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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6748/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to MENNILLO FRANCESCO;
RICORRENTE
E
, nato il 16/01/1993 in CASERTA (CE) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to LIMA NICOLA;
RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data
17.02.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.06.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge, avendo contratto matrimonio con in data 21.09.2015 in Acerra (NA), dal quale CP_1
è nata la figlia (nata il [...] in [...]), della quale richiedeva l'affido super-esclusivo, Per_1 oltre alla regolamentazione del diritto di visita paterno e del relativo obbligo di mantenimento.
si costituiva e depositava in atti intervenuto accordo con la ricorrente, chiedendo che CP_1
l'intestato Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste dall'intervenuto accordo.
Preso atto dell'intervenuta rinuncia di entrambe le parti alla comparizione personale, all'udienza del
17.02.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento. Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 21.09.2015 in Acerra (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
2 3. Con riferimento alle intese raggiunte, gli accordi sottoscritti tra le parti prevedono testualmente quanto segue:
“1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
2. La figlia minore , nata il [...] in [...] (C.F. ), a ragione Persona_2 C.F._3 degli eventi che hanno caratterizzato l'evoluzione della stessa ad oggi avvenuta senza alcun contatto e/o contributo tanto morale quanto economico da parte del padre, resta affidata in via esclusiva alla madre che prenderà per lei e nel suo interesse, le decisioni più importanti, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, il tutto tenendo conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa.
3. Il sig. personalmente edotto dal suo legale di fiducia, Avv. Nicola Lima del foro di Napoli Nord CP_1
( ), degli effetti legali dell'affido esclusivo della minore alla di lei madre, a ragione di CodiceFiscale_4 quanto sino ad oggi vissuto e posto in essere, nel primario interesse della minore, determina e conferma di voler procedere, come di fatti procede, con l'affidamento esclusivo della piccola alla e di accettare che Persona_2 Parte_1 la stessa risiederà stabilmente con le in qualunque luogo questa riterrà dover trasferire la residenza al fine di garantire alla stessa la migliore evoluzione e formazione scolastica e/o professionalizzante.
4. Il sig. dovrà pertanto, limitarsi ad una supervisione delle scelte della madre e sarà comunque tenuto CP_1 alla contribuzione economica anche di queste spese straordinarie nella misura di seguito stabilita, oltre che all'assegno ordinario.
5. Il sig. avrà la facoltà di visita alla figlia minore due giorni alla settimana (il martedì ed il giovedì), CP_1 dall'uscita di scuola alle ore 20.30 compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre.
6. A settimane alterne, il padre potrà tenere la figlia minore dall'uscita di scuola del sabato sino alle 20.30 del medesimo giorno, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e con gli impegni di lavoro del padre.
7. Per quanto concerne le vacanze estive, la minore potrà trascorrere 15 giorni con il padre, secondo accordi che verranno stabiliti nel più ampio rispetto reciproco degli impegni delle parti, in ogni caso e comunque entro il giorno 15 giugno di ogni anno. Entrambi i coniugi assumono l'obbligo di comunicare indirizzo e recapito telefonico della località in cui condurranno
i minori.
8. Previo accordo delle parti, la minore trascorrerà, ad anni alterni a partire dall'anno successivo a quello di statuizione della separazione, la vigilia di Natale, il giorno di Natale e l'Epifania, con un genitore ed il 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro. Per le festività contigue (Vigila/Natale – Vigilia/Capodanno) dalle ore 15.00 del giorno
3 precedente alle ore 21.00 del rientro, mentre per le altre dalle ore 9.00 alle 21.00. Sempre ad anni alterni, nelle festività pasquali i coniugi terranno i figli l'uno la domenica di Pasqua, l'altro il lunedì detto dell'Angelo, dalle 9:00 sino alle
21.00, il tutto salvo diverso accordo.
9. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori.
10. Le parti restano assoggettate all'impegnano di dover far mantenere significati rapporti tra la minore e i nonni (materni
e paterni) che rappresentano un punto di riferimento solido nonché una figura fondamentale nella loro vita.
11. Le parti restano assoggettate all'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro, in caso di concordati ed eventuali spostamenti in altre località quando hanno i minori.
12. Il sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario della figlia minore, la somma di € CP_1
200,00 (duecento/00), somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
13. Il sig. resta obbligato al versamento della somma corrispondente al 50% dell'importo sostenuto a fronte CP_1 delle spese straordinarie per la minore, il tutto previa richiesta da parte della madre.
14. Il sig. rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico in favore della ricorrente e di ogni ulteriore CP_1 contributo, agevolazione e/o incentivo assistenziale fruibile in favore della minore .
15. La sig.ra resta autorizzata, in via autonoma, senza obbligo di previa autorizzazione del padre, al Parte_1 rilascio senza limitazione di tutta la documentazione valida per l'espatrio e all'iscrizione della figlia sul proprio passaporto.
16. La sig.ra resta autorizzata, in via autonoma, senza obbligo di previa autorizzazione del padre, Parte_1 alla richiesta di qualsivoglia contributo, agevolazione e/o incentivo assistenziale spettante alla minore.
17. Di comune accordo, preso atto delle reciproche condizioni economiche, entrambi rinunciano agli alimenti, dichiarando di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
18. Con la sottoscrizione del presente atto, le parti espressamente e reciprocamente dichiarano di aver risolto ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro pendente e di non aver nulla più a pretendere l'una dall'altra.
19. Le parti dichiarano di non opporsi alla trattazione cartolare dell'udienza presidenziale del 26/06/2023 che, pertanto, si svolgerà nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10 del D.lgs. n. 149 del
2022.
20. Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
4 21. Tanto premesso, i coniugi, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono che il Presidente del Tribunale adito
Voglia ritenere per esperito il prescritto tentativo di conciliazione, che di fatti resta fallito e, a ragione di ciò, disporre per la relativa omologazione alle condizioni sopra descritte”.
Con riferimento alla previsione di comune accordo dell'affido esclusivo della minore, risulta opportuno evidenziare che, in relazione ai figli minori, c'è competenza d'ufficio del giudice (cfr. Cass. 21178/2018;
Cass. 7477/2014; 11218/2013) e che la previsione dell'affido esclusivo, costituendo una deroga al principio della bigenitorialità, costituisce presuppone il necessario controllo del tribunale in ordine alla possibilità per i figli di essere affidati ad entrambi i genitori. Nel caso di specie, il Collegio rileva che, come si evince dalla relazione dei Servizi Sociali del 5 novembre 2024, la relazione tra le parti si è interrotta quando la minore aveva nove mesi (dunque, nel 2018) e che, sino all'introduzione Per_1 del presente procedimento, alcun contatto vi è stato tra il e la minore. CP_1
Tale contesto giustifica ex se la previsione dell'affido esclusivo, ancor più avvalorato dalla scelta del resistente, il quale, reso edotto delle conseguenze dell'affido esclusivo, ha ad ogni modo prestato il proprio consenso.
Tanto premesso, devono ritenersi conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento all'interesse della figlia minore al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 Per_1 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., le condizioni espresse nei patti.
In considerazione delle ragioni per cui questo Collegio ha omologato gli accordi e delle relazioni dei
Servizi Sociali in atti, si ritiene doverosa l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337
c.c. in merito all'andamento del diritto di visita del nei confronti della minore CP_1 Per_1
4. Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia e gli intervenuti accordi tra le parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
➢ DICHIARA la separazione personale di nata il [...] in [...] Parte_1
(NA) (C.F. ), e , nato il 16/01/1993 in CASERTA C.F._1 CP_1
(CE) (C.F. ), che hanno contratto matrimonio il giorno 21.09.2015 in C.F._2
5 Acerra (NA) trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 56, parte 2, serie A – anno 2015 – Comune di Acerra (NA) );
➢ PRENDE ATTO E DISPONE in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intedersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ DISPONE che la presente pronuncia venga comunicata al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.;
➢ ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acerra (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n.
306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
➢ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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