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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 25.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gatti, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Prandi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Rivergaro (PC) in data
4.3.2006 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.la ex casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. è già stata Parte_2
lasciata dalla signora Pt_1
3.entro e non oltre il 30 aprile 2026, termine da considerarsi essenziale tra le parti, provvederà al ritiro dalla casa coniugale di tutti Parte_1
i propri beni ed effetti personali, di cui all'elenco allegato al ricorso introduttivo. Il sig. si dichiara disponibile ad occuparsi del CP_1
trasloco e a trasferire i beni predetti in luogo indicato dalla signora
Quanto non ritirato entro il predetto termine, sarà da intendersi Pt_1
2 abbandonato e pertanto il sig. ne resterà l'esclusivo CP_1
proprietario;
4.tutti i restanti arredi e suppellettili presenti nella casa coniugale restano in proprietà del marito Controparte_1
5.sin d'ora, i coniugi attestano di essere economicamente indipendenti, di avere definitivamente regolarizzato ogni loro rapporto economico e patrimoniale trovante fondamento nel loro matrimonio e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
*.*.*.*.*
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
A. Il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione,
che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la di lui equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
B. Il figlio manterrà la residenza presso la casa Persona_1
materna, in Agazzano, via Verdi n. 1 e sarà domiciliato presso la madre in
Piacenza, via San Siro, 74; incontrerà liberamente il padre, considerati anche i turni lavorativi della madre;
Il figlio minore, pertanto, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni del ragazzo, trascorrerà:
3 - il fine settimana, dalle ore 8.30 del sabato mattina alla domenica sera,
con la madre e il padre in via alternata salvo diversi accordi;
- trascorrerà con ciascun genitore, seguendo il criterio Per_1
dell'alternanza annuale, il giorno 24 dicembre e il periodo compreso tra il
25 ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, Pasqua e
Pasquetta alternate. Le altre festività comanda te seguiranno il concordato calendario di alternanza settimanale o l'eventuale periodo di vacanza concordato.
Inoltre, il ragazzo resterà con ciascun genitore fino ad un massimo di 4
settimane di vacanza annue non cumulabili negli anni successivi, anche non consecutive, da concordarsi in forma scritta con almeno un mese di anticipo rispetto al periodo di vacanza.
A fronte della comunicazione da parte di un genitore delle settimane di vacanza dal medesimo opzionate, l'altro genitore dovrà comunicare l'approvazione o il disaccordo entro i successivi 3 giorni, decorsi i quali in assenza di riscontri le settimane opzio nate dovranno intendersi approvate.
In caso di disaccordo sulla scelta delle settimane di vacanza la priorità di scelta sarà di competenza della madre negli anni con cifra finale pari e del padre negli anni con cifra finale dispari.
Quanto sopra salvo diversi accordi.
C. il signor verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
tramite bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese, la complessiva somma di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio) a titolo di
4 contributo al mantenimento dei figli e;
tale importo sarà Per_2 Per_1
annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
il signor si assumerà le spese concernenti il vestiario per Controparte_1
i figli - da considerarsi consensualmente pattuite come extra assegno -
provvedendo direttamente all'acquisto;
D. Sono poste a carico del sig. nella misura del 100%, le spese CP_1
straordinarie nell'interesse dei figli, come declinate dal protocollo CNF;
E. La detrazione delle spese straordinarie ai fini PE sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi o s ussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
F. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli ai fini della validità per l'espatrio. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non
6 volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_2
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Rivergaro (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 1, anno 2006, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 25.7.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Gatti, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Prandi, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Rivergaro (PC) in data
4.3.2006 in regime di separazione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2.la ex casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. è già stata Parte_2
lasciata dalla signora Pt_1
3.entro e non oltre il 30 aprile 2026, termine da considerarsi essenziale tra le parti, provvederà al ritiro dalla casa coniugale di tutti Parte_1
i propri beni ed effetti personali, di cui all'elenco allegato al ricorso introduttivo. Il sig. si dichiara disponibile ad occuparsi del CP_1
trasloco e a trasferire i beni predetti in luogo indicato dalla signora
Quanto non ritirato entro il predetto termine, sarà da intendersi Pt_1
2 abbandonato e pertanto il sig. ne resterà l'esclusivo CP_1
proprietario;
4.tutti i restanti arredi e suppellettili presenti nella casa coniugale restano in proprietà del marito Controparte_1
5.sin d'ora, i coniugi attestano di essere economicamente indipendenti, di avere definitivamente regolarizzato ogni loro rapporto economico e patrimoniale trovante fondamento nel loro matrimonio e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
*.*.*.*.*
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
A. Il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione,
che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la di lui equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
B. Il figlio manterrà la residenza presso la casa Persona_1
materna, in Agazzano, via Verdi n. 1 e sarà domiciliato presso la madre in
Piacenza, via San Siro, 74; incontrerà liberamente il padre, considerati anche i turni lavorativi della madre;
Il figlio minore, pertanto, salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni del ragazzo, trascorrerà:
3 - il fine settimana, dalle ore 8.30 del sabato mattina alla domenica sera,
con la madre e il padre in via alternata salvo diversi accordi;
- trascorrerà con ciascun genitore, seguendo il criterio Per_1
dell'alternanza annuale, il giorno 24 dicembre e il periodo compreso tra il
25 ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio, Pasqua e
Pasquetta alternate. Le altre festività comanda te seguiranno il concordato calendario di alternanza settimanale o l'eventuale periodo di vacanza concordato.
Inoltre, il ragazzo resterà con ciascun genitore fino ad un massimo di 4
settimane di vacanza annue non cumulabili negli anni successivi, anche non consecutive, da concordarsi in forma scritta con almeno un mese di anticipo rispetto al periodo di vacanza.
A fronte della comunicazione da parte di un genitore delle settimane di vacanza dal medesimo opzionate, l'altro genitore dovrà comunicare l'approvazione o il disaccordo entro i successivi 3 giorni, decorsi i quali in assenza di riscontri le settimane opzio nate dovranno intendersi approvate.
In caso di disaccordo sulla scelta delle settimane di vacanza la priorità di scelta sarà di competenza della madre negli anni con cifra finale pari e del padre negli anni con cifra finale dispari.
Quanto sopra salvo diversi accordi.
C. il signor verserà alla signora Controparte_1 Parte_1
tramite bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 10 di ogni mese, la complessiva somma di € 500,00 (250,00 per ciascun figlio) a titolo di
4 contributo al mantenimento dei figli e;
tale importo sarà Per_2 Per_1
annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
il signor si assumerà le spese concernenti il vestiario per Controparte_1
i figli - da considerarsi consensualmente pattuite come extra assegno -
provvedendo direttamente all'acquisto;
D. Sono poste a carico del sig. nella misura del 100%, le spese CP_1
straordinarie nell'interesse dei figli, come declinate dal protocollo CNF;
E. La detrazione delle spese straordinarie ai fini PE sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi o s ussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
F. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli ai fini della validità per l'espatrio. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non
6 volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_2
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Rivergaro (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 1, anno 2006, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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