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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/10/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del Giudice designato, dott.ssa Laura Novi, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento sommario di cognizione iscritto all' RG. n. 141/2025, promosso da:
(c.f. , nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SO (VB) via Pisacane 59A, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Raffaella Fornaroli del Foro di
ER (c.f. – P.E.C. presso lo studio della quale, C.F._2 Email_1 in SO (VB) via Marconi 50, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
(c.f. ; Parte_2 C.F._4
(c.f. ; Parte_3 C.F._5
(c.f. ; Parte_4 C.F._6
(c.f. ; Parte_5 C.F._7
(c.f. ); Parte_6 C.F._8
(c.f. ; Parte_7 C.F._9
(c.f. ); Parte_8 C.F._10
(c.f. ); Parte_9 C.F._11
(c.f. . Parte_10 C.F._12
(c.f. ; Parte_11 C.F._13
(c.f. ); Parte_12 C.F._14
(c.f. ); Parte_13 C.F._15
(c.f. ); Parte_14 C.F._16
(c.f. ); Parte_15 C.F._17
(c.f. ); Parte_16 C.F._18
(c.f. ); Parte_17 C.F._19
(c.f. ); Parte_18 C.F._20
(c.f. ); CP_2 C.F._21
(c.f. ; Controparte_3 C.F._22 pag. 1 a 4
- ricorrente (c.f. convenuti contumaci Controparte_4 C.F._23
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 21.07.2025
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato ai convenuti, come identificati in epigrafe, accertato a verbale della prima udienza tenutasi il 15.05.2025, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale gli odierni convenuti, asserendo di esercitare, in modo continuo e non interrotto, da oltre un ventennio, in ampliamento ad immobile di proprietà della stessa, censito al NCEU del
Comune di SO - sezione Monteossolano al foglio 103 particella 184 sub. 2, il possesso uti dominus dei fondi siti in ed iscritti nel Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 103 (centotre) mappale 175 (centosettantacinque) corte di ha. 00.00.70, comune al mappale 173 sub.1-2-3, al mappale 174, al mappale 177 sub. 1-2-3, al mappale 178 sub.1-2-3 e al mappale 180 sub.1-2-3 e al Foglio 103 (centotre) mappale 183 (centoottantatre) corte di ha. 00.00.52, comune al mappale 184 sub.1-2, al mappale 185 e al mappale 186 sub. 1-2-3. Il possesso dei predetti fondi è proseguito, senza soluzione di continuità, a far data dagli anni '80 e per tutto il tempo è sempre stato pacifico, esclusivo ed ininterrotto. Su queste premesse, parte ricorrente ha, quindi, chiesto di dichiararne l'intervenuta usucapione, con le consequenziali pronunce di legge.
Per la già menzionata prima udienza (15.05.2025) nessuno dei convenuti si è costituito né è comparso. A detta udienza, i convenuti sono stati dichiarati contumaci. La trattazione è, poi, stata rinviata all'udienza del
21.07.2025 per l'assunzione della prova testimoniale, all'esito della quale, la vertenza è stata trattenuta in decisione. La domanda è fondata e, pertanto, può essere accolta. In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi non solo del corpus possessionis, ma anche dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem svolge un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, a dimostrazione del fatto che si sia voluto in concreto usucapire il bene oggetto della domanda. Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protratto per il tempo stabilito dalla legge, e da detto possesso deve, altresì, risultare inequivocabile anche l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, condizione che si contrappone all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, si osserva che, dall'istruttoria è emerso come parte ricorrente possiede, da pag. 2 a 4 oltre venti anni, gli immobili in questione. I due testimoni escussi all'udienza del 21.07.2025 hanno entrambi confermato che da oltre 20 anni la ricorrente, e prima di lei il padre, ha la materiale disponibilità dei fondi, senza interferenze altrui, apportandovi migliorie. Al riguardo, infatti, la prima teste ( sentita Testimone_1 sulle circostanze di fatto di cui al ricorso ha dichiarato: “riconosco l'immobile che si vede nella foto mi è esibita. Si tratta della casa di mio fratello o, meglio, della sua famiglia. L'immobile che si vede è quello che io ho sempre visto fin dagli anni 80. Ricordo perfettamente l'angolo, che si vede bene nella foto, all'interno del quale si trova un bagnetto. Così è sempre stato, a mia memoria, questo immobile si trova in Frazione Barro di
SO. Non ho mai sentito contestazioni da parte di chicchessia. L'accesso a detto angolo è solo dalla porta d'ingresso dell'appartamento di mio fratello, porta di ingresso che è sempre stata chiusa a chiave, con accesso consentito da mio fratello solo a persone da lui autorizzate. Il bagnetto era di ausilio alle altre stanze dell'immobile. Io ho sempre vista la casa come da foto che mi è mostrata e tale mia visione la colloco, come detto prima, dal 1980 in avanti. Mio fratello è morto circa vent'anni fa e dopo la sua morte l'immobile è stato abitato, o comunque, nel possesso pieno, esclusivo, pubblico e continuo di mia nipote, che vi trascorre dei periodi”. Analoga è stata, poi, la deposizione del secondo (e ultimo) teste che ha così Testimone_2 precisato: “riconosco l'immobile che mi è esibito, si trova in località Barro ed è di proprietà della mia compagna. Sono il compagno d da circa 16 anni e in questo periodo spesso sono stato nella sua casa di Pt_1
Barro. Nella parte ad angolo che si vede nella foto si trova l'unico locale adibito a bagno per tutta la casa. A detto locale bagno si può accedere solo dall'interno della casa, il cui accesso è chiuso a chiave agli estranei.
Non ho mai sentito di contestazioni da parte di terzi, in merito alla locale. Io ho sempre pensato che fosse tutto di proprietà d solo di recente abbiamo accertato che non è stato correttamente accatastato”. Può Pt_1 pertanto ritenersi raggiunta la prova che, da oltre un ventennio, la ricorrente è nel possesso continuo, uti domino, pacifico ed incontrastato, dei fondi per cui è causa. La restante documentazione esibita in atti fornisce un'ulteriore evidenza processuale della posizione della stessa ricorrente. Appare, dunque, provato il possesso ultraventennale dei fondi oggetto di causa, oltre che il pieno ed indisturbato esercizio dei diritti e poteri dominicali corrispondenti alla titolarità del diritto di proprietà. Ne consegue che per effetto del possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale dei due terreni oggetto di causa, la ricorrente ne è divenuta proprietaria. Per ciò che attiene, infine, le spese di lite, atteso che i convenuti non hanno dato causa al processo e non si sono neppure costituiti per resistere alla domanda proposta, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Laura Novi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 141/2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara la contumacia dei convenuti;
pag. 3 a 4 accoglie la domanda di usucapione introdotta da (c.f. , nata il Parte_1 C.F._1
23.05.1981 a SO (VB) e residente in [...]) e, per l'effetto, dichiara in suo favore l'intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 cod. civ., della porzione – identificata con colorazione in rosso nel tipo frazionamento di cui al doc. 2 (prod. ric.) che si deve considerare parte integrante della presente sentenza - insistente sui seguenti beni immobili, siti in Comune di
SO (VB) - Sezione Monteossolano, al NCT:
Foglio 103 (centotre) mappale 175 (centosettantacinque) corte di ha. 00.00.70, comune al mappale
173 sub.1-2-3, al mappale 174, al mappale 177 sub. 1-2-3, al mappale 178 sub.1-2-3 e al mappale 180 sub.1-2-3;
Foglio 103 (centotre) mappale 183 (centottantatre) corte di ha. 00.00.52, comune al mappale 184 sub.1-2, al mappale 185 e al mappale 186 sub. 1-2-3; dispone la variazione nei pubblici registri immobiliari e catastali, previo frazionamento, come evidenziato nell'allegato doc. 2 (prod. ric.) sopra richiamato, in modo che la titolarità di detta porzione risulti in capo a con l'esclusione di qualsiasi altro nominativo;
Parte_1 ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza e sua allegazione, con esonero di ogni responsabilità; dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso, in ER, 03.10.2025
Il Giudice
pag. 4 a 4
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento sommario di cognizione iscritto all' RG. n. 141/2025, promosso da:
(c.f. , nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SO (VB) via Pisacane 59A, rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Raffaella Fornaroli del Foro di
ER (c.f. – P.E.C. presso lo studio della quale, C.F._2 Email_1 in SO (VB) via Marconi 50, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._3
(c.f. ; Parte_2 C.F._4
(c.f. ; Parte_3 C.F._5
(c.f. ; Parte_4 C.F._6
(c.f. ; Parte_5 C.F._7
(c.f. ); Parte_6 C.F._8
(c.f. ; Parte_7 C.F._9
(c.f. ); Parte_8 C.F._10
(c.f. ); Parte_9 C.F._11
(c.f. . Parte_10 C.F._12
(c.f. ; Parte_11 C.F._13
(c.f. ); Parte_12 C.F._14
(c.f. ); Parte_13 C.F._15
(c.f. ); Parte_14 C.F._16
(c.f. ); Parte_15 C.F._17
(c.f. ); Parte_16 C.F._18
(c.f. ); Parte_17 C.F._19
(c.f. ); Parte_18 C.F._20
(c.f. ); CP_2 C.F._21
(c.f. ; Controparte_3 C.F._22 pag. 1 a 4
- ricorrente (c.f. convenuti contumaci Controparte_4 C.F._23
Conclusioni: Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 21.07.2025
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato ai convenuti, come identificati in epigrafe, accertato a verbale della prima udienza tenutasi il 15.05.2025, la signora ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale gli odierni convenuti, asserendo di esercitare, in modo continuo e non interrotto, da oltre un ventennio, in ampliamento ad immobile di proprietà della stessa, censito al NCEU del
Comune di SO - sezione Monteossolano al foglio 103 particella 184 sub. 2, il possesso uti dominus dei fondi siti in ed iscritti nel Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 103 (centotre) mappale 175 (centosettantacinque) corte di ha. 00.00.70, comune al mappale 173 sub.1-2-3, al mappale 174, al mappale 177 sub. 1-2-3, al mappale 178 sub.1-2-3 e al mappale 180 sub.1-2-3 e al Foglio 103 (centotre) mappale 183 (centoottantatre) corte di ha. 00.00.52, comune al mappale 184 sub.1-2, al mappale 185 e al mappale 186 sub. 1-2-3. Il possesso dei predetti fondi è proseguito, senza soluzione di continuità, a far data dagli anni '80 e per tutto il tempo è sempre stato pacifico, esclusivo ed ininterrotto. Su queste premesse, parte ricorrente ha, quindi, chiesto di dichiararne l'intervenuta usucapione, con le consequenziali pronunce di legge.
Per la già menzionata prima udienza (15.05.2025) nessuno dei convenuti si è costituito né è comparso. A detta udienza, i convenuti sono stati dichiarati contumaci. La trattazione è, poi, stata rinviata all'udienza del
21.07.2025 per l'assunzione della prova testimoniale, all'esito della quale, la vertenza è stata trattenuta in decisione. La domanda è fondata e, pertanto, può essere accolta. In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi non solo del corpus possessionis, ma anche dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem svolge un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, a dimostrazione del fatto che si sia voluto in concreto usucapire il bene oggetto della domanda. Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protratto per il tempo stabilito dalla legge, e da detto possesso deve, altresì, risultare inequivocabile anche l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, condizione che si contrappone all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, si osserva che, dall'istruttoria è emerso come parte ricorrente possiede, da pag. 2 a 4 oltre venti anni, gli immobili in questione. I due testimoni escussi all'udienza del 21.07.2025 hanno entrambi confermato che da oltre 20 anni la ricorrente, e prima di lei il padre, ha la materiale disponibilità dei fondi, senza interferenze altrui, apportandovi migliorie. Al riguardo, infatti, la prima teste ( sentita Testimone_1 sulle circostanze di fatto di cui al ricorso ha dichiarato: “riconosco l'immobile che si vede nella foto mi è esibita. Si tratta della casa di mio fratello o, meglio, della sua famiglia. L'immobile che si vede è quello che io ho sempre visto fin dagli anni 80. Ricordo perfettamente l'angolo, che si vede bene nella foto, all'interno del quale si trova un bagnetto. Così è sempre stato, a mia memoria, questo immobile si trova in Frazione Barro di
SO. Non ho mai sentito contestazioni da parte di chicchessia. L'accesso a detto angolo è solo dalla porta d'ingresso dell'appartamento di mio fratello, porta di ingresso che è sempre stata chiusa a chiave, con accesso consentito da mio fratello solo a persone da lui autorizzate. Il bagnetto era di ausilio alle altre stanze dell'immobile. Io ho sempre vista la casa come da foto che mi è mostrata e tale mia visione la colloco, come detto prima, dal 1980 in avanti. Mio fratello è morto circa vent'anni fa e dopo la sua morte l'immobile è stato abitato, o comunque, nel possesso pieno, esclusivo, pubblico e continuo di mia nipote, che vi trascorre dei periodi”. Analoga è stata, poi, la deposizione del secondo (e ultimo) teste che ha così Testimone_2 precisato: “riconosco l'immobile che mi è esibito, si trova in località Barro ed è di proprietà della mia compagna. Sono il compagno d da circa 16 anni e in questo periodo spesso sono stato nella sua casa di Pt_1
Barro. Nella parte ad angolo che si vede nella foto si trova l'unico locale adibito a bagno per tutta la casa. A detto locale bagno si può accedere solo dall'interno della casa, il cui accesso è chiuso a chiave agli estranei.
Non ho mai sentito di contestazioni da parte di terzi, in merito alla locale. Io ho sempre pensato che fosse tutto di proprietà d solo di recente abbiamo accertato che non è stato correttamente accatastato”. Può Pt_1 pertanto ritenersi raggiunta la prova che, da oltre un ventennio, la ricorrente è nel possesso continuo, uti domino, pacifico ed incontrastato, dei fondi per cui è causa. La restante documentazione esibita in atti fornisce un'ulteriore evidenza processuale della posizione della stessa ricorrente. Appare, dunque, provato il possesso ultraventennale dei fondi oggetto di causa, oltre che il pieno ed indisturbato esercizio dei diritti e poteri dominicali corrispondenti alla titolarità del diritto di proprietà. Ne consegue che per effetto del possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale dei due terreni oggetto di causa, la ricorrente ne è divenuta proprietaria. Per ciò che attiene, infine, le spese di lite, atteso che i convenuti non hanno dato causa al processo e non si sono neppure costituiti per resistere alla domanda proposta, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Laura Novi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 141/2025, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede: dichiara la contumacia dei convenuti;
pag. 3 a 4 accoglie la domanda di usucapione introdotta da (c.f. , nata il Parte_1 C.F._1
23.05.1981 a SO (VB) e residente in [...]) e, per l'effetto, dichiara in suo favore l'intervenuta usucapione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 cod. civ., della porzione – identificata con colorazione in rosso nel tipo frazionamento di cui al doc. 2 (prod. ric.) che si deve considerare parte integrante della presente sentenza - insistente sui seguenti beni immobili, siti in Comune di
SO (VB) - Sezione Monteossolano, al NCT:
Foglio 103 (centotre) mappale 175 (centosettantacinque) corte di ha. 00.00.70, comune al mappale
173 sub.1-2-3, al mappale 174, al mappale 177 sub. 1-2-3, al mappale 178 sub.1-2-3 e al mappale 180 sub.1-2-3;
Foglio 103 (centotre) mappale 183 (centottantatre) corte di ha. 00.00.52, comune al mappale 184 sub.1-2, al mappale 185 e al mappale 186 sub. 1-2-3; dispone la variazione nei pubblici registri immobiliari e catastali, previo frazionamento, come evidenziato nell'allegato doc. 2 (prod. ric.) sopra richiamato, in modo che la titolarità di detta porzione risulti in capo a con l'esclusione di qualsiasi altro nominativo;
Parte_1 ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza e sua allegazione, con esonero di ogni responsabilità; dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso, in ER, 03.10.2025
Il Giudice
pag. 4 a 4