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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 20/10/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 268/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 20/10/2025, davanti al giudice monocratico dott. GA IE sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Aluisi e, per parte resistente, l'avv. Ruberto. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1 I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
GA IE
R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. GA IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 268/2025 promossa da: rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Angelo Andrea Aluisi e Sara Longo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona dell'institore , rappresentata e difesa, in Controparte_1 CP_2 forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giovanni Ruberto, Maria Giovanna Conti e Alessandro Novarini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo resistente
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4 giugno 2025, il ricorrente ha agito in giudizio per vedere accertata la nullità della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 7 giorni comminatagli dalla datrice di lavoro.
2. si è costituita in giudizio sostenendo la correttezza del proprio CP_1 operato e chiedendo la reiezione del ricorso.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
* 4. I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono pacifici e documentali.
4.1. Non è in discussione che il ricorrente, inquadrato come Specialista tecnico commerciale, livello B, par. retrib. B1, operi presso la biglietteria, e segnatamente nell'apposito sportello, erogando servizi continuativi alla clientela. Nel dettaglio, egli è formalmente assegnato alla stazione di Monfalcone, ma temporaneamente utilizzato presso la stazione di Udine.
4.2. Risulta che il 27.02.2025 addetto alla telefonia della Persona_2
Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia, abbia raggiunto il ricorrente presso la biglietteria di Udine al fine di consegnargli un tablet di servizio, necessario per lo svolgimento della sua attività. Il ricorrente, tuttavia, si è rifiutato di ricevere il dispositivo. Di seguito, ha contattato responsabile della Per_2 Persona_3 struttura commerciale, il quale è stato informato del rifiuto e ha ottenuto dal ricorrente la diretta spiegazione delle ragioni dello stesso, legate, da un lato, a pretesi dubbi in ordine alla compatibilità delle mansioni cui il tablet sarebbe stato funzionale con il proprio stato di salute e, dall'altro lato, all'asserita assenza di un luogo entro cui custodire il device una volta terminato il suo utilizzo. In risposta, è documentale che abbia indirizzato al ricorrente una Per_3 missiva contenente, in allegato, le istruzioni operative relative alle mansioni proprie dello stesso ricorrente, con indicazione delle dotazioni ad esse funzionali, nonché le specifiche istruzioni per la custodia del tablet [cfr. doc. 9 resistente]. Ciò nonostante, il ricorrente ha ribadito il proprio rifiuto di ricevere lo strumento, ciò che è documentato dal verbale redatto da nella medesima Per_2 giornata [cfr. doc. 11 resistente]. Successivamente, la società ha tentato una nuova consegna. Il 10.03.2025, infatti, ha convocato allo scopo per il giorno successivo, Per_3 Parte_1 presso gli uffici della direzione commerciale [cfr. doc. 12 resistente]. Parte_1 però, ha risposto negativamente, indirizzando il carteggio, tra gli altri, al proprio Cont difensore avv. Aluisi e ad un sindacalista dell' Nella sua comunicazione, il lavoratore ha affermato d'essere in attesa di un responso medico da parte dell'Unità sanitaria territoriale di Trieste rispetto alle attuali mansioni;
ha quindi chiesto di programmare la consegna per una data successiva a quel responso, nonché di procedere ad essa alla presenza anche del rappresentante sindacale e del suo difensore [cfr. doc. 12 ricorrente]. ha quindi ribadito la propria convocazione, precisando che Per_3 all'incontro sarebbero stati ammessi solo il datore di lavoro e il lavoratore [cfr. doc. 13 resistente]. Come risulta dal verbale redatto in occasione dell'incontro, regolarmente svoltosi l'11.03.2025, ha reiterato il proprio rifiuto alla consegna, Parte_1 indicando a giustificazione che le sue condizioni fisiche non gli consentirebbero di svolgere attività che comportino il mantenimento prolungato della stazione eretta. La società ha precisato la funzione degli strumenti da consegnare nonché la sua attuale idoneità alla mansione specifica, senza tuttavia ottenere un ripensamento del dipendente [cfr. doc. 14 resistente].
4.3. Su questi presupposti, la società ha dunque proceduto alla contestazione disciplinare. Nella relativa missiva, consegnatagli il 26.03.2025, la società ha censurato, insieme ma anche autonomamente, il “doppio” rifiuto di ricevere i beni aziendali, nonché la circostanza che egli avesse indirizzato la propria risposta all'invito a comparire per l'11.03.2025 anche a soggetti esterni all'organizzazione aziendale. Tali condotte sono state ritenute espressive d'una violazione, tra l'altro, dei doveri del personale di cui all'art. 56 Ccnl, nonché della Policy aziendale sull'utilizzo delle risorse digitali [cfr. doc. 15 resistente]. Inutili le giustificazioni spese dal ricorrente, anche in sede d'audizione orale
[cfr. docc. 16 e 17 resistente], la società l'ha dunque sospeso dal servizio e dalla retribuzione per 7 giorni [cfr. doc. 18].
4.4. ha impugnato la sanzione sostenendo, in primo luogo, che Parte_1 essa rechi un difetto di motivazione, vizio argomentato anche in base all'art. 53, d. lgs. n. 165 del 2001, asseritamente applicabile alla fattispecie. In particolare, la società non avrebbe tenuto conto delle ragioni poste da alla base del Parte_1 suo rifiuto alla consegna. In secondo luogo, il ricorrente ha sostenuto che la sanzione sia illegittima perché sproporzionata. Egli, peraltro, non si sarebbe rifiutato di ricevere immotivatamente gli strumenti, avendo piuttosto opposto interessi e diritti d'indubbio spessore. Inoltre, la censura relativa all'ostensione verso terzi delle comunicazioni interne sarebbe infondata perché ciò era funzionale alla tutela dei propri diritti nell'ambito del rapporto di lavoro.
4.5. La società ha difeso il proprio operato, sostenendo che il d. lgs. n. 165 del 2001 non sia applicabile alla fattispecie. Ha inoltre sostenuto che la sanzione è motivata e che la sua dosimetria corrisponde a quanto previsto dalle parti sociali per la specifica violazione, onde la mancanza di utili argomenti a sostegno dell'asserita sproporzionalità.
* 5. Così chiariti i fatti e le posizioni processuali assunte dalle parti, va rilevato che l'art. 56, co. 2, lett. h), Ccnl applicabile dispone che il lavoratore «deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali;
se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate». Ai sensi del successivo art. 61, «si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con provazione della retribuzione da cinque a sette giorni…per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio…» [cfr. Ccnl depositato dalla resistente]. La Policy aziendale sull'utilizzo delle risorse digitali impone poi all'utente di indirizzare i messaggi solo ai soggetti interessati, coerentemente coi loro ruoli e responsabilità; fa divieto di comunicare a terze parti il proprio indirizzo o quello Co di altri utenti del gruppo se non per esigenze lavorative;
impone di riservare l'utilizzo della mail a scopi lavorativi [cfr. doc. 20 resistente].
5.1. A fronte di questi dati, può de plano escludersi che con la Parte_1 trasmissione al difensore e al sindacalista del proprio carteggio con il datore di lavoro, abbia posto in essere una condotta censurabile. Al di là della fondatezza delle sue ulteriori doglianze, questa trasmissione risulta strettamente funzionale a tutelare propri diritti, anche di spessore costituzionale. Non è in discussione che egli abbia senz'altro il diritto di consultarsi con la sigla sindacale e il proprio difensore di fiducia e il fatto che egli, nel far ciò, abbia proceduto mediante la propria mail aziendale, inserendo per conoscenza tra i destinatari della mail questi soggetti, non configura alcun illecito disciplinare. 5.2. È invece del tutto fondata la contestazione disciplinare attinente al rifiuto di ricevere i beni aziendali. Va in primo luogo escluso che la società sia incorsa in un difetto di motivazione. Posto che la disciplina recata dal d. lgs. n. 165 del 2001 è priva di rilievo nella fattispecie, visto che il rapporto per cui è causa è squisitamente di diritto privato, va ricordato che, allorché eserciti il proprio potere disciplinare, il datore di lavoro non è tenuto a menzionare nel relativo provvedimento le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle [cfr., Cass., n. 1026/2015]. Ciò posto, e richiamati i fatti per come sopra descritti, va rilevato che
[...] ha disatteso un ordine datoriale adducendo motivazioni inspiegabili. Pt_1
Non è dato comprendere – e la circostanza non ha trovato migliori delucidazioni nemmeno nel ricorso introduttivo o nel corso del giudizio – perché la consegna del tablet potesse rappresentare un rischio per la sua salute. Il tentativo di consegna, infatti, non è stato accompagnato dall'indicazione d'un cambio di mansioni, anzi. L'utilizzo del device è stato indicato come esattamente funzionale alle mansioni in quel momento assegnate, che già tenevano conto delle limitazioni funzionali del lavoratore. Inoltre, quella consegna non avrebbe precluso una rivalutazione della sua condizione a fronte di un aggravamento dell'inidoneità. Del pari risibile è l'iniziale giustificazione del rifiuto con riferimento all'ignoranza delle modalità di custodia del dispositivo, questione che la società ha peraltro immediatamente superato fornendo specifiche indicazioni. Risulta plastico che l'invito a ricevere beni ritenuti - con giudizio insindacabile perché attinente all'organizzazione imprenditoriale data da in modo non arbitrario – necessari allo svolgimento della prestazione CP_1 sia esattamente “un ordine inerente alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni” ed è indubbio che, con il proprio contegno, abbia rifiutato di eseguire Parte_1 un ordine di servizio, trasmesso regolarmente. Vieppiù, egli ha reiterato la sua violazione, esibendo il proprio rifiuto, nonostante le cristalline e tranquillizzanti indicazioni datoriali, in due distinte occasioni. Quanto precede induce a ritenere che la sanzione elevata sia legittima e congruamente proporzionata, collocandosi nel medio edittale previsto dall'accordo collettivo e così adeguandosi alla gravità della (doppia) infrazione commessa. La sanzione supera dunque il presente vaglio e il ricorso va in definitiva respinto.
* 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dei minimi previsti per le cause di valore fino a euro 1.100,00, considerando la semplicità delle questioni trattate e l'assenza d'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, liquidate in euro 258,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Gorizia, 20 ottobre 2025
Il Giudice
GA IE
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 20/10/2025, davanti al giudice monocratico dott. GA IE sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Aluisi e, per parte resistente, l'avv. Ruberto. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1 I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
GA IE
R.G. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. GA IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 268/2025 promossa da: rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dagli avv.ti Angelo Andrea Aluisi e Sara Longo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
in persona dell'institore , rappresentata e difesa, in Controparte_1 CP_2 forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giovanni Ruberto, Maria Giovanna Conti e Alessandro Novarini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo resistente
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 4 giugno 2025, il ricorrente ha agito in giudizio per vedere accertata la nullità della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 7 giorni comminatagli dalla datrice di lavoro.
2. si è costituita in giudizio sostenendo la correttezza del proprio CP_1 operato e chiedendo la reiezione del ricorso.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
* 4. I fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono pacifici e documentali.
4.1. Non è in discussione che il ricorrente, inquadrato come Specialista tecnico commerciale, livello B, par. retrib. B1, operi presso la biglietteria, e segnatamente nell'apposito sportello, erogando servizi continuativi alla clientela. Nel dettaglio, egli è formalmente assegnato alla stazione di Monfalcone, ma temporaneamente utilizzato presso la stazione di Udine.
4.2. Risulta che il 27.02.2025 addetto alla telefonia della Persona_2
Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia, abbia raggiunto il ricorrente presso la biglietteria di Udine al fine di consegnargli un tablet di servizio, necessario per lo svolgimento della sua attività. Il ricorrente, tuttavia, si è rifiutato di ricevere il dispositivo. Di seguito, ha contattato responsabile della Per_2 Persona_3 struttura commerciale, il quale è stato informato del rifiuto e ha ottenuto dal ricorrente la diretta spiegazione delle ragioni dello stesso, legate, da un lato, a pretesi dubbi in ordine alla compatibilità delle mansioni cui il tablet sarebbe stato funzionale con il proprio stato di salute e, dall'altro lato, all'asserita assenza di un luogo entro cui custodire il device una volta terminato il suo utilizzo. In risposta, è documentale che abbia indirizzato al ricorrente una Per_3 missiva contenente, in allegato, le istruzioni operative relative alle mansioni proprie dello stesso ricorrente, con indicazione delle dotazioni ad esse funzionali, nonché le specifiche istruzioni per la custodia del tablet [cfr. doc. 9 resistente]. Ciò nonostante, il ricorrente ha ribadito il proprio rifiuto di ricevere lo strumento, ciò che è documentato dal verbale redatto da nella medesima Per_2 giornata [cfr. doc. 11 resistente]. Successivamente, la società ha tentato una nuova consegna. Il 10.03.2025, infatti, ha convocato allo scopo per il giorno successivo, Per_3 Parte_1 presso gli uffici della direzione commerciale [cfr. doc. 12 resistente]. Parte_1 però, ha risposto negativamente, indirizzando il carteggio, tra gli altri, al proprio Cont difensore avv. Aluisi e ad un sindacalista dell' Nella sua comunicazione, il lavoratore ha affermato d'essere in attesa di un responso medico da parte dell'Unità sanitaria territoriale di Trieste rispetto alle attuali mansioni;
ha quindi chiesto di programmare la consegna per una data successiva a quel responso, nonché di procedere ad essa alla presenza anche del rappresentante sindacale e del suo difensore [cfr. doc. 12 ricorrente]. ha quindi ribadito la propria convocazione, precisando che Per_3 all'incontro sarebbero stati ammessi solo il datore di lavoro e il lavoratore [cfr. doc. 13 resistente]. Come risulta dal verbale redatto in occasione dell'incontro, regolarmente svoltosi l'11.03.2025, ha reiterato il proprio rifiuto alla consegna, Parte_1 indicando a giustificazione che le sue condizioni fisiche non gli consentirebbero di svolgere attività che comportino il mantenimento prolungato della stazione eretta. La società ha precisato la funzione degli strumenti da consegnare nonché la sua attuale idoneità alla mansione specifica, senza tuttavia ottenere un ripensamento del dipendente [cfr. doc. 14 resistente].
4.3. Su questi presupposti, la società ha dunque proceduto alla contestazione disciplinare. Nella relativa missiva, consegnatagli il 26.03.2025, la società ha censurato, insieme ma anche autonomamente, il “doppio” rifiuto di ricevere i beni aziendali, nonché la circostanza che egli avesse indirizzato la propria risposta all'invito a comparire per l'11.03.2025 anche a soggetti esterni all'organizzazione aziendale. Tali condotte sono state ritenute espressive d'una violazione, tra l'altro, dei doveri del personale di cui all'art. 56 Ccnl, nonché della Policy aziendale sull'utilizzo delle risorse digitali [cfr. doc. 15 resistente]. Inutili le giustificazioni spese dal ricorrente, anche in sede d'audizione orale
[cfr. docc. 16 e 17 resistente], la società l'ha dunque sospeso dal servizio e dalla retribuzione per 7 giorni [cfr. doc. 18].
4.4. ha impugnato la sanzione sostenendo, in primo luogo, che Parte_1 essa rechi un difetto di motivazione, vizio argomentato anche in base all'art. 53, d. lgs. n. 165 del 2001, asseritamente applicabile alla fattispecie. In particolare, la società non avrebbe tenuto conto delle ragioni poste da alla base del Parte_1 suo rifiuto alla consegna. In secondo luogo, il ricorrente ha sostenuto che la sanzione sia illegittima perché sproporzionata. Egli, peraltro, non si sarebbe rifiutato di ricevere immotivatamente gli strumenti, avendo piuttosto opposto interessi e diritti d'indubbio spessore. Inoltre, la censura relativa all'ostensione verso terzi delle comunicazioni interne sarebbe infondata perché ciò era funzionale alla tutela dei propri diritti nell'ambito del rapporto di lavoro.
4.5. La società ha difeso il proprio operato, sostenendo che il d. lgs. n. 165 del 2001 non sia applicabile alla fattispecie. Ha inoltre sostenuto che la sanzione è motivata e che la sua dosimetria corrisponde a quanto previsto dalle parti sociali per la specifica violazione, onde la mancanza di utili argomenti a sostegno dell'asserita sproporzionalità.
* 5. Così chiariti i fatti e le posizioni processuali assunte dalle parti, va rilevato che l'art. 56, co. 2, lett. h), Ccnl applicabile dispone che il lavoratore «deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali;
se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate». Ai sensi del successivo art. 61, «si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con provazione della retribuzione da cinque a sette giorni…per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio…» [cfr. Ccnl depositato dalla resistente]. La Policy aziendale sull'utilizzo delle risorse digitali impone poi all'utente di indirizzare i messaggi solo ai soggetti interessati, coerentemente coi loro ruoli e responsabilità; fa divieto di comunicare a terze parti il proprio indirizzo o quello Co di altri utenti del gruppo se non per esigenze lavorative;
impone di riservare l'utilizzo della mail a scopi lavorativi [cfr. doc. 20 resistente].
5.1. A fronte di questi dati, può de plano escludersi che con la Parte_1 trasmissione al difensore e al sindacalista del proprio carteggio con il datore di lavoro, abbia posto in essere una condotta censurabile. Al di là della fondatezza delle sue ulteriori doglianze, questa trasmissione risulta strettamente funzionale a tutelare propri diritti, anche di spessore costituzionale. Non è in discussione che egli abbia senz'altro il diritto di consultarsi con la sigla sindacale e il proprio difensore di fiducia e il fatto che egli, nel far ciò, abbia proceduto mediante la propria mail aziendale, inserendo per conoscenza tra i destinatari della mail questi soggetti, non configura alcun illecito disciplinare. 5.2. È invece del tutto fondata la contestazione disciplinare attinente al rifiuto di ricevere i beni aziendali. Va in primo luogo escluso che la società sia incorsa in un difetto di motivazione. Posto che la disciplina recata dal d. lgs. n. 165 del 2001 è priva di rilievo nella fattispecie, visto che il rapporto per cui è causa è squisitamente di diritto privato, va ricordato che, allorché eserciti il proprio potere disciplinare, il datore di lavoro non è tenuto a menzionare nel relativo provvedimento le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle [cfr., Cass., n. 1026/2015]. Ciò posto, e richiamati i fatti per come sopra descritti, va rilevato che
[...] ha disatteso un ordine datoriale adducendo motivazioni inspiegabili. Pt_1
Non è dato comprendere – e la circostanza non ha trovato migliori delucidazioni nemmeno nel ricorso introduttivo o nel corso del giudizio – perché la consegna del tablet potesse rappresentare un rischio per la sua salute. Il tentativo di consegna, infatti, non è stato accompagnato dall'indicazione d'un cambio di mansioni, anzi. L'utilizzo del device è stato indicato come esattamente funzionale alle mansioni in quel momento assegnate, che già tenevano conto delle limitazioni funzionali del lavoratore. Inoltre, quella consegna non avrebbe precluso una rivalutazione della sua condizione a fronte di un aggravamento dell'inidoneità. Del pari risibile è l'iniziale giustificazione del rifiuto con riferimento all'ignoranza delle modalità di custodia del dispositivo, questione che la società ha peraltro immediatamente superato fornendo specifiche indicazioni. Risulta plastico che l'invito a ricevere beni ritenuti - con giudizio insindacabile perché attinente all'organizzazione imprenditoriale data da in modo non arbitrario – necessari allo svolgimento della prestazione CP_1 sia esattamente “un ordine inerente alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni” ed è indubbio che, con il proprio contegno, abbia rifiutato di eseguire Parte_1 un ordine di servizio, trasmesso regolarmente. Vieppiù, egli ha reiterato la sua violazione, esibendo il proprio rifiuto, nonostante le cristalline e tranquillizzanti indicazioni datoriali, in due distinte occasioni. Quanto precede induce a ritenere che la sanzione elevata sia legittima e congruamente proporzionata, collocandosi nel medio edittale previsto dall'accordo collettivo e così adeguandosi alla gravità della (doppia) infrazione commessa. La sanzione supera dunque il presente vaglio e il ricorso va in definitiva respinto.
* 6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dei minimi previsti per le cause di valore fino a euro 1.100,00, considerando la semplicità delle questioni trattate e l'assenza d'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del giudizio, liquidate in euro 258,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Gorizia, 20 ottobre 2025
Il Giudice
GA IE