 2002 I D , A IL PRESIDENTE (лісенко Сческа LO IL CONSIGLIERE EST. SS L 0 Saverio Tor A 1 O , T B . 3 I T 3 A R D ES 5 'A A P . L T S S L N I E O N 3 D P G -7 I IM O S -8 N A A E 1 D IL CANCELLIERE D S 1 E Depositato in Cancelleria I , E Zayco T A E O N TR G 12 GIU. 2002 O E G T IS S I IT E G L IR E R D A L O L E E oggi, D IL CANCELLIERE Sanc B E